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LA SOCIETA’
Il contratto di società viene definito dall’art.2247 come quel contratto con il quale due o più persone
conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di
dividerne gli utili. I soci possono istituzionalmente proporsi di raggiungere, oltre allo scopo
lucrativo, anche uno scopo consortile o uno scopo mutualistico; da considerarsi questi due ultimi,
come strumenti di integrazione delle economie dei singoli associati. Costituendo una società
consortile, i soci si propongono di creare un’organizzazione comune per la disciplina o per lo
svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese
PUBBLICITA’ E TRASCRIZIONE
Pubblicità: è il procedimento disposto dalla legge per rendere conoscibili ai terzi fatti, atti, negozi
giuridici o provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Scopo della pubblicità è quello
dell’informazione dei terzi di fatti o di atti giuridici particolarmente importanti.
Così, per quanto concerne le situazioni personali, la pubblicità si attua attraverso i registri dello
stato civile tenuti presso ogni comune: registro di cittadinanza, di nascita ecc., nei quali sono
conoscibili le situazioni delle persone che influiscono sul loro status mediante l’iscrizione, la
trascrizione, e l’annotazione delle vicende di speciale importanza. Presso le preture sono poi tenuti
il registro delle tutele dei minori e degli interdetti, il registro delle curatele dei minore emancipati e
degli inabilitati. Particolare importanza ai fini della sicurezza dei traffici e del commercio, ha la
pubblicità attuata nel settore della circolazione dei beni. Per i beni mobili, la pubblicità si attua
attraverso il possesso, dal momento che l’esercizio del potere di fatto sulla cosa fa presumere ai
terzi la corrispondenza tra la situazione di fatto e la situazione di diritto. Si da luogo, in tal modo, ad
una pubblicità di fatto. Si ricorda che il possesso di buona fede funge quale criterio per la
risoluzione del conflitto fra più acquirenti da uno stesso autore.
Per i beni mobili registrati e i beni immobili la pubblicità si attua con sistemi formali più
perfezionati, seguiti normalmente in tutti gli stati più evoluti, attraverso la trascrizione in particolari
registri. Le varie forme di pubblicità possono distinguersi in:
a)pubblicità notizia, che ha solo la funzione puramente informativa suddetta e che costituisce un ero
e proprio obbligo: la sua omissione dà luogo a una sanzione pecuniaria o penale
b)pubblicità dichiarativa: che ha anche lo scopo di rendere opponibile ai terzi un patto od un
negozio giuridico: tale pubblicità costituisce, di norma un onere posto a carico della parte che ha
interesse a rendere l’atto opponibile ai terzi
c)pubblicità costitutiva: che oltre alla funzione informativa , ha la funzione fondamentale di creare
lo stesso diritto o rapporto giuridico: senza tale forma di pubblicità, il rapporto non si costituisce.
d)pubblicità di fatto: è basata sul semplice fatto della concorrenza che il terzo abbia avuto nel
negozio (modifica della procura x esempio) o su altro fatto che fa presumere l’esistenza di una
corrispondente situazione giuridica (come il possesso)
Trascrizione: è la formalità necessaria per rendere pubblici gli atti con cui si acquistano o altrimenti
si regolano la proprietà od i diritti reali di godimento su beni immobili , nonché le sentenze e i
provvedimenti amministrativi relativi. Tale formalità avviene trascrivendo il titolo nell’ufficio dei
registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni. La trascrizione è regolata nel libro
sesto del c.c. sulla tutela dei diritti perché, dando essa luogo alla pubblicità immobiliare, ha anche la
funzione di tutelare i terzi eventualmente controinteressati. La pubblicità immobiliare si realizza
dunque attraverso la conservatoria dei registri immobiliari, che è un ufficio diverso da quello del
catasto. Effetti della trascrizione: la funzione della trascrizione ha prima di tutto funzione di
pubblicità notizia, allo scopo di informare tutti i soggetti delle vicende relative al bene immobile. La
trascrizione ha inoltre funzione meramente dichiarativa, perché, nella trascrizione non dipende né la
validità né l’efficacia dell’atto rispetto ai terzi in genere, dal momento che l’atto è valido ed efficace
di per sé.
Gli atti soggetti a trascrizione: trattasi per lo più degli atti che, per essere relativi a beni immobili
devono essere redatti per scritto ab substantiam, oltre ad altri atti particolari come in specie,
provvedimenti dell’autorità giudiziaria. L’elencazione riguarda dunque atti che:
a)trasferiscono o costituiscono la proprietà o di altri diritti reali immobiliari
b)costituiscono la comunione dei diritti reali suddetti
c)modificano od estinguono tali diritti
d)costituiscono o conferiscono in società diritti personali di godimento
Tale elencazione viene ritenuta tassativa e di ordine pubblico, essa non ammette deroghe.
Il procedimento della trascrizione: la trascrizione può essere chiesta solo in forza di sentenza, di atto
pubblico, di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La
trascrizione delle domande giudiziali si effettua in base all’atto con cui è stata proposta la relativa
domanda in giudizio con la relazione di notifica alla controparte. La parte che domanda la
trascrizione deve presentare al conservatore dei registri immobiliari copia autentica del suddetto
titolo e una nota in doppio originale, contenente le precise indicazioni delle parti.
Il principio della continuità delle trascrizioni: secondo il quale nei casi in cui un atto di acquisto è
soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell’acquirente non producono
effetto, se non è stato trascritto l’atto anteriore di acquisto. E’ necessario dunque che i vari atti di
acquisto per essere opponibili ai terzi derivino da una ininterrotta serie di trascrizioni a favore ed a
carico dei soggetti interessati.
LA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
La titolarità di un diritto, comporta, oltre al potere di soddisfare l’interesse sottostante
all’attribuzione del diritto stesso, anche quello di reagire, secondo le modalità determinate in via
preventiva dalla legge, a quei comportamenti dei terzi che si mostrino idonei a frustrare l’attuazione
dell’interesse protetto. Ciò corrisponde al duplice significato che il termine tutela: in un primo
significato, un po’ generico, esso infatti designa il fenomeno in virtù del quale un dato interesse
entra a far parte del novero di quelli di cui l’ordinamento promuove la realizzazione; in un secondo
significato, più tecnico, il termine tutela denota l’attitudine dell’ordinamento a mobilitarsi a favore
del titolare del diritto allorchè la realizzazione dell’interesse protetto venga frustrata da
comportamenti non cooperativi, o francamente aggressivi, degli altri consociati.
In virtù dell’art.24 Cost. chiunque può agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi
legittimi. Tale articolo si riferisce al caso in cui la tutela passa attraverso un organo dello stato, il
giudice, investito del compito di mandare ad effetto le posizioni di vantaggio riconosciute
dall’ordinamento ai privati ogni qual volta che ciò non accada in modo spontaneo. Si parla, qui, di
tutela giurisdizionale dei diritti.
I diritti nel processo: azione ed eccezione. Il principio dell’onere della prova : la tutela
giurisdizionale dei diritti può attivarsi soltanto su istanza di parte mediante la proposizione, nelle
forme del codice di rito, di una domanda la cui ammissibilità, è però, subordinata alla sussistenza di
un idoneo interesse ad agire: il giudice, in altre parole, dovrà subito verificare che vi sia coincidenza
tra la posizione fatta valere dalla parte, la lesione da quest’ultima denunciata e il provvedimento
richiesto. Nella proposizione della domanda si concretizza l’esercizio dell’azione, cioè del potere,
inerente ad ogni diritto soggettivo, di chiedere ed ottenere dal giudice un provvedimento a tutela
della situazione sostanziale fatta valere in giudizio. Ovviamente non è sufficiente affermare
l’esistenza del diritto perché la domanda venga accolta: sarà necessario, al riguardo, fornire la prova
dei fatti su cui il diritto stesso si fonda: ne consegue ad esempio che se il creditore agisce per
l’adempimento, egli dovrà provare l’esistenza del contratto; in caso contrario il giudice non potrà
mai accogliere la domanda, neppure se fosse personalmente certo della fondatezza di quest’ultima
(principio dispositivo). Il processo non è un dialogo tra il giudice e l’attore (cioè colui che esercita
l’azione): un’elementare esigenza di giustizia (principio del contraddittorio), impone che ad esso
partecipi a pieno titolo anche colui contro il quale si richiede l’emanazione del provvedimento
(detto convenuto). Questi dispone di un’arma fondamentale per difendersi: l’eccezione, mediante la
quale si può fare valere la circostanza che il diritto dedotto in giudizio dell’attore non è mai esistito.
Naturalmente i fatti su cui fonda l’eccezione debbono essere provati dal convenuto altrimenti il
giudice sarà tenuto ad accogliere la domanda. Il regime dell’onere della prova può, talvolta, essere
modificato dalla legge ed entro limiti abbastanza rigidi anche dalle parti L’intervento della legge
sull’onere della prova si traduce nel ricorso a presunzioni legali in virtù delle quali un certo fatto si
da per avverato: le presunzioni hanno a che vedere con l’onere della prova solo se relative, cioè se
ammettono la prova contraria., viceversa, se assolute, tali cioè da non ammettere la prova contraria,
si risolvono in una particolare tecnica di costruzione della fattispecie.
I vari tipi di prova: Quella di prova è una delle nozioni più tormentate e complesse dell’intera
scienza giuridica. Tuttavia, il termine prova designa lo strumento grazie al quale il giudice può
trarre informazioni utili ai fini della ricostruzione dei fatti di causa e dunque, decidere quest’ultima
in modo il più possibile consapevole. In sostanza, quindi, è solo attraverso la prova che le parti,
possono sperare di dimostrare la tesi dedotta in giudizio. Venendo ora alle singole prive, dobbiamo
dire che esse si distinguono in rapporto alle modalità della loro formazione, in prove documentali
(risultati cioè da un documento: uno scritto, una fot