ICOTRA
del figlio nella procreazione medicalmente assistita, in Quaderni costituzionali, Il Mulino, 2003.
C , sentenza 18 dicembre 2017, n. 272.
228 ORTE COSTITUZIONALE 89
rispetto a quella naturale, ma impone di valutare la soluzione «più idonea
per la realizzazione dell’interesse del figlio».
Si può dunque ipotizzare l’esistenza di un interesse del nato da PMA
eterologa a conoscere le proprie origini . In questi termini – cioè per
229
quanto riguarda il diritto alla ricostruzione della propria storia familiare – la
situazione non è molto difforme a quanto avviene con la possibilità, per il
figlio nato da parto anonimo, di interpellare la madre naturale.
Per l’accesso ai dati sanitari del donatore sarebbe sufficiente che vi
fosse riconducibilità del materiale genetico del nato alla persona del
donatore, tramite una banca dati, accessibile al personale sanitario. La
situazione invece sarebbe più complessa quando il nato richiedesse
l’accesso ad ulteriori, e identificativi, dati del donatore: sarebbe necessario
operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza di quest’ultimo e il
diritto del richiedente ad accedere a tali informazioni.
Sul punto possono essere tratte alcune indicazioni normative nella
disciplina in materia di donazione di tessuti e cellule umane e nella legge
230
sulle adozioni . La Corte costituzionale, nella sentenza n. 162 del 10
231
giugno 2014, richiama la l. 191 del 2007, che dispone che la donazione di
tessuti e cellule deve essere, oltre che gratuita e volontaria, realizzata in
condizioni di anonimato del donatore. Tuttavia, nella medesima pronuncia,
la Corte afferma anche che tale regola dell’anonimato deve essere
contemperata con il riconoscimento del diritto a conoscere le proprie
origini, così come disciplinato dall’art. 28, l. 4 maggio 1983, n. 184.
«L’anonimato del donatore è, dunque, la regola anche per la
donazione di gameti nella PMA, tuttavia l’interesse del nato a conoscere le
N , Fecondazione eterologa e diritto di conoscere le proprie origini. Per un’analisi
229 ICOLUSSI
giuridica di una possibilità tecnica, 2012, in www.rivistaaic.it.
Cfr. l. 6 novembre 2007, n. 191.
230 Cfr. l. 4 maggio 1983, n. 184.
231 90
proprie origini può essere contemperato dal legislatore in modo - ad
esempio - da imporre ai centri che operano tali interventi di prendere e
conservare, all’atto della donazione, una serie di dati e informazioni, anche
non identificativi della persona del donatore, ma che consentano di
ricostruire alcuni aspetti significativi della sua personalità» .
232
Sul punto, dopo la sentenza n. 162 del 10 giugno 2014, è intervenuta
la Conferenza delle Regioni e delle Province, che aderisce decisamente alla
scelta dell’anonimato.
La disciplina sulla fecondazione medicalmente assistita di tipo
eterologo, che risulta applicabile dopo l’intervento della Corte
costituzionale , ribadisce il principio dell’anonimato del donatore di gameti
233
per la PMA di tipo eterologo e, in linea con la normativa sulla donazione di
organi e tessuti, esclude il diritto del figlio nato con tale tecnica a conoscere
le proprie origini biologiche, senza che vi sia stato alcun contemperamento
tra gli interessi in gioco, auspicato invece dalla Corte costituzionale con la
sentenza n. 162 del 2014.
6. Le nuove frontiere della responsabilità civile negli illeciti
endofamiliari: il diritto alla genitorialità e il danno da privazione
del rapporto genitoriale.
I recenti sviluppi della giurisprudenza, negli ultimi decenni, hanno
portato alla costruzione di un legame tra due settori del diritto ritenuti
tradizionalmente distanti: il diritto di famiglia e la responsabilità aquiliana .
234
D S , Diritto a conoscere le proprie origini come aspetto della relazione materna.
232 E ANTIS
Adozione, PMA eterologa e cognome materno, in Nomos. Le attualità nel diritto, Cedam, 2018.
Dopo la declaratoria di incostituzionalità, avvenuta con C , sentenza 10
233 ORTE COSTITUZIONALE
giugno 2014, n. 162.
Sul legame tra diritto di famiglia e responsabilità aquiliana: G , La responsabilità civile
234 AUDINO
endofamiliare, in Responsabilità civile e previdenza, Cedam, 2008; P , La responsabilità
ILLA
civile nella famiglia, Zanichelli, 2006. 91
È stata così coniata la nozione di illecito endofamiliare, con il quale si fa
riferimento a «qualsiasi comportamento dannoso, connotato dalla
sussistenza di un rapporto tra danneggiante e danneggiato, in termini di
coniugio e/o di filiazione» .
235
Il legame tra i due settori del diritto di famiglia e della responsabilità
aquiliana trova la sua origine nel sempre maggiore ruolo assunto dalla
persona, oltre che nel diverso modo di intendere la famiglia, essendo
passati da una visione della stessa come società chiusa, a comunità di
affetti, basata su principi di solidarietà e uguaglianza e, di conseguenza,
finalizzata alla realizzazione del singolo, non solo come membro di essa, ma
anche come persona in quanto tale, titolare di situazioni giuridiche
soggettive meritevoli di tutela .
236
Inoltre, attraverso il processo di c.d. “privatizzazione del diritto di
famiglia” , del quale la riforma del 1975 è espressione, viene inserito
237
nell’impianto codicistico l’art. 143, che stabilisce che «con il matrimonio, il
M , Il danno da privazione del rapporto genitoriale e le nuove frontiere della
235 ENDOLA
responsabilità civile, in Diritto di famiglia e delle persone, fasc. 2, Giuffrè, 2019.
Secondo B , Famiglia e responsabilità, in Actualidad Jurídica Iberoamericana,
236 IZZARRO
Valencia: Instituto de Derecho Iberoamericano, 2015, p. 1257 ss, «l’art. 2, Cost. pone, invero, al
centro dell’ordinamento la persona umana, sia come singolo, sia nel suo aspetto relazionale. Le
formazioni sociali sono così strumentali alla piena realizzazione della persona e giammai possono
costituire un deterrente alla tutela dei suoi diritti fondamentali. In caso contrario, si assisterebbe
all’inaccettabile paradosso che a fronte dello stesso illecito compiuto all’esterno della famiglia si
garantirebbe un’adeguata tutela, là dove se perpetrato nei confronti di un membro familiare e in
violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, la vittima resterebbe priva di un’effettiva tutela,
salve le norme espressamente dettate dal legislatore nel libro I del Codice civile. A conferma di
quanto detto soccorre anche l’art. 3, Costituzione, nella misura nella quale il rispetto di
uguaglianza impone di non limitare la tutela dei diritti fondamentali dei membri della famiglia,
sottraendo le relazioni familiari al diritto comune e, in particolare, alla tutela risarcitoria».
Secondo N , Obblighi familiari di protezione e responsabilità, in Europa e diritto
237 ICOLUSSI
privato, Giuffrè, 2008, p. 935, il processo di privatizzazione della famiglia «si manifesta nella
forma di un abbandono della famiglia come bene in sé e come istituzione per lasciare spazio a
una concezione contrattualistica della famiglia nella quale domina l’uguaglianza come concetto
commutativo declinato nei termini di una reciprocità intesa come do ut des».
92
marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri».
La natura giuridica dei doveri matrimoniali è stata assunta in passato
ad argomento a sostegno della non operatività della responsabilità civile nei
confronti delle relazioni familiari, stante l’ascrizione ai doveri matrimoniali
stessi di una valenza puramente morale . Oggigiorno il quadro
238
interpretativo è significativamente mutato, propendendo senza dubbio nel
senso della giuridicità, stanti l’art. 143, c.c. che fa riferimento alle nozioni di
dovere, obbligo e diritto, e l’art. 160, c.c., che sancisce l’inderogabilità di
detti doveri. L’attribuzione del crisma della giuridicità a tali vincoli ha
consentito, sia in dottrina sia in giurisprudenza, di poter sostenere che la
relativa violazione, quando cagioni una lesione di diritti garantiti e protetti
dalla Carta costituzionale, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dar
luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2059, Codice
civile .
239
C , D F , La regola risarcitoria nel rapporto coniugale, in Diritto di famiglia e delle
238 ICERO I RANCO
persone, fasc. 1, Giuffrè, 2012.
Cfr. C C , S U , 31 maggio 2003, nn. 8827, 8828, nelle quali si
239 ORTE DI ASSAZIONE EZIONI NITE
afferma il riconoscimento della lata estensione della nozione di danno non patrimoniale inteso
come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo come danno morale
soggettivo. Dello stesso avviso anche C C , S U , 11 novembre 2008,
ORTE DI ASSAZIONE EZIONI NITE
nn. 26972, 26973, 26974, 26975. Di opinione contraria è N , Obblighi familiari di
ICOLUSSI
protezione e responsabilità, in Europa e diritto privato, Giuffrè, 2008, p. 938, che sostiene che
«la responsabilità aquiliana non può costituire forma adeguata a disciplinare le conseguenze
della violazione degli obblighi familiari. Qualunque cosa si pensi del rapporto fra diritto di famiglia
e diritto civile comune, i rapporti familiari non possono essere cancellati come rapporti per
obliterare connessi gli obblighi che vi si riconnettono. Una diretta applicazione dell’art. 2043, c.c.
si rileverebbe infatti paradossale: da un lato la violazione del dovere familiare renderebbe
superflua la ricerca del profilo di ingiustizia del danno, dall’altro il criterio della colpa sostituirebbe
la mera negligenza alle violazioni degli obblighi coniugali. Ed è per evitare ciò che anche chi
avalla la responsabilità extracontrattuale tende a ridurne l’ammissibilità ai casi più gravi. Ma la
responsabilità extracontrattuale spogliata dei suoi requisiti, danno ingiusto e colpa, diventa un
simulacro: vale solo come un nome per indicare un’azione di danni derivanti dalla violazione
degli obblighi familiari». 93
Alla base di tale conclusione si pone l’assunto per cui, nell’ambito
della famiglia, i singoli componenti ricevono tutela, ex art. 2, Costituzione,
come persone, prima ancora che come coniugi e/o figli. Di conseguenza,
«il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni
componente del nucleo familiare assume i connotati di un diritto inviolabile,
la cui lesione da parte di altro componente della famiglia, così come da
parte del terzo, costituisce il presuppos
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