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Il delitto tentato

Premessa al delitto tentato

Il reato circostanziato si pone come fattispecie speciale rispetto a quella del reato semplice. Questo di massima; sono rari i casi in cui l’elemento circostanziale si aggiunge agli elementi essenziali dell’illecito, ma ne sostituisce uno, incidendo così sulla struttura base. A quest’ultima ipotesi può accostarsi il cosiddetto delitto tentato.

Accanto ad ogni fattispecie delittuosa infatti se ne pone un'altra che delinea la condotta con la quale si tenta, senza riuscirvi, di commettere un fatto corrispondente alla prima. E si tratta di fattispecie, ripetiamo, che da un punto di vista strettamente giuridico, ha una sua perfetta individualità, formale e sostanziale.

Si ha tentativo quando taluno intraprende un iter criminoso che viene troncato, per cause indipendenti dalla volontà dell’agente, prima che giunga a conclusione. La più ricorrente metafora: il tentativo è il delitto in itinere, mentre il delitto perfetto è il delitto giunto alla meta.

Esempi di tentativo di delitto

Un tentativo di un delitto può presentarsi come un’attività interrotta. Ex: Tizio viene bloccato mentre con l’intento di uccidere spiana l’arma contro la vittima designata.

Tentativo di delitto si ha anche quando vi è l’esaurimento di un’attività che non approda al risultato avuto di mira. Ex: Tizio sempre con intento omicidiario fa partire un colpo di fucile, ma non raggiunge Caio, vittima designata.

Nel primo caso l’azione non si compie, nel secondo l’evento non si verifica. Comunque entrambe le ipotesi rientrano sotto art. 56 I com cp: “Chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica”.

Ragioni della punizione del tentativo

  • Di punire atti che non sono pervenuti al risultato avuto di mira
  • Di punirli in misura minore di quanto avrebbe comportato il delitto perfetto

Dando vita ad una autonoma figura di illecito?

Teorie sulla punizione del tentativo

Due teorie in merito:

Concezione positivistica

Ciò che conta è la pericolosità sociale manifestata dal soggetto che tiene un comportamento obiettivamente deviante da certe regole. Il soggetto in questione dev’essere posto nell’impossibilità di nuocere. La conclusione cui giunge tale concezione: chi ha tentato di commettere un delitto è altrettanto pericoloso di chi ha portato a termine la condotta criminosa; non solo va sanzionato, ma non vi è motivo di applicargli una pena più lieve di quella spettante al soggetto autore del delitto perfetto.

Concezione del diritto penale della volontà

Il delitto penale è mezzo di prevenzione e repressione delle volontà libere che infrangono i vincoli della lealtà, che la comunità esige e che si aspetta dai propri membri. Ma se ciò che importa è il mantenimento di quest’impegno di lealtà, cade ogni ragione per distinguere tra chi ha realizzato il suo proposito criminoso e chi ha semplicemente cercato di farlo. Anche quest’ultimo si è ribellato, ha mancato di lealtà: va punito e la sua colpevolezza è pari a quella di chi è riuscito nell’intento.

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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