I TITOLI DI CREDITO
Concetto e funzione: la funzione riconosciuta ai titoli di credito è quella di mobilizzare la ricchezza,
superando gli ostacoli del tempo e dello spazio, e di costituire, perciò, un veicolo di circolazione dei
diritti o dei beni più rapido e più sicuro, rispetto ai modi con i quali il diritto e il bene
ordinariamente circolano. L’intuizione alla base di questo strumento è quella di far circolare i
crediti secondo la legge di circolazione dei beni mobili “incorporando” proprio un bene mobile,
rappresentato da quel pezzo di carta che è appunto il titolo di credito, un diritto di credito. Esso è,
perciò, un documento costitutivo, nel senso che attraverso la confezione di esso (la compilazione di
un assegno per esempio) si crea un diritto che prima non esisteva, e chi è proprietario del
documento, di conseguenza, diventa titolare del diritto.
I caratteri del diritto incorporato: letteralità ed autonomia. Il diritto incorporato nel documento
presenta due caratteri tipici che sono:
-letteralità: sta a significare che è esercitabile il diritto così com’è descritto nel documento con la
conseguenza che al debitore non può essere chiesta una prestazione diversa
-autonomia: sta a marcare l’indipendenza del diritto incorporato dai rapporti intercorsi fra il
debitore e i precedente titolari: l’acquisto del diritto stesso avviene cioè a titolo originario, con la
conseguenza che il debitore non potrà mai opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui
rapporti personali con i precedenti possessori.
Contratto di rilascio e contratto di trasmissione: Altrettando importante è, la messa in circolazione
del documento che avviene attraverso il c.d. contratto di rilascio, con il passaggio del titolo dalla
sfera giuridica dell’emittente a quella del primo prenditore e attraverso il c.d. contratto di
trasmissione con il passaggio dalla sfera giuridica di un prenditore a quella di un altro prenditore.
Il rapporto fondamentale: titoli astratti e titoli causali: La “causa” che giustifica l’emissione del
titolo va sotto il nome di rapporto fondamentale, che si distingue, perciò dal rapporto cartolare che
nasce appunto con l’emissione del documento. Proprio in base al rapporto fondamentale, i titoli di
credito si dividono in:
-titoli astratti, che possono essere rilasciati in base ad una pluralità di rapporti fondamentali e
conseguentemente la causa dell’emissione non viene menzionata sul titolo: si pensi alla cambiale
-titoli causali, che sono emessi sulla base di un rapporto fondamentale di un’unica specie, che
risultò, perciò, dal contesto del titolo; si pensi alla polizza di carico, che viene emessa in
conseguenza della stipulazione di un contratto di trasporto via mare.
Titoli nominativi, titoli all’ordine e titoli al portatore: La distinzione di gran lunga più rilevante è
quella che si opera sulla base della legge di circolazione, a ragione considerata la legge di
circolazione della legittimazione, fra titoli nominativi, all’ordine e al portatore.
Occorre premettere che per legittimarsi all’esercizio del diritto è sempre indispensabile il possesso
del documento-titolo di credito; questo presupposto è non solo necessario ma anche sufficiente per i
titoli al portatore (carta moneta per esempio), nel senso che la legittimazione si consegue con il solo
possesso del titolo. Nel titolo all’ordine, che è intestato al nome di una persona – tipici esempi sono
la cambiale e l’assegno – il diritto si trasferisce mediante la girata, la quale è una dichiarazione a tal
fine diretta “scritta sul titolo e sottoscritta dal girante”; e il portatore si legittima “in base ad una
serie continua di girate”, serie continua di girate sta a significare che il giratario che figura nella
prima girata dovrà figurare come girante nella seconda e così via. Nel titolo nominativo – polizza di
carico – che differisce dal titolo all’ordine perché l’intestazione ad un nome risulta oltre che dal
documento anche dal registro dell’emittente, la regola generale della legittimazione segue
coerentemente la peculiarità ora indicata ( c.d. doppia intestazione) nel senso che “il possessore di
un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto menzionato per effetto dell’intestazione a
suo favore contenuta del titolo e del registro dell’emittente.
Le eccezioni cartolari: eccezioni che il debitori per esimersi dall’adempimento, può opporre al
creditore che esige la prestazione contenuta nel titolo; si dividono in eccezioni personali e reali.
Eccezioni personali: sono opponibili solo ad un portatore determinato. Il debitore può opporre
eccezioni fondate su rapporti personali con i precedenti possessori solo se il possessore,
nell’acquistare il titolo, abbia agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.
Eccezioni reali: riguardano il contenuto del documento e sono opponibili a qualunque soggetto che
si trovi ad essere portatore del tiolo.
Procedura di ammortamento: procedura attraverso la quale il possessore di un titolo all’ordine o
l’intestatario di un titolo nominativo possono denunziare rispettivamente al debitore o all’emittente
lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione del titolo e chiedere con ricorso al presidente del
Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile l’ammortamento del titolo stesso.
Libretti di deposito a risparmio e carte di credito: sono documenti di legittimazione cioè che
servono solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione e che quindi non sono destinati alla
circolazione. Per la diffusione che essi hanno, meritano un cenno due categorie di documenti: i
libretti di deposito a risparmio (rilasciati a chi deposita una somma di denaro presso una banca) e le
carte di credito. La carta di credito presuppone da un lato l’esistenza di un rapporto di provvista tra
la banca emittente e il titolare della carta, e dall’altro l’esistenza di una convenzione tra la banca
emittente e i fornitori di beni o servizi che si obbligano a eseguire la prestazione richiesta dal
titolare della carta con conseguente diritto al rimborso da parte della banca stessa del corrispettivo
del bene fornito; la banca a sua volta addebita l’importo del corrispettivo sul conto del cliente-
titolare della carta.
I TITOLI CAMBIARI
La cambiale: è un titolo di credito all’ordine, la legge regola due specie di cambiali:
-la cambiale tratta in cui un soggetto detto traente ordina ad un altro soggetto detto trattario di
pagare una somma di denaro ad una determinata scadenza o ad una persona determinata detta
prenditore.
-la cambiale propria in cui un soggetto detto emittente promette di pagare una determinata somma
di denaro ad una determinata scadenza o a favore di una determinata persona detta prenditore
Le cambiali per essere valide e protestabili dovranno contenere il nome e cognome, il luogo e data
di nascita o codice fiscale del debitore
La cambiale finanziaria: sono titoli di credito all’ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non
inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione.
L’assegno bancario: ha struttura di una cambiale tratta, nel senso che anch’esso contiene un ordine
di pagamento di una somma di denaro rivolto dal traente a favore del prenditore. Se la struttura
dell’assegno è la medesima della cambiale tratta, non altrettanto può dirsi per la funzione e per la
disciplina, infatti, mentre la cambiale è uno strumento per ottenere credito, l’assegno bancario è uno
strumento di pagamento, ed ancora: pur non dovendo contenere una data di emissione questa serve
solo per la decorrenza del termine di presentazione fissato dall’art.32 e per gli effetti stabili dall.art
35, che l’assegno è sempre pagabile a vista.
L’assegno circolare: è un titolo all’ordine emesso da un istituto di credito, a ciò autorizzato
dall’autorità competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell’emissione
e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall’emittente.
LA RESPONSABILITA’ CIVILE
Il diritto vigente segnala che la funzione fondamentale che continua a svolgere la moderna
responsabilità civile resta quella risarcitoria, diretta a rimuovere tutte le conseguenze dannose di una
lesione apportata da un terzo ad una situazione giuridicamente rilevante facente capo ad altro
soggetto.
STRUTTURA DELL’ATTO ILLECITO
La responsabilità per colpa e dopo nell’art 2043 : Nell’ambito della disciplina codicistica in materia
responsabilità civile, l’art.2043 rappresenta una disposizione di carattere fondamentale per due
ragione. Da una parte racchiude una fattispecie di responsabilità, laddove rinvia a qualunque fatto
doloso o colposo che provoca una lesione nella sfera giuridica altrui. Dall’altra parte, l’art2943 si
rivela norma fondamentale in quanto individue alcuni elementi comuni a tutte le ipotesi disciplinate,
la cui presenza è indispensabile perché ricorra il fatto illecito. Invero, perché operi la responsabilità
civile e dunque nasca l’obbligazione risarcitoria non è sufficiente che un soggetto lamenti
l’insorgenza di un pregiudizio (patrimoniale o non) legato a un nesso di causalità con un evento
imputabile ad un terzo; perché questo fatto rilevi in termini di fatto illecito, è pur sempre necessario
che tale pregiudizio sia stato il risultato di una lesione apportata alla sfera giuridica del terzo e
rilevante in termini di danno ingiusto.
L’imputabilità: in coerenza con il particolare rilievo che assume la valutazione del comportamento
del soggetto agente (in termini di dolo e colpa), il codice civile richiede che al momento dell’azione
il soggetto sia dotato della capacità di intendere e di volere. (art.2046)
La colpa e il dolo: secondo la ricorrente informazione, il dolo rileva come intenzionalità ossia come
coscienza e volontà dell’evento lesivo; a sua volta la colpa ricorre quando l’evento lesivo, anche se
provveduto, non è voluto e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per
inosservanza di leggi e regolamenti.
Le cause di giustificazione: esercizio del diritto, legittima difesa e stato di necessità: La venuta ad
esistenza della fattispecie illecita sulla base di un comportamento (dolo o colposo) che abbia
cagionato ad altri un danno ingiusto può essere impedita in presenza di alcune circostanze che
tradizionalmente sono conosciute come “cause di giustificazione”. Abbiamo, fra queste, prima di
tutto l’esercizio del diritto che opera come causa di giustificazione ossia esclude che sorga
l’obbligazione di risarcire integralmente il danno, soltanto nei casi in cui la produzione del danno a
carico di terzi è inevitabile ai fini dell’esercizio del diritto, vale dire soltanto nei casi in cui la
realizzazione dell’interesse tutelato dal diritto soggettivo da parte del titolare comporta
inevitabilmente il verificarsi di un danno nella sfera del terzo. Per quanto riguarda lo stato di
necessità,nell’ipotesi presa in considerazione dall’art 2045 si è di front ad un fatto dannoso alla cui
produzione taluno è costretto al fine di salvare se o altri da una situazione di pericolo, non
volontariamente causata e non altrimenti evitabile, di un grave danno alla persona. In questo c