Estratto del documento

La CIVILTA’ EUROPEA:

- ha origini nell’alto medioevo

- trova le sue radici nell’impero carolingio

NATALE DELL’800

—> punto di riferimento per un’analisi che intende ricostruire nelle sue essenziali vicende storiche

due tipici prodotti dello spirito europeo, come il DIRITTO COMUNE e la CODIFICAZIONE

= incoronazione imperiale di Carlo Magno a Roma, per mano del pontefice Leone III

—> prese vita il SACRUM IMPERIUM:

rappresentava la formale e unitaria struttura politica di gran parte dell’ Europa odierna

• era un rinnovato impero d’Occidente

• esso ritornò a costituirsi come ideale continuatore del glorioso ordinamento di Roma

• questo territorio vestissimo vincolò in un legame popoli innumerevoli e disparati,

• latini e germanici

—> e anche dove il nuovo imperatore non esercitava il suo diretto dominio politico,

vi fu spesso un indiretto riconoscimento della sua egemonia e del suo protettorato

il nuovo impero era molto diverso dall’antico impero romano, tuttavia ambiva a presentarsi

• come sua ideale continuazione

=

- Carlo vedeva in Roma il centro ideale della sua potenza

- C’era ancora il ricordo di Roma e della sua potenza, di una Roma domina mundi

- L’ideale continuazione di un impero romano, ora cristiano e universale quanto universale

era stato il dominio di Roma, fu vista come l’elemento chiave di un disegno provvidenziale

volto a preparare con la universalità del dominio politico la universale diffusione della

dottrina di Cristo

il nuovo impero voleva rappresentare l’unità CIVILE e RELIGIOSA di tutte le genti occidentali

• —> affratellate da una fede che era diventata comune con la conversione al cristianesimo di

quasi tutte le popolazioni germaniche che avevano invaso l’antico impero romano

d’Occidente

l’idea ispiratrice era che nel nuovo impero la società cristiana trovasse la sua forma definitiva

= il Sacrum Imperium ci appare come il frutto di un processo di reciproca integrazione di

cristianità, romanità e germanesimo

“Europa” —> termine che riapparse in età carolingia e che veniva ricongiunto a Carlo Magno

CHIESA —> era stata la vera protagonista ed ora era posta al vertice della nuova concezione

politica universale insieme all’imperator che era prima di tutto il suo defensor

- erano i clerici che parlavano e scrivevano in latino

- latino

—> linguaggio sopranazionale che ovunque li faceva riconoscere e

li manteneva in comunicazione

—> era lo strumento per la legislazione e la redazione degli atti ufficiali

I rappresentanti del Clero = costituivano una classe romanamente colta, che aveva salvato

dall’inabissamento la cultura antica (erano una classe culturale, non sociale)

- nelle SCUOLE EPISCOPALI E MONASTICHE:

era continuato lo studio delle artes liberales e dei testi sacri

e si era dato l’avvio ad un processo di raccolta e elaborazione dogmatica dei testi giuridici

canonistici e degli stessi teti romani utilizzabili per la disciplina dell’ordinamento ecclesiastico

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL DOGMA UNIVERSALISTICO DELLA UNITA’ DEL DIRITTO: dottrine della scuola giuridica di Bologna

La concezione etico-politica del Sacrum Imperium —> trovò espressione anche nel mondo del diritto

I ceti colti aspiravano ad una —> lex comunis (DIRITTO COMUNE) per tutti i popoli che

l’impero ricomprendeva

—> è con il Rinascimento giuridico italiano (XII secolo) che questo diritto comune troverà la sua piena

elaborazione dottrinale

—> nascerà anche l’idea di un imperatore unico, supremo e legittimo, depositario del DIRITTO ROMANO

Rinascimento giuridico italiano (XII)

la formazione di un dogma universalistico del diritto si avvia con la nascita della

• SCUOLA DI DIRITTO a Bologna —> scuola dei giuristi glossatori

=

diventa sede di uno studio scientifico del diritto:

- autonomo rispetto a quello della tradizione altomedievale delle arti liberali

- che assume un carattere universitario

- che si fonda su una riscoperta dotta dei testi giustinianei

- che si traduce in un lavorio dottrinale sull’intera compilazione giustinianea (il quale non ha precedenti)

—> questo “rinascimento”, attraverso un fenomeno di propagazione dei suoi prodotti in Occidente, genera il

sorgere di una giurisprudenza europea

I giuristi bolognesi —> trasformano la normativa giustinianea —> in DIRITTO VIGENTE

= essi pensano che tale normativa abbia una superiore legittimazione ad essere communis lex dell’impero

—> questi giuristi costruiscono una teoria delle fonti dell’ordinamento giuridico nella quale il diritto romano

è legge comune che sovrasta i diritti particolari dei vari popoli

Questa LEGGE COMUNE (diritto romano, giustinianeo) circolerà in tutto l’Occidente europeo:

- nel più recente impero romano-germanico —> avrà vigore con la legittimazione politico-formale

- negli altri regni —> si diffonderà sorretto unicamente dal prestigio della sua interpretatio italiana e dalla

razionalità intrinseca dei suoi schemi concettuali, venendo accolto con altre motivazioni

- nei paesi dell’Occidente romanizzato (Romània) —> troverà un fecondissimo terreno nelle locali e mai

spente pratiche di diritto romano volgare

—> la legge comune entrerà qui con la pura forza dei fatti

- In Germania —> la prima via di penetrazione del diritto romano sarà quella della sua recezione culturale

(non quella della sua recezione ufficiale quale diritto dell’impero)

L’operazione dottrinale volta a fare del “riscoperto” diritto giustinaneo il diritto dell’imperatore e in questa

veste configurarlo come l’universale diritto comune della respublica christiana

—> è posta in essere in termini teorici dalla scienza giuridica bolognese

- questa teoria delle fonti

- questo rapporto tra impero e diritto romano

—> sono i concetti base che la scienza giuridica italiana elegge a presiedere alla sua stessa interpretatio ed

esprimono al contempo l’idea del diritto e della giustizia su cui essa fonda l’intera utilizzazione dei testi

giustinianei

MEDIOEVO italiano —> è la culla di origine della giurisprudenza moderna

LA TRADIZIONE DELLA LEX ROMANA NEL MEDIOEVO BARBARICO E FEUDALE

l’idea di una SOCIETA’ legata sia da una fede che da una legge comune

• —> trova la sua teorizzazione nella dottrina romanistica bolognese

Ma già prima troviamo delle anticipazioni di quell’idea:

_ Nel buio alto Medioevo, barbarico e feuale, lentamente si consolida il terreno preparatorio di

quella teorizzazione

_ Dal secolo IX in poi —> si pongono le scarne premesse ideologiche e di fatto della teorica bolognese

sullo ius commune

Per cogliere queste prime luci e segni preannunciatori dobbiamo fare riferimento a:

- l’idea di Roma

- fenomeno della progressiva riemersione e della rinnovata territorializzazione del diritto romano nella

pratica giuridica di alcuni paesi della Romània ove già (nel periodo delle invasioni barbariche) esso era

stato sommerso dalla miriade delle leggi personali germaniche

La spinta dinamica del mito di Roma domina mundi si tradusse in:

- nell’idea che

la respublica dei credenti in cristo si unificasse sotto la guida del pontefice

e la molteplicità degli ordinamenti politici sotto l’unico potere dell’imperatore consacrato a Roma

- nella aspirazione a far convergere la contrastante pluralità delle leggi dei vari popoli che si trovavano a

convivere sul comune territorio dell’impero verso l’universale diritto di Roma

In Italia il diritto romano, tra la fine del X e la metà del XI secolo, ci appare completamente emerso dalla

congerie di leggi barbariche alla quale il pluralistico sistema germanico della personalità del diritto l’aveva

costretto ad affiancarsi

- la fusione etnica e spirituale delle genti latine e germaniche

- il graduale ritorno al vecchio sistema della territorialità del diritto

- l’emergere di un comune linguaggio romanzo

- il compiuto organizzarsi delle scuole episcopali nelle città

- la incipiente rinascita di un’economia cittadina, monetaria, commerciale ed industriale

—> sono tutti fenomeni storici significativamente concomitanti al prodursi di un fatto inconfondibile:

il riprender quota e il sensibile farsi strada della LEX ROMANA, che si afferma come legge

effettivamente più diffusa e prestigiosa

anche il diritto longobardo-franco è fatto oggetto a Pavia di una propria elaborazione scientifica e di

• insegnamento —> MA esso è commentato ed insegnato da giuristi che in parte conoscono già bene i testi

romani e romano-canonici e con essi vogliono correggere, integrare ed interpretare le norme germaniche

per la prima volta il diritto ROMANO viene ufficialmente qualificato come lex omnium generalis, cioè

• come LEGGE TERRITORIALE

- scuola giuridica di Bologna

- rinascimento scientifico del diritto nel secolo XII

—> è grazie ad essi se è nata l’idea di una necessaria destinazione delle leggi romane ad essere diritto

universale dell’impero al di sopra di qualsiasi altra normativa

_ è la scienza del diritto che ricava dai libri legales, che essa interpreta e spiega, i tratti caratteristici di un

impero universale e di un imperatore

Le QUAESTIONES DE IURIS SUBTILITATIBUS e il problema dell’UNITA’ DEL DIRITTO nell’eta’ del

rinascimento politico e culturale

Nel XII secolo,

in un trattatello giuridico dalla incerta paternità = QUAESTIONES DE IURIS SUBTILITATIBUS

—> troviamo pienamente e lucidamente dispiegata la razionalizzazione teorica di quel principio d’unità

ch’era a poco a poco divenuto il perno centrale e il motivo dominante della concezione giuspolitica

medievale

—> l’autore dell’opera, il glossatore Piacentino:

si richiama direttamente all’autorità divina come fondamento della indiscussa legittimità delle

• norme dell’impero

dice che il capo dell’impero non può tollerare che le statuizioni a suo tempo promulgate dai re barbarici

• continuino ad essere osservate come vigente diritto personale

secondo lui, dall’unità dell’ordinamento giuridico —> non può che discendere l’unità del diritto

Nel pensiero medievale —> l’ordine del genere umano è retto da un’analoga armonia unitaria

Poichè l’imperium romano cristiano è idealmente, per volere stesso di Dio, il definitivo ordinamento

politico-temporale della comunità umana

—> il diritto unitario destinato a reggerne i sudditi non può che essere il diritto di quell’ordinamento,

cioè il diritto romano

Il giurista sa che nella realtà l’impero non è il solo ordinamento politico del mondo cristiano e che

conseguentemente il diritto romano non è il diritto di tutti i credenti

—> ma, poichè egli nell’idea astratta di imperium scorge il simbolo dell’unità della comunità cristiana,

il DIRITTO ROMANO, che è diritto dell’impero, diventa per lui DIRITTO UNIVERSALE

LA PLURALITA’ DEGLI ORDINAMENTI POLITICI: molteplicità e unità nel mondo medievale del diritto

Il secolo IX si caratterizza in quanto prepara una cultura giuridica dominata dalla fede nella possibilità di fare

del diritto romano l’unum ius della respublica christiana, di farne cioè il diritto universale di tutti i popoli

dell’imperium

Nel secolo XII emerse l’idea dell’unum ius, che si sarebbe poi evoluta in direzioni nuove, traendo nuova

forza proprio dal particolarismo giuridico del quale essa sembrava nata come negazione

Il concetto di unum ius —> si sarebbe evoluto in quello universalistico di ius commune

PROCESSO CULTURALE:

l’ideologia giuridica unitaria e imperialistica preparata fin dall’alto Medioevo dal mito di Roma poteva

• apparire un’astratta utopia senza alcuna possibilità d’applicazione pratica

intorno alla fine del XII secolo l’impero romano-germanico presentava tutti i profondi segni di quei grandi

• rivolgimenti politici e spirituali seguiti alla restaurazione ottoniana e connessi al parziale crollo del mondo

feudale dai quali il suo ruolo ideale di suprema potenza politica terrena usciva fatalmente ridimensionato

l’impero = appariva come un mosaico di ordinamenti giuridici particolari, un insieme di piccole e

• grandi entità politiche tutte animate dalla naturale pretesa di un’indipendenza

Ciascun ordinamento —> tendeva a reggersi con proprie consuetudini, costituzioni e statuti

= cioè con un diritto nuovo ed originale adeguato alla viva realtà delle peculiari esigenze locali

(anche se spesso in contrasto con i principi romani)

la concreta struttura politico-sociale dell’impero post-feudale era caratterizzata da una pluralità di

• ordinamenti giuridici di fatto più o meno indipendenti, con un conseguente accentuatissimo fenomeno di

particolarismo (mancanza di unità) nel mondo delle fonti del diritto

verso la fine del XII secolo:

• _ questa realtà politica si presentava in assetto di avanzata consolidazione

_ il generale quadro del diritto pubblico appariva strutturato molto diversamente rispetto ai tempi in cui

l’idea di un unum imperium universale aveva cominciato ad apparire all’orizzonte

i nuovi regni e i comuni cittadini si atteggiavano o addirittura si proclamavano non soggetti alla

• autorità imperiale

Grande crisi dello spirito feudale

—> portò a questo incessante moltiplicarsi di ordinamenti giuridici differenziati all’intero e

all’esterno dell’impero

—> e portò a tale prorompente e spontanea riorganizzazione della vita associata in una miriade di forme

politicamente e giuridicamente nuova rispetto ai secoli che precedono il XI

—> alla fine di questa crisi, all’inizio del XIII secolo, tutto l’Occidente europeo sarebbe apparso ormai uscito

dalla fitta rete giuridica nella quale la società feudale aveva organizzato le fondamentali strutture politiche e

civili

la società dei secoli XI e XII cominciava a vivere quella rigogliosa e robusta età di rinnovamento

• economico, sociale e culturale che si chiama “rinascimento medievale”

—> si ricostituiva secondo tendenze e ideali lontani da quelli del dissociato e atomistico mondo del feudo

—> il fenomeno politicamente più appariscente di questo processo di RINNOVAMENTO sta nel sorgere di

COMUNI LIBERI e nel fiorire di una correlativa CIVILTA’ COMUNALE

= FENOMENO legato a:

- rimescolarsi di classi sociali vecchie e nuove

- consolidarsi di efficienti tecniche produttive nelle città

- respiro europeo e mediterraneo di un’economia divenuta anche industriale

- irrobustirsi di una coscienza politica che si alimentava nelle nuove esperienze collettive di vita

amministrativa e di governo della cosa pubblica

—> unico grande riassetto spirituale della società europea nei secoli XI - XIII

a cui si legano alcuni fatti storici dell’Occidente latino:

la grande riforma gregoriana della Chiesa

• la lunga lotta per le investiture

• le crociate

• il conflitto fra imperatore e comuni italiani

In quest’epoca di rinnovamento esplode il RINASCIMENTO GIURIDICO

=

cioè nasce una grande scuola di diritto di Bologna

=

con essa nasce quella scienza giuridica occidentale fondata sul diritto romano che avrebbe dominato

l’Europa per tutta l’età moderna

La dottrina giuridica come avrebbe potuto conciliare l’irrinunciabile principio ideologico dell’unum ius

nell’unum imperium con la situazione reale della pluralità degli ordinamenti giuridici creatisi di forza entro

l’impero stesso? Si sarebbe potuto proclamare come unico diritto nell’impero quello romano?

NATURA e ORIGINE di queste NORME NUOVE:

In Italia nei secoli XII e XIII, questa normativa particolare è costituita dalle CONSUETUDINI e dagli STATUTI

cittadini

CONSUETUDINI

- le consuetudini locali, che costituiscono la fonte più antica e la più diretta espressione di un generale

ritorno alla territorialità del diritto, si vengono spontaneamente e rigogliosamente formando soprattutto nei

secoli XI e XII

- in questi usi locali che passano dalla tradizione orale a quella scritta, prende vita quel diritto romanzo

che poggia sull’antica base romana, ma che è stato tramutato in una normativa nuova ed originale dalle

influenze germaniche

- le raccolte scritte di consuetudini costituiscono la prima manifestazione estrinseca della pluralità degli

ordinamenti giuridici minori che sono venuti emergendo entro l’orbita dell’impero e che ora

contrappongono le loro peculiari norme di convivenza a quelle cui l’autorità superiore dell’imperatore, dei

signori, dei sovrani tende ad assoggettarli

STATUTI

- sono piccoli codici in cui le nuove comunità politiche particolari fissano in norme il proprio libero assetto

costituzionale e amministrativo, le proprie procedure giudiziarie, le proprie regole di diritto privato

- esprimono l’autonomia che ciascun ordinamento particolare rivendica entro i propri confini nei confronti

della lex medesima

- talvolta essi lasciano i

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 184
Storia del diritto italiano Pag. 1 Storia del diritto italiano Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto italiano Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto italiano Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto italiano Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto italiano Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto italiano Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto italiano Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto italiano Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Storia del diritto italiano Pag. 41
1 su 184
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martinaie di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto italiano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Dezza Ettore.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community