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ESAME DI STORIA DEL DIRITTO, PARTE II

TESTO DI RIFERIMENTO PER LO STUDIO: TEMPI

DEL DIRITTO. ETA’ MEDIEVALE, MODERNA,

CONTEMPORANEA ( A CURA DI TAVILLA, ALVAZZI, CAVINA,

EDIZ. 2025

FERRANTE, MILETTI, SARTI, SOLIMANO ).

FINE DEL MONDO ANTICO

Secondo la tradizione, la ne dell’età antica e l’inizio dell’età medievale

coinciderebbe con il 476 d.C., anno in cui l’imperatore Flavio Romolo

Augusto, detto l’Augustolo, fu deposto dal generale barbaro, ossia di

origini germaniche, Odoacre.

In questa data si ebbe nell’ Europa occidentale il tramonto de nitivo

dell’impero romano, mentre nell’Europa orientale l’impero durò per

quasi altri mille anni.

Da più di un secolo però il centro operativo militare, politico ed

economico dell’impero si andò spostando verso est: questa svolta fu

voluta da Costantino, il primo imperatore cristiano che nella prima metà

del 4° sec. non solo articolò il comando dell’impero in due grandi aree,

occidentale e orientale, ma avviò anche la costruzione di una nuova

capitale sul Bosforo che sarà ribattezzata con il nome di Costantinopoli

e che nel giro di pochi decenni divenne un centro nevralgico di primaria

importanza.

Fu soprattutto con l’imperatore Giustiniano che la capitale d’Oriente

raggiunse una centralità no ad allora mai raggiunta.

l’Italia venne divisa in aree amministrative facenti tutte capo alla

capitale Ravenna, che era situata al centro di un’area geo-politica

denominata esarcato.

A Ravenna, che era direttamente collegata con Costantinopoli,

risiedeva l’esarca, il rappresentante diretto dell’imperatore, capo

militare e politico dotato di una sua propria burocrazia.

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Il dominio bizantino italiano era poi suddiviso in varie circoscrizioni, a

capo dei quali i duchi, nominati dall’esarca, ne replicavano i poteri in

sede locale.

Roma, invece, che era l’antica capitale del glorioso impero romano, fu

ormai preda di aristocrazie locali costituite dalla classe senatoria e

latifondista.

Ma fu anche la sede di un vescovo di grande prestigio, anche se ancora

non era dotato di un’autorità incontrastata, benché cominciasse ad

assumere il ruolo di coordinatore di un vasto patrimonio fondiario nel

centro e nel meridione della penisola.

l’Italia bizantina, anche dopo la vittoria di Giustiniano sugli Ostrogoti,

restò comunque una realtà fragile soprattutto dopo il 568, quando la

penetrazione dei Longobardi in Italia aprì una lunga fase di instabilità e

di violenta mutazione.

LA COMPILAZIONE GIUSTINIANEA

L’Impero di Giustiniano fu importante anche per un suo progetto

legislativo che tra il 529 e il 534 diede vita ad una delle raccolte

normative più importanti della storia.

Le fonti giuridiche prodotte dalla civiltà romana si trasformarono

radicalmente: in seguito ad un’evoluzione politica che

progressivamente concentrò il potere legislativo e giudiziario nelle mani

del princeps e dei suoi u ci, accanto alle consuetudini=mores, alla

dottrina dei giuristi più autorevoli=responsa e alle deliberazioni del

senato=senatoconsulta, si a ancarono e poi sostituirono i

rescripta=pronunce elaborate dai funzionari centrali in risposta a

singole questioni o controversie che nirono per avere valore anche per

casi simili, e le constitutiones=leggi generali scaturite autonomamente

dalla volontà imperiale.

Tale processo portò all’iniziativa di raccogliere il frutto dell’attività

legislativa e questo ancor prima del grande progetto giustinianeo: il più

importante fu il Codice Teodosiano promulgato da Teodosio II nel 438,

che raccolse le costituzioni emanate dall’epoca di Costantino in poi,

seguendo la scia di analoghe raccolte non u ciali precedenti come il

Codice Gregoriano e il Codice Ermogeniano risalenti alla ne del 3° sec.

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Il Codice Teodosiano venne poi superato dalla più ampia opera

legislativa di Giustiniano.

I lavori vennero guidati dal giurista Triboniano, che aveva il compito di

selezionare in un corpo unitario la grande massa di materiale normativo

e giurisprudenziale allora in vigore.

Questa operazione si concentrò su due obiettivi principali di

sistemazione:

- uno riguardante le costituzioni imperiali=leges;

- e l’altro l’elaborazione dottrinale dei giuristi romani dell’età

classica=iura.

Nel 529 ci fu una prima versione del Codex, a cui seguì una seconda

edizione de nitiva promulgata nel 534, costituita da 12 libri che con

varie integrazioni e adattamenti raccolsero più di 1500 costituzioni

dall’età di Adriano (2° sec.) agli anni dello stesso Giustiniano e che

disciplinavano un’ampia varietà di materie: diritto ecclesiastico, privato,

penale, pubblico, amministrativo e scale.

Nel 533 è la volta dei 50 libri dei Digesta o Pandectae, costituita da

quasi 10mila frammenti di giuristi romani.

In questa opera prevale il diritto privato anche se non manca il diritto

criminale che a causa delle terribili pene previste vennero conosciuti

con il nome di Libri Terribiles.

Sempre nel 533 vennero pubblicate le Institutiones, formate da soli 4

libri, il cui obiettivo era quello di fornire uno strumento agile e completo

per la formazione dei giovani giuristi nelle scuole dell’impero.

Alla morte di Giustiniano, avvenuta nel 565, nacque un’altra collezione

di Novellae Constitutiones, in cui vennero riunite ulteriori constitutiones

promulgate in epoca successiva alle raccolte u ciali e che

completarono l’imponente produzione normativa dell’imperatore

bizantino, che passò alla storia con la denominazione Corpus Iuris

Civilis.

Inizialmente, l’intera opera venne applicata solo nell’impero d’Oriente,

ma ben presto Giustiniano estese l’ambito di vigenza del Corpus anche

a una parte occidentale dell’impero, più precisamente in Italia.

Il provvedimento con cui si dispose questa estensione fu la cd.

Pragmatica Sanctio del 14 ago 554, che l’imperatore bizantino

promulgò su richiesta di Vigilio, il vescovo di Roma del tempo, che così

legittimò la legislazione giustinianea, la quale a sua volta nì per

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legittimare quella che diverrà la massima autorità religiosa nell’impero

occidentale.

Col passare del tempo, però, mentre una parte del sud Italia continuò a

conservare elementi signi cativi di cultura giuridica bizantina, il resto

della penisola nel 568 venne scossa dall’avvento dei Longobardi.

Quindi, solo l’Italia bizantina potè bene ciare dell’applicazione delle

norme promulgate da Giustiniano, e nel giro di qualche decennio, la

dominazione longobarda ne restrinse l’ambito di utilizzo no a renderla

inin uente, inapplicata e dimenticata.

Così in Italia, come anche nell’Europa occidentale, furono le

consuetudini ad avere la meglio nella loro forma orale.

I DIRITTI GERMANICI

Al contrario dei Latini e poi dei Bizantini, i popoli germanici si reggevano

su un patrimonio di consuetudini orali, cioè lingua, credenze e riti.

Di conseguenza, tali popoli non individuavano l’ambito di vigenza delle

regole sulla base del principio di territorialità del diritto, ossia sulla base

del territorio di stanziamento, ma sulla base del principio di personalità

del diritto, ossia era l’appartenenza al gruppo a de nire l’adesione alle

proprie usanze, comprese quelle di valenza giuridica.

Pertanto, ogni etnia aveva le sue consuetudini.

In primo luogo, va sottolineata la rilevanza giuridica del gruppo

piuttosto che del singolo: il gruppo era de nito non solo dal nucleo

familiare, ma anche da tutta una serie di relazioni di a nità, tutele e

amicizie tali da costituire un clan.

Inoltre, non esisteva una dimensione pubblicistica dello Stato, ma una

gestione collettiva delle decisioni più importanti attraverso l’assemblea

degli uomini in armi.

Erano poi assenti istituti volti a legittimare la titolarità esclusiva di un

bene, specialmente se tale bene è la terra: la titolarità si manifestò

piuttosto nell’uso e nel godimento del gruppo.

Anche la sfera penale era molto di erente da quella del mondo romano

e bizantino: le o ese legittimavano la reazione dell’o eso attraverso la

vendetta, che spesso assumeva una valenza collettiva, coinvolgendo la

famiglia o il gruppo di appartenenza della vittima in una ritorsione

contro la famiglia o il gruppo dell’o ensore, la cd. faida.

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Le forme rituali della vendetta erano quelle dell’ordalia, cioè il giudizio di

Dio, nella convinzione che la divinità avrebbe consentito l’individuazione

certa del colpevole e dell’innocente: essa poteva consistere in prove di

dolore o resistenza, ma più spesso consisteva in un duello.

Successivamente, però, poiché tali pratiche implicavano notevole

spargimento di sangue, vennero adottati strumenti di erenti di

risoluzione delle controversie tra cui il più di uso ed e cace fu quello

della composizione pecuniaria, cioè il pagamento di un certo valore in

denaro o in beni a carico dell’o ensore e a favore della vittima o della

sua famiglia.

In seguito, tutti i popoli di matrice germanica che si stabilirono in

maniera durevole su un territorio, nirono per dotarsi di un testo

giuridico scritto nel quale raccoglievano il contenuto delle proprie

consuetudini.

Questo passaggio fu decisivo perché mediante la forma scritta:

- si fornirono al proprio patrimonio consuetudinario le qualità della

certezza e dell’organicità;

- si facilitò l’integrazione con le altre culture presenti nel territorio di

stanziamento o di conquista;

- si consolidò un processo di gerarchizzazione del potere, che

progressivamente assunse il ruolo di garante dell’osservanza delle

regole e dei suoi meccanismi di applicazione.

Ci sono 3 esempi importanti di legislazione scritta adottata da sovrani

germanici tra il 6° e 7° sec.:

1) LEX ROMANA WISIGOTHORUM

Conosciuta anche come BREVIARIUM ALARICIANUM, fu promulgata

nel 506 dal re Alarico II.

Il testo non aveva come obiettivo la semplice trasposizione delle

usanze del popolo, bensì quella di dotare la nuova entità territoriale di

norme più vicine alla sensibilità latina con cui si era entrati in contatto,

dotando così la sovranità di contenuti più robusti.

La Lex Romana era composta per la maggior parte di legs tratte dal

codice Teodosiano e di cura estratti dalle opere dei giuristi romani

Paolo e Gaio.

Questo però non riuscì a superare del tutto l’attaccamento dei Visigoti

al proprio patrimonio di usanze.

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2) PACTUS LEGIS SADICAE

Fu promulgato agli inizi del 6° sec. dal re Clodoveo, sovrano dei Franchi

Salii, che si convertì al cattolicesimo e che dotò il suo popolo di un

ampio territorio.

Mentre il termine legge per i germani indicava una norma di matrice

consuetudinaria, il termine patto, invece, evocava l’accordo

dell’assemblea popolare sulla corretta trasfusione nella lingua latina

degli originari contenuti della legge salica, di cui il re Clodoveo si faceva

garante.

3) EDICTUM DI ROTARI

Il terzo esempio coinvolge direttamente l’Italia, che a partire dal 568 fu

invasa dal popolo longobardo capeggiato dal re Alboino.

Una svolta ci fu con il regno di Rotari, che nel 643 promulgò l’Edictum,

in cui mise per iscritto le tradizionali consuetudini popolari e che fu

composto da 388 capitoli.

Rotari, quindi, per ricordare le antiche leggi che non erano scritte, si

pose l’obiettivo di rinnovare e correggere le consuetudini longobarde,

facendo delle aggiunte eventualmente in caso di lacune, o sottraendo in

caso di eccessi o super uità.

Le consuetudini longobarde erano anche dette Cawar dae.

Oltre a questo obiettivo, Rotari ne raggiunse anche un altro, cioè la

centralità del Rex e del suo apparato di funzionari vennero ra orzati dal

ruolo di garanzia, che venne riconosciuto al sovrano in vista della

corretta trascrizione e applicazione delle cawar dae.

Dopo quello di Rotari, l’intervento legislativo più signi cativo fu

rappresentato dalle 153 norme promulgate dal re Liutprando durante il

suo regno dal 712 al 744.

La decisa svolta politico-religiosa di questo sovrano portò ad

abbandonare de nitivamente l’originario orientamento religioso del suo

popolo, cioè l’arianesimo, e ad abbracciare la fede cattolica difendendo

la chiesa e il vescovo di Roma.

Nel prologo alle sue prime leggi del 713 si de nì principe cattolico,

poiché si impegnò non solo a tutelare il patrimonio giuridico tradizionale

e l’editto di Rotari in particolare, ma soprattutto ad operare seguendo la

Lex Dei, modi cando le antiche norme o creandone di nuove.

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CONSUETUDINI E MONDO SIGNORILE

La civiltà altomedievale è fortemente segnata dalla consuetudine: i

rapporti intersoggettivi, quando non sfociavano in violenza, si basavano

su regole che si erano formate e cristallizzate nel tempo e che la

tradizione consolidò e trasmise di generazione in generazione.

IL FEUDO

Tra i tanti nuclei consuetudinari che si a ermarono nei secoli

altomedievali, emerse innanzitutto il feudo e le norme consuetudinarie

che lo regolavano.

Dinanzi al re venne formalizzato un atto di fedeltà che implicò la piena

collaborazione militare e l’assistenza nelle attività di comando e di

giustizia.

Tale fedeltà, che venne giurata attraverso l’atto dell’omaggio, implicò

per il signore che la riceveva, il dovere di provvedere a sua volta al

mantenimento di chi si era posto al suo servizio, una sorta di

ricompensa che spesso consisteva nella spartizione del bottino di

guerra.

Il bene più ambito era la terra, che il signore concedeva al fedele, detto

vassallo, per consentirgli di trarre dalle relative rendite quanto

necessario per il suo armamento e per un tenore di vita decoroso.

Per quanto riguarda gli elementi costitutivi del feudo, esso si

con gurava come una relazione giuridica tra due soggetti, l’uno di uno

status superiore e l’altro di uno status inferiore, de niti rispettivamente

signore e vassallo.

Il rapporto feudale si costituiva in base all’omaggio, cioè l’atto con cui il

vassallo giurava fedeltà al suo signore.

L’oggetto del giuramento in cui consisteva l’omaggio era la delitas, ciò

vuol dire che il giuramento dell’omaggio non costituiva solo un rapporto

giuridico, ma investiva la stessa dignità dell’uomo che lo prestava.

Le sue conseguenze erano totalizzanti e il legame che ne nasceva era

persino più importante di quelli biologici della parentela.

Considerando la delitas da un punto di vista più propriamente

giuridico, la dottrina medievale dei secoli successivi ha descritto la

fedeltà come un impegno da cui scaturivano a carico del vassallo

obblighi positivi di facere=fare e obblighi negativi di non facere=non

fare:

- gli obblighi di facere possono essere raccolti entro due ampie

categorie: auxilium=aiuto, soccorso e consilium=parere, consiglio.

Per AUXILIUM si intendeva l’obbligo del servizio militare a cavallo: il

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vassallo doveva essere sempre pronto ad assistere il signore nelle

sue spedizioni belliche e ad obbedire alla sua guida, ma anche ad

impegnarsi alla sua liberazione in caso di prigionia, oppure

contribuire economicamente in caso di riscatto. Mentre per

CONSILIUM si intendeva una serie di attività di assistenza non

militare, tra cui i pareri espressi dai vassalli nelle corti giudiziarie

nobili presiedute dal dominus o i consigli forniti in occasione di

provvedimenti normativi.

- gli obblighi di non facere facevano invece riferimento a pratiche di

condotta militare e implicavano il divieto di allearsi con il nemico o di

operare in qualsiasi modo a danno del proprio signore. Allora, per

prevenire ambiguità nei rapporti tra signori e vassalli si a ermò la

prassi del cd. feudo ligio, cioè del rapporto di fedeltà esclusivo nei

confronti di un solo signore, proprio per evitare che il giuramento

prestato a più domini potesse sfociare, in caso di discordia tra i

medesimi, in episodi di tradimento a danno dell’uno o dell’altro.

Il rapporto feudale si costituiva nel momento in cui veniva prestato

giuramento, visto che la cerimonia dell’omaggio comportava

l’accettazione da parte del signore della fedeltà del vassallo.

Il dominus a sua volta era tenuto a fornire al suo vassallo protezione e

mantenimento: il signore, in quanto superior, riceveva i servizi dal suo

vassallo, ma proprio per questo doveva porlo sotto la protezione dei

suoi poteri, che erano legati alla forza militare, alla ricchezza fondiaria e

al prestigio sociale.

Più precisamente, per quanto riguarda il mantenimento, il signore

doveva provvedere alle necessità dei suoi vassalli e in particolare alla

sua dotazione militare (in primo luogo il cavallo), ma anche armi e

accessori di protezione.

Inoltre, il vassallo doveva essere messo in condizione di procurarsi una

sua truppa e di avere un certo decoro esteriore, sia lui che i suoi

familiari.

A queste necessità si provvedeva normalmente con la spartizione del

bottino di guerra o con l’attribuzione di cariche di prestigio: in ciò

consisteva il bene cium, ossia ciò che il signore conferiva al suo

vassallo a titolo di ricompensa per la fedeltà ricevuta in giuramento.

Il bene cio più ambito divenne la terra, poiché era considerata la forma

di ricchezza più completa e anche la fonte di mezzi di sostentamento e

di prestigio.

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Di conseguenza, durante la cerimonia dell’investitura il signore

conferiva al suo vassallo il bene cium feudale, che consisteva quasi

sempre in un appezzamento di terra più o meno ampio.

Una volta concesso il bene cio-terra al vassallo, il signore gli concesse

anche l’immunitas, cioè il signore doveva astenersi dall’esercitare i

propri poteri al ne di consentire al suo vassallo di esercitare

liberamente i suoi poteri per evitare sovrapposizione o interferenze.

Gli elementi costitutivi del rapporto feudale lo caratterizzavano in

termini di forte personalità: si trattava di un rapporto personalissimo, in

quanto la ducia e la protezione venivano prestate dall’uno verso l’altro.

Trattandosi di un rapporto giuridico personale quindi il feudo non era

trasmissibile ereditariamente né trasferibile per vendita o altro atto di

cessione.

Questo rapporto era permanente, cioè impegnava signore e vassallo

per tutta la durata della loro vita, venendo meno dunque solo al

momento della morte di uno dei due soggetti.

Al di fuori della morte, l’unico fattore estintivo del rapporto feudale era il

tradimento.

In seguito a morte o tradimento, il vincolo feudale si estingueva: se a

morire era il vassallo, il bene cio ritornava nella disponibilità del

dominus e si parlava in tal caso di devoluzione.

Il dominus quindi poteva riprendere ad esercitare iurisdictio e districtio,

che no ad allora erano stati sospesi in virtù dell’immunitas.

Se invece a morire era il signore, il suo legittimo erede poteva decidere

se rinnovare l’investitura ricevendo un nuovo giuramento dal medesimo

vassallo, altrimenti il bene cium doveva tornare nella disponibilità

dell’erede del signore defunto.

Per IURISDICTIO si intendeva il potere che il vassallo aveva di dirimere

le controversie sorte tra i residenti ad eccezione delle cause penali per i

reati maggiori, che erano riservati all’autorità superiore, cioè al sovrano

con l’assistenza dei giudici che conoscevano le consuetudini locali.

Per DISTRICTIO invece si intendeva il potere coercitivo sui residenti,

come quello di imporre tributi, prestazioni lavorative e servizio militare.

LA SIGNORIA FONDIARIA E TERRITORIALE

Per signoria fondiaria si intendeva quel fascio di poteri che si radicava

su un soggetto a partire dalle esigenze e dalla strutturazione di un

determinato sistema produttivo: si a ermò nei secoli dell’alto medioevo

ed era quello dell’azienda curtense.

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La curtis era l’unità abitativa principale del titolare della stessa, signore

o dominus, a cui era direttamente collegato un territorio coltivabile e di

variabile estensione.

La curtis era de nita pars dominica=parte signorile, poiché era

direttamente posta sotto il controllo del signore che vi risiedeva ed era

resa produttiva principalmente attraverso l’opera di servi, che erano

soggetti privi di piena personalità giuridica.

A questa porzione di territorio andava aggiunto il massaricium, la cui

denominazione derivava dalla circostanza di essere divisa in varie unità

rurali dette mansi, non necessariamente con nanti tra loro e con la

curtis da cui dipendevano.

Tali unità, anch’esse di pertinenza del signore, erano a date alla cura di

coltivatori liberi o semi-liberi, che si appropriavano solo di una parte del

prodotto, mentre il resto andava consegnato al dominus.

Restava invece libero l’uso dei pascoli e dei boschi insiti nella riserva

domenicale.

I coltivatori del massaricium, oltre a una quota importante del prodotto

del mansus, erano tenuti anche a impiegare una signi cativa quantità di

lavoro presso la curtis e la pars massaricia, come sostegno al lavoro dei

servi.

Però, in questo caso l’intero prodotto era di spettanza del signore.

In questo micro contesto economico e produttivo emergeva spontaneo

il ruolo del dominus quale de nitore di con itti: il signore quindi

assumeva il compito di difendere la pace interna al territorio curtense

attraverso l’applicazione delle regole vigenti in loco e quelle tipiche dei

gruppi appartenenti a certe etnie.

A tali regole poi se ne aggiunsero altre derivanti dai rapporti speci ci

intercorrenti tra il dominus e i residenti impegnati in prestazioni

economiche a suo favore: in tal caso si parlava di iustitia

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Antomath0806 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto italiano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Mazzanti Giuseppe.
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