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Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Lo Monte Elio, libro consigliato L' Art. 612-ter c.p. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Tra buoni propositi, denegato diritto all'oblio e "morti social", Elio Lo Monte Pag. 1 Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Lo Monte Elio, libro consigliato L' Art. 612-ter c.p. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Tra buoni propositi, denegato diritto all'oblio e "morti social", Elio Lo Monte Pag. 2
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Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Lo Monte Elio, libro consigliato L' Art. 612-ter c.p. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Tra buoni propositi, denegato diritto all'oblio e "morti social", Elio Lo Monte Pag. 6
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Riassunto esame Diritto penale parte speciale, Prof. Lo Monte Elio, libro consigliato L' Art. 612-ter c.p. Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Tra buoni propositi, denegato diritto all'oblio e "morti social", Elio Lo Monte Pag. 11
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La diffusione non consensuale di immagini o video

CHE SI TRATTI DI IMMAGINI O VIDEO POSTATI CONTRO LA VOLONTA' DELLA VITTIMA. La conoscenza è acquisita in seguito al dissenso esplicitato dalla vittima o reso noto o comunicato al gestore del sito: si coinvolgerebbe in questo modo il provider che in caso di conoscenza del dissenso della vittima, sarebbe compartecipe della diffusione. La soluzione sarebbe stata quella di obbligare il provider a rimuovere le immagini su semplice richiesta della vittima. In questo modo il dissenso comunicato dalla vittima avrebbe avuto riflessi anche sul comportamento dei condivisori come accade in tema di pedopornografia per cui risulta sanzionata la detenzione del materiale vietato. Primo presupposto è che il file venga salvato sul proprio desktop. È necessario, tuttavia, la prova della messa in condivisione e non soltanto il fatto obiettivo dell'uso di programmi di filesharing.

7. CONSUMAZIONE E TENTATIVO

Per quanto riguarda i primi 3 verbi "(inviare, consegnare, cedere)"

> dal momento che la fattispecie è strutturata in termini di reato di pericolo astratto/presunto, per la sua integrazione, è sufficiente il semplice invio, consegna e concessione, e quindi il reato si configura anche nel caso in cui il destinatario non abbia cognizione dell'immagine o del video;

Per la pubblicazione o la diffusione > basta che l'agente abbia inviato ad un giornale la foto o il video. Allo stesso modo integra il requisito della comunicazione con più persone il mero inserimento del messaggio offensivo in un sito internet senza che vi sia l'effettiva percezione dello stesso da parte di più soggetti.

In tema di diffamazione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il reato si consuma al momento dell'immissione dei contenuti lesivi. Quindi deve necessariamente presumersi che all'immissione faccia seguito il collegamento da parte di più lettori. Quindi quando una notizia risulti immessa sui

Social media, cioè sui mezzi di comunicazione di massa, la sua diffusione deve presumersi fino a prova contraria.

Locus commissi delicti: Per quanto concerne il reato di diffamazione a mezzo stampa si consuma nel luogo e nel momento in cui ha avuto diffusione la notizia di stampa ritenuta lesiva, la quale coincide di solito con il luogo della stampa; per quanto concerne la diffamazione via internet, questa si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa. In via suppletiva si fa riferimento al luogo di residenza, domicilio, o dimora dell'indagato; o in extremis è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pm che per primo ha iscritto la notizia di reato nel relativo registro.

TENTATIVO: dal momento che la fattispecie di pericolo astratto/presunto opera una forte anticipazione dell'intervento penale, un'ulteriore anticipazione della punibilità ancorata a semplici atti renderebbe

L'intervento punitivo in forte distonia con il principio costituzionale. "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato".

8. CLAUSOLA DI RISERVA==> La clausola svolge la funzione di impedire l'applicazione della disposizione che la contiene nel caso in cui, per realizzandosi di estremi di questa norma, si realizzano anche quelli della disposizione cui la clausola rinvia. La natura plurioffensiva del reato chiama in causa altri interessi già coperti da singole fattispecie incriminatrici e ciò comporta di stabilire la norma ale norme da applicare al caso concreto, tenendo conto il riferimento alla diversa oggettività giuridica è da sola sufficiente a determinare la norma prevalente. Non è quindi semplice individuare la norma da applicare. Perciò si deve tenere conto della delimitazione tra concorso di norme e concorso di reati (tale area è contrassegnata da rapporti di eterogeneità e interferenza tra norme).

mentre ogni altra ipotesi di convergenza di più disposizioni nelladisciplina del medesimo fatto da luogo a concorso apparente di norme.

RAPPORTI CON ALTRE FIGURE DI REATO

Diffamazione aggravata Art 595 c.p.==> è assorbito dall’articolo 612 ter. Ricordiamocome tuttavia tale fattispecie era ammissibile solo qualora l’agente avesse posto in essere ilfatto comunicando con più persone; circostanza che si verificava quando la condivisioneiniziale avveniva tra due persone e la viralità si produceva solo in un secondo momento.

Art 167 comma 2 codice della privacy==> è assorbito dall’articolo 612 ter in ordine allanatura plurioffensiva, specificità dell’oggetto materiale e regime sanzionatorio più duro.

Atti persecutori 612bis ==> Innanzitutto, tale disposizione prevede un regimesanzionatorio più duro e quindi prevalgono sulla fattispecie ex art 612 ter. L’articolo 612

bisrichiede la reiterazione della condotta e che quindi si verifichi uno dei tre eventi descritti dalla norma (perdurante stato di ansia o di paura; fondato timore per l'incolumità della vittima o di un prossimo congiunto della stessa; alterazione delle abitudini di vita). Quindi il rapporto tra le due fattispecie si ha nel caso in cui l'agente abbia immesso nel circuito digitale immagini o video in modo reiterato e che tali comportamenti abbiano determinato uno dei tre eventi: in questo caso, occorre dunque risolvere le questioni sulla norma da applicare tenendo presente 1) la clausola di riserva che entrambe le fattispecie hanno; 2) la diversa natura del tipo delittuoso (fattispecie di danno 612bis; e reato di pericolo 612ter). Solo l'analisi del caso concreto può farci comprendere quale fattispecie applicare, atteso che quella ex art 612ter è più specifica rispetto a quella degli atti persecutori. Infine, per quanto concerne le persone affette da disabilità,L'articolo 612 bis prevede un aggravamento di pena (fino alla metà) se il fatto è commesso a danno di una persona con disabilità; l'articolo 612 ter stabilisce lo stesso aumento di pena se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica: la specificità della disabilità determinerà l'applicazione della disposizione speciale rispetto a quella più generale. Art 600ter ==> se il materiale scambiato si riferisce a fatti di pornografia minorile e viene realizzato direttamente dal soggetto agente o per finalità di commercio si applica il reato più grave (600ter comma primo e secondo). Art 629 ==> si verifica quando la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è finalizzata a procurare a sé o ad altri ingiusto profitto con altrui danno. La diversità di beni giuridici, le modalità dell'azione e l'ingiustizia del

Il profitto fanno propendere per un concorso direati.

Art 580 "istigazione o aiuto al suicidio" ==> si applica tale disposizione quando l'agente ha coscienza e volontà (dolo generico) di determinare altrui al suicidio o di rafforzarne il proposito. Qualora l'evento invece non fosse voluto dall'agente nemmeno a titolo di dolo eventuale, si configurerà la fattispecie ex art 586 in concorso con l'articolo 612 ter. Vedi pag 97

CAPITIOLO 31. VAGHEZZA DELL'INCISO SESSUALMENTE ESPLICITO

Analizziamo il termine "esplicito": tale termine, sia nella sua portata aggettivale (cosi come utilizzato dalla norma), sia in quello di participio passato, se indica la volontà del legislatore di sanzionare immagini o filmati connotati da scarsa offensività, non riesce a stabilire la linea di demarcazione tra ciò che è importante e ciò che è influente ai fini della configurabilità della fattispecie.

Secondo alcuni l'espressione racchiuderebbe solo il rapporto sessuale vero e proprio, la masturbazione o al massimo l'esposizione di organi genitali maschili o femminili. Secondo altri, che danno una lettura meno restrittiva, rientrerebbero anche l'esposizione di zone intime scoperte oppure coperte con abbigliamento trasparente e un corpo nudo che nasconde solo porzioni intime. L'individuazione viene comunque rimessa alla discrezionalità del giudice; questa forma sembra tuttavia collidere con il principio di legalità, subspecie determinatezza. Si ritiene infatti che sarebbe stato più rispettoso dei principi un riferimento specifico "agli atti sessuali in senso stretto o a parti intime del corpo della persona. La forma "atti sessuali" tuttavia finisce per ampliare la portata della fattispecie ex art 612 ter fino a comprendere anche ipotesi in cui si sia verificato il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio.

Se tale atto violi la volontà del soggetto passivo. La soluzione sarebbe quella di prevedere delle linee guida che vadano a specificare il costrutto. Va comunque ribadito che con la disposizione il legislatore ha SANZIONATO L'INVIO, CONSEGNA, CESSIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI IMMAGINI E VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI NON L'ATTO SESSUALE => SI TRATTA DI MOMENTI DESTINATI A RIMANERE PRIVATI ED È LA PRIVATEZZA CHE CONTRIBUISCE AD INTEGRARE TALE FATTISPECIE, VIETANDO LA RIVELAZIONE DI QUALUNQUE IMMAGINE, FOTO O VIDEO DELLA VITTIMA IN ASSENZA DI CONSENSO DELLA STESSA.

2. IL CONSENSO è punito chiunque... senza il consenso delle persone La disposizione si limita a stabilire che rappresentate. La mancanza del consenso è un requisito strutturale e quindi necessario per la configurabilità della fattispecie incriminatrice. L'eventuale consenso richiede determinati requisiti: 1. La capacità della persona legittimata a prestare il

consenso(maturità e lucidità); la forma (espressa o tacita); 3. Il tempo in cui viene prestato (che deve sussistere al momento del fatto e permanere per tutto il tempo in cui si protragga la realizzazione del fatto stesso). La norma non postula il dissenso, ma qualcosa di più pregnante ciò è il consenso. La prova del consenso non è tra le più semplici (secondo il prof si sarebbero potute specificare le modalità del consenso con l'aggiunta, ad esempio, della locuzione "formalmente dato" con la conseguente esclusione di forme di consenso presunto. La presa di posizione della giurisprudenza di merito, secondo cui la ratio della norma e l'interesse tutelato, che pone in primo piano la tutela della persona offesa, fanno propendere per una specie di presunzione in favore della vittima, gravando sull'imputato quantomeno un onere di allegazione seria e riscontrabile sul consenso dato. Consenso che può comunque essere revocato.

LA LOCUZIONE “DESTINATI A RIMANERE PRIVATI” Secondo il professore a tale locuzione non può essere
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Publisher
A.A. 2022-2023
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuri99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale parte speciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Lo Monte Elio.