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Delta: le vicende delle obbligazioni

Le fonti

La fonte di obbligazione è il fatto o l’atto idoneo a far sorgere un vincolo. Il giudizio sull’idoneità della fonte include la valutazione. Il contratto è fonte dell’obbligazione. Il fatto illecito è fonte legale di obbligazione, esso è tale per la natura della regola violata e non per l’assenza della volontarietà delle conseguenze giuridiche.

Pagamento dell’indebito

Il nostro ordinamento ha accolto il principio della necessaria giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale, cioè l’esecuzione di una prestazione non dovuta è fonte di un’obbligazione di restituire. Quando chi non è debitore adempie ad un soggetto che non è creditore si ha un indebito oggettivo e ciò si verifica nelle ipotesi di inesistenza originaria o di successivo venir meno del titolo dell’obbligazione (annullamento, inefficacia). Colui che ha adempiuto (solvens) può chiedere la restituzione della prestazione e se colui che ha ricevuto era in mala fede ha diritto ai frutti e agli interessi dal giorno dell’adempimento.

Quando chi è debitore adempie ad un soggetto che non è creditore o non è legittimato a ricevere, si verifica l’ipotesi di indebito soggettivo ex latere accipientis. Colui che ha ricevuto la prestazione (accipiens) non ha titolo per trattenere quanto percepito, in questo caso lo stato soggettivo di buona o mala fede del solvens è rilevante per la determinazione del soggetto legittimato a chiedere la restituzione.

Quando chi non è debitore o è debitore di un terzo adempie nei confronti di chi è creditore di un terzo, si verifica l’ipotesi di indebito soggettivo ex latere solventis. In questa situazione l’accipiens ha il titolo per trattenere quanto ricevuto, poiché qualsiasi terzo può adempiere un debito altrui. Al fine della ripetibilità è decisivo lo stato soggettivo e psicologico del solvens.

Se il solvens ha adempiuto il debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, può chiedere la restituzione della prestazione, purché il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie di credito. L’errore è scusabile quando il debitore ha usato l’ordinaria diligenza per verificare la propria posizione debitoria.

La ripetizione dell’indebito è un’azione personale, poiché essa è attuabile dal solvens solo nei confronti di chi ha ricevuto la prestazione non dovuta, l’accipiens. La ripetizione dell’indebito è un’azione restitutoria. Essa presuppone l’esecuzione di una prestazione che abbia ad oggetto una somma di denaro o un bene suscettibile di restituzione, vi rientrano le prestazioni di dare e di consegnare. Nell’ipotesi in cui la prestazione indebita ha avuto ad oggetto un facere, una restituzione è inconcepibile. Al solvens, però, si deve riconoscere una somma di denaro rapportata al valore economico della prestazione.

Non è ammessa ripetizione per le prestazioni che sono finalizzate al conseguimento di uno scopo contrario al buon costume, infatti presupposto dell’irripetibilità è l’immoralità, anche da parte del solvens, dello scopo (corruzione). L’azione di ripetizione si prescrive con termine decennale.

Ingiustificato arricchimento

Chiunque, senza giustificata causa, si è arricchito a danno altrui è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultimo della correlativa diminuzione del patrimonio. L’ingiustificato arricchimento richiede una serie di elementi. Per prima cosa un fatto lecito, naturale o umano. Il fatto, inoltre, deve essere causa di arricchimento di un soggetto e di diminuzione patrimoniale di un altro. Essenziale, infine, è la mancanza di causa, ovvero l’assenza di un titolo giuridico idoneo che giustifichi l’arricchimento e la correlativa diminuzione patrimoniale. L’ingiustificato arricchimento è fonte di un’obbligazione indennitaria che tende a reintegrare le diminuzioni patrimoniali.

L’adempimento

Si definisce adempimento l’esatta esecuzione della prestazione. Questa è eseguita correttamente se rispetta modalità, tempi e luoghi prestabiliti che garantiscono al creditore il risultato utile. Il codice utilizza i termini adempimento e pagamento, quest’ultimo è l’adempimento di obbligazioni pecuniarie, ovvero aventi ad oggetto una somma di denaro. L’adempimento non si identifica necessariamente con la piena soddisfazione di tutti gli interessi, ma è quel comportamento esecutivo indirizzato alla soddisfazione dell’interesse creditorio. Al debitore viene lasciato un certo margine di discrezionalità, offerto dalla clausola generale di buona fede.

La diligenza è un criterio di responsabilità e modalità esecutiva di un comportamento determinato, più in generale è un criterio oggettivo di valutazione del comportamento esecutivo, nel rispetto delle particolarità e delle qualità rivestite dal soggetto agente. L’adempimento è fattispecie estintiva del rapporto, cioè realizza il diritto di credito e la liberazione dall’obbligo di prestazione. All’adempimento sono tenuti il debitore e i suoi eredi a titolo universale.

L’adempimento del terzo

L’unico soggetto obbligato è il debitore, qualsiasi terzo può adempiere, anche contro la volontà del creditore. Quest’ultimo può rifiutare l’adempimento se ha interesse all’esecuzione personale del debitore. La sola volontà del debitore manifestata mediante l’opposizione non è sufficiente; essa non vincola il creditore, il quale ha la facoltà, non l’obbligo, di rifiutare l’adempimento del terzo. Il rifiuto ingiustificato di ricevere l’adempimento dal terzo preclude al creditore di pretendere successivamente la prestazione dal debitore. L’intervento del terzo, nei confronti del creditore, è un atto libero, non dovuto. Il terzo quindi è colui che non ha un impegno ad adempiere non avendo alcun rapporto riconoscibile né con il creditore, né con il debitore. L’adempimento del terzo ha natura negoziale qualificata dall’animus di adempiere l’obbligo altrui.

Valido ed efficace è l’adempimento fatto al creditore o al soggetto da lui autorizzato a ricevere. L’adempimento a favore del non legittimato libera il debitore solo se il creditore l’abbia rettificato o se l’oggetto della prestazione si sia riversato sul suo patrimonio. L’adempimento effettuato ad un creditore incapace è inefficiente se il risultato è stato rivolto a suo svantaggio, in queste ipotesi, l’unico legittimato a ricevere è il tutore o il curatore, il rappresentante legale.

Esattezza nell’adempimento

L’esattezza riguarda la piena conformità al contenuto dell’obbligo del comportamento esecutivo, si commisura con lo sforzo richiesto al debitore al fine di soddisfare l’interesse creditorio. L’adempimento comprende tutte quelle attività idonee ad assicurare una prestazione utile per il creditore. Se l’obbligazione ha ad oggetto cose determinate nel genere, il debitore ha l’obbligo di prestare cose di qualità non inferiore alla media. Il debitore è tenuto all’esecuzione integrale della prestazione. Il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale anche quando la prestazione è divisibile. Escluse le ipotesi di prestazione indivisibile, l’adempimento parziale non è un adempimento inesatto, se il creditore consente, l’esecuzione parziale libera il debitore per la parte eseguita.

Il debitore può anche adempiere con cosa altrui, purché il creditore ne sia a conoscenza. Mentre il debitore può sempre ottenere la restituzione se offre di eseguire una nuova prestazione con cose delle quali può disporre, il creditore può impugnare l’adempimento soltanto se lo abbia ricevuto in buona fede e, previa restituzione di quanto ricevuto, può pretendere una nuova prestazione oltre al risarcimento del danno. Il creditore ha l’onere di rifiutare la prestazione inesatta o di denunciare l’inesattezza. Ciò risponde ad un'esigenza di certezza che però non lede la posizione creditoria.

Prestazione in luogo dell’adempimento (datio in solutum)

Non produce effetto liberatorio l’esecuzione di una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore eguale o maggiore. Se il creditore vi consente, l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione viene eseguita. La prestazione in luogo dell’adempimento richiede l’accordo tra creditore e debitore. Senza il consenso del creditore, l’esecuzione di una prestazione diversa non produce né l’effetto liberatorio, né quello estintivo. L’effetto estintivo si produce con l’effettiva esecuzione della prestazione diversa. Ciò distingue la “datio in solutum” dalla novazione.

Luogo e tempo dell’adempimento

La prestazione deve essere eseguita nel luogo convenuto. Hanno rilevanza gli usi, la natura della prestazione o altre circostanze obiettive. La consegna di una cosa certa e determinata deve essere eseguita nel luogo dove la cosa si trovava al tempo nel quale è sorta l’obbligazione. Le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute al domicilio del creditore, il debitore si deve attivare recandosi dal creditore per consegnare quanto dovuto.

Il tempo dell’adempimento è essenziale alla configurazione dell’obbligo, un vincolo senza scadenza è una negazione della doverosità della condotta. Il termine di adempimento è una modalità esecutiva di un vincolo obbligatorio già sorto. Se non è fissato alcun termine, il creditore può esigere immediatamente la prestazione. La determinazione del tempo dell’esecuzione è nella libera disponibilità delle parti.

Se il termine di adempimento è fissato in favore del debitore, il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza ma il debitore può eseguirla direttamente. Se il termine di adempimento è fissato in favore del creditore, il debitore non può eseguire la prestazione prima della scadenza. Pur in presenza di termine a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore sia divenuto insolvente o abbia diminuito le garanzie che aveva promesso. Si ha, dunque, decadenza dal beneficio del termine.

Imputazione dell’adempimento e diritto alla quietanza

Se il debitore ha più debiti dello stesso tipo con lo stesso creditore, il debitore ha la facoltà di dichiarare, contestualmente all’adempimento, quale debito intende soddisfare, senza che il creditore possa opporsi. Qualora il debitore non abbia esercitato la facoltà di imputazione, questa può essere effettuata dal creditore all’atto di rilascio della quietanza. La quietanza è la dichiarazione con la quale il creditore attesta l’avvenuto pagamento. È un atto dovuto, unilaterale e recettizio. L’effetto della quietanza è la predisposizione di una prova liberatoria, cioè che libera il debitore dal vincolo.

Mora del creditore e liberazione coattiva del debitore

Con il termine mora si indica il ritardo qualificato. Si ha mora quando, per effetto del creditore o del debitore, si verifica un impedimento temporaneo all’attuazione del rapporto. La mora presuppone che l’esecuzione della prestazione sia ancora possibile, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione esclude la mora. Nonostante il denominatore comune, mora del creditore e mora del debitore sono istituti distinti. Punti di contatto sono configurabili nel rapporto obbligatorio come cooperazione per la realizzazione di un complesso di interessi creditori e debitori.

La cooperazione del creditore all’adempimento può essere costituita dalla mera ricezione dei materiali di una prestazione già approntata. Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, rifiuta la prestazione offertagli o non compie l’attività necessaria affinché il debitore possa adempiere. L’offerta deve presentare determinati requisiti che tendono ad assicurare la congruenza tra prestazione offerta e prestazione dovuta, il rispetto delle modalità di tempo e di luogo. L’esattezza della prestazione è un presupposto di validità dell’offerta formale. Il creditore non è in mora quando il suo rifiuto di cooperazione sia giustificato da un motivo legittimo. Se la prestazione ha ad oggetto denaro o cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale, cioè consistere nella consegna del bene al pubblico ufficiale, il quale la dovrà poi consegnare al creditore.

Quando la prestazione ha ad oggetto immobili o cose mobili da consegnare in un luogo diverso dal domicilio del creditore, l’offerta consiste nell’intimazione a ricevere. Anche per le prestazioni di fare è richiesta l’offerta per intimazione. Nella maggior parte delle obbligazioni di fare, la cooperazione richiesta al creditore si inserisce nello stesso procedimento attuativo della prestazione. Senza quella cooperazione la prestazione è ineseguibile, il debitore non può effettuare alcuna offerta, ma può soltanto dichiarare la sua disponibilità ad adempiere, intimando il creditore di compiere gli atti necessari di cooperazione. Quando il creditore è in mora, l’impossibilità della prestazione è a suo carico e non sono dovuti gli interessi e frutti della cosa. Il creditore è tenuto a risarcire i danni derivanti dalla sua mora.

Con la mora il rischio della sopravvenienza è addossato al creditore ma il debitore è ancora obbligato ad eseguire la prestazione e, al rifiuto del creditore, può ottenere unilateralmente la liberazione dal vincolo mediante il deposito liberatorio (liberazione coattiva del debitore).

Modi di estinzione diversi dall’adempimento

L’adempimento costituisce lo strumento fisiologico di attuazione del rapporto obbligatorio, ma non ne rappresenta l’unica causa di estinzione. Esistono molteplici altre fattispecie estintive, particolare rilievo assumono la novazione, la remissione, la compensazione, la confusione e l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore.

La compensazione

La compensazione è una fattispecie estintiva che richiede l’esistenza di crediti e di debiti reciproci facenti capo a due separati o autonomi centri d’interessi. La dualità e la reciprocità sussistono anche quando due rapporti obbligatori, pur ricadendo nella titolarità di uno stesso soggetto, afferiscono a due patrimoni distinti e separati. La funzione della compensazione è quella di realizzare l’economia degli atti, evitando che siano posti in essere due adempimenti, quando, mediante la compensazione, si può raggiungere lo stesso risultato pratico. La compensazione tende a realizzare una funzione di autotutela, neutralizzando gli effetti negativi che deriverebbero dall’eventuale inadempimento della controparte. Il codice disciplina tre tipi di compensazione: legale, giudiziale e volontaria.

La compensazione legale si verifica nei casi in cui le obbligazioni reciproche abbiano i requisiti della liquidità e dell’esigibilità e se i beni oggetto delle corrispondenti prestazioni siano caratterizzati dall’omogeneità e dalla fungibilità. Un credito è liquido quando è esistente e determinato nel suo ammontare. Il credito è esigibile quando il suo titolare può pretendere che il debitore esegua la prestazione dovuta. L’azionabilità presuppone il non inadempimento dell’obbligazione. Ai fini della compensazione, non è necessario che i crediti reciproci si equivalgano quantitativamente. La compensazione giudiziale è caratterizzata dalla diversità di requisiti necessari per la sua operatività, cioè mancanza di liquidità in uno dei due crediti reciproci.

La confusione

L’obbligazione si può estinguere se nella stessa persona confluiscono le contrapposte qualità creditoria e debitoria. L’effetto estintivo è determinato dall’inidoneità del rapporto a svolgere una funzione utile. Ciò non si verifica nell’ipotesi di due patrimoni distinti appartenenti allo stesso soggetto.

La novazione

Solitamente si fa una distinzione tra novazione oggettiva e novazione soggettiva, tuttavia solo la novazione oggettiva ha funzione estintiva. La novazione soggettiva (sostituzione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio) determina una vicenda modificativa della titolarità della situazione debitoria e rinvia esplicitamente alla disciplina della delegazione, dell’espromissione e dell’accollo che non producono l’estinzione del rapporto obbligatorio. La novazione oggettiva è fattispecie che consiste nell’estinguere un rapporto obbligatorio e, simultaneamente, nel costruirne uno nuovo, che prende il posto del primo. Affinché si verifichi tale situazione estintiva-costitutiva è necessario il concorso di un elemento oggettivo, quando sono modificati l’oggetto o il titolo dell’originaria obbligazione, e di

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tn27 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Liccardo Giuseppe.
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