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L’ARTICOLO 612-TER C.P.

D IFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI

1) C ’ ?

HE COS È IL REVENGE PORN

Il revenge porn consiste nella diffusione o pubblicazione telematica di foto, video o immagini a sfondo

sessuale, senza il consenso della persona fotografata o ripresa, attraverso la strumentalizzazione della rete

internet (social network, siti web).

Esso è parte di un fenomeno più ampio: la pornografia non consensuale.

Solitamente la pubblicazione di immagini o video destinati a rimanere privati ha scopo ritorsivo, in quanto il

soggetto passivo a seguito della diffusione del materiale intimo, viene ridotto da ‘persona’ a ‘oggetto’ della

derisione collettiva.

Evidente è, quindi, la volontà dell’agente di umiliare la vittima: il revenge porn è il mezzo utilizzato

dall’agente per arrecare il massimo nocumento alla vittima, pone la vittima in un forte stato di stress o di

panico, distruggendola psicologicamente.

Se l’agente avesse avuto nella propria disponibilità un altro strumento più invasivo, avrebbe sicuramente

utilizzato quest’ultimo.

Si tratta di un fenomeno ormai sempre più diffuso, che va velocemente globalizzandosi.

Esso desta particolare preoccupazione perché i dati empirici dimostrano che ad esserne maggiormente

colpiti sono i minori e, inoltre, in molti casi le vittime di tale reato contemplano addirittura la possibilità di

suicidarsi.

Da ciò sono evidenti le ragioni che hanno spinto il legislatore ad emanare una specifica fattispecie

incriminatrice, seppur quest’ultima appare insufficiente ad assicurare una reale tutela alla vittima.

2) O RIGINI REVENGE PORN

È innegabile che, oggi, il fenomeno con la rivoluzione digitale è esploso in tutte le sue potenzialità dal

momento che oggi è più semplice diffondere immagini o video grazie agli strumenti tecnologici a

disposizione (internet, social network, etc.).

Tuttavia, le origini di tale fenomeno risalgono all’invenzione della macchina fotografica: all’epoca il fine era

perlopiù di ricatto economico (estorsione di denaro). Paradigmatico è il Caso Marilyn Monroe, il quale

possiamo ritenerlo una delle prime anticipazioni di revenge porn: nel 1949 Marilyn, versando in gravi difficoltà

economiche, accettò di posare nuda in cambio di 50$.

Qualche anno dopo, quando iniziò ad affermarsi professionalmente, le immagini di nudo riemersero e

minacciarono di distruggerne la carriera: l’attrice invece di ricorrere a rimedi legali, ammise di aver posato

nuda in un momento di grande bisogno, e conquistò in tal modo la simpatia della collettività che giustificò il

fatto. 1

3) T ERMINE REVENGE PORN

L’art. 612-ter fattispecie di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti viene comunemente

indicata come revenge porn o revenge pornography.

Nei resoconti parlamentari della legge n. 69 del 2019 si distingue tra:

revenge porn in senso stretto: si configura laddove la creazione di immagini intime o sessuali è

• consensuale e avviene in un contesto di coppia e, successivamente, la non consensuale pubblicazione

di tali immagini è effettuata da parte di uno dei componenti ed è finalizzata a vendicarsi della rottura

della relazione.

revenge porn in senso estensivo: si configura laddove la diffusione di immagini pornografiche o

• comunque aventi un contenuto sessuale non è consensuale e non riguarda una precedente relazione

sentimentale o non vi è una finalità ritorsiva da parte di colui che pubblica le immagini.

Il termine revenge porn richiama i due termini “revenge” – vendetta e “porn”:

Termine porno:

Richiama il concetto di pornografia: termine composto da pórně 'prostituta' (dal verbo difettivo pérněmi

'io vendo', d'origine indoeuropea, dalla cui radice anche il latino pretium) e gráphos, col significato di

'scrivere', 'descrivere', 'disegnare'.

In senso proprio il pornográphos è 'chi scrive intorno alle prostitute': si riferisce alla scrittura e alle immagini

sessualmente esplicite progettate per indurre l'eccitazione sessuale nel lettore o nell'osservatore.

Per cui, il termine 'porno' (sia aggettivo che come sostantivo) non è adatto ad indicare il fenomeno in

questione: colui che diffonde immagini o filmati, anche se sessualmente evidenti, non lo fa per eccitare la

platea degli utenti, ma per arrecare un grave nocumento alla vittima.

Ciò non è irrilevante: infatti se l'immagine diffusa fosse funzionale ad eccitare gli utenti, dovrebbero essere

escluse dall'oggetto materiale del reato ex art. 612 ter CP tutte le immagini o i video che non

presentino un contenuto 'porno', ma così non è.

Anche materiali non prettamente pornografici (il corpo nudo o parzialmente coperto, la semplice visione

della regione puberale, del seno o dei glutei) rientrano nel concetto di immagini sessualmente esplicite ex

art. 612-ter CP.

Termine vendetta:

richiama un’offesa sopportata o un torto subito, pertanto implica un danno che si arreca ad una persona

in contraccambio all’offesa ricevuta.

Nemmeno il termine ‘vendetta’ risulta adatto ad indicare il fenomeno in questione, ma sarebbe stato più

corretto utilizzare il termine di 'rappresaglia' o di ‘ritorsione sessuale’ dal momento che colui che posta

immagini o video sessuali in rete lo può fare per una serie innumerevole di motivi (“il torto subito” potrebbe 2

consistere nel semplice rifiuto di iniziare o continuare una relazione, o in ragioni ben diverse da quelle

sentimentali, ad esempio per motivi politici, a scopi estorsivi, per semplice divertimento).

Infatti, legare la diffusione di immagini o video private al solo rapporto di natura sentimentale o sessuale (e

cioè intenderla come un atto di vendetta per il rifiuto di continuare o iniziare una relazione) significa

restringere la reale portata della fattispecie criminosa senza alcun fondamento normativo.

A conferma di ciò, la figura criminosa di cui all'art. 612-ter c.p. richiama la relazione affettiva solo nel co. 3,

come circostanza aggravante della divulgazione di immagini o video sessualmente espliciti.

4) D ,

IFFERENZA TRA REVENGE PORN SEXTING E SEXTORTION

La ritorsione sessuale (o revenge porn) si distingue da:

SEXTING crasi dei termini sex e texting

o indica l’atto di scambiarsi di comune accordo, messaggi, immagini o video a contenuto sessuale,

attraverso smartphone, computer, social network.

Se la diffusione del contenuto avviene contro la volontà del partner il sexting da fatto lecito

diventa illecito e si configura la ritorsione sessuale.

SEXTORTION neologismo inglese nato dalla fusione tra sex ed extortion per indicare il meccanismo

o di sesso ed estorsione.

Consiste in un adescamento virtuale perché in tal caso le immagini o i filmati sono ottenuti

mediante artifizi o raggiri e successivamente utilizzati a scopi di estorsione.

Il fenomeno del sextortion nasce già come fatto illecito e indica un ricatto realizzato, solitamente,

avvalendosi del web.

5) C HI SONO LE PERSONE COLPITE

Il fenomeno ha portata generale tant’è che non colpisce unicamente le donne, ma anche altre categorie,

sostanzialmente chiunque può esserne vittima.

Infatti, i casi di cronaca e le varie ricerche evidenziano che oggi possono essere colpiti tutti, dagli adolescenti

ai rappresentanti delle Istituzioni, le personalità pubbliche e i cittadini comuni.

6) I R ?

L EVENGE PORN RIENTRA NELLA VIOLENZA SESSUALE

Il revenge porn non può essere inquadrato come una forma di violenza sessuale (ex art. 609-bis c.p.) in

quanto, la divulgazione non consensuale di contenuti intimi differisce la violenza sessuale rispetto:

alle finalità che muovono l’agente che sono diverse:

• nella violenza sessuale: la soddisfazione della libido;

o nel revenge porn: ricatto, vendetta o scherzo.

o 3

la divulgazione non consensuale di contenuti intimi non può essere riportata nell’alveo della tutela ex

• art. 609-bis c.p. che prevede il reato di violenza sessuale poiché, la fattispecie incriminatrice tra i

elementi strutturali richiede violenza o minaccia, abuso di autorità, costrizione, induzione, inganno.

È ben evidente che nessuno di questi elementi è presente nell’ambito della diffusione di immagini o

video sessualmente espliciti destinati a restare privati.

7) I REVENGE PORN VIOLENZA DI GENERE?

L RIENTRA NELLA

No. Il prof. Lo Monte parla infatti di errata ricostruzione.

È errato inquadrare il fenomeno del revenge porn nell’ambito della violenza di genere, e questo perché, se

da una parte è indubbio che le donne siano le maggiormente colpite dal fenomeno, dall’altra è anche vero

che in tal modo si finirebbe per restringere il fenomeno della divulgazione di contenuti intimi al solo contesto

di violenza di genere, sottovalutando così i tanti altri casi che riguardano soggetti al di là del genere sessuale.

8) P C

ARLAMI DEL ODICE ROSSO

La legge n. 69/2019, c.d. Codice Rosso, è stata emanata al fine di contrastare le forme di violenza contro la

donna, pertanto, si pone come strumento di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Essa è l’ultima tappa di una strategia legislativa a protezione della donna, le cui tappe fondamentali possono

rinvenirsi, dopo le modifiche in tema di violenza sessuale (l. n. 66/1996), nella previsione del delitto di atti

persecutori (d.l. n. 11/2009 conv. in l. n. 38/2009) e nella normativa in tema di femminicidio (d.l. n. 93/2013

conv. in I. n. 119/2013).

Il Codice Rosso inserisce nel Codice Penale 4 nuove fattispecie:

ARTICOLO 387-BIS:

violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di

avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

ARTICOLO 558-BIS:

costrizione o induzione al matrimonio.

ARTICOLO 583-QUINQUIES:

deformazione dell’aspetto della persona tramite lesioni permanenti al viso.

ARTICOLO 612-TER:

diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Tale legge è intervenuta, inoltre:

sul piano processuale, a modificare il codice di rito al fine di velocizzare l’instaurazione del

• procedimento penale e l’adozione di provvedimenti di protezione della vittima e l’instaurazione

dei processi per i delitti di violenza domestica o di genere. 4

Questo al fine di assicurare una più incisiva protezione della vittima, colmando i vuoti di tutela, che

potrebbero, nella lentezza dello svolgimento del procedimento penale e nella sua eccessiva durata,

rappresentare per la persona offesa un ulteriore fattore di sconforto.

sul piano penitenziario, riguardo alla concessione dei benefici di lavoro all’esterno previa valutazione

• del Magistrato o Tribunale di sorveglianza e l’art. 13 bis prevede percorsi di reinserimento nella

società presso enti o associazioni.

9) .

MATRICE DELLA NORMATIVA DEL CODICE ROSSO

La l 69/2019 trova il suo fondamento nella normativa sovranazionale intesa, su più fronti, a contrastare le

diverse forme di discriminazione e violenza di genere.

Sul piano internazionale, nel 1979 è stata adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite la

Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna in vigore in Italia dal 1985, la

quale si ripromette di eliminare ogni forma di disuguaglianza e disparità di trattamento tra l’uomo e la

donna in qualsiasi ambito della vita (politico, economico, sociale, culturale e civile) al fine di garantire il

godimento e l’esercizio da parte delle donne dei propri diritti e libertà fondamentali.

Questa finalità viene messa in evidenza sin dal primo articolo della presente convenzione.

La Convenzione di Istanbul, ratificata in Italia nel 2013, è stato il primo trattato internazionale e dunque il

primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che si è posto l'obiettivo di prevenire contrastare

la violenza contro le donne di qualsiasi forma, richiedendo la cooperazione internazionale nella prevenzione

e punizione della violenza contro le donne.

Essa definisce la violenza di genere come qualsiasi violazione dei diritti umani o discriminazione nella sfera

pubblica o privata che consista in atti di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica

Sul piano europeo abbiamo avuto la Direttiva 2006/54/CE che ha come obiettivo quello di promuovere la

parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e lavoro.

Essa ci offre una definizione di:

Discriminazione diretta: Trattamento sfavorevole basato sul genere.

Discriminazione indiretta: Regole apparentemente neutrali che svantaggiano ingiustamente un genere.

Inoltre, prescrive ai datori di lavoro di adottare misure preventive per combattere le molestie sessuali al fine di

garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso per tutti.

All’uopo prevede sanzioni in caso di discriminazioni e l’istituzione di organismi dedicati in ogni Stato membro

per promuovere la parità di trattamento tra uomini e donne.

In Italia, tale organismo è la Commissione Nazionale per le Pari Opportunità (CNPO).

Tale direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 5/2010.

I ritardi nell’attuazione hanno comportato una condanna nei confronti dell’Italia da parte della Corte EDU per

5

mancata protezione di una donna vittima di violenza domestica per violazione degli att. 2, 3, 14 della CEDU

«non avendo agito prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna».

In particolare le autorità italiane, specifica la Corte, «hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando

una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che infine hanno condotto al

tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio».

La Corte ha affermato che gli Stati membri hanno l'obbligo di mettere in atto preventivamente delle misure di

ordine pratico per proteggere l'individuo nelle ipotesi in cui vi sia minaccia per la vita o l'incolumità

personale.

Con specifico riferimento al concetto di violenza contro la donna, rinveniamo 3 definizioni differenti:

Il 17° considerando della direttiva 29/2012 UE ci offre una definizione di “violenza di genere”

• 

quale violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o

della sua espressione di genere.

Essa può consistere in atti idonei a causare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una

perdita economica alla vittima.

In tal senso la violenza di genere è una forma di discriminazione e di violazione delle libertà

fondamentali della vittima (violenza sessuale – stupro, aggressione, molestie –, tratta di essere umani,

schiavitù, matrimoni forzati, mutilazione genitale femminile, etc.).

La Convenzione di Istambul ci offre la definizione di “violenza domestica” quale atti di violenza

• 

fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno di una famiglia o del nucleo

familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partners, a prescindere dal fatto che l’autore di tali atti

condivida o abbia condiviso la residenza con la vittima.

La Conferenza di Vienna sui diritti umani del 1993 definisce la “violenza contro le donne”

• 

quale atto di violenza fondata sul genere che ha o potrebbe avere come risultato un danno o una

sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse minacce di tali atti, coercizione,

privazione arbitraria di libertà nella vita pubblica o privata.

Le tre diverse tipologie di violenza hanno in comune la completa equiparazione tra violenza fisica e

psicologica, come due species che rientrano nell’ampio genus violenza.

Da questa unicità ne discende una unicità di nozione di vittima riferita a qualsiasi persona fisica che

subisca tali forme di violenza.

10) A . 612- , ’ ?

RT TER FU EMANATO NELL AMBITO DEL CODICE ROSSO

Nell’ambito della legge n. 69/2019, c.d. Codice Rosso, è stato emanato l’art. 612-ter c.p., che prevede la

figura delittuosa di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti: dunque nasce come

strumento volto a contrastare specificamente la violenza contro le donne. 6

11) C ?

OME MAI È STATO OGGETTO DI OBIEZIONI

Il Codice Rosso risulta carente sotto il profilo dell’effettività, non risolvendo le problematiche che già

antecedentemente si erano presentate.

Inoltre, all’art. 21, comma 1, del presente Codice Rosso, è stata prevista la c.d. clausola di invarianza: essa

impone che l'attuazione delle nuove misure previste dalla legge non debba comportare nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica.

In altre parole, le risorse per finanziare tali nuove misure devono essere reperite all'interno del budget già

esistente, senza richiedere stanziamenti aggiuntivi (tuttalpiù di “tagliare” altre spese per reperire i fondi

occorrenti).

L'applicazione del vincolo di invarianza finanziaria al "Codice Rosso" rischia di vanificare i suoi obiettivi

principali.

Sotto questo profilo, per garantire un supporto immediato e contrastare efficacemente questo fenomeno

criminale diffuso, avrebbero dovuto prevedere la creazione di Corpi di polizia giudiziaria specializzati, che,

analogamente a quelli già esistenti per la criminalità organizzata, il narcotraffico, la polizia postale e

ferroviaria, etc., avrebbero dovuto essere dotati di competenze specifiche e di una capillare presenza sul

territorio.

E, nel caso, dell'art. 612-ter c.p., occorreva prevedere del personale tecnico-scientifico in grado di

muoversi nell'ambiente virtuale - non solo per quanto riguarda le indagini, ma al fine di a

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher taniaazz di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale parte speciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Lo Monte Elio.
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