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Responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia tranne quando provi il caso fortuito. L'articolo 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, ma come afferma la giurisprudenza, ad un effettivo potere fisico sulla cosa che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo in modo di impedire che, per la sua natura, o per particolari accidentalità produca danni.

IL POTERE SULLA COSA PUO' ESSERE UN POTERE DI DIRITTO (PROPRIETARIO) E UN POTERE DI FATTO (POSSESSORE ILLEGITTIMO).

ES: Il Sig. Rossi è proprietario di un appartamento. Un giorno si verifica una fuoriuscita di acqua dai suoi impianti sanitari, che produce un allagamento nell'appartamento di proprietà di un altro condomino. Quest'ultimo può domandare il risarcimento dei danni al Sig. Rossi.

LA PROVA LIBERATORIA: Consiste...

Nella dimostrazione del caso fortuito. Il fatto è che il custode non può liberarsi dalla responsabilità dimostrando di aver adottato tutte le precauzioni e cautele nel caso, ma solo attraverso la dimostrazione del caso fortuito.

RESPONSABILITÀ PER DANNO CAGIONATO DA ANIMALI:

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

ES: Un cane custodito in un recinto scappa e ferisce alcuni animali del vicino. Il vicino può chiedere il risarcimento dei danni al proprietario del cane.

Non è richiesto che l'animale appartenga a una determinata specie o che abbia una particolare aggressività. In punto di imputazione la cassazione però distingue tra animali selvatici e randagi. Nel primo caso risponde l'ente a cui è affidata la gestione.

della fauna del territorio. Nel caso di animali randagi, risponde l'ente al quale sia imposto il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione: tipicamente il Comune.

PROVA LIBERATORIA: Valgono le stesse considerazioni fatte per il danno cagionato da cose in custodia.

NEL CASO DI DANNO CAGIONATO DAL MORSO DI UN CANE, NON È STATA CONSIDERATA PROVA LIBERATORIA IL FATTO CHE IL PROPRIETARIO AVESSE INTIMATO AL DANNEGGIATO DI NON DARGLI CONFIDENZA.

RESPONSABILITÀ PER ROVINA DI EDIFICIO: Il proprietario di un edificio è responsabile per i danni cagionati dalla loro rovina, salvo che questi provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. La nozione di rovina non deve far pensare solo al crollo degli stessi. Si può parlare anche di disgregazione dell'edificio o di elementi accessori.

ES: da un edificio si staccano alcune tegole di un tetto che colpiscono in testa un passante. Egli

può chiedere il risarcimento al proprietario dell'edificio. PROVA LIBERATORIA: Non ha alcuna rilevanza la dimostrazione dell'assenza di colpa del proprietario. Nel primo decennio dalla costruzione dell'opera il proprietario sarà sempre responsabile dei danni da rovina cagionati ai terzi, ma avrà un'azione contro l'appaltatore. Il terzo danneggiato infatti avrà sia azione verso il proprietario, sia verso l'appaltatore. Si discute anche di caso fortuito metereologico; ci si chiede se possono costituire prova liberatoria le condizioni atmosferiche che provocano la rovina di un edificio. Decisiva è la valutazione comparativa delle conseguenze cagionate dagli eventi atmosferici. RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE PER LA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI: Il concetto di circolazione stradale, per i giudici di legittimità, deve comprendere anche la CIRCOLAZIONE STATIC, cioè i momenti in cui l'auto è ferma. Il conducente di

Un veicolo senza rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.

NELLA NOZIONE DI VEICOLO SI COMPRENDONO I VEICOLI A MOTORE E I VEICOLI A TRAZIONE MUSCOLARE O ANIMALE.

LA RESPONSABILITÀ ALLORA GRAVA SU COLORO CHE RISULTANO ESSERE CONDUCENTI DEL VEICOLO E SU COLORO CHE, CONDUCENDO IL VEICOLO, LO ABBIANO LASCIATO IN SOSTA.

Es: Il Sig. Rossi parcheggia l'auto per recarsi a comprare una ricarica telefonica. Il parcheggio è in discesa e non avendo messo il freno a mano l'autoscivola urtando due passanti. Sussite la responsabilità risarcitoria.

Sig. Rossi. Per lungo tempo si è ritenuto che i soggetti trasportati non potessero invocare la responsabilità risarcitoria del conducente: si muoveva dal rilievo che la persona trasportata accettasse, in qualche modo, i rischi del trasporto. Ora invece qualsiasi persona (e quindi anche il trasportato) che subisce un danno riconducibile alla circolazione del veicolo, può richiedere il risarcimento dei danni. Quindi sia il trasportato a titolo amichevole, che il trasportato a titolo contrattuale possono avere il risarcimento del danno. PROVA LIBERATORIA: Non basta dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Per liberarsi dalla responsabilità risarcitoria non basta dimostrare di essersi comportati diligentemente; occorre fornire l'indicazione di una causa esterna alla sfera di comportamento del conducente che sia inevitabile e imprevedibile; Tale causa esterna può anche essere il comportamento della vittima. LA RESPONSABILITÀ DEL

CONDUCENTE HA NATURA OGGETTIVA: L'aver fatto tutto il possibile per evitare il danno significa che questo si è verificato indipendentemente dal comportamento soggettivo dell'agente, essendo imputabile al caso fortuito.

LA PRESUNZIONE DI COLPA: In caso di scontro tra veicoli si presume che i conducenti abbiano concorso, in maniera eguale, a produrre i danni subiti dai singoli veicoli. Questa disposizione mira a risolvere la questione complessa della responsabilità in caso di scontro. Spetta all'attore danneggiato vincere la presunzione di colpa. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta dell'attore, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dal provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL PROPRIETARIO: La responsabilità non sussiste soltanto se il proprietario riesce a dare la prova che la circolazione

è avvenuto contro la sua volontà. Qualora il proprietario consenta la circolazione del veicolo al figlio, nessun giudizio di colpa potrà essere rimosso al padre per aver causato il danno, in concreto da un terzo. Una volta che il veicolo è in circolazione, è al di fuori da qualsiasi controllo da parte del proprietario. Il proprietario però, se vuole evitare di assumere la responsabilità oggettiva per fatto altrui, può manifestare la volontà contraria a che qualcuno utilizzi la sua auto. È questa la prova liberatoria richiesta per evitare la responsabilità solidale. IL PROPRIETARIO NON SI LIBERA DALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DIMOSTRANDO CHE LA CIRCOLAZIONE È AVVENUTA CONTRO IL SUO CONSENSO MA È NECESSARIO CHE LA STESSA SIA AVVENUTA CONTRO LA SUA VOLONTÀ. La responsabilità del proprietario sussiste anche in caso di furto del veicolo da parte di un ladro che abbia causato un incidente; questo.

quando risulta che il proprietario non abbia adottato le misure e le cautele idonee ad ostacolare materialmente l'azione dell'adro.

NESSUN VEICOLO A MOTORE POI PUO' ESSERE MESSO IN CIRCOLAZIONE SENZA L'ASSICURAZIONE.

IPOTESI PARTICOLARI DI RESPONSABILITA' SENZA PROVA LIBERATORIA:

Mentre nella fattispecie con prova liberatoria occorre compiere un'indagine circa la natura della responsabilità, nella fattispecie senza prova liberatoria non c'è dubbio che la responsabilità sia oggettiva: SI PRETENDE UN GIUDIZIO DI COLPA.

La responsabilità oggettiva si fonda sul rischio: il responsabile esercita un'attività rischiosa per la società, che nel contempo è un'attività irrinunciabile di progresso.

-CHI SVOLGE UN'ATTIVITA' RISCHIOSA, IN DIVERSI CASI LO FA NEL PROPRIO INTERESSE: REALIZZA UN PROFITTO.

-CHI ESERCITA UN'ATTIVITA' RISCHIOSA PUO' SOPPORTARE PIU' FACILMENTE IL PESO DEL

RISARCIMENTO, SPECIE QUANTO LA SOCIETÀ DEVE STIPULARE UN'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA. - CHI SVOLGE UN'ATTIVITÀ PERICOLOSA, ORGANIZZA E CONTROLLA TALE ATTIVITÀ: QUESTO VUOL DIRE CHE ALMENO POTENZIALMENTE È IN GRADO DI ASSICURARE LE MIGLIORI TUTELE E GARANZIE PER LO SVOLGIMENTO IN TUTTA SICUREZZA DELLA SUA ATTIVITÀ. La responsabilità penale è personale: essa presuppone sempre l'accertamento, in capo all'autore del fatto, del dolo o della colpa. La responsabilità civile invece può essere fondata sulla colpa o sul dolo o essere soggettiva. RESPONSABILITÀ DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI: Questa disposizione si riferisce prevalentemente al lavoro subordinato. Il fondamento della responsabilità sussiste nel rapporto effettuale (detto RAPPORTO DI PREPOSIZIONE) che si istituisce quando per la volontà di un soggetto (il committente), un altro soggetto (il commesso) esplichi un'attività per conto esottoil potere del primo. ES: Il Sig. Rossi è titolare di un'impresa di pulizie e si serve di due lavotori che tutte le mattine guidano icamioncini pieni di scope, detersivi ecc. perandare a lavoro. Un giorno accade che uno dei lavoratori urta la vetrina facendo una manovra col camion. Iltitolare del negozio agirà contro il datoredi lavoro per il risarcimento dei danni. LA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE SUSSISTE QUANDO IL FATTO ILLECITO SIA COMPIUTO DALCOMMESSO NELL'ESERCIZIO DELLE SUE MANSIONI. È necessario dunque che vi sia una connessione tra l'esercizio delle mansioni e il fatto dannoso. Se invece succede che il lavoratore dell'impresa di pulizie sequestra una persona mentre si sta per recare alavoro, il sequstrato non potrà richiederei danni al datore di lavoro. LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO NON SUSSISTE NEL CASO IN CUI IL LAVORATORE ABBIA AGITO
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A.A. 2022-2023
469 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher eleonorapel di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Migliaccio Emanuela.