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C.E.D.U.”.
condanna per opera della La scarsa laboriosità del
“non
magistrato, quale indice di non giustificabilità del ritardo,
costituisce condicio sine qua non ai fini della configurabilità
dell’illecito”.
Oltre a ciò, la Cassazione ha precisato che la neghittosità del magistrato
l’illecito,
non è un requisito necessario per integrare posto che anche il
magistrato laborioso e professionalmente valido potrà ben rispondere
dell'illecito disciplinare da ritardo, e ne risponderà sempre se il ritardo
197
supera la durata ragionevole del processo .
Con riferimento alle criticità connesse al procedimento disciplinare, è
interessante sottolineare le problematiche applicative che coinvolgono
all’articolo
la fase pre-disciplinare, disciplinata, come si è accennato,
16, comma 5-bis, del d.lgs n. 109/2006. La disposizione citata consente
al Procuratore generale della Corte di cassazione di disporre, con
è
decreto motivato, l’archiviazione diretta se la condotta
l’irragionevole
197 Marra, La responsabilità disciplinare da ritardo e durata dei processi,
cit., p. 1124 ss. 108 è
disciplinarmente irrilevante ai sensi dell’art. 3-bis, se la denuncia non
circostanziata, se il fatto non rientra in nessuna delle ipotesi di legge o
198
se dalle indagini risulta inesistente o non commesso .
La dottrina ha ampiamente discusso sulla natura giuridica,
amministrativa o giurisdizionale, di tale archiviazione, propendendo
oggi la giurisprudenza maggioritaria per la tesi che considera la stessa
come amministrativa. Ciò, infatti, consente alla Procura generale di
disporre sommarie indagini senza necessariamente avvisare e
coinvolgere il magistrato interessato, considerando, inoltre, che il
’archiviazione è
potere di disporre l diretta non sottoposto a controllo da
parte della sezione disciplinare. Questo comporta che la Procura
generale dispone di un potere piuttosto ampio, tanto che, da alcuni anni
la stessa ha dato avvio ad un’attività di massimazione dei provvedimenti
di archiviazione diretta, per rendere conoscibili alla collettività i suoi
199
orientamenti .
Una seconda questione, ha riguardato la natura e la composizione, della
sezione disciplinare, venendo in rilievo la sentenza n. 263 del 2003
della Corte Costituzionale, la quale, dopo aver ribadito che il
198 Sul tema, Biondi, La responsabilità disciplinare: problemi vecchi e nuovi, in Riv.
Gruppo di Pisa, 2021, II, p. 159 ss.
199 Biondi, La responsabilità disciplinare: problemi vecchi e nuovi, cit., p. 160 ss.
109
procedimento disciplinare, pur ispirandosi a un modello
giurisdizionale, ha profili strutturali e funzionali del tutto atipici e
peculiari, ha osservato che in tutti i tipi di processo, quindi anche in
quello disciplinare a carico dei magistrati, debbono essere previste
regole sull’esercizio delle funzioni giudicanti valide a proteggere in
’imparzialità
ogni caso il valore fondamentale dell del giudice, in
particolare impedendo che quest’ultimo possa pronunciarsi due volte
200
sulla medesima resiudicanda .
Sennonché, la dottrina ha precisato che, indubbiamente, il
procedimento disciplinare nasce come procedimento amministrativo
assegnato al CSM e conserva tale natura anche se, per garantire
è
l’indipendenza dei magistrati incolpati, vi stata una progressiva
estensione dei moduli giurisdizionali e, in particolare, del modello del
“a
processo penale. Ciò significa che Costituzione invariata, ossia
’intero
è
fintantoché la funzione disciplinare affidata all Consiglio
è
superiore della magistratura (e non ad organo ad esso estraneo), non
possibile estendere ai componenti della sezione disciplinare
l’applicazione di tutte le regole che gli artt. 34 ss. del codice di
200 Biondi, La responsabilità disciplinare: problemi vecchi e nuovi, cit., p. 160 ss.
110 ’imparzialità
procedura penale prevedono a garanzia dell del
”.
201
giudicante
In ogni caso, il progressivo aumento di grazie per il magistrato
incolpato ha indubbiamente portato ad una maggiore complessità del
procedimento disciplinare soprattutto nella fase dibattimentale e di
acquisizione delle prove, come peraltro si è osservato in relazione al
procedimento concernente il ritardo nel deposito dei provvedimenti.
9. Misure cautelari e sanzioni
Analizzando ora i diversi profili che coinvolgono le misure cautelari e
l’apparato sanzionatorio della responsabilità disciplinare, è necessario
osservare che, nelle more dell'inizio o della definizione del
procedimento disciplinare, gli artt. 13, 21 e 22 del d.lg. n. 109/2006
prevedono la possibilità di misure cautelari, dirette ad evitare che, nel
tempo necessario per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il
mantenimento del magistrato nella stessa sede o nelle stesse funzioni o,
comunque, nell'esercizio di funzioni, in una situazione di menomata
credibilità, possa compromettere o ulteriormente compromettere il
201 Biondi, La responsabilità disciplinare: problemi vecchi e nuovi, cit., p. 162 ss.
111
prestigio e l'immagine dell'ordine giudiziario e minare la necessaria
202
fiducia che i cittadini debbono riporre nel magistrato .
“proprio
Come ha osservato la dottrina, in considerazione della loro
funzione, le misure cautelari non partecipano della natura delle sanzioni
disciplinari, anche se la sanzione che potrebbe in concreto essere
irrogata resta normalmente nello sfondo e giustifica il tipo di misura
applicabile”
203 .
Prima dell'inizio del procedimento disciplinare, inoltre, può essere
disposta la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo
stipendio, con collocamento fuori dal ruolo organico del magistrato, e
ciò in due casi tassativi:
a) quando lo stesso sia sottoposto a procedimento penale per delitto
non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva;
b) quando al magistrato possono essere ascritti fatti disciplinarmente
rilevanti che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio
delle funzioni.
202 Di Amato, Responsabilità disciplinare dei magistrati e misure cautelari, in Cass. Pen.,
2011, XI, p. 4077 ss.
203 Di Amato, Responsabilità disciplinare dei magistrati e misure cautelari, cit., p. 4078
ss. 112
Al ricorrere di tali ipotesi, è possibile, inoltre, il trasferimento
dell’incolpato
provvisorio ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma
diverso da quello che, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., è competente per i
204
procedimenti penali a carico dei magistrati, ex art. 22, comma 1 .
all’avvio
Successivamente del procedimento disciplinare, quando
l'addebito contestato è punibile con una sanzione diversa
dall'ammonimento, sussistono gravi elementi di fondatezza dell'azione
disciplinare e ricorrono motivi di particolare urgenza, è possibile,
sempre in via cautelare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione
ad altre funzioni del magistrato incolpato ex art. 13 d.lg. n. 109/2006.
In questo caso, la disciplina normativa è sicuramente più complessa
all’ipotesi
rispetto precedente, posto che il procedimento è già iniziato
e le misure di garanzia dei diritti del magistrato incolpato devono essere
205
più rigidamente rispettate .
Una volta applicate le misure cautelari provvisore, il magistrato
incolpato, il Ministro della giustizia ed il Procuratore generale possono
proporre, secondo quanto prevede l'art. 24 del d.lg. n. 109/2006, ricorso
per Cassazione contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui
204 Di Amato, Responsabilità disciplinare dei magistrati e misure cautelari, cit., p. 4079
ss.
205 Di Amato, Responsabilità disciplinare dei magistrati e misure cautelari, cit., p. 4079
ss. 113
agli articoli 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare. Il
predetto ricorso, invece, non è espressamente previsto per i
provvedimenti di trasferimento provvisorio ad altro ufficio, previsti
dall'art. 22, comma 1, così come modificato dalla l. 24 ottobre 2006, n.
269, art. 1, e per i provvedimenti, adottati in via cautelare e provvisoria,
di trasferimento ad altra sede e di destinazione ad altre funzioni, previsti
dall'art. 13, comma 2.
Sennonché, la dottrina ha affermato cheanche in questi casi, nonostante
il silenzio del legislatore, il ricorso debba ritenersi ammissibile, così
come confermato anche dalla Cassazione, la quale ha osservato che
“l'ipotesi dell'applicabilità in via analogica ai provvedimenti cautelari
regolati dall'art. 13 (oltre che al trasferimento in via provvisoria previsto
dall'art. 22 così come novellato) dello strumento del ricorso per
cassazione previsto dall'art. 24, è avvalorata, come si è già accennato,
dalla constatazione che sarebbe incongruo, sotto il profilo della
razionalità e della parità di trattamento di situazioni analoghe, che la
normativa disciplinare prevedesse il ricorso per cassazione solo per
alcuni dei provvedimenti cautelari incidenti sulla garanzia di
inamovibilità dei magistrati enunciata dall'art. 107 Cost., tanto più che
l'ordinamento processuale civile ha istituito un mezzo di impugnazione
nei confronti dei provvedimenti cautelari in genere, anche se attinenti a
114
beni non fruenti di particolare garanzia costituzionale (art. 669-
terdecies c.p.c., comma 1, così come modificato dall'art. 2 del d.l. 14
marzo 2005, n. 35, nel testo di cui alla legge di conversione 14 maggio
2005, n. 80, al fine di recepire i principi indicati in materia dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 253 del 1994, che aveva dichiarato
l'illegittimità della disposizione nel suo tenore di cui alla novella
processuale del 1990, escludente il reclamo contro l'ordinanza di rigetto
cautelare)” 206
della domanda di provvedimento .
Dal lato strettamente procedurale, la legittimazione ad impugnare del
Ministro della giustizia è limitata ai casi in cui egli abbia chiesto la
misura cautelare o ai casi in cui abbia promosso l'azione disciplinare,
se anteriore alla richiesta di misura cautelare, rendendola così una
legittimazione piena.
La cognizione da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione del
ricorso avverso la decisione in materia cautelare adottata dalla Sezione
disciplinare del CSM appartiene, invece, ad una serie processuale
autonoma per presupposti e per ambito di cognizione rispetto a quella
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