Concetti Chiave
- Il contratto è un accordo tra due o più parti per creare, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale, distinguendosi per la sua natura patrimoniale.
- Gli elementi essenziali di un contratto includono l'accordo tra le parti, la causa, l'oggetto e la forma, la cui assenza rende nullo il contratto.
- Gli elementi accidentali, come la condizione e il termine, incidono sull'efficacia del contratto e possono essere introdotti dalle parti secondo l'autonomia contrattuale.
- I contratti possono essere classificati in base a vari criteri, come il momento di perfezionamento, gli effetti prodotti, l'efficacia nel tempo e il rapporto tra le prestazioni.
- La nullità e l'annullabilità sono forme di invalidità del contratto che influenzano la sua validità e gli effetti, con differenze sostanziali nei loro effetti giuridici e modalità di applicazione.
Definizione - Elementi essenziali ed elementi accidentali
Il contratto è definito come "l’accordo di due o più parti per costituire, regolare ed estinguere un rapporto giuridico patrimoniale". Costituire un contratto significa introdurre un nuovo rapporto tra due parti, regolare significa modificare un rapporto già esistente ed estinguere significa porre fina al rapporto. Il contratto è un negozio giuridico poiché è un atto giuridico consistente in una manifestazione di volontà diretta alla produzione di effetti giuridici.
Gli elementi essenziali sono gli elementi che devono necessariamente sussistere per affermare l’esistenza di un contratto. Se manca un elemento essenziale, il contratto è nullo, poiché questi elementi sono richiesti dalla legge. Gli elementi essenziali sono l’accordo fra le parti, la causa, l’oggetto e la forma.
L’accordo fra le parti è il primo e fondamentale elemento essenziale. L’accordo è composto da una volontà che propone (proposta) e una volontà che accetta (accettazione). L’accordo fra le parti avviene tramite trattative tra le parti stesse che devono comportarsi secondo buona fede. Violando il dovere della correttezza si va incontro al danno risarcibile che comprende il danno emergente (spese connesse con le trattative) e il lucro cessante (vantaggio che la parte avrebbe portuto procurarsi con altre trattative).
La causa è lo scopo obiettivo del contratto ed avviene con lo scambio della cosa che viene venduta con il relativo prezzo. Essa incide sulla validità del contratto, infatti, se manca la causa, il contratto è nullo; la causa viene a mancare anche quando si stipula un contratto con il quale si acquisa un bene di cui il contraente è gia proprietario. I motivi, ovvero gli scopi individuali che inducono due o più parti a estinguere un contratto, non incidono sulla nullità del contratto tranne nel caso in cui i motivi sono illeciti, ovvero quando ‘il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito e comune ad entrambe’.
L’oggetto è rappresentato dalla cosa o dal diritto che il contratto trasferisce, oppure dalla prestazione che una parte si obbliga a eseguire a favore dell’altra. L’oggetto deve essere possibile (cioè deve già esistere o puà venire a esistere), lecito (non è contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume) e determinato (deve essere indicata la qualità e la quantità dell’oggetto stesso).
La forma è obbligatoria quando è richiesta ‘ad substantiam’; ad esempio è obbligatoria per il contratto di beni immobili o di beni mobili registrati. Negli altri casi la forma scritta può anche non esistere poiché vi è il principio della libertà della forma. La forma "ad substantiam", quando è richiesta, serve per dare maggiore importanza al contratto. La forma "a probationem" è quella richiesta ai fini della prova ma il contratto con questo tipo di forma è valido, anche se non presenta la forma scritta. I contratti di assicurazione e di transizione sono alcuni esempi di contratti "a probationem".
Gli elementi accidentali sono quelli elementi che le parti inseriscono nel contatto solo se vogliono, poiché vige l’autonomia contrattuale. Gli elementi essenziali incidono sull’efficacia del contratto e sono la condizione e il termine.
La condizione è un evento futuro incerto dal quale dipende il prodursi degli effetti del contratto. La condizione può essere sospensiva (condizione che quando si verifica fa maturare degli effetti) o risolutiva (gli effetti maturano, ma cessano quando si verifica una condizione).
La condizione deve essere futura (che si deve ancora verificare), incerta (non deve essere previsto il verificarsi), lecita (non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume). Le norme imperative sono norme che non possono essere derogate dai privati, l’ordine pubblico sono le norme fondamentali dell'ordinamento giuridico e il buon costume sono le norme morali non giuridiche.
Il termine è un evento futuro certo. Il contratto viene stipulato con termine iniziale quando si esplicita che da un certo momento il contratto inizia a produrre i suoi effetti o con termine finale quando si indica che dopo un certo momento il contratto non può più produrre i suoi effetti. Il termine può essere determinato, quando si indica una data ben precisa, e indeterminato quando si indica un’avvenimento certo (es:la morte di una persona).
Classificazione dei contratti
I contratti sono classificati in base al momento in cui si perfeziona il vicolo (contratti consensuali, contratti reali), in base agli effetti (contratti ad effetti obbligatori, contratti ad effetti reali), in base all’efficacia nel tempo (contratti ad esecuzione istantanea, contratti ad esecuzione periodica), in base al rapporto tra le prestazioni (contratti a prestazioni corrispettive, contratti con obbligazione a carico di una sola parte, contratti vilaterali imperfetti e contratti associativi, contratti commutativi, contratti aleatori).
Rispetto al momento in cui si perfeziona il vicolo, i contratti si distinguono in contratti consensuali, che si perfezionano con lo scambio del consenso delle parti, e contratti reali, che si perfezionano con la consegna della cosa.
Rispetto agli effetti, troviamo i contratti ad effetti obbligatori, che danno luogo alla nascita di un rapporto obbilgatorio, e contratti ad effetti reali, che producono come effetto il trasferimento della proprietà di un bene determinato.
Rispetto all’efficacia nel tempo, i contratti si distinguono in contratti ad esecuzione istantanea e contratti di durata. I contratti ad esecuzione istantanea esauriscono i loro effetti in un solo momento e possono essere ad esecuzione immediata e ad esecuzione differita. Nei contratti di durata, gli effetti si protraggono nel tempo e si distinguno in contratti ad esecuzione continuata, in cui la prestazione è unica e continua nel tempo, e contratti ad esecuzione periodica, in cui si hanno più prestazioni che sono ricorrenti a date prestabilite.
Rispetto al rapporto tra le prestazioni , troviamo i seguenti contratti: - a prestazioni corrispettive: ogni parte è tenuta ad una prestazione. Tra le due prestazioni si stabilisce un nesso di corrispettività (sinallagma); - con obbligazione a carico di una sola parte: si genera un obbligo a carico di una sola parte che è chiamata debitore; - bilaterali imperfetti: anche se ciascuna parte può pretendere una prestazione, le prestazioni reciproche non sono legate dal nesso di corrispettività; - associativi: due o più persone conferiscono beni per il conseguimento dello scopo comune; - commutativi: le prestazioni sono corrispettive e economicamente equivalenti; - aleatori: alla prestazione certa di una parte corrisponede una prestazione incerta dell’altra o entrambe le prestazioni sono incerte.
Nullità ed annullabilità
L’invalidità del contratto incide sulla validità (esistenza del contratto), ovvero agisce sulla produzione degli effetti. Si distingue in invalidità assoluta (che genera la nullità del contratto) e in invalidità relativa (che provoca l’annullabilità del contratto).
Quando il contratto è nullo, è come se questo non è mai esistito. Il contratto è nullo quando: - è espressamente previsto dalla legge (nullità testuale); - manca uno degli elementi essenziali; - la causa è illecita; - l’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile; - il motivo è illecito e comune ad entrambi le parti. La mancanza di un requisito indispensabile si riscontra in quattro casi: - manca l’accordo, ovvero la proposta e l’accettazione sono diversi; - l’oggetto non esiste; - manca la causa, o si stipula un contratto con il quale si acquisa un bene di cui il contraente è gia proprietario; - manca la forma quando questa è prevista dalla legge.
Quando il contratto è annullabile, questo cessa di produrre gli effetti ed e retroattivo. Il contratto è annullabile solo nei casi previsti dalla legge, ovvero quando: - il contratto è stato stipulato da una persona affetta da incapacità legale o da incapacità naturale: il contratto stipulato da un’incapace legale è annullabile poiché è stato sottoscritto da un incapace di agire;
il contratto stipulato da un incapace naturale è annullabile se provoca un grave pregiudizio all’incapace e se l’altro contraente è in mala fede.
- una delle parti è affetta da un vizio della volontà (errore, dolo, violenza): l’errore si verifica quando il contraente conosce in modo sbagliato situazioni determinanti ai fini della decisione di stipulare o meno il contratto. Il dolo si qua quando un contraente è indotto da raggiri o inganni. Se il contranete non avrebbe stipulato il contratto si parla di dolo determinante, se avrebbe stipulato il contratto con condizioni diverse si parla di dolo incidente. La violenza è definita come la minaccia di un male ingiusto e notevole per cui il contraente è indotto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse.
Le principali differenze tra la nullità e l’annullabilità sono: - la nullità non ha mai prodotto effetti mentre l’annullabilità produce i suoi effetti fino a quando il contratto non viene annullato;
- la nullità opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio mentre l’annullamento può essere dichiarato solo dalla parte lesa ed non è rilevabile d’ufficio;
- la nullità non si prescrive mai mentre l’annullabilità di prescrive in 5 anni;
- la nullità è insanabile anche se un contratto nullo può essere convertito in un contrato che abbia gli stessi requisiti di forma e sostanza solo se le parti non erano consapevoli che il contratto precedente era nullo. L’annullabilità viene sanata, per effetto della prescrizione dell’azione di annullamento o per effetto della convalida. Si ha la convalida quando la parte lesa, cosciente del fatto che il contratto che ha stipulato è annullabile, vuole eseguire il contratto come se fosse valida. La convalida può essere anche tacita se la parte lesa compie degli atti che fanno pressuppore l’accettazione del contratto, anche se questo è annullabile.
- effetti verso i terzi: la nullità del contratto impedisce il trasferimento della proprietà. Per quanto riguarda le cose mobili vale la regola ‘possesso vale titolo’ secondo la quale chi ottiene in buona fede la consegna di una cosa mobile in base ad un contratto valido ne diventa proprietario anche se il suo dante causa non ne era il proprietario. L’annullabilità non è, tranne quando dipende da incapacità legale, opponibile a terzi.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di contratto e quali sono i suoi elementi essenziali?
- Cosa succede se manca uno degli elementi essenziali di un contratto?
- Qual è la differenza tra contratti consensuali e contratti reali?
- In quali casi un contratto può essere annullabile?
- Quali sono le principali differenze tra nullità e annullabilità di un contratto?
Il contratto è definito come "l’accordo di due o più parti per costituire, regolare ed estinguere un rapporto giuridico patrimoniale". Gli elementi essenziali sono l’accordo fra le parti, la causa, l’oggetto e la forma.
Se manca uno degli elementi essenziali, il contratto è nullo, poiché questi elementi sono richiesti dalla legge.
I contratti consensuali si perfezionano con lo scambio del consenso delle parti, mentre i contratti reali si perfezionano con la consegna della cosa.
Un contratto è annullabile quando è stato stipulato da una persona affetta da incapacità legale o naturale, o quando una delle parti è affetta da un vizio della volontà come errore, dolo o violenza.
La nullità implica che il contratto è come se non fosse mai esistito, mentre l'annullabilità fa cessare gli effetti del contratto retroattivamente, ma solo nei casi previsti dalla legge.