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ICOTRA

del figlio nella procreazione medicalmente assistita, in Quaderni costituzionali, Il Mulino, 2003.

C , sentenza 18 dicembre 2017, n. 272.

228 ORTE COSTITUZIONALE 89

rispetto a quella naturale, ma impone di valutare la soluzione «più idonea

per la realizzazione dell’interesse del figlio».

Si può dunque ipotizzare l’esistenza di un interesse del nato da PMA

eterologa a conoscere le proprie origini . In questi termini – cioè per

229

quanto riguarda il diritto alla ricostruzione della propria storia familiare – la

situazione non è molto difforme a quanto avviene con la possibilità, per il

figlio nato da parto anonimo, di interpellare la madre naturale.

Per l’accesso ai dati sanitari del donatore sarebbe sufficiente che vi

fosse riconducibilità del materiale genetico del nato alla persona del

donatore, tramite una banca dati, accessibile al personale sanitario. La

situazione invece sarebbe più complessa quando il nato richiedesse

l’accesso ad ulteriori, e identificativi, dati del donatore: sarebbe necessario

operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza di quest’ultimo e il

diritto del richiedente ad accedere a tali informazioni.

Sul punto possono essere tratte alcune indicazioni normative nella

disciplina in materia di donazione di tessuti e cellule umane e nella legge

230

sulle adozioni . La Corte costituzionale, nella sentenza n. 162 del 10

231

giugno 2014, richiama la l. 191 del 2007, che dispone che la donazione di

tessuti e cellule deve essere, oltre che gratuita e volontaria, realizzata in

condizioni di anonimato del donatore. Tuttavia, nella medesima pronuncia,

la Corte afferma anche che tale regola dell’anonimato deve essere

contemperata con il riconoscimento del diritto a conoscere le proprie

origini, così come disciplinato dall’art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184.

«L’anonimato del donatore è, dunque, la regola anche per la

donazione di gameti nella PMA, tuttavia l’interesse del nato a conoscere le

N , Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un’analisi

229 ICOLUSSI

giuridica di una possibilità tecnica, 2012, in www.rivistaaic.it.

Cfr. l. 6 novembre 2007, n. 191.

230 Cfr. l. 4 maggio 1983, n. 184.

231 90

proprie origini può essere contemperato dal legislatore in modo - ad

esempio - da imporre ai centri che operano tali interventi di prendere e

conservare, all’atto della donazione, una serie di dati e informazioni, anche

non identificativi della persona del donatore, ma che consentano di

ricostruire alcuni aspetti significativi della sua personalità» .

232

Sul punto, dopo la sentenza n. 162 del 10 giugno 2014, è intervenuta

la Conferenza delle Regioni e delle Province, che aderisce decisamente alla

scelta dell’anonimato.

La disciplina sulla fecondazione medicalmente assistita di tipo

eterologo, che risulta applicabile dopo l’intervento della Corte

costituzionale , ribadisce il principio dell’anonimato del donatore di gameti

233

per la PMA di tipo eterologo e, in linea con la normativa sulla donazione di

organi e tessuti, esclude il diritto del figlio nato con tale tecnica a conoscere

le proprie origini biologiche, senza che vi sia stato alcun contemperamento

tra gli interessi in gioco, auspicato invece dalla Corte costituzionale con la

sentenza n. 162 del 2014.

6. Le nuove frontiere della responsabilità civile negli illeciti

endofamiliari: il diritto alla genitorialità e il danno da privazione

del rapporto genitoriale.

I recenti sviluppi della giurisprudenza, negli ultimi decenni, hanno

portato alla costruzione di un legame tra due settori del diritto ritenuti

tradizionalmente distanti: il diritto di famiglia e la responsabilità aquiliana .

234

D S , Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna.

232 E ANTIS

Adozione, PMA eterologa e cognome materno, in Nomos. Le attualità nel diritto, Cedam, 2018.

Dopo la declaratoria di incostituzionalità, avvenuta con C , sentenza 10

233 ORTE COSTITUZIONALE

giugno 2014, n. 162.

Sul legame tra diritto di famiglia e responsabilità aquiliana: G , La responsabilità civile

234 AUDINO

endofamiliare, in Responsabilità civile e previdenza, Cedam, 2008; P , La responsabilità

ILLA

civile nella famiglia, Zanichelli, 2006. 91

È stata così coniata la nozione di illecito endofamiliare, con il quale si fa

riferimento a «qualsiasi comportamento dannoso, connotato dalla

sussistenza di un rapporto tra danneggiante e danneggiato, in termini di

coniugio e/o di filiazione» .

235

Il legame tra i due settori del diritto di famiglia e della responsabilità

aquiliana trova la sua origine nel sempre maggiore ruolo assunto dalla

persona, oltre che nel diverso modo di intendere la famiglia, essendo

passati da una visione della stessa come società chiusa, a comunità di

affetti, basata su principi di solidarietà e uguaglianza e, di conseguenza,

finalizzata alla realizzazione del singolo, non solo come membro di essa, ma

anche come persona in quanto tale, titolare di situazioni giuridiche

soggettive meritevoli di tutela .

236

Inoltre, attraverso il processo di c.d. “privatizzazione del diritto di

famiglia” , del quale la riforma del 1975 è espressione, viene inserito

237

nell’impianto codicistico l’art. 143, che stabilisce che «con il matrimonio, il

M , Il danno da privazione del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della

235 ENDOLA

responsabilità civile, in Diritto di famiglia e delle persone, fasc. 2, Giuffrè, 2019.

Secondo B , Famiglia e responsabilità, in Actualidad Jurídica Iberoamericana,

236 IZZARRO

Valencia: Instituto de Derecho Iberoamericano, 2015, p. 1257 ss, «l’art. 2, Cost. pone, invero, al

centro dell’ordinamento la persona umana, sia come singolo, sia nel suo aspetto relazionale. Le

formazioni sociali sono così strumentali alla piena realizzazione della persona e giammai possono

costituire un deterrente alla tutela dei suoi diritti fondamentali. In caso contrario, si assisterebbe

all’inaccettabile paradosso che a fronte dello stesso illecito compiuto all’esterno della famiglia si

garantirebbe un’adeguata tutela, là dove se perpetrato nei confronti di un membro familiare e in

violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, la vittima resterebbe priva di un’effettiva tutela,

salve le norme espressamente dettate dal legislatore nel libro I del Codice civile. A conferma di

quanto detto soccorre anche l’art. 3, Costituzione, nella misura nella quale il rispetto di

uguaglianza impone di non limitare la tutela dei diritti fondamentali dei membri della famiglia,

sottraendo le relazioni familiari al diritto comune e, in particolare, alla tutela risarcitoria».

Secondo N , Obblighi familiari di protezione e responsabilità, in Europa e diritto

237 ICOLUSSI

privato, Giuffrè, 2008, p. 935, il processo di privatizzazione della famiglia «si manifesta nella

forma di un abbandono della famiglia come bene in sé e come istituzione per lasciare spazio a

una concezione contrattualistica della famiglia nella quale domina l’uguaglianza come concetto

commutativo declinato nei termini di una reciprocità intesa come do ut des».

92

marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi

doveri».

La natura giuridica dei doveri matrimoniali è stata assunta in passato

ad argomento a sostegno della non operatività della responsabilità civile nei

confronti delle relazioni familiari, stante l’ascrizione ai doveri matrimoniali

stessi di una valenza puramente morale . Oggigiorno il quadro

238

interpretativo è significativamente mutato, propendendo senza dubbio nel

senso della giuridicità, stanti l’art. 143, c.c. che fa riferimento alle nozioni di

dovere, obbligo e diritto, e l’art. 160, c.c., che sancisce l’inderogabilità di

detti doveri. L’attribuzione del crisma della giuridicità a tali vincoli ha

consentito, sia in dottrina sia in giurisprudenza, di poter sostenere che la

relativa violazione, quando cagioni una lesione di diritti garantiti e protetti

dalla Carta costituzionale, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dar

luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059, Codice

civile .

239

C , D F , La regola risarcitoria nel rapporto coniugale, in Diritto di famiglia e delle

238 ICERO I RANCO

persone, fasc. 1, Giuffrè, 2012.

Cfr. C C , S U , 31 maggio 2003, nn. 8827, 8828, nelle quali si

239 ORTE DI ASSAZIONE EZIONI NITE

afferma il riconoscimento della lata estensione della nozione di danno non patrimoniale inteso

come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come danno morale

soggettivo. Dello stesso avviso anche C C , S U , 11 novembre 2008,

ORTE DI ASSAZIONE EZIONI NITE

nn. 26972, 26973, 26974, 26975. Di opinione contraria è N , Obblighi familiari di

ICOLUSSI

protezione e responsabilità, in Europa e diritto privato, Giuffrè, 2008, p. 938, che sostiene che

«la responsabilità aquiliana non può costituire forma adeguata a disciplinare le conseguenze

della violazione degli obblighi familiari. Qualunque cosa si pensi del rapporto fra diritto di famiglia

e diritto civile comune, i rapporti familiari non possono essere cancellati come rapporti per

obliterare connessi gli obblighi che vi si riconnettono. Una diretta applicazione dell’art. 2043, c.c.

si rileverebbe infatti paradossale: da un lato la violazione del dovere familiare renderebbe

superflua la ricerca del profilo di ingiustizia del danno, dall’altro il criterio della colpa sostituirebbe

la mera negligenza alle violazioni degli obblighi coniugali. Ed è per evitare ciò che anche chi

avalla la responsabilità extracontrattuale tende a ridurne l’ammissibilità ai casi più gravi. Ma la

responsabilità extracontrattuale spogliata dei suoi requisiti, danno ingiusto e colpa, diventa un

simulacro: vale solo come un nome per indicare un’azione di danni derivanti dalla violazione

degli obblighi familiari». 93

Alla base di tale conclusione si pone l’assunto per cui, nell’ambito

della famiglia, i singoli componenti ricevono tutela, ex art. 2, Costituzione,

come persone, prima ancora che come coniugi e/o figli. Di conseguenza,

«il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni

componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile,

la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, così come da

parte del terzo, costituisce il presuppos

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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