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SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Le relazioni umane sono di vario genere e non sono tutte rilevanti per il diritto. Le situazioni giuridiche che fanno capo ai soggetti si dividono in attive e passive.

DIRITTO SOGGETTIVO: potere di agire per il soddisfacimento di un interesse protetto dall'ordinamento; potere di pretendere che qualcun altro tenga un determinato comportamento per il proprio interesse.

L'attribuzione del diritto soggettivo realizza la protezione giuridica di un certo interesse del singolo. Un diritto soggettivo esiste in quanto l'ordinamento giuridico protegge quell'interesse. Caratteristica essenziale del diritto soggettivo è la libertà del soggetto titolare del diritto di decidere se farlo valere o meno. Bisogna distinguere all'interno del diritto soggettivo le singole facoltà che sono manifestazioni del diritto soggettivo. Le singole facoltà non hanno autonomia perché non esercitare una determinata facoltà non

sia necessario un intervento esterno.

può avvenire in modo coattivo.

DIRITTI ASSOLUTI E RELATIVI: i diritti assoluti sono quei diritti che garantiscono al proprio titolare un potere che può esercitare erga omnes, cosa che non avviene nei diritti relativi, perché il titolare può esercitare il suo potere solo nei confronti di uno o più soggetti obbligati. Le situazioni passive corrispondenti saranno rispettivamente dovere e obbligo.

Nell'ambito dei diritti assoluti: diritti reali e della personalità. Le differenze sono così tante che parte della dottrina dubita della riconducibilità anche dei diritti della personalità tra i diritti assoluti.

La distinzione diritto reale diritto di credito è fondamentale; un determinato interesse dell'individuo può essere soddisfatto a volte tanto con un diritto reale tanto con un diritto di credito.

DIRITTO POTESTATIVO: potere di operare un mutamento di una situazione giuridica altrui senza che

l'altrosoggetto lo possa impedire. Es: diritto di recesso, diritto del comunista (colui che è in comunione) dichiedere lo scioglimento della comunione perché il comproprietario può chiederlo e ottenerlo, quindi incidere sulla situazione giuridica altrui anche se l'altro soggetto vi si oppone e questo perché al diritto potestativo del comproprietario corrisponde una situazione di SOGGEZIONE. Parte della dottrina sottolinea che all'interno dei diritti potestativi bisogna includere i diritti potestativi a esercizio giudiziale, indeterminati casi il soddisfacimento dell'interesse del titolare del diritto potestativo necessita dell'intervento del giudice. Es. art 1051, il fatto che il soggetto abbia diritto alla servitù non vuol dire che possa costringere l'altra parte; laddove non ci sia l'accordo occorre l'intervento del giudice.

INTERESSE LEGITTIMO: situazione attiva che spetta ai privati i quali siano toccati

in un loro interesse dall'esercizio del potere pubblico da parte della pubblica amministrazione. Si parla di interesse legittimo tutte le volte in cui il privato agisce come autorità. Il privato che viene a confrontarsi con la pubblica amministrazione non ha il diritto a che la PA soddisfi l'interesse perseguito, ma ha diritto che la PA rispetti le norme giuridiche che regolano la sua attività come autorità. Es: partecipazione al concorso. Per molti anni si è discusso sulla risarcibilità in caso di lesione dell'interesse legittimo del privato. Dalla sentenza 500/1999 non se ne dubita più. Alcuni autori hanno sostenuto che la figura dell'interesse legittimo può avere anche una sua rilevanza nell'ambito del diritto privato (prof. Rescigno); anche nell'ambito dell'istituto come la promessa al pubblico può essere ritrovato un interesse legittimo poiché in questa fase tutti coloro che hanno

aderito hanno un interesse alla regolarità dello svolgimento.

INTERESSE DIFFUSO: situazione di un soggetto che è danneggiato da un comportamento altrui il quale contemporaneamente danneggia anche lo stesso interesse di una moltitudine di altri soggetti.

Consumatori VS pubblicità ingannevole.

Abitanti VS inquinamento ambientale di un'industria.

Introdotta nell'ordinamento l'azione di classe che permette con un giudizio unico e con costi più contenuti di tutelare più soggetti che sono legati dal fatto di aver subito la stessa lesione. La pronuncia favorevole ha effetti su tutti coloro che hanno aderito all'azione di classe.

ONERE: situazione in cui ad un soggetto è attribuito un potere il cui esercizio è condizionato ad un adempimento. Il non adempimento dell'onere impedisce l'esercizio del diritto.

UFFICIO O POTESTÀ: potere diverso dal diritto soggettivo in quanto è dato non nell'interesse

del titolare, ma nell'interesse di un terzo. Es: genitore figlio. Attualmente non viene più utilizzato il termine potestà, ma responsabilità genitoriale. FATTO ATTO E NEGOZIO GIURIDICO: esistono determinate fattispecie e ogni fattispecie che determina effetti può essere semplice o complessa. Può consistere in eventi naturali, anche totalmente estranei alla volontà dell'uomo ma anche in comportamenti umani consapevoli e volontari. Ciò permette di distinguere fatti da atti. I fatti sono eventi naturali che accadono e producono effetti giuridici indipendentemente da qualsiasi attività consapevole o volontaria dell'uomo. Rientrano nella nozione di fatti anche quelli la cui essenza è riconducibile ad un'attività umana quando è totalmente rilevante per il prodursi RELATIVO EFFETTO GIURIDICO. Atti: gli atti invece sono i comportamenti umani o comunque gli eventi riconducibili all'attività umana.cuirilevanza dipende dalla presenza del fattore umano. Nell'ambito di questa categoria è necessario fare una distinzione che ruota tutta intorno al ruolo della volontà umana. Si distinguono quindi atti giuridici puri o non negoziali e negoziali o negozi giuridici. Gli atti giuridici non negoziali sono comportamenti volontari ma nei quali non rileva la volontà del soggetto di produrre gli effetti giuridici che da quel comportamento deriveranno. Sono atti tenuti dal soggetto volontariamente ma senza la volontà di produrre gli effetti giuridici che la norma fa discendere da tale comportamento volontario (confessione). L'atto non è altro che un mero presupposto degli effetti giuridici determinati dalla legge. Diverso è il negozio giuridico, la volontà del soggetto è non solo quella di compiere l'atto ma quella di determinare proprio quegli effetti giuridici che le norme fanno derivare da quell'atto. Differenza tra

dichiarazioni di volontà e dichiarazioni di scienza. Nell'ultima lautore della dichiarazione comunica semplicemente una realtà come da lui conosciuta.

Diritto privato progredito

1 ottobre 2020

Lezione 4

CAPACITÀ GIURIDICA: art 1 cc; si acquista alla nascita e si perde con la morte. È l'idoneità del soggetto di essere titolare di situazioni giuridiche. Compete alle persone fisiche, ma secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, una certa soggettività appartiene anche ad altre strutture organizzate che la legge tratta come autonomi centri di imputazione. (es. condominio). Nell'ambito degli enti ci sono enti dotati di personalità giuridica ed enti che non sono persone giuridiche. Non solo i soggetti di diritto non si esauriscono con le persone fisiche ma le persone giuridiche e le persone fisiche non esauriscono la categoria dei soggetti di diritto perché sono soggetti ad esempio anche gli enti.

Persona fisica → il

Codice del 1865, quindi il precedente al nostro del 1942, richiedeva, affinché un soggetto potesse dirsi nato, la cosiddetta vitalità, in assenza della quale il bambino si considerava nato morto. Il nostro codice civile non richiede la vitalità per cui un bambino si può dire nato nel momento in cui vi è una respirazione autonoma rispetto a quella della madre. A tal proposito la scienza offre esami per sapere se la respirazione si è verificata o meno (docimasia polmonare).

Un soggetto si ritiene morto al momento della cessazione irreversibile delle funzioni cerebrali; entro 24h è necessario che sia compilato l'atto di morte.

Incapacità giuridiche speciali → incapacità a seguito delle quali determinati diritti sono preclusi a determinati soggetti (minori nell'ambito del lavoro; incapacità di ricevere per testamento del notaio che l'ha redatto).

Capacità giuridica dello straniero → preleggi art 16.

condizione di reciprocità; il nostro ordinamento riconosce i diritti agli stranieri soltanto laddove il paese di appartenenza dello straniero riconosca a sua volta lo stesso diritto al cittadino italiano. Nella storia ha avuto e può avere 3 valenze: - reciprocità diplomatica: il trattamento dello straniero viene definito in un trattato stipulato tra Italia e stato di riferimento. Non muta nel tempo sino a modifica del trattato. - reciprocità legislativa: richiede la verifica dell'esistenza nell'ordinamento giuridico straniero di una norma analoga a quella nazionale; il trattamento dello straniero si modificherà col mutamento delle rispettive legislazioni. - reciprocità di fatto: richiede all'interprete di verificare non soltanto se nell'ordinamento straniero esiste una norma analoga a quella nazionale ma anche di verificare che esista una giurisprudenza, una prassi amministrativa o addirittura dei comportamenti diffusi idonei adimostrare un trattamento del cittadino italiano corrispondente a quello che può essere riservato in Italia ad un cittadino di quello stato. È pacifico sia in giurisprudenza che in dottrina che l'art. 16 si riferisca alla reciprocità di fatto e
Dettagli
A.A. 2022-2023
41 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angelica141189 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Bonini Roberta Serafina.