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I MODI DI ESTINZIONE
L’obbligazione è un rapporto tendenzialmente temporaneo, destinato
a estinguersi. Tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio è
l’adempimento: ossia, l’effettuazione della prestazione dovuta, che
consente al creditore il risultato utile perseguito.
La legge, però, prevede anche altre ipotesi che ugualmente
estinguono il rapporto obbligatorio che prendono il nome di
estinzione delle obbligazioni diverse dall’adempimento, cioè:
La compensazione (artt.1241-1252 c.c.);
o La confusione (artt.1253-1255 c.c.);
o La novazione (artt.1230-1235 c.c.);
o La remissione (artt.1236-1240 c.c.);
o L’impossibilità sopravvenuta (artt.1256-1259 c.c.);
o L’ADEMPIMENTO
L'obbligazione è un rapporto giuridico nel quale il soggetto passivo,
nonché debitore, è tenuto ad eseguire una determinata prestazione
nei confronti del soggetto attivo, il creditore. L'esatta esecuzione
della prestazione dovuta è detta adempimento o pagamento. Al fine
di poter eseguire esattamente la prestazione e quindi garantire al
creditore di soddisfare i suoi interessi con il pagamento, il debitore
deve comportarsi secondo la diligenza del padre di famiglia nel
senso che deve curare con attenzione sia i preparativi
dell'adempimento sia l'esecuzione vera e propria della prestazione.
Ovviamente il grado di diligenza esigibile dell’adempimento della
prestazione varia a seconda del tipo di attività dovuta, del tipo di
competenza propria del debitore e del tipo di rapporto obbligatorio.
Il debitore è tenuto ad adempiere esattamente la prestazione dovuta,
il creditore nel caso in cui il debitore gli propone un pagamento
parziale dell’obbligazione può decidere se accettare o rifiutare,
sempre che il rifiuto non sia contrario alla buona fede.
La giurisprudenza ha riconosciuto al creditore la facoltà di
richiedere, un adempimento parziale, con riserva di agire
successivamente con il residuo dell’obbligazione.
La corte suprema ha però precisato che richiedere giudizialmente
l’adempimento frazionato di un credito unitario può risultare
illegittimo, sia per violazione delle regole di correttezza e buona
fede a cui deve ispirarsi la condotta del creditore, sia in relazione al
canone del c.d. “giusto processo”.
Il debitore può adempiere personalmente o a mezzo di dipendenti o
ausiliari del cui comportamento risponde pur sempre esso.
Il solvens non puoi impugnare l'adempimento eseguito neppure
dove lo abbia effettuato in stato di incapacità o lo abbia effettuato
con cose di cui non poteva disporre. Il debitore allorquando effettua
la prestazione dovuta, può richiedere che il creditore gli rilasci la
“quietanza”: cioè, una dichiarazione di scienza dall’accipiens resa
in forma documentale ed indirizzata al solvens in forza della quale il
primo assevera il fatto di aver ricevuto adempimento. Questa
dichiarazione ha funzione di prova documentale precostituita, di cui
il solvens potrà avvalersi, un domani, per fornire la dimostrazione
dell’avvenuto adempimento. La giurisprudenza ritiene, che la
quietanza abbia “natura assimilabile alla confessione
stragiudiziale”; con la conseguenza che la stessa, essendo
indirizzata alla parte (cioè al solvens), fa “piena prova”
dell’intervenuto adempimento.
L’accipiens potrà vincerne l’efficacia probatoria solo dimostrando
che il rilascio della quietanza è stato determinato da un errore di
fatto o di violenza, non essendo sufficiente la prova della mera
divergenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente accaduto
( cioè che in realtà non vi sia stato alcuno adempimento).
Nell’ipotesi in cui l’accipiens dichiari non solo di non aver ricevuto
la prestazione, ma anche di nulla aver più a pretendere dal debitore
(c.d. quietanza liberatoria) e che quindi l’obbligazione è estata
adempiuta e quindi l’obbligazione cessa.
Il destinatario dell’adempimento
Colui che compie l’adempimento è il destinatario.
L’ordinamento giuridico si occupa di disciplinare l’adempimento,
considerato come la fase terminale fisiologica di un rapporto
obbligatorio nel senso che in seguito a questo il credito si estingue,
sul piano dei soggetti che compiono la prestazione ma anche sul
piano di coloro che la ricevono.
Se analizziamo la disciplina dell’adempimento in base ai soggetti
passivi vediamo come quest’atto è dovuto, pertanto la legge non
richiede alcuna capacità in capo al soggetto che dovrà compierlo,
nonché il debitore o soggetti terzi; non potrà quindi impugnare
l’adempimento se è stato compiuto in stato di incapacità. Nel caso
di adempimento di un terzo, il creditore potrà rifiutare
l’adempimento se la prestazione è infungibile , in caso contrario non
può rifiutarlo a meno che il debitore non abbia comunicato al
creditore la sua opposizione all’adempimento del terzo.
Se, invece, passiamo ad analizzare la disciplina in base al
destinatario dell’adempimento, ossia i creditori, notiamo come è
necessario che questi abbiano la capacità legale di ricevere, in caso
di incapacità sarà necessario che l’adempimento avvenga a favore
del rappresentante legale o di una persona stabilita dalla legge o dal
giudice. Il pagamento può avvenire a favore del creditore o di un
altro soggetto legittimato a ricevere il pagamento per conto del
primo; se il debitore paga in buona fede a chi non è legittimato a
ricevere il pagamento ma che appare essere il creditore (creditore
apparente) o autorizzato a ricevere il pagamento è liberato
dall’obbligazione. Il creditore apparente è tenuto a restituire quanto
ricevuto al vero creditore.
Qualora il debitore abbia eseguito il pagamento, può a sue spese
richiedere al creditore una dichiarazione scritta con la quale si
attesta che l’adempimento è avvenuto, cosiddetta quietanza.
La quietanza può essere usata dal debitore nell’ambito di un
giudizio
per dimostrare l’avvenuto pagamento.
Il luogo dell’adempimento
Il codice stabilisce, anche, il luogo dove materialmente dovrà essere
adempiuta la prestazione. Il luogo può essere determinato nel titolo
su accordo delle parti o determinato in base alla natura della
prestazione. Qualora il luogo non sia stato determinato da nessun
principio stabilito dalla norma, bisognerà rispettare le regole
suppletive stabilite dal legislatore:
Se l’obbligazione ha ad oggetto la consegna di una cosa certa e
determinata, il luogo coincide con il luogo dove la cosa si trovava
nel momento in cui sorta l’obbligazione (art. 1182, comma 2, c.c.);
Se è un’obbligazione pecuniaria, questa va adempiuta al domicilio
che ha il creditore al tempo della scadenza;
Negli altri casi, l’obbligazione va adempiuta al domicilio del
(Art.
debitore che ha al tempo della scadenza 1182 comma 4 Cod.
civ.).
Il tempo dell’adempimento
Altro argomento di disciplina del codice, è il tempo
dell’adempimento ovvero il momento in cui la prestazione deve
essere eseguita. Il legislatore non tollera che il termine non sia stato
stabilito poiché significherebbe che le parti restino obbligate a vita e
quindi andrebbe a incidere costantemente sulla libertà del debitore
ma anche sulla sfera economica del creditore. Il termine del rapporto
obbligatorio può essere stabilito dalle parti nel titolo, se questo non è
stato determinato il creditore può esigere immediatamente la
prestazione. Se il termine non è stato determinato per natura della
prestazione è impossibile esigerla immediatamente , il termine dovrà
essere fissato dal giudice. Possiamo distinguere il termine in:
1. Termine fissato a favore del debitore: qualora il termine sia stato
fissato dalle parti senza alcuna indicazione, questi si presume a
favore del debitore. Ciò sta a significare che il debitore è libero di
eseguire la prestazione prima della scadenza mentre il creditore non
può esigerla; parleremo di prestazione eseguibile ma non
esigibile. Il temine fissato a favore del debitore è un vero e proprio
beneficio nei suoi confronti, infatti, il creditore potrebbe rischiare
l’insolvenza del debito, la legge per cautelare il creditore da ciò
garantisce la possibilità di agire in giudizio come se il termine fosse
già scaduto qualora il debitore abbia diminuito le garanzie o sia
divenuto insolvente; il creditore può con la decadenza del termine
esigere immediatamente la prestazione;
2. Termine fissato a favore del creditore: in questo caso il creditore
può esigere la prestazione prima della scadenza del termine mentre
il debitore non può pretendere di eseguirla prima, parleremo di
prestazione esigibile ma non eseguibile;
3. Termine fissato a favore di entrambi: il creditore non potrà
esigere e il debitore non potrà pretendere di eseguirla prima della
scadenza del termine, la prestazione non sarà quindi ne esigibile né
eseguibile.
Limitazione all’uso del contante: al fine di combattere i fenomeni
del c.d. riciclaggio di denaro sporco (proveniente da attività
criminose) e del finanziamento del terrorismo il legislatore ha
vietato il trasferimento del denaro in contanti effettuato a qualsiasi
titolo fra soggetti diversi, quando il valore è superiore o pari a
3.000€. Il pagamento è vietato anche quando venga effettuato con
più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono però
artificiosamente frazionati. I trasferimenti di importi superiori
possono essere effettuati solo tramite le banche ed istituti di
pagamento certificati.
Adempimento del terzo: il creditore avendo un oggettivo interesse
a che l’adempimento venga effettuato personalmente dal debitore,
può legittimamente rifiutare la prestazione che il debitore proponga
di far eseguire da un suo sostituto, così come la prestazione che gli
venga spontaneamente offerta da un terzo.
Se invece la prestazione è fungibile, il creditore non può
legittimamente rifiutare la prestazione che gli viene offerta da un
terzo in modo libero, spontaneo ed unilaterale, quand’anche
quest’ultimo agisca all’insaputa o, comunque, sena il consenso del
debitore. L’ eventuale rifiuto del creditore potrebbe determinare la
conseguenza della mora accipiendi.
Qualora il debitore gli abbia comunicato la propria imposizione, il
creditore può legittimamente rifiutare l&r