Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La figura del quadro si colloca tra il dirigente e gli impiegati, con responsabilità gestionali ma non decisionali.
  • L'articolo 2095 del Codice civile identifica i quadri come lavoratori subordinati con compiti di rilevante importanza aziendale.
  • I quadri non hanno una normativa propria e seguono le norme applicabili agli impiegati, con l'aggiunta di un'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile verso terzi.
  • Gli impiegati sono riconosciuti giuridicamente da tempo, caratterizzati da collaborazione, professionalità e assenza di lavoro manuale.
  • Le differenze tra operai e impiegati sono diminuite, poiché la manualità è sempre più associata a compiti intellettuali.

Indice

  1. Ruolo e responsabilità del quadro
  2. Definizione legale e normativa
  3. Prerogative e assicurazioni
  4. Requisiti e distinzione attuale

Ruolo e responsabilità del quadro

La figura professionale del quadro è situata in posizione intermedia fra il dirigente, da un lato, e la massa degli impiegati e operai, dall’altro. Esso è investito di significative responsabilità gestionali ma non decisionali o dirigenziali. In sostanza, il quadro tende verso la dirigenza, collocandosi in una via di mezzo tra la base dell’impresa e l’apparato manageriale.

Definizione legale e normativa

L’articolo 2095 del Codice civile definisce i quadri come i prestatori di lavoro subordinato che, pur non essendo dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.

Come per i dirigenti, anche i requisiti dei quadri sono contenuti in leggi speciali e Contratti collettivi di lavoro. La categoria dei quadri non è dotata di un proprio apparato normativo: l’articolo 2 della legge 190/1985, infatti, stabilisce che ad essa si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati.

Prerogative e assicurazioni

L’unica prerogativa peculiare del quadro consiste nell’obbligo, a carico del datore di lavoro, di assicurarlo contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali.
A differenza del quadro, l’impiegato e la relativa categoria gode di un riconoscimento giuridico antico e ormai consolidato. Nelle prime fasi industriali, l’impiegato (meglio noto come «colletto bianco») era un lavoratore privilegiato perché non era tenuto al lavoro manuale e poteva contare su un elevato grado di istruzione.

Già nel 1919 il contratto di impiego veniva definito come «quel contratto per il quale una società o un privato, gestori di un’azienda, assumono al servizio dell’azienda stessa, normalmente a tempo indeterminato, l’attività professionale dell’altro contraente, con funzioni di collaborazione eccettuata ogni prestazione di mano d’opera».

Requisiti e distinzione attuale

I requisiti di appartenenza alla categoria degli impiegati sono la collaborazione, la professionalità e la non manualità. Dato che collaborazione e professionalità sono elementi comuni a tutti i lavoratori subordinati, l’unico requisito che consente di individuare con assoluta certezza la figura dell’impiegato e la mancata prestazione di mano d’opera.

Anche quest’ultimo requisito risulta però sempre meno distintivo: oggi, infatti, la manualità coincide spesso con l’intellettualità. Per questo motivo, la legge ha progressivamente eliminato le differenze di trattamento tra operai e impiegati.

Domande da interrogazione

  1. Qual è la posizione del quadro all'interno di un'azienda?
  2. Il quadro si trova in una posizione intermedia tra il dirigente e la massa degli impiegati e operai, con responsabilità gestionali ma non decisionali.

  3. Quali sono i requisiti per appartenere alla categoria degli impiegati?
  4. I requisiti includono collaborazione, professionalità e non manualità, anche se quest'ultimo è sempre meno distintivo.

  5. Qual è l'obbligo peculiare del datore di lavoro nei confronti del quadro?
  6. Il datore di lavoro deve assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi per colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali.

Domande e risposte

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