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Il delitto di violenza sessuale

A distanza di tempo dall'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996 n. 66, con la quale il legislatore ha posto la riforma dei delitti contro la libertà sessuale, non può rivelarsi che sui contenuti di tale intervento legislativo ed in particolare sulla nuova fattispecie di violenza sessuale, gran parte della dottrina si è espressa in senso negativo.

Profili strutturali della nuova fattispecie di violenza sessuale

Occorre analizzare a questo punto, le novità più importanti della nuova fattispecie di violenza sessuale. L'articolo 609 bis unifica l'ipotesi dell'articolo 519 e 521 del vecchio codice; è da notare che sul piano delle modalità del costringimento, oltre alla violenza e alla minaccia si aggiunge riferimento all'abuso di autorità. Come ulteriore modalità di commissione del delitto di violenza sessuale, il secondo comma dell'articolo in esame prevede il fatto di colui che induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:

  • Abusando della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.
  • Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Quanto al regime sanzionatorio, la fattispecie di violenza sessuale rispetto al passato, si leva nel minimo passando alla reclusione dei 5 a 10 anni.

Violenza sessuale e scelte di politica criminale: il perpetuarsi del modello di incriminazione basato sulla costrizione della vittima

In questo nuovo articolo si può individuare il perpetuarsi di modello di incriminazione basato sulla costrizione della vittima. Quest'osservazione è rilevante perché nel dibattito dottrinale precedente all'approvazione della legge si voleva costruire la nuova fattispecie di violenza sessuale attorno all'amara mancanza di consenso della persona offesa. Il superamento di questa impostazione di fondo avrebbe dovuto portare con sé una rimodulazione della tutela in chiave effettivamente garantistica del diritto all’autodeterminazione sessuale. Del resto, in termini più generali, l’idea di polarizzare la tutela della libertà sessuale intorno al mero dissenso della vittima è posta in discussione da altra autorevole dottrina che sottolinea come sul piano pratico tale prospettiva di riscrittura dei reati sessuali rischi di travisare le complesse dinamiche intersoggettive.

Il superamento della distinzione fra violenza carnale e atti di libidine violenti

È necessario a questo punto occuparsi dell'innovazione più vistosa operata dalla legge n. 66 del 1996: l'introduzione di un titolo di reato unitario "la violenza sessuale".

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

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