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COMMON LAW
Il SISTEMA DEI PRECEDENTI e la sua evoluzione: la JUDGE MADE LAW
- oggi la ristretta casta dei giudici in Inghilterra è un elemento di punta di un ceto (quello dei giuristi) che già
in se stesso costituisce un’élite potente e autonoma nella società inglese
- la tecnica dei PRECEDENTI e la dottrina dello STARE DECISIS costituiscono il perno dell’idea inglese di
certezza del diritto e la condizione stessa della continuità di sviluppo giurisprudenziale della common law
- il potere del giudice inglese è tutto incentrato su una tecnica che utilizza il precedente come un elemento
vincolante, ma con risultati creativi —> attribuendo valore normativo ad una decisione del passato si
riesce a creare una norma per il futuro
- già nel XIII si era delineata l’dea-finzione che il giudice non creasse, ma scoprisse un diritto
consuetudinario preesistente, di cui la sentenza era così un messo ausiliario di evidenziazione
—> a questa idea faceva necessariamente seguito il connesso convincimento che per risolvere in modo
certo un caso si deve tener conto delle precedenti decisioni su casi analoghi, poiché in queste la disciplina
della fattispecie risulta già formulata
- i giudici vennero a costituire un ceto che rivendicava la propria autonomia anche nei confronti del sovrano
e in nome del primato della law —> di questa law proprio i giudici erano gli esclusivi custodi
—> tutto ciò fa apparire plausibile che già nella prassi medievale la utilizzazione dei precedenti fosse
consueta
- alla fine del XIII secolo ha inizio la lunga trafila di raccolte di decisioni giudiziali che si evolve poi nei più
esaurienti e tecnicamente curati Reports, fino a perfezionarsi nei Law Reports
- nelle raccolte di giurisprudenza si fa strada ben presto l’idea che più il resoconto della discussione
della causa è dettagliato, meglio esso può servire in futuro per evidenziare un precedente
- la moderna teoria inglese la quale postula il valore vincolante del precedente ha sì alle spalle una lunga
tradizione i naturale e abituale rispetto dei giudicati, ma questa prassi tradizionale non è accompagnata
(fino al XVIII) dalla tipica tecnica riflessa poi affermatasi come modus operandi imprescindibile
—> mancò la persuasione stessa che il giudice fosse vincolato tassativamente alle decisioni anteriori
e in particolare che egli non potesse disattendere nemmeno il singolo precedente isolato
—> fu raggiunta tardi la consapevolezza che ciò che è veramente vincolante nel precedente è la
ratio decidenti, cioè il principio giuridico generale in base al quale il caso è stato deciso con cui il
giudice del passato ha cercato di motivare
- i Reports per molti secoli si formarono attraverso una scelta disordinata e arbitraria delle decisioni e
altrettanto a lungo non accolsero integralmente il principio della obiettiva rappresentazione della sentenza
e dei suoi elementi essenziali
i Reports del grande EDWARD COKE segnarono il momento più importante nella evoluzione della
• giurisprudenza inglese verso l’odierno sistema dei precedenti
—> egli era il Chief Justice della Court of Common Pleas e poi del King’s Bench
—> raccolse e classificò metodicamente i casi discussi presso le Corti e le proprie opinioni su di essi,
predisponendo un modello fondamentale per la collezione e la utilizzazione delle decisioni nella futura
prassi inglese
—> mise anche a punto una vera e propria trattazione della common law come case law, basandone la
evoluzione sullo sviluppo giurisprudenziale dei precedenti e su quello dei principi giuridici accolti nelle
singole sentenze
—> la sua opera fu anche il momento in cui il Parlamento inglese accolse la dottrina che il celebre giurista
personificava : quella del primato della common law nei confronti della corona
—> fu anche il momento in cui a fondamento della common law fu posta l’idea di reason, intesa come
ragione convenzionale e collettiva tramandatesi attraverso i secoli nel corpo dei giuristi inglesi
—> la sua dottrina e le tecniche furono poi perfezionate e completate da una serie di great judges fino al
XVIII e XIX secolo
Oggi il sistema inglese si esprime nella rigida regola che la decisione di una Corte superiore è
assolutamente vincolante per le Corti inferiori
Il meccanismo è questo:
le decisioni della House of Lords sono vincolanti per tutte le Corti, compresa la stessa House of Lords
• le decisioni della Court of Appeal sono vincolanti per tutte le Corti, compresa la Court of Appeal, ad
• eccezione della House of Lords
le decisioni della High Court costituiscono precedenti vincolanti per gli organi giudiziari inferiori e parimenti
• hanno un valore non strettamente vincolante, ma altamente autoritativo per tutte le divisions della stessa
High Court
- si considera come precedent unicamente la ratio decidenti, vale a dire la rule of law che il giudice ha
enunciato nella motivazione quale principio di diritto essenziale disciplinante la situazione di fatto
sottopostagli
- ogni case si fonda su un principio che si è creduto ragionevole consacrare nella sentenza e che dovrà
essere seguito nell’avvenire
- compito tassativo del giudice è trovare e seguire la vera ragione, lo spirito della decisione del
predecessore
- non sono vincolanti né le parole né le motivazioni occasionali che il giudice anteriore ha usate in quanto
condizionato alle particolari circostanze del caso sottopostogli
- la regola dell’osservanza del precedente è volta ad assicurare non solo la stabilità e la conformità alla
tradizione di questo diritto giurisprudenziale, ma anche ad assicurarne l’evoluzione nel tempo
- la tecnica dei precedenti non limita il giudice ad una mera estensione analogica al caso nuovo della regola
enunciata per il caso anteriore
—> essa anzi implica che il giudice batta poi la strada inversa, evidenziando e distinguendo le circostanze
peculiari che differenziano il suo caso da quello sottoposto al predecessore
= questo distinguishing permette al giudice inglese di svincolarsi innovativamente dal precedent,
la cui ratio decidendi viene rispettata, ma ritenuta non applicaibile al caso nuovo
- spesso la tecnica delle distinzioni rende possibile al giudice specificare, perfezionare e ridefinire la ratio
decidendi precedente, formalmente osservata
- il giudice inglese quando si trova di fronte alla decisione di una Corte collegiale ha possibilità di operare
discrezionalmente —> in queste sentenze le motivazioni sono autonome e personali e non è infrequente
che esse siano diverse —> in questo caso il giudice posteriore può scegliere liberamente quella che gli
paia più confacente fra tali cuncurring opinions
- in genere ha molta importanza, nel determinare il giudice a dare o non dare spazio a proprie innovative
valutazioni del caso, la più o meno spiccata personalità autoritativa del magistrato anteriore
—> il sistema dei PRECEDENTI riesce davvero ad assicurare simultaneamente i due scopi della stabilità e
della evolutività nella vita della common law
- il vero valore di una sentenza come precedente non sta nel suo contenuto staticamente considerato,
bensì nell’effetto che la sentenza stessa produce attraverso il tempo sulle decisioni successive
- il precedente è uno strumento che comincia ad agire una volta che se ne sia iniziato il recupero posteriore,
permettendo alle sentenze del futuro di creare norme nuove lasciando fermi i principi di fondo
La LETTERATURA GIURIDICA inglese
Se intendiamo la produzione di una scienza giuridica che raccolga dei casi giudiziali, li commenti e in questo
modo provochi uno sviluppo dottrinale della common law, le opere autoritative veramente importanti e capaci
di provocare questo effetto non sono più di 5 in tutta la storia del diritto inglese, cioè i testi istituzionali di:
- GLANVILL
- BRACTON
- LITTLETON
- COKE
- BLACKSTONE
—> possiamo parlare di una giurisprudenza dottrinale i cui prodotti sono rivenuti anche fonte di
produzione del diritto
—> vengono chiamati TEXT-BOOKS
Se intendiamo l’intero complesso delle fonti di cognizione della common law, allora essa viene ad
identificarsi nelle centinaia di collezioni di cases in cui si identifica la common law stessa, nella sua qualità di
case law di produzione giudiziale
—> queste collezioni sono rappresentate essenzialmente dai LAW REPORTS
- il primo vero e proprio trattato sistematico di diritto inglese è quello di RANOLFO GLANVILL:
“Tractatus de legibus et consuetudinibus Angliae”
- l’opera più robusta e importante di tutto il Medioevo giuridico inglese è il trattato di HENRY BRACTON:
“De legibus et consuetudinibus Angliae”
—> egli liberamente seleziona e analizza una nutrita serie di casi rilevanti che presenta come applicazioni
di un precostituito sistema di massime generali
—> egli riesce già a rappresentare in termini efficacissimi il meglio della prassi giudiziaria inglese del XIII
—> la parte più importante è quella in cui l’autore cessa di essere il giurista insulare che descrive il diritto
del suo paese, ma diventa il rappresentante di una giurisprudenza cosmopolita che inquadra in un
proprio sistema il diritto
—> egli utilizza varie parti del corpus iuris e del Decretum e il particolare la Summae di Azzone
( = spiccate tendenze romanistiche)
- un’altra opera che ha un respiro scientifico paragonabile all’opera di Bracton è il trattato di
THOMAS LITTLETON
—> il suo diventa un book of authority
- i Reports di EDWARD COKE segnano una svolta fondamentale sia nella evoluzione della tecnica di
raccolta della giurisprudenza che in quella della dottrina dei precedenti
—> dei suoi 4 Istitutes il più celebre è il primo, elaborato come rifacimento del trattato del Littleton:
“Coke upon Littleton”
- WILLIAM BLACKSTON fu l’autore dei fondamentali “Commentaries on the law of England”
—> essa è una piena esposizione istituzionale della common law tracciata con chiarezza magistrale
—> essa è stat ricavata dalle lezioni che il Blackstone tenne come professore di diritto nella Università
di Oxford
—> essi ebbero, per la semplicità del loro impianto concettuale, un successo enorme anche nella prassi
—> fra i giuristi divennero il classico text-book di consultazione quotidiana
—> al Blackston si deve la più puntuale teorizzazione in chiave giusnaturalistica dell’idea già sostenuta
dal Coke, quella che fa della common law un diritto fondato sulla autorità della tradizione