Appunti di storia del diritto italiano
Il crollo dell'impero romano d'occidente
476: Crollo dell'Impero Romano d'Occidente con la deposizione di Romolo Augustolo (eletto dalle legiones ma deposto dai federati). I federati nominarono Rex Odoacre.
Le forze militari
Milites: Legiones: erano formate dai Romani che costituivano l’esercito.
Federati: militanti al servizio dell’imperatore, facenti parte delle popolazioni strette a Roma dal foedus.
Odoacre non indossa i segni imperiali, anzi si dimostrava rispettoso della regola di diritto pubblico per la quale: decaduto uno dei due imperatori, il potere spetta di diritto all’altro. Li cede al (basileus) d’Oriente.
Βασιλευσ non accetta il titolo di imperatore ma tiene quello di Patrizio.
Testimonianze storiche
- Salviano nel "De Guvernatione Dei" scrive che il popolo romano ride ma sta decadendo.
- Giordane (storico goto del V sec. d.C.) scrive: "Il regno e il principato terminano con Augustolo".
- Paolo Diacono (storico longobardo degli anni '70 dell'VIII sec.) scrive: "Così quel venerabile regno con questo avvenimento (la deposizione di Romolo August., 476) crolla".
Inizio di un'età di transizione
Si scrivono le ultime pagine del mondo antico e le prime di quello medievale. Nasce la nostra civiltà dal giustapporsi di:
- Romanità
- Germanesimo
- Diritto italiano, derivato e composto:
- Cristianesimo
- Diritto romano (origine)
- Diritto germanico (invasori)
- Diritto canonico (Corpus Iuris Canonici)
Concezione casualistica e naturalistica
Si guarda agli eventi storici come frutto di una serie di variabili, come lo scienziato alla natura. Ma la storia è frutto della ragione, e in questo senso il giusnaturalismo pecca di astrazione (per la concezione di diritto come influenzato da componenti naturali).
Tre correnti di pensiero
- Besta-Mengozzi-Pavese: Origini del diritto non vengono solo dalla concezione giustinianea ma anche da diritto consuetudinario (romano volgare).
- Nitteris e storici: Diritto di popolazioni italiche preesistenti non scomparve; diritto romano formato da giustinianeo, volgare, popolazioni italiche.
- Nostro diritto: Fusione fra diritto romano e germanico con crogiolo di diritto economico.
Storia V-VIII secolo
Confusione ma uniformità perché c’erano:
- Territori (occidente romano) → formazione regni germanici (regna) (universalismo particolarismo)
- Chiesa (mediatrice fra Roma e germanesimo)
Regna
Duplice tipologia:
- Prima generazione: romanità e germanesimo con Visigoti (Lex Romana Visigotorum), Burgundi (L.R. Burbundiorum), Ostrogoti (edicta).
- Seconda generazione: scontro fra romanità e germanesimo.
Ostrogoti
- Bipolarismo
- Dualismo (elementi germanico e romano) mantenuto da Teodorico: era magister militum (funzionario imperiale) anche se barbarico (amministrazione civile romana, apparato militare germanico).
Insediati in Italia (pianura padana, centro, Campania): schema ospitalitas (ogni guerriero goto è un ospite forzato): 1/3 delle terre raccolte agli Ostrogoti 2/3 → Burgundi rispetto dei limiti.
Diritto
Viene da Teodorico (editto di Teodorico) si pensava all'ostrogoto ma era del visigoto perché lo stato a cui ci si riferiva era di elevata fusione. Edicta: ordinare il diritto preesistente (no leges perché emanate dall’imperatore, carica che non aveva voluto) duplicità diritto / pelagines (trad. gote). → Compositio: quantificazione della persona in denaro fa parte del diritto pubblico.
Ostrogoto maggiorenne quando ha capacità di maneggiare le armi. Anni di tregua per diritto romano prima dell'involgarimento si volgarizzò sul suo tronco senza ingerenza germanica.
Diritto romano V-VI sec.
Basso medioevo: produzione legislativa concentrata sull'imperatore Ulpiano: quod principi placuit legem habet vigorem. Antichità: princeps = magistrato, legge approvata da comizi. Se potere a imperatore, acquistavano valore gli edicta per cui opere di tipo compilatorio (codices) semplificative, garantiscono certezza del diritto.
Compilazioni giuridiche
- Codex Gregorianus raccoglie i rescripta da Settimio Severo a 292 a.C.
- Codex Hermogenianus: rescripta Giustinianei 293-294
- Codex Teodosianus: compilato nel 438 da Teodosio II, racchiude costitutiones imperiales da Costantino a suo tempo (16 libri in ordine cronologico)
Documenti del diritto barbarico
Regressione notevole della cultura giuridica; a questa soccorrono opere di grandi giuristi (Paolo, Papiniano, Gaio, Modestino…) = iura.
Iura
- Sententiae Receptae
- Fragmenta Vaiticana
- Tituli ex corpore Ulpiani
- Composti di Ulpiano
- Liber Gai
- Consultatio Huiusdam Veteris Iurisconsulti
Legge delle citazioni
426, da Teodosio II a Giustiniano, consacra autorità dei giuristi. Opinione come fonte normativa.
Compilazione giustinianea
554, mezzo per farci arrivare il diritto romano classico. Diritto usato al tempo: Pregiustinianeo (Teodosiano) (non ci arrivò la compilazione per i Longobardi); diritto usato dalla chiesa. Testi giustinianei: troppo raffinati per il tempo (abituati a barbari) e così anche il latino dotto.
Leges
Sempre valore coattivo, anche se in pratica le fattispecie si risolvevano tramite il diritto volgare = diritto delle esigenze imposto dalla realtà; trova elementi negli usi e nella consuetudine. Tendenza a semplificazione.
Manifestazione della deformazione del diritto
Confusione fra molte forme di contratto. Importanza della volgarizzazione:
- Convive in tutto l’occidente romano
- Formazione del governo dei regni romano-barbarici
- Momento di contatto delle due tradizioni
Unità
Sfocerà nel II millennio nel diritto comune perché uniformità non per forza = a unità
Longobardi
II generazione di regno. Rottura fra germanesimo e romanità poiché diversissimo modus vivendi: violenza e non hanno pietà del vinto (romani). Gregorio di Tour: spogliate le chiese, uccisi i sacerdoti, annientate le città. Gregorio Magno: 600, descrive longobardi come perfidia gens.
I regna longobardi
- Algorino (4 anni)
- Regno di Clefi (2 anni)
- Anarchia (10 anni)
- Stabilità con Aocari (rapporto precario long-romani)
Romani perdono la libertà (Longobardi li considerano massari con dovere di ospitalità e concedere le loro terre).
Rotari
Nel suo editto non parla dei romani. Territorio insediato = Sala occupata da gente priva di potere politico, inerme. Tutto potere politico è ai longobardi.
Regna longobardi
- Analfabetismo diffuso
- Religione: arianesimo fino a Liutprando
- Diversità razziali
Editto di Rotari
643. Abilissimo stratega che vuole mantenere salde le consuetudini (cabarfide).
Tutto VIII sec predominio germanico. Spontanea germanizzazione dei romani (prima civiltà comunale, formata da substrato romano ed elementi germanici) → romanizzazione dell’ordinamento germanico attraverso la cristianizzazione dei romani. (chiesa portatrice di romanità, anche se cede ai riti magici barbarici per compromesso).
Regno a base personale e non territoriale. Regno mobile. Contrapposizione tra regno particolaristico longobardo e concetto di stato romano (universale). Loro dimora è la capanna o il carro; consuetudini seguono le persone non si mischia con altri. Non esistono norme territorialmente valide. Longobardi = esercito per cui:
- Popolo = esercito
- Ogni membro = guerriero
- Ogni longobardo = Arimanno
Capo: pieni poteri solo in caso di guerra; in tempo di pace il popolo che lo elegge prevale su di lui (insofferenza al comando); anche il diritto riguarda le consuetudini nate dal popolo. Rotari: mette per iscritto le leggi dei padri dopo averle sottoposte al consenso del popolo che le votò per Gairethings (assemblea delle lance, formata da chi sapeva usare le armi e possedeva quindi capacità giuridica e di agire).
Gerarchia interna della popolazione militare
Rex, Duchi, Sculdasci, Decani, Arimanni (guerrieri). Territorio diviso in ducati, sculdasci, decani; decani solo potere esecutivo.
Fara
Struttura monocellulare dei longobardi (gruppi famigliari o sovrafamigliari legati da legami di sangue). Gerarchia: vale solo in tempo di guerra; in tempo di pace si mettono sotto un capo solo per le spedizioni di conquista.
Diritto longobardo
Forza al centro, e il diritto la esalta (es. capacità di agire = capacità di maneggiare le armi); incapacità: donne (accompagnate sempre dall’uomo), incapaci anche a succedere, sua volontà irrilevante nel matrimonio (atto intergentilizio): era una res acquistata contro pagamento di un prezzo (Meta che si fonde con il) Morgeshabe donato poi dal marito alla moglie una volta accertata la sua verginità; feriti e malati.
Concezione patrimoniale dell'uomo
Ogni uomo ha un suo valore quantificabile in beni materiali. Werghelde: prezzo dell’uomo (varia a seconda del grado di inserimento nell’esercito). Nel diritto ogni offesa può essere ripagata con valore dell’uomo (Quote di Guidrigildo) es. se uno lega un altro, paga mezzo guidr., se gli taglia un pollice 1/6, un orecchio ¼, un pugno 6 soldi, tariffe per eliminare la faida. Sistema predeterminato dallo stato, per cui è un’evoluzione.
Semiliberi
Aldii. Non avevano un proprio Werghelde, ma prezzo fisso (60 soldi).
Schiavi
Da 12 a 50 soldi. Se lo ammazzavi non rispondevi di omicidio ma danneggiavi il dominus; l’elemento intenzionale (animus) c’era solo per gli atti illeciti e distingueva le intenzioni per determinare la responsabilità che poteva essere aggravata: per irato animo, iniquo animo, doloso animo. Diluita mancante.
Quello che non si ritrova è l’elemento soggettivo (colpa, dolo, caso fortuito); c’è solo sforzo del legislatore. Non volere riduce di molto la responsabilità (es: taglio un albero e ammazzo uno senza volerlo).
Quote di pagamento
Fattispecie incendio:
- Doloso: 3 volte il guidrigildo
- Colposo: pago il valore delle cose incendiate
- Fortuito: irresponsabilità
Irrazionalità del diritto
Paga metà del guidr. chi chiama una donna masca. Responsabile chi uccide una donna o uno schiavo senza ragione; chi lo faceva con ragione irresponsabile. Irresponsabile chi era posseduto dal demonio.
Diritti reali
Conta il rapporto oggettivo, non soggettivo. Rapporti obbligatori: non conta accordo ma i simboli usati. Diritto successorio: solo successione necessaria. No altri atti mortis causa.
Diritto processuale
Basati su ordalia (diritto di dio); Liutprando si rese conto della cazzata ma non ci rinunciò.
Editto di Rotari
643 d.C.; 388 articoli scritti in latino barbaro. Approvato dall’assemblea delle lance, promulgato 75 anni dopo l’arrivo in Italia dei longobardi. Monumento più eminente del primo accostamento di sapere giuridico germanico. Scritto da uomini della Chiesa (Chierici) = unici a maneggiare il latino, usato anche per gli Atti Ufficiali.
Roma viene oppressa da questo editto in quanto si spegne la voce della giurisprudenza classica, ma riesce comunque a conservare il suo diritto per il futuro. Editto presenta affinità con: fonti bibliche, altre formazioni germaniche, diritto romano giustinianeo e volgare. Tuttavia ha una veste e sostanza di origine barbarica (libero quindi da Roma); cfr alle altre popolazioni barbare: chiara la identità nazionale longobarda.
Finalità
Rafforzare il proprio potere e identità nazionale. Rotari non fa una commixtio fra i vari diritti.
Grimoaldo
Infrange la barriera longobarda nei confronti dei romani, così la cultura romana si immette negli istituti longobardi; Liutprando: progressiva conversione al cattolicesimo, per cui legifera sotto ispirazione divina.
Gli istituti longobardi
Famiglia
Fara = nucleo familiare; coesione e compattezza. Elementi di coesione:
- Partecipazione alla faida;
- Responsabilità solidale per i reati commessi da uno di famiglia;
- Tutti coesi per la difesa della donna offesa;
- Coesi per dovere di difesa del membro della famiglia sotto accusa con giuramento.
Autorità principale: capo della fara; gestione affari comuni: tutti i membri (fara di tipo partecipativo comune Algorino spartì le terre conquistate in Italia alle fare¸; per cui se crepava uno della famiglia, la terra rimaneva sua (riuniti dalla terra). Fara: patriarcale e partecipativa.
VIII sec.: processo riduttivo: padre attorniato dai figli fanno una fara a se’ stante, mentre prima rimanevano nella fara del nonno. Es. se muore padre, l’usufrutto va alla vedova; Liutprando: donna viene più considerata. Nel 750-755 Astolfo riconosce la liceità del lascito alla vedova se lei rimane vedova (codifica tradizione romana). Quando muore anche la vedova i figli maschi rimanevano nella casa con patrimonio comune (fraterna societas) simile a consortium ergo non cito romano.
Matrimonio
Il matrimonio è un doppio atto intergentilizio: sponsali = patto fra padre della sposa e futuro marito (tipo fidanzamento) con trapasso del mundium; si fissava il pretium mundi e l’entità degli assegni maritali.
Nozze vere e proprie: materiale consegna della donna al marito. Matrimonio di stampo patrimoniale: compravendita; volontà della donna è irrilevante. Donna = oggetto; primitiva forma di matrimonio = rapimento; pagavo il prezzo dell’illecito e me la tenevo pagamento del meta = proseguo. Matrimonio non è indissolubile né unico. Tipici: poligamia e concubinismo. Donna sottoposta al mundium (come la manus) e se non c’erano maschi esercitato dal re.
Chiesa cerca di influenzare il matrimonio. Sotto Liutprando visto come coniunctio quam deus praecepi: tutela della donna. Principio di reciproca fedeltà ed unioni legittime. Astolfo: separazione dei coniugi non sposati se non avessero osservato i principi di diritto canonico.
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