Concetti Chiave
- La figura del quadro si colloca tra il dirigente e gli impiegati, con responsabilità gestionali ma non decisionali.
- L'articolo 2095 del Codice civile identifica i quadri come lavoratori subordinati con compiti di rilevante importanza aziendale.
- I quadri non hanno una normativa propria e seguono le norme applicabili agli impiegati, con l'aggiunta di un'assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile verso terzi.
- Gli impiegati sono riconosciuti giuridicamente da tempo, caratterizzati da collaborazione, professionalità e assenza di lavoro manuale.
- Le differenze tra operai e impiegati sono diminuite, poiché la manualità è sempre più associata a compiti intellettuali.
Indice
Ruolo e responsabilità del quadro
La figura professionale del quadro è situata in posizione intermedia fra il dirigente, da un lato, e la massa degli impiegati e operai, dall’altro. Esso è investito di significative responsabilità gestionali ma non decisionali o dirigenziali. In sostanza, il quadro tende verso la dirigenza, collocandosi in una via di mezzo tra la base dell’impresa e l’apparato manageriale.
Definizione legale e normativa
L’articolo 2095 del Codice civile definisce i quadri come i prestatori di lavoro subordinato che, pur non essendo dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa.
Come per i dirigenti, anche i requisiti dei quadri sono contenuti in leggi speciali e Contratti collettivi di lavoro. La categoria dei quadri non è dotata di un proprio apparato normativo: l’articolo 2 della legge 190/1985, infatti, stabilisce che ad essa si applicano le norme riguardanti la categoria degli impiegati.
Prerogative e assicurazioni
L’unica prerogativa peculiare del quadro consiste nell’obbligo, a carico del datore di lavoro, di assicurarlo contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali.
A differenza del quadro, l’impiegato e la relativa categoria gode di un riconoscimento giuridico antico e ormai consolidato. Nelle prime fasi industriali, l’impiegato (meglio noto come «colletto bianco») era un lavoratore privilegiato perché non era tenuto al lavoro manuale e poteva contare su un elevato grado di istruzione.
Già nel 1919 il contratto di impiego veniva definito come «quel contratto per il quale una società o un privato, gestori di un’azienda, assumono al servizio dell’azienda stessa, normalmente a tempo indeterminato, l’attività professionale dell’altro contraente, con funzioni di collaborazione eccettuata ogni prestazione di mano d’opera».
Requisiti e distinzione attuale
I requisiti di appartenenza alla categoria degli impiegati sono la collaborazione, la professionalità e la non manualità. Dato che collaborazione e professionalità sono elementi comuni a tutti i lavoratori subordinati, l’unico requisito che consente di individuare con assoluta certezza la figura dell’impiegato e la mancata prestazione di mano d’opera.
Anche quest’ultimo requisito risulta però sempre meno distintivo: oggi, infatti, la manualità coincide spesso con l’intellettualità. Per questo motivo, la legge ha progressivamente eliminato le differenze di trattamento tra operai e impiegati.
Domande da interrogazione
- Qual è la posizione del quadro all'interno di un'azienda?
- Quali sono i requisiti per appartenere alla categoria degli impiegati?
- Qual è l'obbligo peculiare del datore di lavoro nei confronti del quadro?
Il quadro si trova in una posizione intermedia tra il dirigente e la massa degli impiegati e operai, con responsabilità gestionali ma non decisionali.
I requisiti includono collaborazione, professionalità e non manualità, anche se quest'ultimo è sempre meno distintivo.
Il datore di lavoro deve assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi per colpa nello svolgimento delle mansioni contrattuali.