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ESAME DI STORIA DEL DIRITTO, PARTE II
TESTO DI RIFERIMENTO PER LO STUDIO: TEMPI
DEL DIRITTO. ETA’ MEDIEVALE, MODERNA,
CONTEMPORANEA ( A CURA DI TAVILLA, ALVAZZI, CAVINA,
EDIZ. 2025
FERRANTE, MILETTI, SARTI, SOLIMANO ).
FINE DEL MONDO ANTICO
Secondo la tradizione, la ne dell’età antica e l’inizio dell’età medievale
coinciderebbe con il 476 d.C., anno in cui l’imperatore Flavio Romolo
Augusto, detto l’Augustolo, fu deposto dal generale barbaro, ossia di
origini germaniche, Odoacre.
In questa data si ebbe nell’ Europa occidentale il tramonto de nitivo
dell’impero romano, mentre nell’Europa orientale l’impero durò per
quasi altri mille anni.
Da più di un secolo però il centro operativo militare, politico ed
economico dell’impero si andò spostando verso est: questa svolta fu
voluta da Costantino, il primo imperatore cristiano che nella prima metà
del 4° sec. non solo articolò il comando dell’impero in due grandi aree,
occidentale e orientale, ma avviò anche la costruzione di una nuova
capitale sul Bosforo che sarà ribattezzata con il nome di Costantinopoli
e che nel giro di pochi decenni divenne un centro nevralgico di primaria
importanza.
Fu soprattutto con l’imperatore Giustiniano che la capitale d’Oriente
raggiunse una centralità no ad allora mai raggiunta.
l’Italia venne divisa in aree amministrative facenti tutte capo alla
capitale Ravenna, che era situata al centro di un’area geo-politica
denominata esarcato.
A Ravenna, che era direttamente collegata con Costantinopoli,
risiedeva l’esarca, il rappresentante diretto dell’imperatore, capo
militare e politico dotato di una sua propria burocrazia.
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Il dominio bizantino italiano era poi suddiviso in varie circoscrizioni, a
capo dei quali i duchi, nominati dall’esarca, ne replicavano i poteri in
sede locale.
Roma, invece, che era l’antica capitale del glorioso impero romano, fu
ormai preda di aristocrazie locali costituite dalla classe senatoria e
latifondista.
Ma fu anche la sede di un vescovo di grande prestigio, anche se ancora
non era dotato di un’autorità incontrastata, benché cominciasse ad
assumere il ruolo di coordinatore di un vasto patrimonio fondiario nel
centro e nel meridione della penisola.
l’Italia bizantina, anche dopo la vittoria di Giustiniano sugli Ostrogoti,
restò comunque una realtà fragile soprattutto dopo il 568, quando la
penetrazione dei Longobardi in Italia aprì una lunga fase di instabilità e
di violenta mutazione.
LA COMPILAZIONE GIUSTINIANEA
L’Impero di Giustiniano fu importante anche per un suo progetto
legislativo che tra il 529 e il 534 diede vita ad una delle raccolte
normative più importanti della storia.
Le fonti giuridiche prodotte dalla civiltà romana si trasformarono
radicalmente: in seguito ad un’evoluzione politica che
progressivamente concentrò il potere legislativo e giudiziario nelle mani
del princeps e dei suoi u ci, accanto alle consuetudini=mores, alla
dottrina dei giuristi più autorevoli=responsa e alle deliberazioni del
senato=senatoconsulta, si a ancarono e poi sostituirono i
rescripta=pronunce elaborate dai funzionari centrali in risposta a
singole questioni o controversie che nirono per avere valore anche per
casi simili, e le constitutiones=leggi generali scaturite autonomamente
dalla volontà imperiale.
Tale processo portò all’iniziativa di raccogliere il frutto dell’attività
legislativa e questo ancor prima del grande progetto giustinianeo: il più
importante fu il Codice Teodosiano promulgato da Teodosio II nel 438,
che raccolse le costituzioni emanate dall’epoca di Costantino in poi,
seguendo la scia di analoghe raccolte non u ciali precedenti come il
Codice Gregoriano e il Codice Ermogeniano risalenti alla ne del 3° sec.
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Il Codice Teodosiano venne poi superato dalla più ampia opera
legislativa di Giustiniano.
I lavori vennero guidati dal giurista Triboniano, che aveva il compito di
selezionare in un corpo unitario la grande massa di materiale normativo
e giurisprudenziale allora in vigore.
Questa operazione si concentrò su due obiettivi principali di
sistemazione:
- uno riguardante le costituzioni imperiali=leges;
- e l’altro l’elaborazione dottrinale dei giuristi romani dell’età
classica=iura.
Nel 529 ci fu una prima versione del Codex, a cui seguì una seconda
edizione de nitiva promulgata nel 534, costituita da 12 libri che con
varie integrazioni e adattamenti raccolsero più di 1500 costituzioni
dall’età di Adriano (2° sec.) agli anni dello stesso Giustiniano e che
disciplinavano un’ampia varietà di materie: diritto ecclesiastico, privato,
penale, pubblico, amministrativo e scale.
Nel 533 è la volta dei 50 libri dei Digesta o Pandectae, costituita da
quasi 10mila frammenti di giuristi romani.
In questa opera prevale il diritto privato anche se non manca il diritto
criminale che a causa delle terribili pene previste vennero conosciuti
con il nome di Libri Terribiles.
Sempre nel 533 vennero pubblicate le Institutiones, formate da soli 4
libri, il cui obiettivo era quello di fornire uno strumento agile e completo
per la formazione dei giovani giuristi nelle scuole dell’impero.
Alla morte di Giustiniano, avvenuta nel 565, nacque un’altra collezione
di Novellae Constitutiones, in cui vennero riunite ulteriori constitutiones
promulgate in epoca successiva alle raccolte u ciali e che
completarono l’imponente produzione normativa dell’imperatore
bizantino, che passò alla storia con la denominazione Corpus Iuris
Civilis.
Inizialmente, l’intera opera venne applicata solo nell’impero d’Oriente,
ma ben presto Giustiniano estese l’ambito di vigenza del Corpus anche
a una parte occidentale dell’impero, più precisamente in Italia.
Il provvedimento con cui si dispose questa estensione fu la cd.
Pragmatica Sanctio del 14 ago 554, che l’imperatore bizantino
promulgò su richiesta di Vigilio, il vescovo di Roma del tempo, che così
legittimò la legislazione giustinianea, la quale a sua volta nì per
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legittimare quella che diverrà la massima autorità religiosa nell’impero
occidentale.
Col passare del tempo, però, mentre una parte del sud Italia continuò a
conservare elementi signi cativi di cultura giuridica bizantina, il resto
della penisola nel 568 venne scossa dall’avvento dei Longobardi.
Quindi, solo l’Italia bizantina potè bene ciare dell’applicazione delle
norme promulgate da Giustiniano, e nel giro di qualche decennio, la
dominazione longobarda ne restrinse l’ambito di utilizzo no a renderla
inin uente, inapplicata e dimenticata.
Così in Italia, come anche nell’Europa occidentale, furono le
consuetudini ad avere la meglio nella loro forma orale.
I DIRITTI GERMANICI
Al contrario dei Latini e poi dei Bizantini, i popoli germanici si reggevano
su un patrimonio di consuetudini orali, cioè lingua, credenze e riti.
Di conseguenza, tali popoli non individuavano l’ambito di vigenza delle
regole sulla base del principio di territorialità del diritto, ossia sulla base
del territorio di stanziamento, ma sulla base del principio di personalità
del diritto, ossia era l’appartenenza al gruppo a de nire l’adesione alle
proprie usanze, comprese quelle di valenza giuridica.
Pertanto, ogni etnia aveva le sue consuetudini.
In primo luogo, va sottolineata la rilevanza giuridica del gruppo
piuttosto che del singolo: il gruppo era de nito non solo dal nucleo
familiare, ma anche da tutta una serie di relazioni di a nità, tutele e
amicizie tali da costituire un clan.
Inoltre, non esisteva una dimensione pubblicistica dello Stato, ma una
gestione collettiva delle decisioni più importanti attraverso l’assemblea
degli uomini in armi.
Erano poi assenti istituti volti a legittimare la titolarità esclusiva di un
bene, specialmente se tale bene è la terra: la titolarità si manifestò
piuttosto nell’uso e nel godimento del gruppo.
Anche la sfera penale era molto di erente da quella del mondo romano
e bizantino: le o ese legittimavano la reazione dell’o eso attraverso la
vendetta, che spesso assumeva una valenza collettiva, coinvolgendo la
famiglia o il gruppo di appartenenza della vittima in una ritorsione
contro la famiglia o il gruppo dell’o ensore, la cd. faida.
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Le forme rituali della vendetta erano quelle dell’ordalia, cioè il giudizio di
Dio, nella convinzione che la divinità avrebbe consentito l’individuazione
certa del colpevole e dell’innocente: essa poteva consistere in prove di
dolore o resistenza, ma più spesso consisteva in un duello.
Successivamente, però, poiché tali pratiche implicavano notevole
spargimento di sangue, vennero adottati strumenti di erenti di
risoluzione delle controversie tra cui il più di uso ed e cace fu quello
della composizione pecuniaria, cioè il pagamento di un certo valore in
denaro o in beni a carico dell’o ensore e a favore della vittima o della
sua famiglia.
In seguito, tutti i popoli di matrice germanica che si stabilirono in
maniera durevole su un territorio, nirono per dotarsi di un testo
giuridico scritto nel quale raccoglievano il contenuto delle proprie
consuetudini.
Questo passaggio fu decisivo perché mediante la forma scritta:
- si fornirono al proprio patrimonio consuetudinario le qualità della
certezza e dell’organicità;
- si facilitò l’integrazione con le altre culture presenti nel territorio di
stanziamento o di conquista;
- si consolidò un processo di gerarchizzazione del potere, che
progressivamente assunse il ruolo di garante dell’osservanza delle
regole e dei suoi meccanismi di applicazione.
Ci sono 3 esempi importanti di legislazione scritta adottata da sovrani
germanici tra il 6° e 7° sec.:
1) LEX ROMANA WISIGOTHORUM
Conosciuta anche come BREVIARIUM ALARICIANUM, fu promulgata
nel 506 dal re Alarico II.
Il testo non aveva come obiettivo la semplice trasposizione delle
usanze del popolo, bensì quella di dotare la nuova entità territoriale di
norme più vicine alla sensibilità latina con cui si era entrati in contatto,
dotando così la sovranità di contenuti più robusti.
La Lex Romana era composta per la maggior parte di legs tratte dal
codice Teodosiano e di cura estratti dalle opere dei giuristi romani
Paolo e Gaio.
Questo però non riuscì a superare del tutto l’attaccamento dei Visigoti
al proprio patrimonio di usanze.
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2) PACTUS LEGIS SADICAE
Fu promulgato agli inizi del 6° sec. dal re Clodoveo, sovrano dei Franchi
Salii, che si convertì al cattolicesimo e che dotò il suo popolo di un
ampio territorio.
Mentre il termine legge per i germani indicava una norma di matrice
consuetudinaria, il termine patto, invece, evocava l’accordo
dell’assemblea popolare sulla corretta trasfusione nella lingua latina
degli originari contenuti della legge salica, di cui il re Clodoveo si faceva
garante.
3) EDICTUM DI ROTARI
Il terzo esempio coinvolge direttamente l’Italia, che a partire dal 568 fu
invasa dal popolo longobardo capeggiato dal re Alboino.
Una svolta ci fu con il regno di Rotari, che nel 643 promulgò l’Edictum,
in cui mise per iscritto le tradizionali consuetudini popolari e che fu
composto da 388 capitoli.
Rotari, quindi, per ricordare le antiche leggi che non erano scritte, si
pose l’obiettivo di rinnovare e correggere le consuetudini longobarde,
facendo delle aggiunte eventualmente in caso di lacune, o sottraendo in
caso di eccessi o super uità.
Le consuetudini longobarde erano anche dette Cawar dae.
Oltre a questo obiettivo, Rotari ne raggiunse anche un altro, cioè la
centralità del Rex e del suo apparato di funzionari vennero ra orzati dal
ruolo di garanzia, che venne riconosciuto al sovrano in vista della
corretta trascrizione e applicazione delle cawar dae.
Dopo quello di Rotari, l’intervento legislativo più signi cativo fu
rappresentato dalle 153 norme promulgate dal re Liutprando durante il
suo regno dal 712 al 744.
La decisa svolta politico-religiosa di questo sovrano portò ad
abbandonare de nitivamente l’originario orientamento religioso del suo
popolo, cioè l’arianesimo, e ad abbracciare la fede cattolica difendendo
la chiesa e il vescovo di Roma.
Nel prologo alle sue prime leggi del 713 si de nì principe cattolico,
poiché si impegnò non solo a tutelare il patrimonio giuridico tradizionale
e l’editto di Rotari in particolare, ma soprattutto ad operare seguendo la
Lex Dei, modi cando le antiche norme o creandone di nuove.
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CONSUETUDINI E MONDO SIGNORILE
La civiltà altomedievale è fortemente segnata dalla consuetudine: i
rapporti intersoggettivi, quando non sfociavano in violenza, si basavano
su regole che si erano formate e cristallizzate nel tempo e che la
tradizione consolidò e trasmise di generazione in generazione.
IL FEUDO
Tra i tanti nuclei consuetudinari che si a ermarono nei secoli
altomedievali, emerse innanzitutto il feudo e le norme consuetudinarie
che lo regolavano.
Dinanzi al re venne formalizzato un atto di fedeltà che implicò la piena
collaborazione militare e l’assistenza nelle attività di comando e di
giustizia.
Tale fedeltà, che venne giurata attraverso l’atto dell’omaggio, implicò
per il signore che la riceveva, il dovere di provvedere a sua volta al
mantenimento di chi si era posto al suo servizio, una sorta di
ricompensa che spesso consisteva nella spartizione del bottino di
guerra.
Il bene più ambito era la terra, che il signore concedeva al fedele, detto
vassallo, per consentirgli di trarre dalle relative rendite quanto
necessario per il suo armamento e per un tenore di vita decoroso.
Per quanto riguarda gli elementi costitutivi del feudo, esso si
con gurava come una relazione giuridica tra due soggetti, l’uno di uno
status superiore e l’altro di uno status inferiore, de niti rispettivamente
signore e vassallo.
Il rapporto feudale si costituiva in base all’omaggio, cioè l’atto con cui il
vassallo giurava fedeltà al suo signore.
L’oggetto del giuramento in cui consisteva l’omaggio era la delitas, ciò
vuol dire che il giuramento dell’omaggio non costituiva solo un rapporto
giuridico, ma investiva la stessa dignità dell’uomo che lo prestava.
Le sue conseguenze erano totalizzanti e il legame che ne nasceva era
persino più importante di quelli biologici della parentela.
Considerando la delitas da un punto di vista più propriamente
giuridico, la dottrina medievale dei secoli successivi ha descritto la
fedeltà come un impegno da cui scaturivano a carico del vassallo
obblighi positivi di facere=fare e obblighi negativi di non facere=non
fare:
- gli obblighi di facere possono essere raccolti entro due ampie
categorie: auxilium=aiuto, soccorso e consilium=parere, consiglio.
Per AUXILIUM si intendeva l’obbligo del servizio militare a cavallo: il
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vassallo doveva essere sempre pronto ad assistere il signore nelle
sue spedizioni belliche e ad obbedire alla sua guida, ma anche ad
impegnarsi alla sua liberazione in caso di prigionia, oppure
contribuire economicamente in caso di riscatto. Mentre per
CONSILIUM si intendeva una serie di attività di assistenza non
militare, tra cui i pareri espressi dai vassalli nelle corti giudiziarie
nobili presiedute dal dominus o i consigli forniti in occasione di
provvedimenti normativi.
- gli obblighi di non facere facevano invece riferimento a pratiche di
condotta militare e implicavano il divieto di allearsi con il nemico o di
operare in qualsiasi modo a danno del proprio signore. Allora, per
prevenire ambiguità nei rapporti tra signori e vassalli si a ermò la
prassi del cd. feudo ligio, cioè del rapporto di fedeltà esclusivo nei
confronti di un solo signore, proprio per evitare che il giuramento
prestato a più domini potesse sfociare, in caso di discordia tra i
medesimi, in episodi di tradimento a danno dell’uno o dell’altro.
Il rapporto feudale si costituiva nel momento in cui veniva prestato
giuramento, visto che la cerimonia dell’omaggio comportava
l’accettazione da parte del signore della fedeltà del vassallo.
Il dominus a sua volta era tenuto a fornire al suo vassallo protezione e
mantenimento: il signore, in quanto superior, riceveva i servizi dal suo
vassallo, ma proprio per questo doveva porlo sotto la protezione dei
suoi poteri, che erano legati alla forza militare, alla ricchezza fondiaria e
al prestigio sociale.
Più precisamente, per quanto riguarda il mantenimento, il signore
doveva provvedere alle necessità dei suoi vassalli e in particolare alla
sua dotazione militare (in primo luogo il cavallo), ma anche armi e
accessori di protezione.
Inoltre, il vassallo doveva essere messo in condizione di procurarsi una
sua truppa e di avere un certo decoro esteriore, sia lui che i suoi
familiari.
A queste necessità si provvedeva normalmente con la spartizione del
bottino di guerra o con l’attribuzione di cariche di prestigio: in ciò
consisteva il bene cium, ossia ciò che il signore conferiva al suo
vassallo a titolo di ricompensa per la fedeltà ricevuta in giuramento.
Il bene cio più ambito divenne la terra, poiché era considerata la forma
di ricchezza più completa e anche la fonte di mezzi di sostentamento e
di prestigio.
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Di conseguenza, durante la cerimonia dell’investitura il signore
conferiva al suo vassallo il bene cium feudale, che consisteva quasi
sempre in un appezzamento di terra più o meno ampio.
Una volta concesso il bene cio-terra al vassallo, il signore gli concesse
anche l’immunitas, cioè il signore doveva astenersi dall’esercitare i
propri poteri al ne di consentire al suo vassallo di esercitare
liberamente i suoi poteri per evitare sovrapposizione o interferenze.
Gli elementi costitutivi del rapporto feudale lo caratterizzavano in
termini di forte personalità: si trattava di un rapporto personalissimo, in
quanto la ducia e la protezione venivano prestate dall’uno verso l’altro.
Trattandosi di un rapporto giuridico personale quindi il feudo non era
trasmissibile ereditariamente né trasferibile per vendita o altro atto di
cessione.
Questo rapporto era permanente, cioè impegnava signore e vassallo
per tutta la durata della loro vita, venendo meno dunque solo al
momento della morte di uno dei due soggetti.
Al di fuori della morte, l’unico fattore estintivo del rapporto feudale era il
tradimento.
In seguito a morte o tradimento, il vincolo feudale si estingueva: se a
morire era il vassallo, il bene cio ritornava nella disponibilità del
dominus e si parlava in tal caso di devoluzione.
Il dominus quindi poteva riprendere ad esercitare iurisdictio e districtio,
che no ad allora erano stati sospesi in virtù dell’immunitas.
Se invece a morire era il signore, il suo legittimo erede poteva decidere
se rinnovare l’investitura ricevendo un nuovo giuramento dal medesimo
vassallo, altrimenti il bene cium doveva tornare nella disponibilità
dell’erede del signore defunto.
Per IURISDICTIO si intendeva il potere che il vassallo aveva di dirimere
le controversie sorte tra i residenti ad eccezione delle cause penali per i
reati maggiori, che erano riservati all’autorità superiore, cioè al sovrano
con l’assistenza dei giudici che conoscevano le consuetudini locali.
Per DISTRICTIO invece si intendeva il potere coercitivo sui residenti,
come quello di imporre tributi, prestazioni lavorative e servizio militare.
LA SIGNORIA FONDIARIA E TERRITORIALE
Per signoria fondiaria si intendeva quel fascio di poteri che si radicava
su un soggetto a partire dalle esigenze e dalla strutturazione di un
determinato sistema produttivo: si a ermò nei secoli dell’alto medioevo
ed era quello dell’azienda curtense.
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La curtis era l’unità abitativa principale del titolare della stessa, signore
o dominus, a cui era direttamente collegato un territorio coltivabile e di
variabile estensione.
La curtis era de nita pars dominica=parte signorile, poiché era
direttamente posta sotto il controllo del signore che vi risiedeva ed era
resa produttiva principalmente attraverso l’opera di servi, che erano
soggetti privi di piena personalità giuridica.
A questa porzione di territorio andava aggiunto il massaricium, la cui
denominazione derivava dalla circostanza di essere divisa in varie unità
rurali dette mansi, non necessariamente con nanti tra loro e con la
curtis da cui dipendevano.
Tali unità, anch’esse di pertinenza del signore, erano a date alla cura di
coltivatori liberi o semi-liberi, che si appropriavano solo di una parte del
prodotto, mentre il resto andava consegnato al dominus.
Restava invece libero l’uso dei pascoli e dei boschi insiti nella riserva
domenicale.
I coltivatori del massaricium, oltre a una quota importante del prodotto
del mansus, erano tenuti anche a impiegare una signi cativa quantità di
lavoro presso la curtis e la pars massaricia, come sostegno al lavoro dei
servi.
Però, in questo caso l’intero prodotto era di spettanza del signore.
In questo micro contesto economico e produttivo emergeva spontaneo
il ruolo del dominus quale de nitore di con itti: il signore quindi
assumeva il compito di difendere la pace interna al territorio curtense
attraverso l’applicazione delle regole vigenti in loco e quelle tipiche dei
gruppi appartenenti a certe etnie.
A tali regole poi se ne aggiunsero altre derivanti dai rapporti speci ci
intercorrenti tra il dominus e i residenti impegnati in prestazioni
economiche a suo favore: in tal caso si parlava di iustitia
do
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