Concetti Chiave
- La proprietà privata è tutelata dalla Costituzione, ma può essere espropriata per ragioni di pubblica utilità.
- Il d.p.r. 327 del 2001 regola le espropriazioni, distinguendo tra aree edificabili e non edificabili.
- Le indennità per espropriazione variano: valore venale per aree edificabili, valore agricolo per aree non edificabili.
- La Corte europea dei diritti dell’uomo ha influenzato la giurisprudenza italiana su questo tema.
- L'espropriazione è legittima solo se giustificata da comprovate ragioni di pubblica utilità.
Espropriazione per pubblica utilità
Il diritto di proprietà e la tutela di cui esso gode sulla base di quanto previsto dall’articolo 42 del testo costituzionale deve essere contemperato con la prerogativa statale di procedere all’espropriazione giustificata dalla pubblica utilità. Negli anni recenti, la giurisprudenza costituzionale si è impegnata nel tentativo di definire i limiti entro cui l’espropriazione deve essere considerata legittima perché giustificata dalla pubblica utilità.
L’attuale disciplina relativa all’espropriazione per pubblica utilità è costituita da un testo unico, il Decreto del Presidente della Repubblica (d.p.r.) 327 del 2001, che raccoglie le disposizioni in materia sia legislative sia regolamentari.
Nel primo caso l’indennità di espropriazione viene calcolata in base al valore venale del bene, cioè tenendo conto del valore corrente che il suddetto bene ha nel mercato. Identico parametro si adotta anche nel secondo caso, salvo riduzione dell’indennità del venticinque per cento qualora l’espropriazione sia finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale. Nel terzo caso, invece, l’indennità è determinata in base al valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.
Sul punto è intervenuta la Corte europea dei diritti dell’uomo, le cui conclusioni sono state recepite dalla Corte costituzionale nelle sentenze 348 e 349 del 2007.
In sostanza, la giurisprudenza costituzionale ha realizzato un equilibrio fra il diritto di proprietà, assoluto, indisponibile e inalienabile, e l’espropriazione di cui lo stato può usufruire solo in specifici casi che ne giustifichino l’attuazione. In nessun caso, infatti, lo stato ha la possibilità di procedere all’espropriazione di uno o più beni senza che questa sia validamente giustificato, cioè motivata da comprovate ragioni di pubblica utilità.