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Concetti Chiave

  • Il processo civile inizia quando una persona agisce per proteggere un diritto soggettivo non soddisfatto direttamente, coinvolgendo attore, convenuto e avvocato.
  • La competenza del giudice si basa su criteri di valore, luogo e materia, con il Giudice di pace responsabile di cause di valore limitato e specifiche materie.
  • Dal 2011 è obbligatorio tentare una mediazione prima di ricorrere al tribunale, per materie come diritti reali e contratti di locazione, per ridurre le cause civili.
  • Il processo di cognizione verifica la situazione giuridica tra le parti, iniziando con la citazione in giudizio e procedendo attraverso prove documentali e testimonianze.
  • Il processo di esecuzione attua obblighi non rispettati volontariamente, richiedendo un titolo esecutivo e può comportare esecuzioni forzate o espropriazioni.

Il processo civile = Si instaura nel momento in cui un soggetto agisce per la tutela di un proprio dirito soggettivo che non riesce a soddisfare in modo diretto.

Le parti del processo:
Attore, soggetto che intende tutelare in via giudiziale il proprio diritto poiché esercita un'azione processuale che corrisponde a una domanda rivolta al giudice allo scopo di ottenere l'instaurazione di un processo;
Convenuto, soggetto nei cui confronti viene presentata la domanda, e verso il quale si rivendica un determinato diritto;
Avvocato, le parti del processo civili si avvalgono di un avvocato, che viene autorizzato mediante procura a compiere gli atti processuali in nome e per conto del proprio assistito.
La scelta del giudice a cui rivolgersi dipende da criteri oggettivi: di valore, di luogo, di oggetto e di competenza.
Il giudice di pace compete per le cause che non superano un determinato valore economico; in base all'oggetto, il Giudice di pace si occupa inoltre delle cause inerenti i servizi condominiali, le immissioni, le distanze per la piantagione di alberi.
Al tribunale spettano le controversie che non sono di competenza del Giudice di pace.
Sotto l'aspetto della competenza territoriale, vale il criterio del foro generale in base al quale l'attore si deve rivolgere al giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio.

In alcuni casi la legge prevede deroghe al foro generale, stabilendo un foro speciale. Mentre la competenza per valore e per materia è inderogabile, quella per territorio è derogabile in base alla volontà delle parti.

Dal 2011 è divenuto obbligatorio il tentativo di mediazione tra le parti, affidato a organismi di conciliazione autorizzati dal Ministero della Giustizia. Se la mediazione non ha buon esito entro centoventi giorni, le parti possono ricorrere all'autorità giudiziaria. Le materie per cui è prevista l'obbligatorietà sono i diritti reali, le successioni ereditarie, i contratti di locazione, il risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo della stampa o con altro mezzo pubblicità, i contratti assicurativi, bancari e finanziari.
L'obiettivo è quello di disincentivare il ricorso in tribunale e di ridurre l'elevato numero delle cause che gravano sulla giustizia civile.

Il processo di cognizione
Attraverso la citazione in giudizio da parte dell'attore, ha inizio il processo di cognizione, volto a verificare quale situazione giuridica esista effettivamente tra le parti. In base all'obiettivo, l'azione può essere:
Di condanna, se l'attore chiede all'autorità giudiziaria di condannare il convenuto;
Di accertamento, se si vuole eliminare una situazione incerta;
Costitutiva, se si propone di costruire, modificare o estinguere un rapporto giuridico.

La prima udienza
L'atto di citazione deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge e comprende anche l'invito al convenuto di presentarsi davanti al giudic nella data fissata per l'udienza DI COMPARIZIONE.
La legge (art.163 bis del codice di procedura civile), prevede un intervallo di 60 giorni tra la data di notificazione e quella dell'udienza di comparizione, in modo da consentire al convenuto di preparare in maniera adeguata la propria difesa.
Nell'udienza di comparizione le parti devono indicare in modo definitivo le proprie ragioni e il giudice deve invitare le parti a un tentativo di conciliazione, allo scopo di porre fine alla controversia.

La seconda udienza
Fallito il tentativo di conciliazione, il processo prosegue con una serie di udienze in cui le parti forniscono le prove, che il giudice acquisisce.
L'onere della prova (Posizione giuridica soggettiva per la quale un soggetto è tenuto ad un determinato atto al fine di ottenere o conservare un vantaggio giuridico) compete alla parte che vi ha interesse: l'attore ha l'onere di provare i fatti in base ai quali ha presentato la propria domanda, mentre il convenuto ha l'onere di provare le proprie eccezioni = richieste che hanno la funzione di contrastare la domanda dell'attore.
Costituiscono elementi di prova tutti i mezzi che permettono all'autorità giudiziaria di conoscere i fatti e di esprimere un giudizio imparziale; si distinguono:
Prove documentali, atti scritti che possono consistere in atti pubblici (documenti redatti da notai) scritture privare e in scritture private autenticate (atti scritti da una o più persone)
Prove non documentali che si suddividono in:
Testimonianza, corrisponde a una dichiarazione resa in modo solenne da una persona in riferimento a fatti ritenuti rilevanti per la soluzione della controversia, ma è comunque soggetta alla libera valutazione del giudice;
Confessione: è la dichiarazione che una parte fa su fatti che le sono sfavorevoli.
Se viene resa in giudizio è chiamata confessione giudiziale e può essere sia spontanea sia provocata da un interrogatorio formale del giudice; se invece è fatta al di fuori del processo è STRAGIUDIZIALE e ha la stessa efficacia dell'altra, purché si provi che è realmente avvenuta.
La confessione resa all'altra parte costituiscono piena prova contro il loro autore; la confessione stragiudiziale resa a un terzo o contenuta in un testamento è soggetta a libera valutazione del giudice.
Giuramento è la dichiarazione resa in giudizio, sotto il vincolo solenne di dire la verità su fatti rilevanti per la soluzione della controversia;
Ispezione: corrisponde a un esame, richiesto e svolto dal giudice, relativo o persone ritenuti rilevanti per la soluzione della controversia. (Il giudice si può avvalere dell'impiego di Specifiche conoscenze tecniche).

Terminata l'acquisizione delle prove, ogni parte è tenuta a esporre di nuovo le proprie ragioni, dando luogo a una discussione che può svolgersi in modo orale o scritto, secondo la scelta del giudice.
La discussione corrisponde a un documento denominato comparsa conclusionale, cui fa riscontro, da parte dell'avversario, la memoria di replica.
Il giudice, valutate le prove che ha acquisito e applicata la legge, decide la controversia tramite una sentenza, che deve essere adeguatamente motivata con riferimento agli elementi, sia di fatto sia di diritto, che la giustificano.
La sentenza viene resa pubblica tramite il suo deposito in Cancelleria.
Il processo di esecuzione = Si propone di realizzare in modo coattivo un obbligo che non viene osservato spontaneamente dalla persona che dovrebbe rispettarlo.
Richiede necessariamente l'esistenza di un titolo esecutivo = Documento che prova l'esistenza di un diritto. Secondo la legge sono titolo esecutivi le sentenze, i decreti ingiuntivi, le cambiali e gli atti ricevuti da un notaio per obbligazioni pecuniarie.
La notifica
Prima di poter dare luogo all'esecuzione è necessario che la sentiva venga notificata alla parte che perde la causa tramite atto di precetto (intimazione a rispettare il contenuto della sentenza entro il termine di 10 giorni con l'avvenimento che, se ciò non avverrà, si procederà all'esecuzione forzata in forma specifica, tramite cui si consente all'avente diritto di ottenere il risultato cui mirava con l'azione processuale; rientrano nell'esecuzione in forma specifica:
Esecuzione forzata di un obbligo di fare o di non fare, l'opera dovuta deve essere eseguita, distrutta a spesse dell'obbligato;
Esecuzione forzata per consegna, che consente all'avente diritto di ottenere il rilascio coattivo di una cosa determinata;
L'espropriazione forzata
Se la sentenza contiene la condanna al pagamento di un somma di denaro, si procede all'espropriazione forzata che inizia con il pignoramento dei beni. L'ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi da qualsiasi atto possa sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettato all'espropriazione; a questo scopo l'ufficiale è tenuto a pignorare i beni che ritiene di più facile liquidazione.
Una volta pignorati i beni, essi vengono venduti all'asta o tramite un commissionario e il denaro ricavato dalla vendita verrà versato al creditore per l'importo che gli spetta, mentre l'eventuale residuo andrà al debitore.

Domande da interrogazione

  1. Qual è il ruolo dell'attore nel processo civile?
  2. L'attore è il soggetto che intende tutelare il proprio diritto in via giudiziale, esercitando un'azione processuale rivolta al giudice per ottenere l'instaurazione di un processo.

  3. Quali sono i criteri per la scelta del giudice competente?
  4. La scelta del giudice si basa su criteri oggettivi di valore, luogo, oggetto e competenza. Il giudice di pace si occupa di cause di valore economico limitato e specifiche materie, mentre il tribunale gestisce le altre controversie.

  5. Quando è obbligatorio il tentativo di mediazione?
  6. Dal 2011, il tentativo di mediazione è obbligatorio per materie come diritti reali, successioni ereditarie, contratti di locazione, risarcimento danni da responsabilità medica e diffamazione, e contratti assicurativi, bancari e finanziari.

  7. Quali sono le fasi principali del processo di cognizione?
  8. Il processo di cognizione inizia con la citazione in giudizio, prosegue con l'udienza di comparizione e, se necessario, con ulteriori udienze per l'acquisizione delle prove, culminando nella discussione finale e nella sentenza del giudice.

  9. Cosa comporta il processo di esecuzione?
  10. Il processo di esecuzione mira a realizzare coattivamente un obbligo non rispettato, richiedendo un titolo esecutivo. Include la notifica della sentenza e può comportare esecuzione forzata di obblighi o espropriazione forzata per il pagamento di somme di denaro.

Domande e risposte

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