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Nel codice civile nella categoria dei soggetti di diritto ritroviamo la persona sica (uomo) e le persone giuridiche (organizzazioni collettive). PERSONA FISICA NASCITA Alla nascita si acquisisce la capacità giuridica, l’attitudine ad essere titolare di diritti e doveri, che perdura no alla morte. (Il già concepito non nato è privo di capacità giuridica. Ha una serie di diritti che si attivano in caso di nascita.) La nascita è dichiarata: - Entro 10 giorni all’u ciale dello stato civile del comune in cui la nascita è avvenuta; - Oppure entro 3 giorni alla direzione sanitaria dell’ospedale. Questa dichiarazione forma l’atto di nascita, che l’u ciale di stato iscrive nei registri dello stato civile. Gli atti dello stato civile hanno forza probatoria: fanno fede della verità dichiarata. ATTRIBUZIONE DEL NOME Ogni persona è identi cata con un nome, composto da nome in senso stretto, prenome, cognome. • Il prenome è dato da chi dichiara la nascita, o se il dichiarante se ne astiene, dallo stesso u ciale dello stato civile. Il cognome è quello del padre se i genitori sono coniugati. Recentemente la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che attribuiva automaticamente il cognome paterno. - Se il soggetto nasce fuori dal matrimonio, ed è riconosciuto, il cognome è del genitore che lo ha riconosciuto per primo. - Se è stato riconosciuto contemporaneamente il cognome è del padre. - Se la liazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento della madre, il glio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre. • Altrimenti il neonato è iscritto nei registri dello stato civile come glio di ignoti, e il cognome è dato a scelta dell’u ciale. Se successivamente il glio viene riconosciuto (o se è stata accertata la genitorialità), viene ripresa la regola precedente: il glio può mantenere il cognome dato dall’u ciale anteponendolo, aggiungendolo o sostituendolo a quello del genitore che lo ha riconosciuto o di entrambi i genitori. Nel caso di glio minorenne, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del genitore, previo ascolto del minore, che abbia compiuto 12 anni, o anche di età inferiore ove capace di discernimento. CAPACITÀ DI AGIRE Attitudine del soggetto a compiere atti giuridici mediante i quali acquistare diritti (alla nascita) o assumere doveri (al conseguimento della maggiore età). MINORE Il minore acquista diritti ed assume doveri per mezzo dei suoi legali rappresentanti a cui spetta la legale rappresentanza del minore (amministrano i suoi beni, compiono gli atti giuridici in suo nome). È sottoposto alla responsabilità dei genitori o alla cura di un tutore nominato dal tribunale. I genitori non possono riscuotere capitali spettanti al minore o comperare beni in suo nome se non previa autorizzazione del giudice. Il 16enne che sia autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio è in qu
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A.A. 2022-2023
33 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher appunti_gipa_ravenna di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Albanese Antonio.