Concetti Chiave
- La libertà di concorrenza è sancita dall'art. 41 della Costituzione italiana, che permette l'iniziativa economica privata a condizione che non contraddica la legge e la dignità umana.
- La normativa antitrust europea e italiana combatte la formazione di monopoli e coalizioni di imprese, promuovendo la libera concorrenza e prevedendo sanzioni per l'abuso di posizione dominante.
- Gli atti di concorrenza sleale includono la creazione di confusione, la denigrazione dei concorrenti e pratiche dannose come lo spionaggio industriale, tutti sanzionabili per danni.
- La pubblicità ingannevole è vietata poiché induce in errore i consumatori; le imprese colpevoli possono essere sanzionate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- Lo spamming è considerato illecito se eseguito senza il consenso del destinatario; le comunicazioni commerciali via e-mail devono rispettare la privacy e l'identificazione della fonte.
Indice
La libertà di concorrenza
Il principio della libertà di concorrenza, ossia la libera competizione tra le imprese nella promozione e nella commercializzazione di beni e di servizi, è stabilito dall’art. 41 della Cost., il quale afferma che l’iniziativa economica privata è libera, ogni individuo è cioè libero di esercitare un’attività economica (purché non contraria alla legge, come il traffico di stupefacenti, e alla dignità umana, come la schiavitù o orari di lavoro estenuanti).Essendo il nostro, un sistema a economia mista, dove accanto al ruolo dei privati si prevede l’intervento dello Stato, l’art. 41 c. 3 della Cost. afferma che “la legge determina (o secondo la legge, caso di riserva di legge, l’organo di competenza della materia in questione è il Parlamento, con una legge ordinaria) i programmi e i controlli opportuni perché l’attività pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”, la libera iniziativa economica può quindi esser delimitata per fini sociali (per cittadini in aree disagiate lo Stato attua la redistribuzione), come avviene per le autorizzazioni necessarie per l’apertura di esercizi di somministrazione di cibo e bevande al pubblico, allo scopo di mantenere un rapporto equilibrato tra la popolazione residente in una determinata zona e il numero di esercizi che vi operano.
Il principio di libertà di concorrenza è tutelato dalla normativa antitrust europea e italiana, che contrasta la formazione di monopoli privati (di fatto, imposta sul mercato dopo aver eliminato la concorrenza) e di coalizioni di imprese.
(Mentre permette il monopolio pubblico, perché ha come scopo il benessere della collettività, ad esempio il monopolio dei tabacchi, della lotteria, e del sale fino al 1972. Esiste anche il monopolio naturale).
La libertà di concorrenza può subire delle limitazioni stabilite dalla legge:
- secondo l’art. 2105 c.c. il dipendente non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore; il lavoratore subordinato quando firma la lettera di assunzione, deve infatti osservare l’obbligo di fedeltà nei confronti del datore di lavoro: non deve divulgare informazioni sul processo produttivo o avere più contratti di lavoro subordinato;
- l’art. 2557 c.c. afferma che chi vende la propria azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni, dall’iniziare una nuova impresa che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta (non posso vendere scarpe se ho ceduto un’impresa che produce scarpe, eludibile con prestanome);
- ogni imprenditore deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale.
La normativa antitrust
L’Unione Europea, attraverso le direttive (altro strumento sono i regolamenti comunitari, non in questo caso), invita gli Stati membri a non ostacolare la libera concorrenza. La normativa antitrust europea e italiana contrasta quindi il sorgere di coalizioni di imprese, che possono assumere la forma di:- cartelli: coalizioni di 2 o più imprese che si accordano per osservare regole comuni di comportamento, ad esempio praticare tutti lo stesso prezzo o produrre una determinata quantità di prodotto. Il primo caso di cartello legale è stato l’OPEC, fondata dai Paesi produttori di petrolio, in modo da decidere il prezzo al barile di petrolio più elevato possibile. Possono anche essere illegali, come quelli della produzione e del traffico di sostanze stupefacenti (tra cui il cartello di Medellin);
- Trust: concentrazioni di più imprese sotto la direzione di un unico organismo che stabilisce direttive al gruppo di imprese aderenti, dette trustee; il primo trust è stato lo statunitense Standard Oil del 1870;
- Consorzi: sono accordi o unioni tramite i quali più imprenditori che producono lo stesso bene possono coordinare l’attività di produzione e scambio, mediante l’acquisto comune di materie prime o la fissazione di prezzi comuni di vendite, ne è un esempio il consorzio del Parmigiano Reggiano.
Se queste alleanze, dette patti di non concorrenza (ammessi dalla legge purché non superino i 5 anni di tempo e siano limitati a una zona determinata o a un certo settore di attività) determinano situazioni di monopolio o sono volti a limitare in modo consistente la concorrenza sul mercato, sono vietate dalla legge.
In Italia la normativa antitrust, introdotta nel 1990, prevede l’istituzione della Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha il compito di vigilare sulla corretta attuazione della normativa antitrust nei confronti di imprese private e pubbliche, applicare eventuali sanzioni di natura pecuniaria per le imprese inadempienti e può autorizzare o vietare i patti di non concorrenza tra imprese.
La legge antitrust vieta anche l’abuso di situazione dominante, ne è un esempio famoso quello della Microsoft, condannata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo al risarcimento dei danni.
La concorrenza sleale
Sono atti di concorrenza sleale i comportamenti con i quali un imprenditore è in grado di avvantaggiarsi in modo illecito a danno dei suoi concorrenti. L’art. 2598 c.c. evidenzia come sleali gli atti:- idonei a creare confusione, consistono essenzialmente nell’imitazione servile (in modo quasi perfetto), ossia l’imitazione da parte dell’imprenditore di segni distintivi altrui per far credere al pubblico che il proprio prodotto provenga da un’altra impresa più nota;
- di denigrazione, ossia gli atti volti a screditare il prodotto altrui e l’immagine dell’imprenditore, attraverso un uso scorretto dei canali pubblicitari, tra cui la pubblicità comparativa, con cui è possibile mettere a confronto le qualità positive del proprio prodotto con quelle negative dei prodotti concorrenti (questa forma di pubblicità è illecita se le informazioni fornite non corrispondono a un criterio di oggettività o producono discredito o denigrazione dei prodotti dei concorrenti);
- non conformi alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l’azienda di altri, quali lo spionaggio industriale o lo storno dei dipendenti, cioè la pratica attraverso la quale si sottraggono ai concorrenti i dipendenti più validi attirandoli con vantaggi economici o prospettive allettanti di carriera.
Se un imprenditore ritiene di avere subito atti di concorrenza sleale può rivolgersi al giudice e richiedere l’immediata cessazione degli atti illeciti, con l’azione inibitoria, e l’eliminazione degli effetti causati attraverso il risarcimento dei danni, con l’azione di rimozione.
La pubblicità ingannevole
La legge afferma che la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta, in caso contrario si parla di pubblicità ingannevole, come ad esempio quella su un dentifricio che faccia diventare i denti più bianchi o su prodotti che facciano dimagrire svariati chili in una settimana. Può rappresentare uno strumento di concorrenza sleale e danneggiare i consumatori, poiché l’impresa vanta sul suo prodotto pregi e virtù in modo non veritiero.Contro la pubblicità ingannevole ci si può rivolgere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato che può condannare l’impresa responsabile a porre fine ai comportamenti scorretti e a procedere a una pubblica dichiarazione di rettifica; in alternativa si può ricorrere al Giurì per messaggi pubblicitari contrari a regole di comportamento fissate nel codice di autodisciplina pubblicitaria, elaborato e regolarmente aggiornato dagli stessi operatori pubblicitari.
La legge vieta inoltre la pubblicità subliminale, che consiste nella diffusione di messaggi che agiscono sull’inconscio delle persone senza che esse si rendano conto di averli percepiti.
Lo spamming consiste invece nell’invio indiscriminato tramite e-mail di messaggi pubblicitari non richiesti. Per l’utilizzo lecito dell’email per comunicazioni commerciali:
- è necessario il consenso del destinatario, poiché il fatto che gli indirizzi e-mail possano essere reperibili facilmente su Internet non implica il diritto di utilizzarli liberamente;
- non è ammesso l’invio anonimo di messaggi pubblicitari, cioè senza l’indicazione della fonte di provenienza;
- la formazione di elenchi di chi intende ricevere e-mail pubblicitarie o di chi non intende farlo non deve comportare oneri per gli interessati;
- la comunicazione commerciale deve contenere le modalità per cancellare l’indirizzo del destinatario dalla mailing list del mittente.
Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge, vanno da una sanzione pecuniaria alla reclusione.
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale della libertà di concorrenza secondo la Costituzione italiana?
- Quali sono le forme di coalizioni di imprese contrastate dalla normativa antitrust?
- Cosa prevede la normativa italiana in caso di atti di concorrenza sleale?
- Quali sono le caratteristiche che deve avere la pubblicità per non essere considerata ingannevole?
- Quali sono le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole?
Il principio fondamentale della libertà di concorrenza è stabilito dall'art. 41 della Costituzione italiana, che afferma che l'iniziativa economica privata è libera, purché non contraria alla legge e alla dignità umana.
La normativa antitrust contrasta coalizioni di imprese come cartelli, trust e consorzi, che possono limitare la concorrenza e creare situazioni di monopolio.
In caso di atti di concorrenza sleale, un imprenditore può rivolgersi al giudice per richiedere l'immediata cessazione degli atti illeciti e il risarcimento dei danni subiti.
La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta per non essere considerata ingannevole, evitando di vantare pregi non veritieri dei prodotti.
Le sanzioni per la violazione delle disposizioni sulla pubblicità ingannevole vanno da una sanzione pecuniaria alla reclusione.