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Estratto del documento

C.E.D.U.”.

condanna per opera della La scarsa laboriosità del

“non

magistrato, quale indice di non giustificabilità del ritardo,

costituisce condicio sine qua non ai fini della configurabilità

dell’illecito”.

Oltre a ciò, la Cassazione ha precisato che la neghittosità del magistrato

l’illecito,

non è un requisito necessario per integrare posto che anche il

magistrato laborioso e professionalmente valido potrà ben rispondere

dell'illecito disciplinare da ritardo, e ne risponderà sempre se il ritardo

197

supera la durata ragionevole del processo .

Con riferimento alle criticità connesse al procedimento disciplinare, è

interessante sottolineare le problematiche applicative che coinvolgono

all’articolo

la fase pre-disciplinare, disciplinata, come si è accennato,

16, comma 5-bis, del d.lgs n. 109/2006. La disposizione citata consente

al Procuratore generale della Corte di cassazione di disporre, con

decreto motivato, l’archiviazione diretta se la condotta

l’irragionevole

197 Marra, La responsabilità disciplinare da ritardo e durata dei processi,

cit., p. 1124 ss. 108 è

disciplinarmente irrilevante ai sensi dell’art. 3-bis, se la denuncia non

circostanziata, se il fatto non rientra in nessuna delle ipotesi di legge o

198

se dalle indagini risulta inesistente o non commesso .

La dottrina ha ampiamente discusso sulla natura giuridica,

amministrativa o giurisdizionale, di tale archiviazione, propendendo

oggi la giurisprudenza maggioritaria per la tesi che considera la stessa

come amministrativa. Ciò, infatti, consente alla Procura generale di

disporre sommarie indagini senza necessariamente avvisare e

coinvolgere il magistrato interessato, considerando, inoltre, che il

’archiviazione è

potere di disporre l diretta non sottoposto a controllo da

parte della sezione disciplinare. Questo comporta che la Procura

generale dispone di un potere piuttosto ampio, tanto che, da alcuni anni

la stessa ha dato avvio ad un’attività di massimazione dei provvedimenti

di archiviazione diretta, per rendere conoscibili alla collettività i suoi

199

orientamenti .

Una seconda questione, ha riguardato la natura e la composizione, della

sezione disciplinare, venendo in rilievo la sentenza n. 263 del 2003

della Corte Costituzionale, la quale, dopo aver ribadito che il

198 Sul tema, Biondi, La responsabilità disciplinare: problemi vecchi e nuovi, in Riv.

Gruppo di Pisa, 2021, II, p. 159 ss.

199 Biondi, La responsabilità disciplinare: problemi vecchi e nuovi, cit., p. 160 ss.

109

procedimento disciplinare, pur ispirandosi a un modello

giurisdizionale, ha profili strutturali e funzionali del tutto atipici e

peculiari, ha osservato che in tutti i tipi di processo, quindi anche in

quello disciplinare a carico dei magistrati, debbono essere previste

regole sull’esercizio delle funzioni giudicanti valide a proteggere in

’imparzialità

ogni caso il valore fondamentale dell del giudice, in

particolare impedendo che quest’ultimo possa pronunciarsi due volte

200

sulla medesima resiudicanda .

Sennonché, la dottrina ha precisato che, indubbiamente, il

procedimento disciplinare nasce come procedimento amministrativo

assegnato al CSM e conserva tale natura anche se, per garantire

l’indipendenza dei magistrati incolpati, vi stata una progressiva

estensione dei moduli giurisdizionali e, in particolare, del modello del

“a

processo penale. Ciò significa che Costituzione invariata, ossia

’intero

fintantoché la funzione disciplinare affidata all Consiglio

superiore della magistratura (e non ad organo ad esso estraneo), non

possibile estendere ai componenti della sezione disciplinare

l’applicazione di tutte le regole che gli artt. 34 ss. del codice di

200 Biondi, La responsabilità disciplinare: problemi vecchi e nuovi, cit., p. 160 ss.

110 ’imparzialità

procedura penale prevedono a garanzia dell del

”.

201

giudicante

In ogni caso, il progressivo aumento di grazie per il magistrato

incolpato ha indubbiamente portato ad una maggiore complessità del

procedimento disciplinare soprattutto nella fase dibattimentale e di

acquisizione delle prove, come peraltro si è osservato in relazione al

procedimento concernente il ritardo nel deposito dei provvedimenti.

9. Misure cautelari e sanzioni

Analizzando ora i diversi profili che coinvolgono le misure cautelari e

l’apparato sanzionatorio della responsabilità disciplinare, è necessario

osservare che, nelle more dell'inizio o della definizione del

procedimento disciplinare, gli artt. 13, 21 e 22 del d.lg. n. 109/2006

prevedono la possibilità di misure cautelari, dirette ad evitare che, nel

tempo necessario per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il

mantenimento del magistrato nella stessa sede o nelle stesse funzioni o,

comunque, nell'esercizio di funzioni, in una situazione di menomata

credibilità, possa compromettere o ulteriormente compromettere il

201 Biondi, La responsabilità disciplinare: problemi vecchi e nuovi, cit., p. 162 ss.

111

prestigio e l'immagine dell'ordine giudiziario e minare la necessaria

202

fiducia che i cittadini debbono riporre nel magistrato .

“proprio

Come ha osservato la dottrina, in considerazione della loro

funzione, le misure cautelari non partecipano della natura delle sanzioni

disciplinari, anche se la sanzione che potrebbe in concreto essere

irrogata resta normalmente nello sfondo e giustifica il tipo di misura

applicabile”

203 .

Prima dell'inizio del procedimento disciplinare, inoltre, può essere

disposta la sospensione cautelare facoltativa dalle funzioni e dallo

stipendio, con collocamento fuori dal ruolo organico del magistrato, e

ciò in due casi tassativi:

a) quando lo stesso sia sottoposto a procedimento penale per delitto

non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva;

b) quando al magistrato possono essere ascritti fatti disciplinarmente

rilevanti che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio

delle funzioni.

202 Di Amato, Responsabilità disciplinare dei magistrati e misure cautelari, in Cass. Pen.,

2011, XI, p. 4077 ss.

203 Di Amato, Responsabilità disciplinare dei magistrati e misure cautelari, cit., p. 4078

ss. 112

Al ricorrere di tali ipotesi, è possibile, inoltre, il trasferimento

dell’incolpato

provvisorio ad altro ufficio di un distretto limitrofo, ma

diverso da quello che, ai sensi dell'art. 11 c.p.p., è competente per i

204

procedimenti penali a carico dei magistrati, ex art. 22, comma 1 .

all’avvio

Successivamente del procedimento disciplinare, quando

l'addebito contestato è punibile con una sanzione diversa

dall'ammonimento, sussistono gravi elementi di fondatezza dell'azione

disciplinare e ricorrono motivi di particolare urgenza, è possibile,

sempre in via cautelare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione

ad altre funzioni del magistrato incolpato ex art. 13 d.lg. n. 109/2006.

In questo caso, la disciplina normativa è sicuramente più complessa

all’ipotesi

rispetto precedente, posto che il procedimento è già iniziato

e le misure di garanzia dei diritti del magistrato incolpato devono essere

205

più rigidamente rispettate .

Una volta applicate le misure cautelari provvisore, il magistrato

incolpato, il Ministro della giustizia ed il Procuratore generale possono

proporre, secondo quanto prevede l'art. 24 del d.lg. n. 109/2006, ricorso

per Cassazione contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui

204 Di Amato, Responsabilità disciplinare dei magistrati e misure cautelari, cit., p. 4079

ss.

205 Di Amato, Responsabilità disciplinare dei magistrati e misure cautelari, cit., p. 4079

ss. 113

agli articoli 21 e 22 e contro le sentenze della sezione disciplinare. Il

predetto ricorso, invece, non è espressamente previsto per i

provvedimenti di trasferimento provvisorio ad altro ufficio, previsti

dall'art. 22, comma 1, così come modificato dalla l. 24 ottobre 2006, n.

269, art. 1, e per i provvedimenti, adottati in via cautelare e provvisoria,

di trasferimento ad altra sede e di destinazione ad altre funzioni, previsti

dall'art. 13, comma 2.

Sennonché, la dottrina ha affermato cheanche in questi casi, nonostante

il silenzio del legislatore, il ricorso debba ritenersi ammissibile, così

come confermato anche dalla Cassazione, la quale ha osservato che

“l'ipotesi dell'applicabilità in via analogica ai provvedimenti cautelari

regolati dall'art. 13 (oltre che al trasferimento in via provvisoria previsto

dall'art. 22 così come novellato) dello strumento del ricorso per

cassazione previsto dall'art. 24, è avvalorata, come si è già accennato,

dalla constatazione che sarebbe incongruo, sotto il profilo della

razionalità e della parità di trattamento di situazioni analoghe, che la

normativa disciplinare prevedesse il ricorso per cassazione solo per

alcuni dei provvedimenti cautelari incidenti sulla garanzia di

inamovibilità dei magistrati enunciata dall'art. 107 Cost., tanto più che

l'ordinamento processuale civile ha istituito un mezzo di impugnazione

nei confronti dei provvedimenti cautelari in genere, anche se attinenti a

114

beni non fruenti di particolare garanzia costituzionale (art. 669-

terdecies c.p.c., comma 1, così come modificato dall'art. 2 del d.l. 14

marzo 2005, n. 35, nel testo di cui alla legge di conversione 14 maggio

2005, n. 80, al fine di recepire i principi indicati in materia dalla Corte

costituzionale con la sentenza n. 253 del 1994, che aveva dichiarato

l'illegittimità della disposizione nel suo tenore di cui alla novella

processuale del 1990, escludente il reclamo contro l'ordinanza di rigetto

cautelare)” 206

della domanda di provvedimento .

Dal lato strettamente procedurale, la legittimazione ad impugnare del

Ministro della giustizia è limitata ai casi in cui egli abbia chiesto la

misura cautelare o ai casi in cui abbia promosso l'azione disciplinare,

se anteriore alla richiesta di misura cautelare, rendendola così una

legittimazione piena.

La cognizione da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione del

ricorso avverso la decisione in materia cautelare adottata dalla Sezione

disciplinare del CSM appartiene, invece, ad una serie processuale

autonoma per presupposti e per ambito di cognizione rispetto a quella

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A.A. 2021-2022
137 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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