Concetti Chiave
- La legislazione turistica è formata da norme che regolano i rapporti nel settore turistico, con fonti giuridiche approvate da organi competenti.
- Le fonti sono organizzate gerarchicamente: Costituzione, fonti primarie (nazionali e internazionali), fonti secondarie (regolamenti) e consuetudinarie.
- Le fonti primarie includono leggi ordinarie, decreti legge, decreti legislativi, leggi regionali e atti normativi dell'UE come regolamenti e direttive.
- La Costituzione Italiana, pur non trattando direttamente il turismo, include articoli che influenzano il settore, come la libertà di iniziativa economica e la tutela del paesaggio.
- La Corte Costituzionale garantisce la legittimità delle leggi regionali in ambito turistico, intervenendo in caso di conflitto con leggi statali o di altre regioni.
La legislazione turistica è costituita dall’insieme di norme dirette a regolare i rapporti che vengono instaurati nel settore turistico.
Le fonti del diritto sono atti che contengono norme giuridiche approvate dagli organi competenti attraverso determinate procedure; in tal senso, per fonte della legislazione turistica si intende ciò da cui deriva il diritto del turismo.
Indice
Fonti primarie della legislazione
Le fonti della legislazione turistica sono ordinate secondo una scala gerarchica tenendo presente la loro relativa importanza e sono:
- la - le fonti primarie, che possono essere interne se emanate dagli organi nazionali o esterne se emanate da organismi internazionali. Sono comprese le leggi ordinarie del Parlamento, i decreti legge (emanati dal Governo in casi straordinari di necessità e urgenza), i decreti legislativi (emanati in base a leggi di delega dal Parlamento) e le leggi regionali (con competenza limitata all’interno della singola Regione). In materia turistica assumono un certo rilievo anche i trattati e le convenzioni internazionali, tra i quali gli atti normativi dell’UE, ossia i regolamenti e le direttive.
- le fonti secondarie, che sono i regolamenti governativi.
Fonti secondarie e consuetudinarie
Secondo il soggetto che li emana abbiamo:
* regolamenti del Presidente del Consiglio dei ministri (d.p.c.m.), emanati dal Presidente del Consiglio;
* regolamenti ministeriali, emanati dal singolo ministro all’interno delle competenze del ministero;
* regolamenti interministeriali, emanati dal d.p.c.m. riguardanti materie pertinenti a più ministeri.
Secondo il loro contenuto possono essere:
* esecutivi, cioè decreti che hanno la funzione di far applicare e di rendere applicabile la legge, poiché la legge ha la caratteristica di essere generale e astratta. Questa legge deve applicarsi alla realtà contingente mediante il regolamento esecutivo;
* d’attuazione e integrazione, adottati per attuare o integrare i principi del Governo;
* delegati, previsti dal Parlamento ed emanati dal Governo;
* indipendenti, cioè regolamenti che disciplinano materie di grado inferiore che non sono disciplinate dalla legge;
* degli enti locali.
- le fonti consuetudinarie (usi e consuetudini).
Ruolo della Costituzione Italiana
> La Costituzione Italiana è la legge fondamentale del nostro ordinamento giuridico che comprende i principi fondamentali, i diritti e i doveri dei cittadini, l’ordinamento della repubblica e gli organi di garanzia. Ciò significa che la nostra Costituzione ha previsto le modalità per modificarsi attraverso l’ ART. 138 che tratta della revisione costituzionale, in cui vi è la procedura aggravata che rende possibile la modifica di un articolo.
Inoltre, ha previsto anche la presenza di un organo di garanzia e di tutela dei principi, la Corte Costituzionale, nata formalmente nel 1948 con l’entrata in vigore della Costituzione ma che ha cominciato ad operare in modo funzionale nel 1956; in ambito turistico, la Corte svolge diversi ruoli, tra cui la funzione di controllo di legittimità, cioè qualora una legge regionale abbia un conflitto d’interessi con una legge dello Stato o con una legge di altre Regioni, la Regione interessata si rivolgerà alla Corte al fine di ottenere una sentenza che legittimi la validità della propria legge in base ai principi costituzionali; in tal modo la legge potrà continuare ad operare, in caso contrario verrà abrogata.
Articoli costituzionali rilevanti
Tuttavia, la Costituzione non si interessa direttamente alla materia turistica ma ne tratta nelle norme relative ai rapporti economici per quanto riguarda la libertà d’iniziativa economica privata di coloro che operano nel settore turistico (ART. 41, COMMA 1), così come nei seguenti articoli:
ART. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” (Principi fondamentali).
ART. 9 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” (Tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico nazionale). Questo articolo può essere interpretato anche secondo un criterio estensivo, in quanto il turismo deve essere ecocompatibile.
ART. 16 “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge” (Libertà di circolazione e di soggiorno sul territorio nazionale, libertà di espatrio).
ART. 18 “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni secrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare” (Libertà di associazione).
ART. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana” (Tutela della salute).
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali fonti della legislazione turistica?
- Qual è il ruolo della Corte Costituzionale in ambito turistico?
- Come la Costituzione Italiana si relaziona con il settore turistico?
- Quali articoli della Costituzione Italiana sono rilevanti per il turismo?
- Cosa si intende per fonti consuetudinarie nella legislazione turistica?
Le principali fonti della legislazione turistica includono la Costituzione e le leggi costituzionali, le fonti primarie (interne ed esterne), le fonti secondarie come i regolamenti governativi, e le fonti consuetudinarie.
La Corte Costituzionale svolge un ruolo di controllo di legittimità, risolvendo conflitti tra leggi regionali e statali o tra leggi di diverse regioni, garantendo che siano conformi ai principi costituzionali.
La Costituzione Italiana non si occupa direttamente del turismo, ma tratta aspetti economici e di libertà che influenzano il settore, come la libertà d'iniziativa economica e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.
Gli articoli rilevanti includono l'ART. 41 sulla libertà d'iniziativa economica, l'ART. 9 sulla tutela del paesaggio, l'ART. 16 sulla libertà di circolazione, l'ART. 18 sulla libertà di associazione, e l'ART. 32 sulla tutela della salute.
Le fonti consuetudinarie si riferiscono agli usi e alle consuetudini che, pur non essendo formalmente codificati, influenzano la regolamentazione e le pratiche nel settore turistico.