Concetti Chiave
- Il ciclo annuale di bilancio ha radici storiche nelle negoziazioni tra re e rappresentanti, con principi come "no taxation without representation" emersi dalla Rivoluzione americana.
- La Costituzione italiana, tramite l'art. 81, stabilisce l'equilibrio tra entrate e spese, limitando l'indebitamento a circostanze eccezionali, con l'autorizzazione delle Camere.
- Ogni legge con oneri aggiuntivi deve prevedere copertura finanziaria, tramite nuove entrate o tagli di spesa, per mantenere gli equilibri di bilancio.
- Se il bilancio non è approvato entro il 31 dicembre, è possibile l'esercizio provvisorio per massimo quattro mesi, con spese limitate a un dodicesimo del bilancio precedente.
- Il ciclo di bilancio è regolato dalla legge n. 196 del 2009, modificata successivamente per allinearsi con le disposizioni costituzionali dell'art. 81.
Le origini dei parlamenti
Alle origini stesse dei parlamenti vi fu la negoziazione delle risorse che il re richiedeva ai baroni, ai nobili e poi ai rappresentanti delle città. Alla fine del Settecento la Rivoluzione americana fu condotta per rivendicare il fondamentale principio no taxation without representation. Ancor oggi si tratta di una funzione essenziale di tutte le assemblee rappresentative che ogni anno votano il bilancio di previsione, cioè il documento presentato dal governo che contiene l’elenco delle uscite previste per l’anno successivo e quindi delle entrate per finanziarle.
Principi costituzionali italiani
Nella Costituzione italiana è l’art. 81 che detta le disposizioni in materia di bilancio. Esso è stato riformato nel 2012. Oltre all’annualità della legge di bilancio (e del rendiconto consuntivo), l’art. 81 stabilisce il principio dell’equilibrio delle entrate e delle spese in funzione delle fasi del ciclo economico e limita il ricorso all’indebitamento, che è consentito solo per fronteggiare le conseguenze di un ciclo negativo o «al verificarsi di eventi eccezionali» (in tal caso previa autorizzazione delle Camere con voto a maggioranza assoluta). È altresì previsto che ogni legge che le Camere si accingano ad approvare, la quale comporti oneri aggiuntivi di qualsiasi genere, deve indicare i mezzi per farvi fronte (in modo da rispettare gli equilibri predeterminati a suo tempo), ossia la copertura finanziaria che può essere soddisfatta sia con nuove entrate sia con taglio di spese prima previste. Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, il Parlamento può concedere per non oltre quattro mesi l’esercizio provvisorio, con il quale si autorizza il governo a impegnare (cioè spendere) risorse mese per mese in misura non superiore a un dodicesimo di quelle previste dal bilancio dell’anno precedente. Infine, l’art. 81 riserva a un’apposita fonte specializzata il contenuto della legge di bilancio e le norme fondamentali per assicurare l’equilibrio fra entrate e spese e la sostenibilità del debito pubblico.
Ciclo annuale di bilancio
Il ciclo annuale di bilancio è disciplinato dalla l. 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dalla l. 7 aprile 2011, n. 39 e poi dalla l. 4 agosto 2016, n. 163, a sua volta intervenuta dopo l’approvazione della legge prevista dall’art. 81.6 Cost. (si tratta della l. 24 dicembre 2012, n. 243).
Domande da interrogazione
- Qual è il principio fondamentale rivendicato durante la Rivoluzione americana riguardo al bilancio?
- Cosa stabilisce l'articolo 81 della Costituzione italiana in materia di bilancio?
- Cosa accade se il bilancio non viene approvato entro il 31 dicembre?
Il principio fondamentale rivendicato era "no taxation without representation", che sottolinea l'importanza della rappresentanza nel processo di tassazione e bilancio.
L'articolo 81 stabilisce il principio dell'equilibrio tra entrate e spese, limita il ricorso all'indebitamento e richiede che ogni legge con oneri aggiuntivi indichi i mezzi per la copertura finanziaria.
Se il bilancio non viene approvato entro il 31 dicembre, il Parlamento può concedere un esercizio provvisorio per non oltre quattro mesi, permettendo al governo di spendere risorse mese per mese fino a un dodicesimo di quelle previste dal bilancio dell'anno precedente.