UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Vincenza Maria Castro
Ricerche sulla responsabilità
disciplinare dei magistrati
TESI DI LAUREA
Relatore:
Chiar.mo Prof. Giuseppe Speciale
Anno Accademico 2021/2022
ai miei nonni, che mi hanno donato incondizionato amore
ai miei genitori, che ci hanno creduto prima ancora che ci credessi io
a mio fratello, per il suo silenzioso sostegno
ad Andrea, padre e marito amorevole e sempre di supporto
ai miei figli, fonte di vita 1
Ringraziamenti
Ai miei suoceri, ai miei cognati, ai miei amici e a tutti coloro che la
vita mi ha permesso di incrociare, traendone del buono.
A tutti voi, così diversi ma così importanti, esprimo la mia più
assoluta gratitudine.
Ringrazio il mio relatore, il Professore Giuseppe Speciale, per aver
creduto in me e nel mio lavoro, per i suoi sguardi rassicuranti ed i suoi
modi gentili, per la passione che trasmette.
Ringrazio la Professoressa Alessia Di Stefano, per la disponibilità, la
gentilezza e la minuziosità con cui svolge il suo lavoro.
2
Indice 4
Introduzione
CAPITOLO I
Origini della magistratura moderna
dell’Unità d’Italia 6
1. Premessa: la magistratura al tempo
L’evoluzione l’epoca 12
2. degli anni successivi e giolittiana
L’epoca 20
3. fascista 25
4. La Costituzione Repubblicana
Capitolo II
La responsabilità disciplinare dei magistrati 28
1. Cenni storici: la responsabilità disciplinare durante il
fascismo e le modifiche concettuali introdotte dalla
Costituzione repubblicana
L’illecito 31
2. disciplinare nel sistema precedente alla riforma del
2006 3 34
3. La tipizzazione degli illeciti e la legge Mastella 45
4. La legge n.18/2015 49
5. Casi specifici nel passato
Capitolo III
Tipologie di responsabilità disciplinari e procedimento 58
1. Il fondamento sostanziale della responsabilità disciplinare 67
2. Tipi di responsabilità: classificazione 68
3. La responsabilità dei magistrati ordinari 71
4. La responsabilità dei magistrati amministrativi e contabili 74
5. La responsabilità dei magistrati onorari 81
6. La responsabilità dei giudici tributari 85
7. Rapporti tra responsabilità disciplinare, esigenza processuale
di riservatezza e utilizzo dei social network: casi pratici 89
8. Il procedimento disciplinare 108
9. Misure cautelari e sanzioni 4 123
Conclusioni 127
Bibliografia 5
Introduzione
Questa ricerca analizza le diverse fasi evolutive della magistratura
italiana, con particolare riferimento al delicato settore della
responsabilità disciplinare, il quale, come si vedrà, presenta delle
caratteristiche peculiari, a metà strada tra la responsabilità civile e la
all’ordine
responsabilità penale degli appartenenti giudiziario.
In questa prospettiva, il primo capitolo della tesi prenderà le mosse
dall’analisi dell’assetto dell’Unità d’Italia,
della magistratura al tempo
menzionando le fonti di disciplina principali e analizzando le diverse
riforme che, a partire dallo Statuto Albertino, si sono susseguite sul
sull’evoluzione
tema. Dopo una rapida parentesi degli anni successivi
all’Unità sull’epoca
nazionale e giolittiana, verrà approfondita la
l’epoca
regolamentazione durante fascista, precisando le indubbie
ingerenze che il potere esecutivo, in questa fase storica, pose verso gli
organi giudiziari, snaturando quella impostazione di indipendenza che,
con fatica, era stata parzialmente raggiunta durante gli anni precedenti.
Nel secondo capitolo, dopo avere specificato le peculiarità della
responsabilità disciplinare dei magistrati durante il regime fascista,
verranno analizzate le profonde modifiche introdotte dalla Costituzione
del 1947. 6
Sulla base di queste premesse, quindi, si avrà modo di affrontare
l’evoluzione della responsabilità disciplinare, menzionando le
caratteristiche del sistema prima della riforma del 2006 e,
successivamente, le modifiche operative conseguenti alla tipizzazione
degli illeciti e alle specificazioni introdotte dalla Legge Mastella. Dopo
una breve disamina della legge n.18/2015, nella parte finale del
capitolo, verranno svolte alcune osservazioni su specifici casi del
passato, i quali hanno coinvolto sia gli organi interni alla magistratura,
ovvero il CSM, sia la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha dato
pratica applicazione alle regole generali stabilite dai regolamenti e dagli
interventi legislativi.
Al fine di dimostrare il percorso evolutivo della responsabilità
disciplinare dei magistrati, nel terzo capitolo, si analizzeranno le
differenti tipologie di responsabilità disciplinare connesse alle
differenti tipologie di magistrature costituzionalmente previste, vale a
dire quella ordinaria, quella amministrativa, contabile, onoraria e
tributaria. 7
CAPITOLO I
Origini della magistratura moderna
dell’Unità d’Italia
1. Premessa: la magistratura prima
’unificazione
Al momento dell nazionale, l’assetto della magistratura del
Regno sabaudo era plasmato sul modello francese, così come derivato
1
dall’esperienza napoleonica e poi adattato durante la Restaurazione .
Come ha sottolineato la dottrina, in questo periodo era prevalente una
forte struttura gerarchica, con pieno controllo della vita professionale
del magistrato in mano al ministro della Giustizia e ai vertici delle Corti
2
di cassazione e di appello . Sennonché, grazie ad una serie di editti e
l’entrata
patenti emanati dal 1814 fino al 1848, con in vigore dello
Statuto Albertino, il sistema giudiziario si era posto in posizione
intermedia tra le forme francesi e quelle delle antiche costituzioni
piemontesi, in cui nessuna indipendenza era riconosciuta ai magistrati,
’alta 3
reclutati ancora tra la nobiltà e l borghesia .
1 Sul punto, in generale, si vedano le osservazioni di Meniconi, Storia della magistratura
italiana, Bologna, 2013, p. 12 ss.
2 Meniconi, Storia della magistratura italiana, cit., pp. 13 - 18.
3 Meniconi, Storia della magistratura italiana, cit., p. 19 ss.
8
Ebbene, questa organizzazione piuttosto rigida trovò poi disciplina
nell’ordinamento giudiziario compendiato dal Regio Decreto del 6
dicembre 1865, n. 2626, in forza del quale le funzioni giudiziarie furono
affidate a un corpo di magistrati di carriera nominati dall’esecutivo e
dotati di uno status che, almeno formalmente, ne garantiva
l’indipendenza, pur limitata a questi magistrati che esercitavano la
funzione giudicante e non a quelli del pubblico ministero, posti alle
4
dipendenze dirette del ministro della Giustizia .
Ciò premesso, analizzando più nel dettaglio il periodo storico
l’Unità d’Italia,
antecedente va precisato che dalla riforma napoleonica
del 20 aprile 1810 e dalle innovazioni della Restaurazione, le
Costituzioni italiane del 1848, di matrice liberale, ebbero modo di
riflettere le due contrapposte esigenze che erano venute in essere nel
corso della Restaurazione in Francia, ovvero la centralizzazione del
potere esecutivo da porre alla base di tutta la vita politica dello Stato e
la libertà del cittadino nominalmente garantita da un potere giudiziario
5
autonomo .
4 Meniconi, Storia della magistratura italiana, cit., p. 20 ss.
5 Meniconi, La magistratura, in AA.VV., L’Unificazione nazionale, Roma, 2011, p. 313
ss. 9
In questa prospettiva, dunque, nello Statuto Albertino, le norme
l’amministrazione
riguardanti della giustizia, ovvero le disposizioni di
cui agli articoli 68-73, formulati sulla base della Charte francese del
1814, contenevano pochi e generici principi derogabili da parte del
6
legislatore a causa del carattere flessibile della costituzione . Più
precisamente, l’art. 68 stabiliva che la Giustizia è emanata dal Re ed è
amministrata in suo nome dai Giudici che Egli istituisce, strutturando
così una magistratura professionale composta da funzionari nominati
dall’esecutivo che rispondevano al re, non dotati di autonomia. Oltre a
“non
ciò, attenta dottrina ha sottolineato che casuale appariva poi che
nell’impianto
gli stessi articoli fossero posti statutario sotto il titolo
’ordine ’uso
Dell giudiziario, evitandosi dunque intenzionalmente l del
termine «potere», utilizzato invece per il «legislativo» e
’opinione
l’«esecutivo»”
7 . Il che avrebbe confermato, secondo un
diffusa, la visione del potere giudiziario come una branca di quello
’idea
esecutivo, conformemente all dominante durante la Restaurazione;
mentre, secondo una diversa e opposta concezione, rifacendosi l’intera
6 Meniconi, La magistratura, cit., pp. 313-314.
7 Meniconi, La magistratura, cit., p. 314 ss. Sul tema, inoltre, si vedano i rilievi di Lacchè,
Storia della scienza giuridica italiana e storia della magistratura: metodo, problemi e
intersezioni, in AA.VV., Storia della magistratura, Roma, 2022, p. 21 ss.
10
Costituzione sabauda al sistema francese, era evidente che fosse
’indipendenza 8
pienamente riconosciuta l’autonomia e l giudiziaria» .
Gli articoli dal 70 al 74 stabilivano, poi, che l’organizzazione giudiziaria
potesse essere modificata soltanto per legge, che le udienze dei tribunali
’interpretazione
fossero pubbliche mentre, per quanto riguardava l delle
leggi, vincolante per tutti, si stabiliva che essa spettasse esclusivamente
9
al potere legislativo . dell’inamovibilità
Nonostante fosse poi prevista la garanzia dei giudici,
dell’Unità d’Italia
ma non quella dei pubblici ministeri, prima la
sull’opportunità
dottrina giuridica ebbe modo di discutere apertamente
o meno di proteggere il potere giudiziario dalle interferenze
dell’Esecutivo, considerando la preoccupazione forte in quegli anni che
un corpo giudiziario composto da uomini dell’antico regime non
avrebbe provveduto ad applicare le linee riformatrici del nuovo Statuto,
10
tradendone di fatto la novità fondamentale . Sul punto, è interessante
menzionare un caso specifico riguardante la legge elettorale del 1848
che aveva riservato l’eleggibilità solo ai magistrati inamovibili,
ponendo il problema di stabilire quali fossero i beneficiari della
8 Meniconi, La magistratura, cit., p. 315 ss.
9 Meniconi, La magistratura, cit., p. 315 ss.
10 Meniconi, La magistratura, cit., p. 315 ss.
11 11
disposizione prevista dall’art. 69 dello Statuto . Ebbene, la corrente di
’applicazione
Sinistra guidata da Urbano Rattazzi propose di limitare l
’entrata
della misura di garanzia a partire dall in vigore dello Statuto,
non considerando quindi il periodo precedente di esercizio delle
funzioni giudiziarie. Secondo Rattazzi, in particolare, era necessario
“che tutto il personale della magistratura fosse sottoposto a scrutinio, in
quanto la sola presunzione di capacità ed onestà non era sufficiente per
all’inamovibilità
attribuire quel prezioso diritto al magistrato: non
costituzionale”
12
bastava anche quando la nomina partiva dal re .
Tuttavia, la Camera approvò la posizione della maggioranza
conservatrice e del ministro Federico Sclopis a difesa della magistratura
piemontese, anche se tre anni più tardi, nel 1851, prevalse la posizione
della Sinistra e si procedette alla messa riposo di 9 alti magistrati sui
circa 1.250, la metà dei quali appena qualche giorno dopo avrebbe
’inamovibilità
13
conseguito l .
Con la legge Siccardi del 19 maggio 1851, n. 1186, la maggioranza di
Governo riuscì a fare approvare dal Parlamento un testo per riconoscere
l’inamovibilità piena dei magistrati, sia in relazione al grado sia alla
11 Meniconi, Storia della magistratura italiana, cit., pp. 21-30.
12 In questi termini, Rattazzi, Intervento in seno alla Camera dei Deputati del 1849.
L’indipendenza
13 Meniconi, La magistratura, cit., p., 317 ss. Inoltre, Marovelli, e
l’autonomia della magistratura italiana dal 1848 al 1923, Milano, 1967, p. 39 ss.
12
sede, secondo il principio innovativo per cui il consenso del giudice al
tramutamento diveniva il requisito indispensabile per ogni atto
riguardante la sua carriera. Pur con tali adattamenti, secondo la dottrina
’inamovibilità
si trattava di un solo di diritto, mentre di fatto il giudice
era esposto a pene disciplinari, avvertimenti, censure e sospensioni da
dell’Esecutivo,
parte anche se era normativamente attribuito alla Corte
14
di Cassazione il giudizio sull’operato del giudice .
Nel 1851, con la legge n. 1207 venne riformato il sistema degli stipendi,
il quale fissò in 15.000 lire il compenso del primo presidente della
Cassazione e in 1.600 lire quello del giudice di mandamento,
prendendo, in capo al Governo, una suddivisione in categorie utili ai
fini della determinazione delle somme. Nel 1859, fu emanato, infine,
l’ordinamento giudiziario del Regno di Sardegna (Regio Decreto 13
novembre 1859, n. 3781), in conseguenza del quale venne introdotta
una forte limitazione all’inamovibilità, relegandola al grado, ma
escludendola per la sede, cosicché il magistrato avrebbe potuto essere
15
liberamente trasferito dal ministro .
14 Meniconi, La magistratura, cit., pp. 318-320.
15 Meniconi, La magistratura, cit., p. 320 ss.
13
L’evoluzione l’epoca
2. degli anni successivi e giolittiana
l’evoluzione
Procedendo ora ad analizzare che coinvolse la
all’Unità d’Italia,
magistratura negli anni successivi al 1859 fino va
osservato che il citato ordinamento giudiziario Rattazzi fu esteso senza
modifiche agli altri Stati preunitari, attraverso decreti dittatoriali in
Emilia e in Romagna e decreti luogotenenziali nelle province
16
napoletane e siciliane (1860-61) .
l’ordinamento
In Lombardia, invece, venne applicato solo nel 1862,
posto che precedentemente si era preferito aderire ad un regime misto
’ordinamento l’ordinamento
mutuato dall austriaco; in Toscana entrò in
vigore nel 1865, allorquando venne superato quello granducale, mentre
17
in Veneto e a Roma nel solo 1871 .
l’Unità d’Italia,
Subito dopo tra il 1861 e il 1862 furono adottati 65
provvedimenti riguardanti la magistratura, il suo ordinamento, i
concorsi per gli uditori e i tribunali e ciò, come precisato dalla dottrina,
“in un nuovo Stato che si presentava ancora in forma magmatica e
–
provvisoria, ma la cui unica preoccupazione era costituita secondo le
nell’età
16 Musci, Storia della magistratura e storie di magistrati giolittiana, in Analisi
storica, 1988, 11, pp. 217-230.
17 Meniconi, La magistratura, cit., p. 321 ss.
14 – dall’unità
parole di Cavour alla Camera il 27 aprile del 1860
politica”
18 .
Dal 1863 al 1865, inoltre, entrò in vigore il cosiddetto corpus delle leggi
unitarie, ovvero il codice civile, il codice di procedura civile e
l’ordinamento giudiziario, mentre per il codice penale si sarebbe dovuto
attendere il 1889, con la riforma Zanardelli. Data assolutamente
l’evoluzione
centrale per della magistratura è rappresentata dal 1865,
allorquando, con delega al governo, l’applicazione del decreto Rattazzi
del 1859 venne estesa al resto d’Italia, attraverso il Regio Decreto 6
dicembre 1865, n. 2626, il quale ne modificò alcuni punti fondamentali,
prevedendo che:
- i giudici di mandamento venissero trasformati in pretori;
- l’avvocatura dei poveri fosse sostituita con il gratuito patrocinio;
- lo strumento di accesso alla carriera giudiziaria, con esami e poi un
tirocinio, fosse rappresentato dal concorso pubblico;
- fossero fissati limiti d’età per il collocamento a riposo, in particolare
a settantacinque anni;
18 Meniconi, La magistratura, cit., p. 321 ss.
15
- la dispensa dal servizio, facoltativa tra il 1859 e il 1865, divenisse
19
obbligatoria .
Nel medesimo intervento normativo, inoltre, fu stabilita la separazione
tra le carriere di giudice di tribunale e di pretore e, come si è visto, per
la prima volta si fece riferimento al concorso pubblico per l’accesso alla
carriera giudiziaria. Nello specifico, il concorso, il quale costituì la
prima possibilità per il reclutamento dei magistrati, prevedeva, dopo un
anno di uditorato, la possibilità di superare un esame pratico per la
nomina a pretore, o dopo tre anni quella di sostenere l’esame di aggiunto
giudiziario e da lì iniziare la carriera di giudice di tribunale (dopo altri
20
due anni), fino a giungere ai vertici del sistema .
Tuttavia, se questi erano gli intenti della norma, nella pratica, come
“i
affermato dalla dottrina, contorni delle vicende della prima leva di
magistrati, entrati giovani, appena laureati (ancora peraltro in assenza
di un sistema universitario nazionale che conferisse titoli di studio
nell’amministrazione
uniformi), unitaria, appaiono quanto mai sfumati,
normativo”
21
poco riconducibili al netto quadro .
19 Meniconi, La magistratura, cit., pp. 322 - 323.
20 Meniconi, La magistratura, cit., p. 323 ss.
21 Meniconi, La magistratura, cit., p. 323 ss.
16
L’esecutivo e, in particolare, il Ministro della Giustizia avrebbe infatti
conservato una grande influenza sul secondo tipo di reclutamento, il più
’inserimento
frequente tra il 1859 e il 1890, rappresentato dall diretto nel
ruolo come pretore, uditore, o giudice soprannum
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