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ATTUAZIONE DELLE FONTI PRIMARIE
Il Ministero della salute ha provveduto ad attuare quanto disposto
dalla citata legge n.219/2005, attraverso l’emanazione del decreto
ministeriale del 18 novembre 2009, recante “Istituzione di una rete
nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone
ombelicale”. Tale decreto istituisce la rete delle banche per la
conservazione di sangue da cordone ombelicale, definendone le
finalità e i principi generali di organizzazione.
Al d.lgs. n. 191/2007 è stata invece data attuazione, nel settore del
sangue cordonale, con la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni del
29 ottobre 2009, il quale reca “Requisiti organizzativi, strutturali e
tecnologici minimi per l’esercizio delle attività sanitarie delle banche
di sangue da cordone ombelicale”. In tal modo si è garantita, anche nel
settore della conservazione e della donazione del sangue cordonale, la
conformità ai requisiti di qualità e sicurezza indicati a livello europeo
con la direttiva 23/2004/CE (recepita appunto col d.lgs. n. 191/2007).
In riferimento alle tipologie di conservazione del sangue cordonale
consentite in Italia, le ordinanze che avevano rappresentato l’atto
normativo di urgenza utilizzato per disciplinare questo tema, sono
state definitivamente sostituite dal Decreto ministeriale 18 novembre
2009, recante “Disposizioni in materia di conservazione di cellule
staminali da sangue del cordone ombelicale per uso autologo-
dedicato”. 23
Questo atto, dopo aver ribadito il principio generale secondo cui la
conservazione da cordone ombelicale è consentita per uso allogenico a
fini solidaristici, individua e regolamenta i casi in cui è consentita la
conservazione per uso autologo-dedicato specificando che ciò può
avvenire, comunque, esclusivamente presso le strutture pubbliche
accreditate, a ciò deputate.
Per quanto concerne la disciplina riguardante il rilascio
dell’autorizzazione all’esportazione delle unità di sangue cordonale
all’estero, occorre far riferimento all’ “Accordo Stato-Regioni
sull’esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per
uso personale ai fini della loro conservazione all’estero”, stipulato in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29-04-2010. Con tale
accordo si è sancito il passaggio della competenza nel rilascio
dell’autorizzazione all’esportazione dei suddetti campioni di sangue
cordonale dal Ministero della Salute alle Regioni, senza perdita della
tracciabilità.
Va detto, infine, che alle banche per la conservazione del sangue
cordonale si applicano anche gli standard operativi nazionali, come
definiti nell’Accordo Stato-Regioni n. 1770 del luglio 2003, oltre che
standard internazionali (Fact-Nectcord).
Inoltre sono in fase di prossima emanazione le “Linee guida per
l’accreditamento delle Banche di sangue cordonale”, come definito
all’articolo 6, comma 1 del DLgs. 191/2007. [1] 24
DONAZIONE DEL SANGUE CORDONALE
Per donare il sangue cordonale (SCO) è necessario essere in buone
condizioni di salute e rispettare alcune semplici procedure.
All’atto della donazione:
1. E’ necessario che la coppia donatrice:
- Esprima la propria volontà incondizionata sottoscrivendo un
alla donazione;
consenso informato
- Compili un che riguarda le proprie
questionario anamnestico
condizioni di salute e quelle dei familiari diretti;
2. E’ necessario,inoltre, che la madre donatrice venga sottoposta a un
prelievo di sangue periferico (15 ml) per l’esecuzione degli esami di
legge obbligatori per la donazione del sangue;
3. E’ necessario, infine , che il personale medico verifichi le
condizioni di salute del neonato .
A 6-12 mesi dal parto è necessario che:
1. Un sanitario della Banca/Centro di Raccolta:
- Controlli nuovamente l’anamnesi familiare;
- Controlli l’anamnesi del piccolo donatore (a tale proposito
viene richiesto un certificato medico del pediatra che attesta
la regolare evoluzione psico-somatica e l'assenza di 25
manifestazioni cliniche da riferire a patologie di natura
genetica).
2. La madre donatrice venga nuovamente sottoposta ad un prelievo di
sangue periferico (10 ml) per la ripetizione degli esami di legge
obbligatori per la donazione di sangue. In ogni caso, tutte le
informazioni sono garantite da assoluti criteri di riservatezza.
Criteri di esclusione alla donazione:
Come per la donazione di sangue, esistono condizioni cliniche e
comportamenti a rischio che precludono la donazione del sangue
placentare. Alcuni criteri di ineleggibilità riguardano l'esistenza di
varie patologie a carico dei genitori e/o dei familiari: vengono rilevati
con criteri anamnestici mediante dettagliati questionari clinici e sono
valutati di volta in volta dal personale medico della banca.
Altri criteri di esclusione alla donazione sono di natura
ostetrico/neonatale e vengono, di conseguenza, valutati dal personale
medico e ostetrico durante la gestazione e al momento del parto:
- Gestazione inferiore a 35 settimane;
- Rottura delle membrane superiore a 12 ore;
- Febbre della madre superiore a 38°C al momento del parto;
- Parto vaginale operativo;
- Malformazioni congenite note del neonato;
- Stress fetale;
- Positività sierologica o comportamenti a rischio di
trasmissione di malattie infettive del padre o della
madre.[18] 26
CONSENSO INFORMATO ALLA DONAZIONE
Il consenso informato è fondamentale per il prelievo del sangue
placentare e per tutte le procedure ad esso connesse.
Tale consenso è indispensabile per porre l’unità di sangue raccolto
nella Banca.
In esso devono essere inclusi almeno i seguenti punti:
- Dichiarazione da parte della madre di essere stata chiaramente
informata sull’utilizzo del sangue placentare prelevato e della
possibilità che esso venga messo a disposizione di pazienti che
necessitano di un trapianto;
- Il sangue viene conservato presso una Banca pubblica senza
scopo di lucro;
- Garanzia di assenza di risarcimento per la madre e il bambino;
- Disponibilità da parte della madre a sottoporsi ad un prelievo di
sangue periferico (15 ml) al momento del parto, per effettuare
gli esami di legge (HBSAg, Anti-HIV, Anti-HCV e test per la
Sifilide) e tipizzazione HLA;
- Disponibilità di essere ricontattata a 6 mesi dal parto, qualora la
donazione sia risultata idonea al bancaggio e di sottoporsi ad un
altro prelievo di sangue periferico;
- Rinuncia di avanzare in futuro diritti sul campione del sangue
donato;
- Assenza di spese aggiuntive, privilegi o vantaggi economici
legati alla donazione;
- Autorizzazione del sangue placentare per scopi di ricerca;
- Autorizzazione alla consultazione della cartella clinica; 27
- Conservazione dei campioni di sangue e/o DNA della madre e
dell’unità;
- Consenso all’utilizzo dei dati personali.
Il consenso informato deve essere sottoscritto dalla madre prima del
travaglio, deve essere firmato dalla stessa e dall’operatore sanitario,
specificando la qualifica. Il consenso viene conservato presso la banca
e se richiesto una copia viene rilasciata al reparto di Ostetricia. 28
29
Fig. 2 Modulo di consenso alla donazione di sangue cordonale 30
QUESTIONARIO ANAMNESTICO PER LA DONAZIONE DI
SANGUE CORDONALE 31
32
33
34
Figura 3 – Questionario anamnestico 35
RACCOLTA DEL SANGUE CORDONALE
Il sangue cordonale (SCO) può essere raccolto sia in caso di parto
vaginale che in caso di parto con taglio cesareo [19]. Il SCO viene
raccolto a caduta. Con questo sistema si riescono a ottenere da 60 a
150 ml di sangue.
Ci sono due metodi generalmente accettati per raccogliere il sangue
cordonale: [20]
- in utero: si raccoglie il sangue subito dopo il parto prima della
separazione della placenta dalla parete dell'utero;
- ex utero: si raccoglie il sangue dopo l'espulsione della placenta.
Le linee guida del Royal College of Obstetricians and
Gynecologists raccomandano la raccolta ex utero per massimizzare la
sicurezza materna e neonatale [21], mentre quelle della Society of
Obstetricians and Gynaecologists of Canada consigliano la modalità in
utero [20].
Quindi il prelievo viene eseguito al momento del parto, sia vaginale
che operativo, quando il cordone è già stato reciso e il neonato è stato
allontanato dal campo operativo, senza procurare alcun rischio o
sofferenza alla madre o al neonato.
La raccolta è eseguita da personale ostetrico addestrato secondo
metodiche standard, mediante apposite sacche monouso, dotate di
dispositivi di sicurezza per l’operatore e di sistemi a circuito chiuso
per il campionamento, per assicurare l’integrità della sacca e la
sterilità del prelievo.
Dopo la raccolta le unità di sangue cordonale vengono etichettate con
codici a barre per garantirne la “tracciabilità” (nel massimo rispetto 36
della privacy) futura in sede di “bancaggio” e inserimento del
campione del registro donatori. Il trasporto alla Banca avviene entro
36 ore dal prelievo dentro appositi contenitori che assicurano
l’integrità e la purezza (assenza di agenti infettivi endogeni).[1]
Materiale necessario per l’esecuzione della raccolta:
- Provette per prelievo del sangue materno in numero di 3;
- Garze e disinfettante per corretta e sterile modalità di prelievo;
- Sacche sterili monouso. Ad ognuna di queste sacche viene
applicata un’etichetta con un codice a barre per garantire la
tracciabilità. Ogni sacchetto è munito di 2 aghi per limitare
eventuali contaminazioni dovute ad un secondo prelievo.
Tutto ciò è presente nell’apposito kit fornito ai genitori.
Esecuzione del prelievo di sangue materno:
Il kit materno per il prelievo contiene 3 fiale Vacutainer, le quali non
devono mai essere aperte fino al momento dell’utilizzo.
Una volta riempite le fiale con sangue materno, devono essere scritti
i dati della madre , l’ora e il giorno del prelievo su apposite etichette.
Completata la procedura, le fiale vengono introdotte negli appositi
compartimenti all’interno del kit.
Quindi tali fiale viaggeranno insieme al campione del sangue
ombelicale dentro il kit. 37
Prima di procedere all’esecuzione del prelievo del sangue cordonale, è
necessario creare un campo sterile:
- Togliere i telini sporchi dal piano di appoggio utilizzato;
- Cambiare i guanti sterili, farsi aprire il set di telini appositamente
preparato e farsi aprire la sacca della raccolta. 38
PRELIEVO 1.
Subito dopo la nascita, assicurare una
pinza emo