Concetti Chiave
- L'azienda è l'insieme dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'attività economica, distinguendosi in beni materiali e immateriali.
- La clientela rappresenta il flusso costante di domanda che determina il profitto dell'imprenditore, influenzando direttamente i ricavi.
- L'avviamento è il valore aggiunto che i beni aziendali acquisiscono quando sono organizzati e coordinati in forma imprenditoriale.
- Il trasferimento dell'azienda può avvenire attraverso vendita, usufrutto, affitto, donazione o permuta, con l'acquirente che subentra nei contratti esistenti.
- I debiti inerenti all'azienda trasferita rimangono a carico dell'alienante, salvo consenso dei creditori, mentre i debiti di lavoro coinvolgono solidalmente alienante e acquirente.
Indice
Definizione di azienda e impresa
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (strumento di cui si serve l’imprenditore).
L’impresa è l’attività economica dell’imprenditore.
Elementi costitutivi dell’azienda:
- beni materiali: beni mobili e immobili;
- beni immateriali: segni distintivi dell’azienda, brevetti industriali, diritti d’autore.
Clientela e avviamento
La clientela è il flusso costante della domanda dei beni o servizi prodotti dall’imprenditore. Dalla clientela dipende il profitto (ricavi – costi). L’avviamento è il maggior valore che acquistono i beni aziendali quando sono organizzati in forma imprenditorile, cioè sono organizzati e coordianati per conseguire lo stesso fine (plusvalore).
Trasferimento e successione nei contratti
Il trasferimento per atto tra vivi può attuarsi in vendita, concessione in usufrutto, affitto, donazione e permuta.
L’acquirente dell’azienda subentra automaticamente nei contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa, purchè non abbiano carattere personale. La successione nei contratti in corso di esecuzione avviene automaticamente anche per la controparte del rapporto che ha la facoltà di recedere dal contratto, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento e sempre che sussita una giusta causa. I rapporti di lavoro in corso di esecuzione al momento del trasferimento dell’azienda continuano con l’acquirente.
Cessione dei crediti e debiti
La cessione dei crediti a favore dell’acquirente ha effetto dal giorno della notifica del debitore o della sua accettazione o dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. È comunque liberato, per legge, il debitore che paghi in buona fede all’alienante. L’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda, che fossero precedenti al trasferimento, qualora i creditori non vi abbiano acconsentito.
Per i debiti di lavoro, l’alienante e l’acquirente dell’azienda restano obbligati in solido, salva la facoltà del lavoratore di consentire la liberazione dell’alienante.