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Diritto penale - il delitto di violenza sessuale Pag. 1
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Il trattamento sanzionatorio e la circostanza attenuante prevista per i casi di minore gravità

Un'ulteriore aspetto discutibile della nuova fattispecie di violenza sessuale riguarda il trattamento sanzionatorio che la caratterizza. Infatti, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio che, rispetto alla precedente fattispecie di violenza carnale, si quantificava nel passaggio del minimo della pena da 3 a 5 anni, trovava giustificazione nell'esigenza di scoraggiare le condotte di aggressione sessuale. Secondo i redattori della proposta di legge, un minimo così elevato avrebbe posto i giudici di fronte all'alternativa di applicare pene sproporzionate a fatti di contenuto lesivo anche molto lieve. Si spiegava quindi, in questa prospettiva la previsione, già in sede di progetto di legge, di un'attenuante indefinita che stabiliva, per i casi di lieve entità, la diminuzione della pena sino alla metà.

Su questa disposizione si pronunciò

anche la commissione affari costituzionali della camera deideputati, che ritiene non censurabili i minimi di pena di cui agli articoli 3 e 4 , ma pose l'opportunità di formulare diversamente l'ultimo periodo dell'articolo 609 bis attenuando il potere discrezionale del giudice nella valutazione della lieve entità del fatto. Da queste considerazioni è scaturita una modifica testuale della disposizione, conservava sino la sua approvazione definitiva a seguito della quale essa dichiara che: nei casi di minore gravità della pena è diminuita in misura non eccedente due terzi. Il risultato finale è paradossale: l'applicazione dell'attenuante consente al giudice di abbattere il minimo edittale della pena prevista per il delitto di violenza sessuale sino a un anno e 8 mesi di reclusione. LA STRUTTURA DELLA CONDOTTA TIPICA: IL CONCETTO DI ATTO SESSUALE La condotta tipica prevista dall'articolo 609 bis prevede l'ipotesi dicostrizione sessuale, senza includere altre forme di molestie sessuali. Il concetto di atto sessuale comprende qualsiasi forma di congiunzione carnale, su questa teoria però è necessario confrontarsi con l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. A questo proposito possiamo distinguere tre filoni interpretativi: secondo una prima opinione, il legislatore avrebbe operato con l'introduzione dell'articolo 609 bis un'estensione dell'area di punibilità: in quanto gli atti sessuali comprenderebbero anche modalità comportamentali riconducibili al concetto di molestie sessuali. Secondo un opposto orientamento, la nuova norma avrebbe determinato una contrazione dell'area della punibilità, dovuta all'abbandono del riferimento alla libidine. Un terzo orientamento infine, afferma che la locuzione atti sessuali si limiterebbe a sintetizzare le condotte riguardanti le fattispecie di violenza carnale e costrizione sessuale, senza includere altre forme di molestie sessuali.

atti di libidine violenti. Riguardo il primo orientamento, va precisato che nella dottrina nella giurisprudenza è con suadall'affermazione secondo cui per per aversi un atto di libidine occorre che si realizzi un contattocorporeo. Nella nuova norma, l'attività del soggetto agente si configura invece, più genericamente, nella costringere qualcuno a compiere o a subire atti sessuali senza ulteriori specificazioni. Una simile estensione del campo applicativo della norma è fuori però dal quadro sistematico che emerge dalla riforma in esame. La soluzione più equilibrata rimane quella per cui il concetto di atto sessuale deve continuare a designare quelle sole manifestazioni dell'istinto sessuale che si traducono in un atto o contatto corporeo. Riguardo la tesi della contrazione nella sfera di punibilità, si devono osservare che essa conduce coerentemente ad affermare che costituiscono condotte di violenza sessuale solo

Quelle caratterizzate dal contatto fisico tra una parte qualsiasi del corpo di una persona con una zona genitale, anale o orale del partner. Quest'orientamento pone alcune perplessità: è infatti indiscutibile l'esistenza di una serie di condotte e d'ipotesi limite per le quali un analogo giudizio di rilevanza sembra non poter prescindere da considerazioni di tipo anche soggettivo, che consentono al giudice di calare il fatto anche nella dinamica di rapporti che connota la relazione soggetto agente vittima del reato.

Dettagli
A.A. 2012-2013
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Coppi Franco.