Concetti Chiave
- L'inquadramento lavorativo si basa su mansioni definite dal contratto o dal potere direttivo del datore, variando per settore e azienda.
- Esso si sviluppa su due piani: categorie legali previste dalla legge e contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
- Le categorie legali comprendono dirigenti, quadri, impiegati e operai, senza diversificazioni giuridiche attuali tra esse.
- I dirigenti hanno competenze decisionali e una forma di subordinazione tenue, essendo collaboratori stretti dell'imprenditore.
- Il rapporto tra dirigente e imprenditore è fiduciario, con protezioni specifiche come l'impossibilità di licenziamento per giustificato motivo.
Indice
Il contenuto della prestazione lavorativa
Il contenuto della prestazione lavorativa può essere individuato dal contratto o tramite l’esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro.
Esso si concretizza in un insieme di compiti, che insieme considerati costituiscono le mansioni assegnate al lavoratore. Le mansioni variano a seconda del settore produttivo e dell’azienda presa in considerazione.
In base alle mansioni affidategli e alla propria qualifica, ogni lavoratore è soggetto al cosiddetto «inquadramento», che si sviluppa su due piani:
- all’interno delle categorie previste dalla legge;
- nell’ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
Le categorie di inquadramento legali
Le categorie di inquadramento previste dalla legge sono definite «legali». Queste sono regolamentate dall’articolo 2095 del Codice civile, il cui primo comma distingue i lavoratori subordinati in quattro categorie in ordine decrescente a seconda del rilievo professionale): dirigenti, quadri, impiegati, operai.
I requisiti di ciascuna categoria non sono specificati dal suddetto articolo: il secondo comma, infatti, rinvia la loro individuazione al contenuto di leggi speciali e norme corporative.
A differenza di quanto avveniva in passato, oggi l’appartenenza a una o a un’altra categoria non implica diversificazioni di trattamento giuridico.
Il ruolo del dirigente privato
La contrattazione collettiva delle aree dirigenziali definisce il dirigente privato come una figura investita di competenze e responsabilità decisionali con riferimento all’azienda o ad un ramo autonomo di essa. Per questo motivo, il dirigente è soggetto a una forma di subordinazione solo tenue. In sostanza, il dirigente è il più stretto collaboratore dell’imprenditore e, dunque, degli organi direttivi della società.
Per questo motivo, il rapporto tra dirigente e imprenditore è caratterizzato da un elevato grado di fiduciarietà e da alcune caratteristiche peculiari: in primo luogo, il dirigente non può essere licenziato per giustificato motivo; egli inoltre non deve sottostare al normale orario di lavoro e non è tenuto a rispettare il regolare patto di concorrenza.
Domande da interrogazione
- Qual è il contenuto della prestazione lavorativa e come viene determinato?
- Come sono definite le categorie di inquadramento legali secondo la legge?
- Quali sono le caratteristiche del ruolo del dirigente privato?
Il contenuto della prestazione lavorativa è determinato dal contratto o dall'esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e si concretizza in un insieme di compiti che costituiscono le mansioni assegnate al lavoratore.
Le categorie di inquadramento legali sono definite dall'articolo 2095 del Codice civile, che distingue i lavoratori subordinati in quattro categorie: dirigenti, quadri, impiegati e operai, senza specificare i requisiti di ciascuna categoria.
Il dirigente privato è una figura con competenze e responsabilità decisionali, caratterizzata da un rapporto fiduciario con l'imprenditore, non soggetta a licenziamento per giustificato motivo, e non vincolata al normale orario di lavoro o al patto di concorrenza.