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Concetti Chiave

  • La Corte Costituzionale italiana garantisce la legalità costituzionale e giudica la legittimità delle leggi, dei conflitti di attribuzione e delle accuse contro il Presidente della Repubblica.
  • È composta da 15 giudici nominati da vari organi, tra cui il Presidente della Repubblica, il Parlamento e le supreme magistrature, per un mandato di 9 anni non rinnovabile.
  • Le sentenze della Corte sono definitive e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, e le sue deliberazioni richiedono la maggioranza assoluta dei presenti.
  • I giudici della Corte godono di status speciale che include l'insindacabilità e l'immunità, e non possono ricoprire altre cariche politiche o associative.
  • La Corte svolge anche il giudizio di legittimità sulle leggi, i conflitti di attribuzione tra poteri dello stato e regioni, e l'ammissibilità dei referendum.

Concetto generale e funzioni della Corte costituzionale: in Europa, quasi tutte le Costituzioni, ad eccezione di Svezia e in parte della Gran Bretagna, prevedono un organismo di garanzia con funzioni simili a quelle della Corte Costituzionale italiana. La Corte Costituzionale è un organo che garantisce la legalità costituzionale contro violazioni da parte dei poteri dello stato e contro ogni tentativo di non applicare i principi sanciti dalla Costituzione.
Le funzioni della Corte costituzionale: sono le seguenti: a) fornire giudizi di legittimità sulle leggi ordinarie dello stato e sugli altri atti aventi forza di legge; b) fornire giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato, tra lo stato e le regioni e tra le regioni; c) fornire giudizi sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica; d) fornire giudizi sull’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.

La Corte Costituzionale rappresenta un organo giurisdizionale che non appartiene alla magistratura ordinaria. Le sue sentenze sono inappellabili e sono sempre motivate.
Composizione e funzionamento della Corte costituzionale: per poter assicurare di essere un organo super partes e di essere libera da pressioni da parte dei partiti, la Costituzione ha stabilito che la Corte sia composta da membri la cui nomina arrivi da organi diversi. Normalmente è composta da 15 giudici scelti tra i magistrati, professori universitari e avvocati con almeno 20 anni di esercizio professionale.
Nomina dei giudici: i giudici sono nominati: a) dal Presidente della Repubblica con atto presidenziale; b) 5 dal Parlamento in seduta comune a scrutinio segreto; c) dalle supreme magistrature, di cui 3 dalla Corte di Cassazione e 1 ciascuno dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti.
Durata della carica: i giudici costituzionali rimangono in carica 9 anni e non sono rieleggibili. La non rieleggibilità assicura che i giudici non subiscano condizionamenti e garantisce la loro indipendenza. Il mandato inizia quando il giudice giura di osservare la Costituzione e cessa allo scadere dei 9 anni. Al termine del mandato di ogni giudice si procede immediatamente all’elezione del suo sostituto. La Corte è comunque un organo permanente e funziona anche se non vi sono presenti tutti i giudici. Il numero minimo per la validità delle sedute è di 11 componenti presenti.
Presidenza: i giudici costituzionali eleggono tra loro il Presidente della Corte Costituzionale, che la rappresenta e ne coordina le attività. Il presidente rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile fino alla scadenza del suo mandato come giudice costituzionale.
Status dei membri della corte costituzionale: lo status di giudice costituzionale è incompatibile con la carica di parlamentare, di consigliere regionale e con ogni altra carica indicata dalla legge. Inoltre non possono svolgere attività relative a un’associazione come ad es. un sindacato o a un partito politico. Ai membri della Corte, a garanzia della loro indipendenza e dell’importanza delle funzioni che sono loro affidate, sono riconosciute una serie di prerogative: a) l’insindacabilità, cioè non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio della loro funzione; b) l’immunità, per cui non si può procedere nei loro confronti senza l’autorizzazione della Corte stessa; c) l’inamovibilità, per cui non possono essere sospesi o rimossi dal loro ufficio se non per incapacità fisica o per gravi mancanze nell’esercizio delle loro funzioni. A tutti spetta una retribuzione pari a quella spettante al primo Presidente della Corte di Cassazione.
DELIBERAZIONI: la Corte Costituzionale è un organo collegiale le cui deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le decisione della Corte sono prese sotto forma di sentenze, non impugnabili e quindi definitive, che sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Giudizio di legittimità sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge: si tratta della funzione più importante e consiste nell’accettare la conformità alla Costituzione delle leggi e degli altri atti aventi forza di legge. Tale giudizio riguarda: a) le leggi costituzionali, riguardo all’ipotesi di una loro violazione dei principi; b) le leggi ordinarie dello stato; c) gli atti aventi forza di legge; d) le leggi regionali; e) le leggi delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Non sono invece soggetti al giudizio della Corte: a) le fonti comunitarie, i quanto non appartengono all’ordinamento dello stato; b) i regolamenti governativi, perché sono solo fonti normative secondarie. Il controllo effettuato dalla Corte è un controllo successivo rispetto al momento in cui l’atto normativo è entrato in vigore. L’atto quindi è comunque efficace finché la Corte non sia chiamata a pronunciarsi in merito. La Corte non può mai avviare direttamente u giudizio, ma solo in seguito ad una richiesta esterna. Si possono distinguere due procedimenti: quello incidentale o indiretto e quello principale o diretto.
Procedimento incidentale: si ha quando la questione di legittimità è sollevata nel caso di un processo davanti a un organo giurisdizionale civile, penale o amministrativo. I presupposti per porre l’eccezione di incostituzionalità sono la pendenza di un giudizio, l’esistenza di un’effettiva controversia in merito e l’interesse di chi fa valere l’incostituzionalità, traendone un vantaggio dal suo accoglimento. Quando si ritiene che una norma che dovrebbe essere applicata violi la Costituzione, il giudice può presentare un’eccezione di incostituzionalità. L’eccezione va presentata al giudice del processo in corso e non alla Corte. Il giudice deve verificare le condizioni di inammissibilità richieste dalla legge, cioè deve valutare se l’eccezione è: a) rilevante, cioè deve riguardare una disposizione determinante per il processo in corso; b) fondata, cioè deve esserci un ragionevole dubbio sull’illegittimità costituzionale della norma impugnata. Se il giudice non ritiene che sussistano le condizioni di inammissibilità, respinge l’eccezione e continua il processo. Se invece ritiene fondata la questione emette un’ordinanza indicando disposizioni e articoli della Costituzione che sarebbero stati violati e sospende il processo fino alla decisione della Corte Costituzionale.
Procedimento principale: si ha il procedimento principale quando la questione viene sollevata direttamente davanti alla Corte Costituzionale. Esso può essere promosso soltanto: a) dal Governo nei confronti delle leggi regionali; b) da una regione nei confronti di una legge o di un atto avente forza di legge. Le caratteristiche del giudizio di legittimità costituzionali sono: a) si tratta di un giudizio successivo all’approvazione della legge o dell’atto avente forza di legge; b) il giudizio della Corte non riguarda qualunque vizio di incostituzionalità , infatti si può sollevare la questione di illegittimità solo per un vizio di competenza; c) il giudizio della Corte implica una valutazione formale delle disposizioni impugnate; d) la questione di legittimità può essere sollevata dalle parti, dato che non vi è nessun obbligo dell’azione. Il contrasto può essere risolto anche senza ricorrere alla Corte.
Giudizio e sentenza della Corte costituzionale: una volta pervenuta l’ordinanza di rinvio, si apre il giudizio davanti alla Corte. La discussione avviene in udienza pubblica, dove gli avvocati delle parti possono intervenire per sostenere le loro ragioni, se la questione è stata sollevata in via incidentale, mentre sarà il Presidente del Consiglio o il presidente della regione a intervenire se la questione è stata posta in via principale. La Corte quindi si ritira in camera di consiglio per deliberare tramite sentenza. Con la sentenza di accoglimento, la disposizione legislativa in oggetto è dichiarata illegittima e cessa di essere efficace dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale e non può essere applicata. Le sentenze della Corte sono quindi retroattive. La sentenza di accoglimento crea un vuoto giuridico, in quanto la materia regolata dalla norma dichiarata illegittima non è più disciplinata. Il Parlamento, il Governo o il consiglio regionale dovranno quindi adottare provvedimenti per colmare questo vuoto. Se la questione di legittimità è stata sollevata in via incidentale, il processo riprenderà, ma nessuna delle parti in causa potrà più fare riferimento alla norma che ha perso efficacia. Con la sentenza di rigetto la Corte dichiara non fondata la questione di illegittimità, cioè che la disposizione impugnata non è in contrasto con la Costituzione. La disposizione di legge rimane quindi in vigore e se si è trattato di un ricorso incidentale, il procedimento riprende con l’applicazione della norma contestata.
Giudizio sui conflitti di attribuzioni: la seconda funzione attribuita alla Corte riguarda la soluzione dei conflitti di attribuzioni tra i poteri dello stato, tra stato e regioni o tra regioni. I conflitti possono essere positivi o negativi. Sono positivi quando due soggetti emanano lo stesso provvedimento o dichiarano di essere entrambi competenti a emanarlo. Sono negativi quando entrambi dichiarano di non essere competenti in una determinata materia.
Conflitti di attribuzioni tra i poteri dello stato: i conflitti tra i poteri dello stato posso essere sollevati solo da organi competenti a dichiarare la volontà dei poteri cui appartengono. Tali conflitti possono riguardare il Presidente della Repubblica, quello del Consiglio, le Camere, il Consiglio dei Ministri, la Corte dei Conti e il Consiglio Superiore della Magistratura. Può accadere ad es. se la Magistratura ritiene che il Governo sia intervenuto in un campo di sua competenza. La Corte risolve il conflitto decidendo a quale organo spettino i compiti in discussione ed eventualmente annulla l’atto.
Conflitti di attribuzioni tra stato e regioni o tra regioni: in questo il ricorso alla Corte deve essere presentato dal Presidente del Consiglio o da un ministro da lui delegato. Il ricorso può riguardare atti amministrativi, come un regolamento o una circolare, che invadono la competenza riconosciuta allo stato o a una regione dalla Costituzione. La Corte risolve il conflitto dichiarando a chi ne spetta la competenza.
Giudizio sulle accuse relative al presidente della repubblica: la Corte Costituzionale ha il potere di giudicare il Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, qualora sia stato posto sotto accusa dal Parlamento. In questo caso la Corte si riunisce in sezione allargata, cioè ai 15 giudici ordinari se ne aggiungono altri 16, detti laici, estratti a sorte da un elenco di cittadini. La Corte può anche disporre la sospensione della carica del Presidente della Repubblica. La sentenza emanata al termine del procedimento può essere di condanna o di assoluzione ed è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Nel caso di condanna, la sentenza comporta la decadenza dalla carica di Presidente.
Giudizio sull’ammissibilità dei referendum: l’ultima funzione affidata alla Corte è quella del giudizio di ammissibilità dei referendum. Il controllo che la Corte effettua è un controllo di legittimità costituzionale e che i criteri adottati per decidere in merito sono molto più ampi di quelli stabiliti dalla Costituzione.

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le principali funzioni della Corte Costituzionale italiana?
  2. La Corte Costituzionale italiana ha diverse funzioni chiave: giudicare la legittimità delle leggi ordinarie e degli atti aventi forza di legge, risolvere conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato e tra stato e regioni, giudicare le accuse contro il Presidente della Repubblica, e valutare l'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.

  3. Come viene composta la Corte Costituzionale e qual è la durata del mandato dei suoi giudici?
  4. La Corte è composta da 15 giudici nominati da diversi organi: il Presidente della Repubblica, il Parlamento in seduta comune, e le supreme magistrature. I giudici restano in carica per 9 anni e non sono rieleggibili, garantendo così la loro indipendenza.

  5. Qual è il procedimento per sollevare una questione di legittimità costituzionale?
  6. Una questione di legittimità costituzionale può essere sollevata tramite un procedimento incidentale, durante un processo civile, penale o amministrativo, o tramite un procedimento principale, direttamente davanti alla Corte. Nel procedimento incidentale, il giudice del processo valuta la rilevanza e fondatezza della questione prima di sospendere il processo e rinviare alla Corte.

  7. In che modo la Corte Costituzionale risolve i conflitti di attribuzione?
  8. La Corte risolve i conflitti di attribuzione tra i poteri dello stato, tra stato e regioni, o tra regioni, determinando a quale organo spetti la competenza in discussione. I conflitti possono essere positivi, quando due soggetti si dichiarano competenti, o negativi, quando nessuno si dichiara competente.

  9. Qual è il ruolo della Corte Costituzionale nei confronti del Presidente della Repubblica?
  10. La Corte ha il potere di giudicare il Presidente della Repubblica per reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione, se posto sotto accusa dal Parlamento. In tali casi, la Corte si riunisce in sezione allargata e può disporre la sospensione della carica del Presidente.

Domande e risposte

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