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Estratto del documento

I MODI DI ESTINZIONE

L’obbligazione è un rapporto tendenzialmente temporaneo, destinato

a estinguersi. Tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio è

l’adempimento: ossia, l’effettuazione della prestazione dovuta, che

consente al creditore il risultato utile perseguito.

La legge, però, prevede anche altre ipotesi che ugualmente

estinguono il rapporto obbligatorio che prendono il nome di

estinzione delle obbligazioni diverse dall’adempimento, cioè:

La compensazione (artt.1241-1252 c.c.);

o La confusione (artt.1253-1255 c.c.);

o La novazione (artt.1230-1235 c.c.);

o La remissione (artt.1236-1240 c.c.);

o L’impossibilità sopravvenuta (artt.1256-1259 c.c.);

o L’ADEMPIMENTO

L'obbligazione è un rapporto giuridico nel quale il soggetto passivo,

nonché debitore, è tenuto ad eseguire una determinata prestazione

nei confronti del soggetto attivo, il creditore. L'esatta esecuzione

della prestazione dovuta è detta adempimento o pagamento. Al fine

di poter eseguire esattamente la prestazione e quindi garantire al

creditore di soddisfare i suoi interessi con il pagamento, il debitore

deve comportarsi secondo la diligenza del padre di famiglia nel

senso che deve curare con attenzione sia i preparativi

dell'adempimento sia l'esecuzione vera e propria della prestazione.

Ovviamente il grado di diligenza esigibile dell’adempimento della

prestazione varia a seconda del tipo di attività dovuta, del tipo di

competenza propria del debitore e del tipo di rapporto obbligatorio.

Il debitore è tenuto ad adempiere esattamente la prestazione dovuta,

il creditore nel caso in cui il debitore gli propone un pagamento

parziale dell’obbligazione può decidere se accettare o rifiutare,

sempre che il rifiuto non sia contrario alla buona fede.

La giurisprudenza ha riconosciuto al creditore la facoltà di

richiedere, un adempimento parziale, con riserva di agire

successivamente con il residuo dell’obbligazione.

La corte suprema ha però precisato che richiedere giudizialmente

l’adempimento frazionato di un credito unitario può risultare

illegittimo, sia per violazione delle regole di correttezza e buona

fede a cui deve ispirarsi la condotta del creditore, sia in relazione al

canone del c.d. “giusto processo”.

Il debitore può adempiere personalmente o a mezzo di dipendenti o

ausiliari del cui comportamento risponde pur sempre esso.

Il solvens non puoi impugnare l'adempimento eseguito neppure

dove lo abbia effettuato in stato di incapacità o lo abbia effettuato

con cose di cui non poteva disporre. Il debitore allorquando effettua

la prestazione dovuta, può richiedere che il creditore gli rilasci la

“quietanza”: cioè, una dichiarazione di scienza dall’accipiens resa

in forma documentale ed indirizzata al solvens in forza della quale il

primo assevera il fatto di aver ricevuto adempimento. Questa

dichiarazione ha funzione di prova documentale precostituita, di cui

il solvens potrà avvalersi, un domani, per fornire la dimostrazione

dell’avvenuto adempimento. La giurisprudenza ritiene, che la

quietanza abbia “natura assimilabile alla confessione

stragiudiziale”; con la conseguenza che la stessa, essendo

indirizzata alla parte (cioè al solvens), fa “piena prova”

dell’intervenuto adempimento.

L’accipiens potrà vincerne l’efficacia probatoria solo dimostrando

che il rilascio della quietanza è stato determinato da un errore di

fatto o di violenza, non essendo sufficiente la prova della mera

divergenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente accaduto

( cioè che in realtà non vi sia stato alcuno adempimento).

Nell’ipotesi in cui l’accipiens dichiari non solo di non aver ricevuto

la prestazione, ma anche di nulla aver più a pretendere dal debitore

(c.d. quietanza liberatoria) e che quindi l’obbligazione è estata

adempiuta e quindi l’obbligazione cessa.

Il destinatario dell’adempimento

Colui che compie l’adempimento è il destinatario.

L’ordinamento giuridico si occupa di disciplinare l’adempimento,

considerato come la fase terminale fisiologica di un rapporto

obbligatorio nel senso che in seguito a questo il credito si estingue,

sul piano dei soggetti che compiono la prestazione ma anche sul

piano di coloro che la ricevono.

Se analizziamo la disciplina dell’adempimento in base ai soggetti

passivi vediamo come quest’atto è dovuto, pertanto la legge non

richiede alcuna capacità in capo al soggetto che dovrà compierlo,

nonché il debitore o soggetti terzi; non potrà quindi impugnare

l’adempimento se è stato compiuto in stato di incapacità. Nel caso

di adempimento di un terzo, il creditore potrà rifiutare

l’adempimento se la prestazione è infungibile , in caso contrario non

può rifiutarlo a meno che il debitore non abbia comunicato al

creditore la sua opposizione all’adempimento del terzo.

Se, invece, passiamo ad analizzare la disciplina in base al

destinatario dell’adempimento, ossia i creditori, notiamo come è

necessario che questi abbiano la capacità legale di ricevere, in caso

di incapacità sarà necessario che l’adempimento avvenga a favore

del rappresentante legale o di una persona stabilita dalla legge o dal

giudice. Il pagamento può avvenire a favore del creditore o di un

altro soggetto legittimato a ricevere il pagamento per conto del

primo; se il debitore paga in buona fede a chi non è legittimato a

ricevere il pagamento ma che appare essere il creditore (creditore

apparente) o autorizzato a ricevere il pagamento è liberato

dall’obbligazione. Il creditore apparente è tenuto a restituire quanto

ricevuto al vero creditore.

Qualora il debitore abbia eseguito il pagamento, può a sue spese

richiedere al creditore una dichiarazione scritta con la quale si

attesta che l’adempimento è avvenuto, cosiddetta quietanza.

La quietanza può essere usata dal debitore nell’ambito di un

giudizio

per dimostrare l’avvenuto pagamento.

Il luogo dell’adempimento

Il codice stabilisce, anche, il luogo dove materialmente dovrà essere

adempiuta la prestazione. Il luogo può essere determinato nel titolo

su accordo delle parti o determinato in base alla natura della

prestazione. Qualora il luogo non sia stato determinato da nessun

principio stabilito dalla norma, bisognerà rispettare le regole

suppletive stabilite dal legislatore:

 Se l’obbligazione ha ad oggetto la consegna di una cosa certa e

determinata, il luogo coincide con il luogo dove la cosa si trovava

nel momento in cui sorta l’obbligazione (art. 1182, comma 2, c.c.);

 Se è un’obbligazione pecuniaria, questa va adempiuta al domicilio

che ha il creditore al tempo della scadenza;

 Negli altri casi, l’obbligazione va adempiuta al domicilio del

(Art.

debitore che ha al tempo della scadenza 1182 comma 4 Cod.

civ.).

Il tempo dell’adempimento

Altro argomento di disciplina del codice, è il tempo

dell’adempimento ovvero il momento in cui la prestazione deve

essere eseguita. Il legislatore non tollera che il termine non sia stato

stabilito poiché significherebbe che le parti restino obbligate a vita e

quindi andrebbe a incidere costantemente sulla libertà del debitore

ma anche sulla sfera economica del creditore. Il termine del rapporto

obbligatorio può essere stabilito dalle parti nel titolo, se questo non è

stato determinato il creditore può esigere immediatamente la

prestazione. Se il termine non è stato determinato per natura della

prestazione è impossibile esigerla immediatamente , il termine dovrà

essere fissato dal giudice. Possiamo distinguere il termine in:

1. Termine fissato a favore del debitore: qualora il termine sia stato

fissato dalle parti senza alcuna indicazione, questi si presume a

favore del debitore. Ciò sta a significare che il debitore è libero di

eseguire la prestazione prima della scadenza mentre il creditore non

può esigerla; parleremo di prestazione eseguibile ma non

esigibile. Il temine fissato a favore del debitore è un vero e proprio

beneficio nei suoi confronti, infatti, il creditore potrebbe rischiare

l’insolvenza del debito, la legge per cautelare il creditore da ciò

garantisce la possibilità di agire in giudizio come se il termine fosse

già scaduto qualora il debitore abbia diminuito le garanzie o sia

divenuto insolvente; il creditore può con la decadenza del termine

esigere immediatamente la prestazione;

2. Termine fissato a favore del creditore: in questo caso il creditore

può esigere la prestazione prima della scadenza del termine mentre

il debitore non può pretendere di eseguirla prima, parleremo di

prestazione esigibile ma non eseguibile;

3. Termine fissato a favore di entrambi: il creditore non potrà

esigere e il debitore non potrà pretendere di eseguirla prima della

scadenza del termine, la prestazione non sarà quindi ne esigibile né

eseguibile.

Limitazione all’uso del contante: al fine di combattere i fenomeni

del c.d. riciclaggio di denaro sporco (proveniente da attività

criminose) e del finanziamento del terrorismo il legislatore ha

vietato il trasferimento del denaro in contanti effettuato a qualsiasi

titolo fra soggetti diversi, quando il valore è superiore o pari a

3.000€. Il pagamento è vietato anche quando venga effettuato con

più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono però

artificiosamente frazionati. I trasferimenti di importi superiori

possono essere effettuati solo tramite le banche ed istituti di

pagamento certificati.

Adempimento del terzo: il creditore avendo un oggettivo interesse

a che l’adempimento venga effettuato personalmente dal debitore,

può legittimamente rifiutare la prestazione che il debitore proponga

di far eseguire da un suo sostituto, così come la prestazione che gli

venga spontaneamente offerta da un terzo.

Se invece la prestazione è fungibile, il creditore non può

legittimamente rifiutare la prestazione che gli viene offerta da un

terzo in modo libero, spontaneo ed unilaterale, quand’anche

quest’ultimo agisca all’insaputa o, comunque, sena il consenso del

debitore. L’ eventuale rifiuto del creditore potrebbe determinare la

conseguenza della mora accipiendi.

Qualora il debitore gli abbia comunicato la propria imposizione, il

creditore può legittimamente rifiutare l&r

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lola_16 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Carrabba Achille.