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commerciale diventa un diritto statale e nazionale. Il sistema
del codice di commercio italiano è di natura oggettiva. Gli atti di
commercio: il commerciante esegue gli atti di commercio
indicati nel codice di commercio. In questi anni unificano il
codice di commercio. Nell’art. 2082 del codice civile c’è la
nozione generale di imprenditore.
L’unificazione del diritto delle obbligazioni dei contratti. Le
regole consuetudinarie nascono dalla prassi. Elaborazione di
nuovi istituti giuridici.
LEZIONE 2.
La definizione di imprenditore è definita nell’articolo 2082 del
codice civile: colui che esercita professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione o scambio di
beni e servizi. La definizione di imprenditore è essenzialmente
giuridica, in presenza del quale si attua lo statuto e la disciplina
dell’imprenditore.
La nozione dell’art.2082 è ai fini civilistici ed esistono delle
nozione di imprenditore diverse, se si pensa alla legislazione
tributaria o comunitaria. Il primo requisito dell’imprenditore è
quello dell’attività produttiva, che è un’attività volta ad
incrementare l’utilità dei beni.
Non è impresa l’attività di mero godimento, quindi di godere di
un bene come l’attività di locazione; l’attività di albergazione
invece fa parte della definizione di imprenditore.
L’attività di investimento dei propri beni è un’attività produttiva.
L’imprenditore è anche colui che utilizza il fattore del capitale
investito e del proprio lavoro, quindi senza avere dipendenti.
L’attività organizzativa dell’imprenditore non per forza deve
avere un apparato fisico quindi macchinari o altro. Ciò che
qualifica l’impresa è l’utilizzazione di fattori produttivi e il
capitale finanziario e il loro coordinamento da parte
dell’imprenditore per un fine produttivo.
Altro requisito richiesto dalla legge per la definizione
dell’imprenditore, è quello dell’economicità. Alcuni autori
ritengono che l’economicità non sia un requisito autonomo ma
che abbia un significato: la ditta produttiva deve essere
condotta con metodo economico e programmaticamente volta
alla realizzazione di un risultato che consente la copertura dei
costi implicati, tramite valutazione oggettiva.
Altro requisito è la professionalità: professionalità come
abitualità di svolgimento dell’attività economica.
Lo scopo di lucro, quindi di produzione di utile, non è un
requisito necessario per definire un’impresa. Nel nostro
ordinamento esistono imprese considerate come tali ma che
non hanno scopo di lucro, come le cooperative, imprese
pubbliche e imprese sociali (introdotte dalla legge 155).
Gli elementi a sostegno della sufficienza del metodo
economico: impresa pubblica, mutualistica e impresa sociale
(tutte e tre senza scopo di lucro).
I criteri di individuazione delle diverse categorie di imprenditori:
criterio dimensionale (imprenditore piccolo o meno), criterio
dell’oggetto dell’impresa (agricolo o commerciale), natura del
soggetto (impresa privata o collettiva).
All’interno della categoria dell’imprenditore si collocano
l’imprenditore commerciale e quello agricolo, in relazione
all’oggetto dell’impresa. L’imprenditore commerciale è soggetto
all’obbligo delle scritture contabili, iscrizione del registro delle
imprese e al fallimento/ imprese concorsuali. L’imprenditore
agricolo viene ricostruito “in negativo”, perché è sottratto alla
disciplina del fallimento e delle imprese concorsuali.
La disciplina dell’impresa non si applica a determinate
categorie di soggetti: professionisti intellettuali. L’art. 2238,
comma 1, stabilisce che le disposizioni di impresa si applicano
alle professioni intellettuali solo se l’esercizio è finalizzata in
forma di impresa. Nell’ambito del professionista manca l’ambito
dell’organizzazione.
Professioni intellettuali sono quella del medico o dell’avvocato,
in cui la prestazione sia principalmente intellettuale piuttosto
che materiale.
Impresa per conto proprio (consumo personale): la
destinazione al mercato non è un requisito necessario per
l’attività d’impresa secondo alcuni autori, mentre si pensa
diffusamente che debba essere così. Secondo questa
impostazione, il soggetto che destina il bene o il servizio al
proprio consumo non è qualificabile come impreditore.
Il diritto commerciale è una branca del diritto privato che regola
le attività imprenditoriali e i rapporti tra operatori economici.
Cosa disciplina
● I contratti tra imprese, come quelli di vendita,
distribuzione, franchising e licenze
● La costituzione, la gestione e la dissoluzione delle società
● I titoli di credito
● Le procedure concorsuali
● La repressione della concorrenza sleale
● Le politiche antitrust
Le origini