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Corte di Cassazione e Corte suprema di Giustizia del Regno delle due Sicilie (1809-1860)

Limiterò questo intervento a qualche breve considerazione di carattere generale: tentando alcune approssimazioni, cercando di pormi qualche interrogativo. Uno studio organico ed aggiornato sulla Corte suprema di Giustizia del Regno e la sua storia sarebbe auspicabile: si può dire che dopo l'intelligente contributo che Giuseppe Pisanelli centocinquanta anni fa dedicò al tema non esiste a tutt'oggi un'indagine circostanziata intorno ad un'esperienza giudiziaria, che pure suscitò dubbi, perplessità, opposizioni accanite sia tra gli addetti ai lavori che nell'opinione pubblica:

Uno studio aggiornato, cioè sulle numerose fonti giunte fino a noi, ma soprattutto sulla giurisprudenza, al di là dei tanti aspetti di natura politica e costituzionale sui quali scorsero fiumi d'inchiostro, ci potrebbe aiutare a capire almeno alcuni tra i numerosi problemi suscitati dall'adattamento al Regno del Code Civil e gli eventuali scarti o discrasie tra il diritto consegnato nelle leggi e nei codici ed il diritto applicato.

Un notevole contributo ci è stato offerto dai risultati delle ricerche coordinate da Francesco Mastroberti sulle Corti d'Appello. Con analogo lavoro di approfondimento sulla giurisprudenza della Corte suprema. Condivido pienamente le osservazioni di Ascheri sulla necessità che la storiografia giuridica si orienti finalmente allo studio della prassi, del diritto effettivamente applicato e non solo alla storia della cultura giuridica, delle leggi e degli istituti, e perciò guardando anche al funzionamento del sistema legislativo e degli apparati giudiziari.

L'attenzione all'effettività, dunque, quale stimolo all'intelligenza critica del giurista del nostro tempo. La letteratura coeva naturalmente riferisce le diverse posizioni degli scrittori, giuristi e non, combattuti tra un'adesione più o meno conformista ai canoni interpretativi della scuola francese dell'Exégèse ed al modello napoleonico del giudizio di legittimità (una interpretazione forse troppo subordinata e dipendente dalla lettera della legge) e degli oppositori, che pur accettando, obtorto collo, le strutture codificate di origine francese e napoleonica, si erano fatti portavoce delle tante insoddisfazioni dell'antico ceto giuridico, sconfitto dalla politica del diritto praticata anche nel Regno durante il decennio napoleonico e perciò fortemente ridimensionato nelle sue prerogative e nei suoi poteri.

Una parte molto significativa della cultura giuridica guardava perciò con simpatia al modello di derivazione austriaca della revisione (o terza istanza) che sembrava poter soddisfare, assai meglio del sistema francese, le esigenze di una interpretazione giudiziale meno dipendente dalla lettera della legge, dalle strutture codificate, e dall'invadenza del potere politico nel giudiziario. Si può dire che buona parte dell'ostilità nei confronti del giudizio di legittimità ed in particolare del référé legislatif e a favore del ripristino dell'antico procedimento della doppia sentenza conforme, fosse motivata da quell'insoddisfazione.

Essa suscitò tra l'altro reiterati tentativi di riconquistare un paradiso perduto, sia pure all'interno delle strutture codificate. Tali tentativi destinati in gran parte a restare tali, in ogni caso contribuirono a definire quella che sarebbe divenuta la nuova pratica sociale del giurista, e più precisamente di avvocati e magistrati in quel particolare organismo costituzionale che amiamo definire della Monarchia amministrativa.

Problemi complessi dunque di governo e di Stato, con notevoli implicazioni di natura costituzionale, e perciò anche molto stimolanti, conseguenza di una discontinuità evidente, quella tra l'antico ed il nuovo diritto, mai del tutto accettata, e di un disagio diffuso prodotto da tutti i problemi relativi all'adattamento del codice e del nuovo sistema giudiziario all'organismo sociale e costituzionale del Regno.

Controversie e tensioni nel sistema giudiziario

Sotto questi aspetti sarò costretto, tanto per cominciare, a qualche autocitazione, e me ne scuso: non fosse altro che perché i due brevi saggi che ho dedicato tempo fa al tema sono gli unici studi più recenti, fatte salve alcune considerazioni di Massimo Maccarelli che, lo sappiamo, ha dedicato un corposo lavoro alla storia delle Cassazioni regionali italiane dall'Unità alla loro unificazione nel 1923 nella Cassazione romana.

Quanto a Napoli: i due momenti che a me sembrano particolarmente espressivi delle tante tensioni e polemiche che la presenza della Corte suprema nel sistema giudiziario del Regno provocò tra gli addetti ai lavori e nell'opinione pubblica sono quello del 1825-27 e del 1837 con qualche propaggine nei primi anni Quaranta. Furono due momenti peraltro particolarmente emblematici, come dirò; ma in effetti quelle controversie accanite non ebbero mai fine né soluzioni di continuità, per cui, si può dire, accompagnarono l'intero percorso della nuova istituzione.

Cominciarono subito, infatti, fin dalle prime discussioni sulla riforma del sistema giudiziario e dei procedimenti necessari alla formazione della res iudicata, ossia dalla metà del 1806, cioè poco dopo l'avvento del regime napoleonico, come testimoniano tra gli altri Vincenzo Cuoco, autorevole componente del nuovo gruppo dirigente divenuto, dopo la pubblicazione delle due edizioni del Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 1799, scrittore di fama, e come ci conferma l'avvocato Carlo De Nicola, nel suo Diario napoletano, nel quale registrava quotidianamente fatti e stati d'animo dei giuristi, dei politici e dell'opinione pubblica del suo tempo.

Si sa che i verbali contenenti la documentazione diretta dei lavori del Consiglio di Stato andarono distrutti, per cui ci si serve in genere di fonti indirette. Si protrassero quelle polemiche per tutto il Decennio francese, alimentate spesso dalle forti tensioni suscitate dalla separazione dei poteri, (in particolare dallo spostamento dell'asse degli equilibri costituzionali del Regno dal giudiziario all'esecutivo) ma non produssero risultati significativi né sul terreno di possibili cambiamenti nella struttura della Corte suprema né nelle procedure di formazione della res judicata.

Ripresero fiato durante la Restaurazione, ottenendo qualche modesto successo che lasciò ben sperare agli oppositori del sistema francese. Furono infatti concentrati nella sola Corte d'appello di Napoli tutti i rinvii delle sentenze annullate dalla Cassazione. Un itinerario di riforme, non saprei dire se ragionevoli o meno, tracciato dal Supremo Consiglio di Cancelleria, che nel restaurato stato borbonico aveva soppiantato il...

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto italiano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Liberati Gianfranco.
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