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commerciale diventa un diritto statale e nazionale. Il sistema

del codice di commercio italiano è di natura oggettiva. Gli atti di

commercio: il commerciante esegue gli atti di commercio

indicati nel codice di commercio. In questi anni unificano il

codice di commercio. Nell’art. 2082 del codice civile c’è la

nozione generale di imprenditore.

L’unificazione del diritto delle obbligazioni dei contratti. Le

regole consuetudinarie nascono dalla prassi. Elaborazione di

nuovi istituti giuridici.

LEZIONE 2.

La definizione di imprenditore è definita nell’articolo 2082 del

codice civile: colui che esercita professionalmente un’attività

economica organizzata al fine della produzione o scambio di

beni e servizi. La definizione di imprenditore è essenzialmente

giuridica, in presenza del quale si attua lo statuto e la disciplina

dell’imprenditore.

La nozione dell’art.2082 è ai fini civilistici ed esistono delle

nozione di imprenditore diverse, se si pensa alla legislazione

tributaria o comunitaria. Il primo requisito dell’imprenditore è

quello dell’attività produttiva, che è un’attività volta ad

incrementare l’utilità dei beni.

Non è impresa l’attività di mero godimento, quindi di godere di

un bene come l’attività di locazione; l’attività di albergazione

invece fa parte della definizione di imprenditore.

L’attività di investimento dei propri beni è un’attività produttiva.

L’imprenditore è anche colui che utilizza il fattore del capitale

investito e del proprio lavoro, quindi senza avere dipendenti.

L’attività organizzativa dell’imprenditore non per forza deve

avere un apparato fisico quindi macchinari o altro. Ciò che

qualifica l’impresa è l’utilizzazione di fattori produttivi e il

capitale finanziario e il loro coordinamento da parte

dell’imprenditore per un fine produttivo.

Altro requisito richiesto dalla legge per la definizione

dell’imprenditore, è quello dell’economicità. Alcuni autori

ritengono che l’economicità non sia un requisito autonomo ma

che abbia un significato: la ditta produttiva deve essere

condotta con metodo economico e programmaticamente volta

alla realizzazione di un risultato che consente la copertura dei

costi implicati, tramite valutazione oggettiva.

Altro requisito è la professionalità: professionalità come

abitualità di svolgimento dell’attività economica.

Lo scopo di lucro, quindi di produzione di utile, non è un

requisito necessario per definire un’impresa. Nel nostro

ordinamento esistono imprese considerate come tali ma che

non hanno scopo di lucro, come le cooperative, imprese

pubbliche e imprese sociali (introdotte dalla legge 155).

Gli elementi a sostegno della sufficienza del metodo

economico: impresa pubblica, mutualistica e impresa sociale

(tutte e tre senza scopo di lucro).

I criteri di individuazione delle diverse categorie di imprenditori:

criterio dimensionale (imprenditore piccolo o meno), criterio

dell’oggetto dell’impresa (agricolo o commerciale), natura del

soggetto (impresa privata o collettiva).

All’interno della categoria dell’imprenditore si collocano

l’imprenditore commerciale e quello agricolo, in relazione

all’oggetto dell’impresa. L’imprenditore commerciale è soggetto

all’obbligo delle scritture contabili, iscrizione del registro delle

imprese e al fallimento/ imprese concorsuali. L’imprenditore

agricolo viene ricostruito “in negativo”, perché è sottratto alla

disciplina del fallimento e delle imprese concorsuali.

La disciplina dell’impresa non si applica a determinate

categorie di soggetti: professionisti intellettuali. L’art. 2238,

comma 1, stabilisce che le disposizioni di impresa si applicano

alle professioni intellettuali solo se l’esercizio è finalizzata in

forma di impresa. Nell’ambito del professionista manca l’ambito

dell’organizzazione.

Professioni intellettuali sono quella del medico o dell’avvocato,

in cui la prestazione sia principalmente intellettuale piuttosto

che materiale.

Impresa per conto proprio (consumo personale): la

destinazione al mercato non è un requisito necessario per

l’attività d’impresa secondo alcuni autori, mentre si pensa

diffusamente che debba essere così. Secondo questa

impostazione, il soggetto che destina il bene o il servizio al

proprio consumo non è qualificabile come impreditore.

Il diritto commerciale è una branca del diritto privato che regola

le attività imprenditoriali e i rapporti tra operatori economici.

Cosa disciplina

●​ I contratti tra imprese, come quelli di vendita,

distribuzione, franchising e licenze

●​ La costituzione, la gestione e la dissoluzione delle società

●​ I titoli di credito

●​ Le procedure concorsuali

●​ La repressione della concorrenza sleale

●​ Le politiche antitrust

Le origini

Dettagli
Publisher
A.A. 2024-2025
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mguinci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universitas Mercatorum di Roma o del prof Cocco Marco.