Estratto del documento

I titoli di credito

Concetto e funzione

La funzione riconosciuta ai titoli di credito è quella di mobilizzare la ricchezza, superando gli ostacoli del tempo e dello spazio, e di costituire, perciò, un veicolo di circolazione dei diritti o dei beni più rapido e più sicuro, rispetto ai modi con i quali il diritto e il bene ordinariamente circolano. L’intuizione alla base di questo strumento è quella di far circolare i crediti secondo la legge di circolazione dei beni mobili “incorporando” proprio un bene mobile, rappresentato da quel pezzo di carta che è appunto il titolo di credito, un diritto di credito. Esso è, perciò, un documento costitutivo, nel senso che attraverso la confezione di esso (la compilazione di un assegno per esempio) si crea un diritto che prima non esisteva, e chi è proprietario del documento, di conseguenza, diventa titolare del diritto.

I caratteri del diritto incorporato: letteralità ed autonomia

  • Letteralità: sta a significare che è esercitabile il diritto così com’è descritto nel documento con la conseguenza che al debitore non può essere chiesta una prestazione diversa.
  • Autonomia: sta a marcare l’indipendenza del diritto incorporato dai rapporti intercorsi fra il debitore e i precedente titolari: l’acquisto del diritto stesso avviene cioè a titolo originario, con la conseguenza che il debitore non potrà mai opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori.

Contratto di rilascio e contratto di trasmissione

Altrettanto importante è, la messa in circolazione del documento che avviene attraverso il c.d. contratto di rilascio, con il passaggio del titolo dalla sfera giuridica dell’emittente a quella del primo prenditore e attraverso il c.d. contratto di trasmissione con il passaggio dalla sfera giuridica di un prenditore a quella di un altro prenditore.

Il rapporto fondamentale: titoli astratti e titoli causali

La “causa” che giustifica l’emissione del titolo va sotto il nome di rapporto fondamentale, che si distingue, perciò, dal rapporto cartolare che nasce appunto con l’emissione del documento. Proprio in base al rapporto fondamentale, i titoli di credito si dividono in:

  • Titoli astratti, che possono essere rilasciati in base ad una pluralità di rapporti fondamentali e conseguentemente la causa dell’emissione non viene menzionata sul titolo: si pensi alla cambiale.
  • Titoli causali, che sono emessi sulla base di un rapporto fondamentale di un’unica specie, che risulta, perciò, dal contesto del titolo; si pensi alla polizza di carico, che viene emessa in conseguenza della stipulazione di un contratto di trasporto via mare.

Titoli nominativi, titoli all’ordine e titoli al portatore

La distinzione di gran lunga più rilevante è quella che si opera sulla base della legge di circolazione, a ragione considerata la legge di circolazione della legittimazione, fra titoli nominativi, all’ordine e al portatore.

Occorre premettere che per legittimarsi all’esercizio del diritto è sempre indispensabile il possesso del documento-titolo di credito; questo presupposto è non solo necessario ma anche sufficiente per i titoli al portatore (carta moneta per esempio), nel senso che la legittimazione si consegue con il solo possesso del titolo. Nel titolo all’ordine, che è intestato al nome di una persona – tipici esempi sono la cambiale e l’assegno – il diritto si trasferisce mediante la girata, la quale è una dichiarazione a tal fine diretta “scritta sul titolo e sottoscritta dal girante”; e il portatore si legittima “in base ad una serie continua di girate”, serie continua di girate sta a significare che il giratario che figura nella prima girata dovrà figurare come girante nella seconda e così via. Nel titolo nominativo – polizza di carico – che differisce dal titolo all’ordine perché l’intestazione ad un nome risulta oltre che dal documento anche dal registro dell’emittente, la regola generale della legittimazione segue coerentemente la peculiarità ora indicata (c.d. doppia intestazione) nel senso che “il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta del titolo e del registro dell’emittente.

Le eccezioni cartolari

Eccezioni che il debitori per esimersi dall’adempimento, può opporre al creditore che esige la prestazione contenuta nel titolo; si dividono in eccezioni personali e reali.

  • Eccezioni personali: sono opponibili solo ad un portatore determinato. Il debitore può opporre eccezioni fondate su rapporti personali con i precedenti possessori solo se il possessore, nell’acquistare il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
  • Eccezioni reali: riguardano il contenuto del documento e sono opponibili a qualunque soggetto che si trovi ad essere portatore del titolo.

Procedura di ammortamento

Procedura attraverso la quale il possessore di un titolo all’ordine o l’intestatario di un titolo nominativo possono denunziare rispettivamente al debitore o all’emittente lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione del titolo e chiedere con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile l’ammortamento del titolo stesso.

Libretti di deposito a risparmio e carte di credito

Sono documenti di legittimazione cioè che servono solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione e che quindi non sono destinati alla circolazione. Per la diffusione che essi hanno, meritano un cenno due categorie di documenti: i libretti di deposito a risparmio (rilasciati a chi deposita una somma di denaro presso una banca) e le carte di credito. La carta di credito presuppone da un lato l’esistenza di un rapporto di provvista tra la banca emittente e il titolare della carta, e dall’altro l’esistenza di una convenzione tra la banca emittente e i fornitori di beni o servizi che si obbligano a eseguire la prestazione richiesta dal titolare della carta con conseguente diritto al rimborso da parte della banca stessa del corrispettivo del bene fornito; la banca a sua volta addebita l’importo del corrispettivo sul conto del cliente-titolare della carta.

I titoli cambiari

La cambiale

È un titolo di credito all’ordine, la legge regola due specie di cambiali:

  • La cambiale tratta in cui un soggetto detto traente ordina ad un altro soggetto detto trattario di pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza o ad una persona determinata detta prenditore.
  • La cambiale propria in cui un soggetto detto emittente promette di pagare una determinata somma di denaro ad una determinata scadenza o a favore di una determinata persona detta prenditore.

Le cambiali per essere valide e protestabili dovranno contenere il nome e cognome, il luogo e data di nascita o codice fiscale del debitore.

La cambiale finanziaria

Sono titoli di credito all’ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione.

L’assegno bancario

Ha struttura di una cambiale tratta, nel senso che anch’esso contiene un ordine di pagamento di una somma di denaro rivolto dal traente a favore del prenditore. Se la struttura dell’assegno è la medesima della cambiale tratta, non altrettanto può dirsi per la funzione e per la disciplina, infatti, mentre la cambiale è uno strumento per ottenere credito, l’assegno bancario è uno strumento di pagamento, ed ancora: pur non dovendo contenere una data di emissione questa serve solo per la decorrenza del termine di presentazione fissato dall’art.32 e per gli effetti stabili dall.art35, che l’assegno è sempre pagabile a vista.

L’assegno circolare

È un titolo all’ordine emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato dall’autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell’emissione e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall’emittente.

La responsabilità civile

Struttura dell’atto illecito

Il diritto vigente segnala che la funzione fondamentale che continua a svolgere la moderna responsabilità civile resta quella risarcitoria, diretta a rimuovere tutte le conseguenze dannose di una lesione apportata da un terzo ad una situazione giuridicamente rilevante facente capo ad altro soggetto.

La responsabilità per colpa e dopo nell’art 2043

Nell’ambito della disciplina codicistica in materia responsabilità civile, l’art.2043 rappresenta una disposizione di carattere fondamentale per due ragione. Da una parte racchiude una fattispecie di responsabilità, laddove rinvia a qualunque fatto doloso o colposo che provoca una lesione nella sfera giuridica altrui. Dall’altra parte, l’art2943 si rivela norma fondamentale in quanto individue alcuni elementi comuni a tutte le ipotesi disciplinate, la cui presenza è indispensabile perché ricorra il fatto illecito. Invero, perché operi la responsabilità civile e dunque nasca l’obbligazione risarcitoria non è sufficiente che un soggetto lamenti l’insorgenza di un pregiudizio (patrimoniale o non) legato a un nesso di causalità con un evento imputabile ad un terzo; perché questo fatto rilevi in termini di fatto illecito, è pur sempre necessario che tale pregiudizio sia stato il risultato di una lesione apportata alla sfera giuridica del terzo e rilevante in termini di danno ingiusto.

L’imputabilità

In coerenza con il particolare rilievo che assume la valutazione del comportamento del soggetto agente (in termini di dolo e colpa), il codice civile richiede che al momento dell’azione il soggetto sia dotato della capacità di intendere e di volere. (art.2046)

La colpa e il dolo

Secondo la ricorrente informazione, il dolo rileva come intenzionalità ossia come coscienza e volontà dell’evento lesivo; a sua volta la colpa ricorre quando l’evento lesivo, anche se provveduto, non è voluto e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi e regolamenti.

Le cause di giustificazione: esercizio del diritto, legittima difesa e stato di necessità

La venuta ad esistenza della fattispecie illecita sulla base di un comportamento (dolo o colposo) che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto può essere impedita in presenza di alcune circostanze che tradizionalmente sono conosciute come “cause di giustificazione”. Abbiamo, fra queste, prima di tutto l’esercizio del diritto che opera come causa di giustificazione ossia esclude che sorga l’obbligazione di risarcire integralmente il danno, soltanto nei casi in cui la produzione del danno a carico di terzi è inevitabile ai fini dell’esercizio del diritto, vale dire soltanto nei casi in cui la realizzazione dell’interesse tutelato dal diritto soggettivo da parte del titolare comporta inevitabilmente il verificarsi di un danno nella sfera del terzo. Per quanto riguarda lo stato di necessità, nell’ipotesi presa in considerazione dall’art 2045 si è di fronte ad un fatto dannoso alla cui produzione taluno è costretto al fine di salvare sé o altri da una situazione di pericolo, non volontariamente causata e non altrimenti evitabile, di un grave danno alla persona.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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