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DIRITTO COMUNE
Non si ha una vera e propria definizione di diritto comune, si definisce sia come sistema, concetto, esperienza giuridica che come diritto, ordinamento giuridico, sovrastruttura.
OPERETTA: QUESTIONES DE IURIS SUBTILITATIBUS attribuito da Fitting a IRNERIO, riscopritore del diritto romano. Questa opera comincia con un’allegoria: ”Si trova un tempio della giustizia dove risiedevano l’equità e la ragione e tutte intorno a loro stavano le figlie della giustizia (religio, pietas, grazia, veritas, et....). C’erano anche degli interpres che rispondevano alle domande. La prima domanda che l’auditor pone gli permette di attaccare il principio della personalità del diritto: da Roma devono partire tutte le leggi civili e canoniche: superiorità riconosciuta dalla storia e dalle sacre scritture. Ciascun popolo può darsi un particolare diritto “IUS PROPRIUM” ammesso da Roma. Da qui deriva che ogni popolo può darsi un diritto
diverso–dall'altro non + accettabile, perché l'impero si basa sui principi di unità e universalità, sotto l'unico comando–dell'imperatore comporta l'osservanza di tutti gli iura che da questa autorità derivano: DIRITTO IMPERIALE ROMANO.
Ci sono due elementi del dilemma:
- Si afferma l'unità dell'impero e unità del diritto
- Molti diritti, molti regni: non c'è unità del diritto.
Seconda domanda: il legislatore successivo può cambiare la legislazione precedente? L'umanità ha il solo compito di assicurare l'applicazione della giustizia e ogni uomo ha il compito di farne muovere le membra. Ma non tutta l'umanità può riunirsi per assicurare la giustizia e emanare le leggi: Roma è l'universalità, la sintesi che costituisce l'unità ed è da qui che deve partire il diritto
Nuovo valore che la dottrina italiana
Riconosce al diritto romano. Esiste una realtà con una molteplicità di ordinamenti con una POTESTAS STATUENDI (si danno un proprio diritto).
Gli ordinamenti:
REGNUM SICILIAE: Ruggero 11 nel 1140 nelle ASSISE emana il primo corpo di norme che prende il nome di ASSISE, ovvero norme in parte composte nell'assise, e altre già vigenti ma solo promulgate (frammenti del codice giustinianeo arricchiti dalle istitutiones).
DINASTIA SVEVA: Ghibellini. Nel 1231 Federico 11 scrive il LIBER COSTITUTIONES REGNI SICILIAE ovvero un diritto generale del territorio, composto anche dalle assise. Tutti gli altri diritti ancora vigenti potevano sussistere se non erano in contrasto con questo. 3 libri: I regno (ordinamento); II processo (modello inquisitorio) III diritto privato, penale, feudale.
Nel 1224 STUDIUM NAPOLETANUM (Federico II) con funzioni politiche e giuridiche: centro propulsivo del sapere per l'organizzazione politica-culturale fondata sui principi ghibellini.
Federico11 esaltò l'iscrizione per varie ragioni e a chi si iscriveva venivano offerti privilegi tipo:
- giurisdizione privilegiata (particolare giudice in caso di processo, tipico del diritto comune)
- canoni equi nell'offerta di alloggi
- condizioni favorevoli nei prestiti di denaro.
DINASTIA DELGI ANGIOINI: Guelfi, situazione non cambia: Carlo I attribuisce il controllo del prezzo delle vettovaglie alle autorità universitarie. Studium di Napoli nasce come centro di studio statualistico ghibellino a differenza delle altre università che nascevano sotto il patrocinio dello stato pontificio. Es: Palermo (studi di medicina), Bari (diritto canonico). Federico 11 chiamò a insegnare Tommaso d'Acquino.
STATO DELLA CHIESA: Ordinamento più antico. Bonifacio VIII cerca di reintegrare i poteri papali.
SARDEGNA: Si suddivide in 4 regioni: Argorea, Logudoro, Gallura, Cagliari. Statuti del 1200/1300 più il corpo consuetudine rimane fermo fino alla fine della
Repubblica di Venezia nel 1797. MEDIOEVO
Lex romana: troppo distante dagli ordinamenti dei singoli regni. L'idea dell'unità giuridica che doveva derivare dall'unità politica si allontana troppo dalla realtà degli iura propria: il giurista medioevale cerca di risolvere questo contrasto.
Concetto di ius commune: Unum ius è un'astrattezza, non significa diritto unico nell'impero ma dell'impero, tutti in parte vivono secondo lo IUS PROPRIUM, e in parte secondo il Ius Commune. Ci si trova di fronte a un unum ius dell'impero nel complesso degli iura propria.
UNUM IUS = diritto romano
IURA PROPRIA: diritto nuovo, recente. Vincolo gerarchico: unum ius sopra iura propria. Si ha una maturazione della dottrina comune nel 1300/1400 e la conclusione è che il diritto romano svolge una funzione integrativa e sussidiaria nei confronti dello iura propria.
Cavanna: ci sono norme di diversa natura e di diversa origine adottate in terre diverse.
Il diritto comune non si risolve nel solo dato normativo, ma è anche il prodotto della giurisprudenza dottrinale e giudicante. La giurisprudenza assume il ruolo di fonte normativa. Casaregis (1719) afferma che il diritto comune ha tutte le modificazioni che al diritto romano sono state apportate dalla giurisprudenza. Qui manca il riferimento al diritto canonico, frutto dell'evoluzione che il diritto comune ha fatto. Evoluzione: - Diritto comune secondo piano, diritto particolare prevale. - Piano dottrinale: diritto comune prevale sul diritto particolare. - Piano concreto: diritto particolare ha la precedenza. Alla fine dell'evoluzione la dottrina cambia posizione. Si focalizza l'idea della monarchia universale nei diversi popoli; prevale l'idea di far parte dei singoli ordinamenti minori. Il diritto comune è ormai visto come il diritto delle singole unità politiche. Il primo diritto emanato dal princeps: DIRITTO PRINCIPESCO: il diritto romano valeva solo nei vincoli in cuiloconsentiva il sovrano.
FranciaFilippo il Bello 1312. Studio del diritto ad Orleans. Ilregno è retto dal diritto consuetudinario e non da quelloscritto. Il diritto romano trova applicazione perchè ilsovrano lo consente a titolo di consuetudine, non per iltitolo dell’impero.
Diritto romano insegnato all’università di Francia adesclusione di quella di Parigi, Onorio III. Il dirittoromano era ritenuto utile per una comprensione e unacorretta applicazione del diritto comunitario e peracquisire delle regole tecnico-giuridiche. Avevaapplicazione non x l’autorità dell’impero, ma per ilcomando della ragione.
Italia1300/1400: diritto comune in funzione sussidiaria esubrdinata al diritto principesco.
De Luca: Teatrus veritatis iustitiae, ruolo sussidiario deldiritto comune.
Tiberio De’Ciani: importante penalista: Apologia pro iurisprudentibus: difende la letteratura consiliare (consiglidei giuristi ai clienti). Tractatus criminalis: intentosistematico,
Esponiamo i reati secondo la loro importanza. Un reato è un delitto commesso dagli uomini, sia detto che scritto, vietato dalla legge con una pena, a meno che non ci sia una giusta causa. Il diritto comune è dominato dall'ARBITRIO IUDICIUM. Sempre De'Ciani: cosa si intende per diritto comune? Si intende il diritto romano così come è oggi. La soggettività all'unità imperiale è ormai superata, oggi il diritto della città dominante può definirsi diritto comune per tutte le città e le genti sottoposte ad essa. Il diritto romano continua ad essere utilizzato come normativa di chiusura nell'ordinamento giuridico normale. STATUTO: fonte ed espressione dell'autonomia del comune e di qualsiasi ente organizzato all'interno del comune; ogni organizzazione che ha raggiunto uno stadio evoluto ha le proprie norme. All'inizio mette per iscritto le regole di governo, lo statuto contiene norme amministrative, pubbliche e
giurisdizionali (processo, diritto penale, diritto privato). Nucleo dello statuto:
BREVIA: giuramenti, momento genetico del comune; tutti i membri giuravano reciprocamente ed era un'associazione di pace. I reggenti del comune giuravano insieme ai capifamiglia. I giuramenti venivano ripetuti annualmente.
CONSUETUDINE: riguarda il diritto privato.
DELIBERAZIONI prese dagli organi autorizzati a legiferarle:
- assemblea generale: con i rappresentanti di ogni famiglia
- consiglio di credenza
- ufficiali comunali: statutari, ufficiali col compito di riformare, alleggerire, correggere il testo statutario e metterci nuove norme. Dovevano operare in buona fede e senza frode. Divennero sempre più frequenti, esercitavano con una delega. Non potevano mai essere stranieri.
Differenza Giuristi e Comuni: I giuristi usavano il diritto romano nel legiferare, mentre il comune preferiva un diritto proprio. Ci si trova così a una disgreganza: i giuristi ritenevano che tutti i rapporti umani
Trovassero disciplina nel Corpus IusGiustinianei ed erano attaccati alla lettera della legge. I comuni legiferavano invece secondo la nostra volontà, costretti perché tutto invecchia e non trovavano nel corpuscio' che serviva per i problemi attuali.
Giuristi: diritto per eccellenza = diritto romano. Statuti dovevano essere letti in chiave romana. Comuni: invertiono il rapporto, diritto romano era residuale. Statuto doveva essere interpretato alla lettera. CONTRASTO TRA VECCHIO E NUOVO.
Più avanti invece si suppone che nella stesura degli statuti ci fossero anche dei giuristi.
Modo di formazione dello Statuto:
Continui mutamenti: formazione molto rozza all'inizio, molti statuti erano redatti cronologicamente; poi si arriva a una distribuzione secondo la materia trattata con nomi diversi (sentita dal cittadino). Tutta la materia era suddivisa in 5 libri (numero variabile):
- Amministrazione
- Diritto privato
- Diritto Penale
- Approvigionamento dei beni (ANNONA)
- Danni
Dati e risarcimenti (influenza longobarda).
Elementi uniformatori degli statuti:
Lo statuto di una città assoggettata riflette lo statuto della città dominante.
Se c'era un distretto, c'era uniformità tra lo statuto della città al centro del distretto e le altre. ES: Monza con Milano
Uniformità di materie trattate.
Attività esercitata dalle autorità simile in ogni statuto.
Funzioni del comune:
I consoli erano consul de justitia; tutte le altre funzioni si accentrano nel PODESTA'.
CONSILIUM SAPIENTIS IUD