Anteprima
Vedrai una selezione di 25 pagine su 119
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 1 “Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 2
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 6
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 11
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 16
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 21
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 26
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 31
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 36
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 41
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 46
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 51
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 56
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 61
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 66
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 71
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 76
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 81
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 86
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 91
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 96
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 101
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 106
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 111
Anteprima di 25 pagg. su 119.
Scarica il documento per vederlo tutto.
“Il delitto di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), tra esigenze effettive di tutela e diritto penale simbolico” Pag. 116
1 su 119
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

STRANO M.,

violenza, femminicidio, 2014.

244 www.cbsnews.com 94

arrestare l’uomo che la molestava da quattro anni, il quale è stato poi

245

condannato a poco più di un anno di reclusione .

Edgar Morin, il concetto di “star-divinità”, di “star-

Secondo

merce”, è legato allo sviluppo dell’economia capitalistica, della civiltà

borghese che rivendica il diritto di vivere la propria vita e i propri

246

sogni .

Nascono, nuove forme di “culto” verso le star.

L’idolo-star è continuamente sotto gli occhi di tutti e il fan vuole

sapere tutto di lui/lei; vuole possedere, manipolare, digerire l’immagine

dell’idolo. rende il personaggio celebre una “star-merce”, per

Lo star-system

cui anche la sua vita privata viene prefabbricata a scopi pubblicitari.

Proprio per questa crescente diffusione di particolari delle vite

delle star ha avuto come conseguenza l’aumento del numero dei

molestatori.

245 www.lastampa.it

“I sette saperi necessari all’educazione del mondo”, Ed. Libreria

246 MORIN E.,

Universitaria, 2013. 95

CAPITOLO V

“Analisi comparata del delitto di stalking, dalla

disciplina anglosassone a quella europea”

La disciplina dello stalking nell’ordinamento giuridico

5.1-

degli Stati Uniti D’America.

La storia della repressione dello stalking comincia negli Stati

247

Uniti : fu per prima la giurisprudenza americana a dover affrontare

specificamente il problema della definizione del crime.

La prima definizione legislativa di stalking è stata formulata in

risposta ad una serie di reati commessi nei confronti di personaggi dello

nell’assassinio dell’attrice

spettacolo (cd. star stalking), culminati

248

Rebecca Schaeffer , uccisa nel 1989 dal suo stalker, che la molestava

da due anni.

primo Stato a muoversi verso l’incriminazione

Il fu la California

249

nel 1990 , sottolineando quanto lo statute californiano fosse la risposta

ad un’ondata di casi di aggressione contro donne perpetrati da soggetti

ossessionati come mariti separati o divorziati, ex fidanzati, amanti

250

respinti, colleghi di lavoro, addirittura compagni di scuola.

Contestualmente, iniziava un lungo percorso normativo che prese

le mosse quando, nel 1992, il Congresso degli Stati Uniti incaricò

l’Attorney General, con la collaborazione del National Istitute of Justice,

di svolgere ricerche sul fenomeno ed approntare un disegno di legge

247 TJADEN, THOENNES, Stalking in America, findings from the national violence

against women survey, 1998.

248 http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1989/07/20/attrice-

americana-uccisa-los-angeles.html

249 KADISH, SCHULHOFER, STEIKER, Criminal law and its processes. Cases and

Materials, Eight Edition, 2007.

250 MCANANEY, CURLISS, ABEYTA-PRICE, Note, From imprudence to crime:

Antistalking Laws, in 68 Notre Dame Law Rev., 1993

96

anti-stalking di portata costituzionale, dunque applicabile nelle singole

251

legislazioni degli stati membri .

In questo modello di codice, lo stalking viene definito come una

condotta continuativa che per essere punibile deve essere reiterata per

almeno due volte.

Non solo, in quanto tale condotta deve essere volta a seguire e/o

minacciare la vittima o un membro della sua famiglia.

Infine, lo stalker deve essere consapevole che la sua condotta è

252

tale da ingenerare un timore nella vittima.

L‘incarico –

che il Congresso conferì doveva portare come in

effetti portò alla stesura di un progetto di legge che fosse "not so broad

as to be unconstitutional nor so narrow as to be virtually meaningless".

Il disegno finale conteneva una vera e propria normativa quadro

alla quale i legislatori statali dovevano rifarsi per la definizione dello

stalking e per l’adozione di opportune contromisure in grado di arginare

l’escalation criminosa del fenomeno.

Fu nell’autunno del 1994 che il Congresso approvò il Violent

all’interno del quale si

Crime Control and Law Enforcement Act,

prevedevano alcune disposizioni che definivano il reato di stalking quale

reato di natura interstatale, di modo che la fattispecie criminosa potesse

essere perseguita a prescindere dal luogo di perpetuazione della condotta

253

o realizzazione dell’evento di molestia e/o minaccia .

Quel disegno divenne poi legge, e nei due anni successivi fu

254

recepita da tutti gli Stati federali. 255

– , “la sindrome

Sulla scia del modello anti stalking, nel 1996

del molestatore assillante”, con l’ Interstate Stalking Act, è stata elevata a

crimine federale, il quale punisce “chiunque attraversa i confini di Stato

251 MAUGERI A.M., Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione

mediatica, Torino, 2010 .

252 IDEM

253 http://www.onap-profiling.org/stalking-comparazione-nei-sistemi-di-common-e-

civil-law/

254 MCANANEY, CURLISS, ABEYTA-PRICE, From Imprudence to Crime: Anti-

Stalking Laws, Notre Dame Law Review, 1993.

255 http://www.jpsychopathol.it/article/sindrome-del-molestatore-assillante-stalking-

una-rassegna/ 97

con l’intenzione di molestare o minacciare un’altra persona generando

nella medesima il ragionevole timore di temere per la propria vita o

256

comunque per l’incolumità propria o della propria famiglia.

Tuttavia nel codice del 1992 non si parla di molestia bensì della

condotta perpetrata allo scopo di “seguire” la vittima, volendo in tal

l’accento sul carattere assillante o disturbante della molestia

modo porre 257

posta in essere dallo stalker .

Un elemento critico che può accumunare la disciplina italiana a

quella nordamericana si rinviene nella supposta carenza di

“vagueness”;

determinatezza o infatti per rispettare il principio di

legalità, valido anche negli Stati Uniti, la normativa deve essere

sufficientemente determinata in modo da rendere comprensibile e

percepibile la condotta vietata, pena la denuncia di incostituzionalità.

A questo riguardo, la prima legislazione californiana fu vagliata

quanto a compatibilità con la Costituzione, dalla Corte della California

258

nel caso People vs. Ewing .

La Corte, chiamata a verificare la sufficiente determinatezza dello

considerò che l‘elemento

statute, cruciale della condotta, e cioè

l‘harassment, era “not dal momento che

overly vague”, la legge definiva

dell‘azione; in tal modo la

in modo circostanziato gli elementi oggettivi

legge californiana superò il vaglio di costituzionalità.

Diversa sorte, invece, ebbe il primo intervento legislativo dello

Stato del Kansas.

La Suprema Corte di quello Stato, infatti, nel caso State vs.

259 l’incostituzionalità dell‘antistalking

Rucker , dichiarò statute,

rilevandone la vagueness poiché, diversamente dalla normativa

californiana, faceva dipendere la punibilità (liability) dalla sensibilità

personale della singola vittima.

256 MAUGERI A.M., Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione

mediatica, Torino, 2010.

257 MELOY, GOTHARD, Demographic and clinical comparison of obsessional

followers and offenders with mental disorders, in American Journal of Psychiatry.

258 http://law.justia.com/cases/michigan/supreme-court/1990/84137-5.html

259 http://caselaw.findlaw.com/mn-court-of-appeals/1495020.html

98

Per effetto di questa pronuncia, il legislatore del Kansas modificò

la norma richiedendo che la condotta fosse idonea a causare una

emotiva ad una “reasonable

sofferenza person”. 260

Per lo Stato californiano sono elementi essenziali del reato :

la volontà di molestare (harasses): porre in essere volontariamente

una serie di condotte dirette ad una specifica vittima, esclusivamente

finalizzate a terrore e molestia;

il compimento di due o più atti (course of conduct): posti in essere

in un breve lasso di tempo, ma che evidenzino una continuità nel fine

persecutorio;

una minaccia credibile (credible treath): verbale o scritta -

l’uso di un sistema di comunicazione

realizzata anche mediante

purché posta in essere con l’intenzione di fare

elettronico -

ragionevolmente temere la vittima per la sua sicurezza o per quella della

sua famiglia.

Altre leggi statali specificano come necessario un “tipo di

in cui il persecutore “consapevolmente, intenzionalmente e

condotta”

ripetutamente” mette in atto una serie di azioni (come mantenersi in

prossimità o esprimere minacce verbali o scritte) dirette ad una specifica

e che “allarmano,

persona, che non servono a uno scopo legittimo

molestano o suscitano in una persona ragionevole paura o disagio

261

emotivo” .

Solo alcuni Stati hanno accolto il concetto di " delitto grave"

punendo il reato di stalking con una pena fino a 5 anni di reclusione. In

diversi stati, in mancanza della minaccia esplicita, sono stabilite pene

262

meno gravi (la pena massima di 6 mesi di reclusione) .

260 http://www.onap-profiling.org/stalking-comparazione-nei-sistemi-di-common-e-

civil-law/

261 MODENA GROUP ON STALKING, Percorsi di aiuto per vittime di stalking.

262 www.osservatoriosullalegalita.org 99

5.2- Lo stalking in Canada ed in Australia.

Sulla scia dell’esperienza statunitense, nel 1993, in Canada è stata

introdotta una fattispecie di stalking volta ad incriminare la condotta di

chiunque volontariamente o con temerarietà (recklessness) molesti

un’altra persona inducendola a temere ragionevolmente per la sua

263

sicurezza o per quella di persona di sua conoscenza .

264

L'articolo 264 sancisce che è vietato agire nei confronti di una

persona, in modo da farla sentire molestata, se l'atto in questione ha per

effetto di farle ragionevolmente temere per la propria sicurezza o per

quella di altre persone di sua conoscenza. Ecco, nello specifico, le

condotte incriminate: "molestare intenzionalmente un'altra persona in

ciascuno di questi modi: seguendo o comunicando con quella persona e

conoscenti anche indirettamente; sorvegliando i luoghi dove quella

persona o un suo conoscente risiede, o si trova; mettendo in atto condotta

minacciosa di qualsiasi tipo diretta a quella persona o suoi familiari tale

da temere per la sua sicurezza.

Altro elemento caratterizzante l’esperienza canadese è la

previsione della reiterazione per le sole condotte volte a seguire e/o

comunicare mentre è sufficiente una sola condotta minacciosa ad

265

<
Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
119 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher maryda88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di laboratorio tesi di laurea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Pomanti Pietro.