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La sottrazione internazionale di minori

Materia che trova regolamentazione nella CONVENZIONE DELL'AJA IL 25 OTTOBRE 1980 SUGLI ASPETTI CIVILI DELLA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI in Italia con legge n. 64 del 1994). Esempio: Sempre più spesso i figli nascono da coppie di genitori di diverse nazionalità. Quando sopraggiunge la crisi della coppia (sposata o non sposata) può accadere che ciascun partner vada a ritornare al proprio paese e aspiri ad avere con sé i figli. La necessità di proteggere il minore sorge quando uno dei genitori decide di allontanarsi con i figli dalla propria residenza abituale (es. Italia) senza il consenso dell'altro genitore e/o in violazione delle decisioni giudiziali sull'affidamento e sulla collocazione del minore (oppure senza il consenso dell'altro genitore, nell'attesa che il giudice competente si pronunci su affidamento e collocamento). Pari necessità di protezione sorge quando

Il genitore è emigrato dal luogo di residenza abituale della famiglia portando con sé legittimamente la prole (con il consenso dell'altro genitore), ma poi ostacola illegittimamente il ritorno del figlio (ad esempio perché non vuole rispettare la decisione giudiziale sopravvenuta riguardante l'affidamento con la collocazione).

Queste sono condotte inconvenienti che il giudice può prendere in considerazione in materia di affidamento e di provvedimenti minorili per l'eventuale adozione di provvedimenti convenienti e, se questi comportamenti continuano, potrebbe derivare la pronuncia della decadenza della responsabilità genitoriale.

Il punto è che se il genitore che ha portato con sé i figli all'esterno e che essi non possono tornare nella loro residenza abituale senza collaborare con la pronuncia del giudice, il minore rimane esposto al comportamento pregiudizievole del genitore che ha sottratto il minore. Per questo interviene lo strumento.

Predisposto della Convenzione dell'Aja il 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori che ha come scopo quello di attivare degli organi competenti affinché questi portino il minore al rimpatrio insieme all'altro genitore che è rimasto nella residenza abituale.

Articolo 1: La presente Convenzione ha come fine:

  • di assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in qualsiasi Stato Contraente;
  • di assicurare che i diritti di affidamento e di visita previsti in uno Stato Contraente siano effettivamente rispettati negli altri stati contraenti.

Articolo 3: Il trasferimento o il mancato rientro di un minore è ritenuto illecito quando avviene in violazione dei diritti di custodia assegnati ad una persona, istituzione o ogni altro ente, congiuntamente o individualmente, in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro.

trasferimento o del suo mancato rientro e: se tali diritti saranno effettivamente esercitati, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Articolo 4: La Convenzione si applica ad ogni minore che aveva la propria residenza abituale in uno Stato Contraente immediatamente prima della violazione dei diritti di affidamento o di visita. L'applicazione della Convenzione cessa allorché il minore compie 16 anni, dopo questa età non si può più applicare il meccanismo di protezione della Convenzione.

Articolo 6: Ogni Stato Contraente nomina un'autorità centrale, che sarà incaricata di adempiere agli obblighi che le vengono imposti dalla Convenzione. Questa autorità centrale in Italia è il dipartimento per la giustizia minorile istituito presso il Ministero della Giustizia e questa autorità che

gioca un ruolo fondamentale per l'individuazione del minore e per l'attivazione del dialogo con il genitore che abbia sottratto i minori e per fare tutto ciò che si rende necessario per far sì che il minore ritorni nel paese abituale. Articolo 7: le autorità centrali devono cooperare reciprocamente (autorità del paese abituale e paese in cui il minore si trova insieme all'altro genitore), al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione. L'obiettivo della convenzione è quello di far ritornare il minore nel proprio paese di residenza abituale e di farlo nel minor tempo possibile. In particolare, esse dovranno prendere tutti i provvedimenti necessari (lo può chiedere direttamente il genitore al cui è stato sottratto il minore): - per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto; - per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione.

amichevole;- per scambiarsi reciprocamente, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;

- per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore e, se del caso, consentire l'organizzazione o l'esercizio effettivo del diritto di visita;

Articolo 8 persona, istituzione od ente, che adduca che un minore èOgni stato trasferito o trattenuto in violazione di un diritto di affidamento, può rivolgersi sia all'autorità centrale della residenza abituale del minore, sia a quella di ogni altro Stato Contraente, al fine di ottenere assistenza per assicurare il ritorno del minore.

Articolo 10 centrale dello Stato in cui si trova il minore prenderà oL'autorità farà prendere ogni adeguato provvedimento per assicurare la sua riconsegna volontaria.

Articolo 12 un minore sia stato illecitamente trasferito o

trattenuto - Qualora sia trascorso un periodo inferiore ad un anno allora il rimpatrio è ordinato immediatamente. L'autorità giudiziaria o amministrativa, benché adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore sia integrato nel suo nuovo ambiente. Per cui bisogna vedere l'interesse del minore, questo criterio serve per dare stabilità e per sanare una situazione di illegalità ma essendo passato del tempo dalla sottrazione bisognerà valutare se questa pronuncia è contraria all'interesse del minore bisogna valutarla per venire incontro al benessere del minore.

Articolo 13 le disposizioni del precedente articolo, l'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, istituzione od ente che si oppone al ritorno, dimostri:

che la persona, l'istituzione o l'ente cui era affidato il minore non esercitava effettivamente il diritto di affidamento al momento del trasferimento o del mancato rientro, o aveva consentito, anche successivamente, al trasferimento o al mancato ritorno; - che sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile; l'autorità giudiziaria o amministrativa può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora essa accerti che il minore si oppone al ritorno, e che ha raggiunto un'età ed un grado di maturità tali che sia opportuno tener conto del suo parere. Articolo 29 Convenzione non pregiudica la facoltà per la persona, l'istituzione o l'ente che adduca che vi è stata violazione dei diritti di o di visita, ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 21, di rivolgersi.direttamente alle autorità giudiziarie o amministrative dello Stato Contraente. Questa convenzione non è uno strumento costitutivo rispetto agli ordinari strumenti che gli ordinamenti degli stati contraenti predispongono per la tutela e la protezione del minore ma è aggiuntivo.

LA PROTEZIONE DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Es. Un minore straniero perlopiù si tratta di minori grandi dai 12 ai 18 anni che si spingono in uno stato diverso rispetto il suo stato di origine per es. Italia per poter trovare un'occupazione e dare un aiuto materiale-economico la propria famiglia che resta il paese natio, generalmente ciò avviene con un accordo con la famiglia di origine e permane un collegamento con essi. In casi come questi evidente che non sussiste il requisito dello stato di abbandono morale e materiale richiesta dalla legge italiana per potersi procedere alla messa in stato di adottabilità. Se fosse un minore abbandonato esso potrebbe essere messo

Instato di adottabilità perché il presupposto è che un minore che si trovi nel territorio italiano sia in uno stato di abbandono morale e materiale da parte dei genitori. Il legislatore italiano ha adottato una legislazione interna che dispone delle regole per il trattamento e la protezione del minore straniero non accompagnato che vuole fare ingresso in Italia. Inanzittutto abbiamo l'art. 2 legge n. 47 del 2017 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI): "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato intendi il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altra adulti per lui legalmente responsabili invase alle leggi vigenti nell'".

Il testo parla dell'ordinamento italiano e della mancanza di assistenza, rappresentanza e vicinanza per i minori stranieri non accompagnati. Questi minori sono legalmente responsabili degli esercenti la responsabilità genitoriale. La protezione di questi minori è un problema, poiché sono vulnerabili e non possono essere trattati come gli adulti immigrati. Pertanto, il legislatore deve predisporre tutele e cautele.

Il primo strumento di protezione per i minori stranieri non accompagnati è il divieto di respingimento alla frontiera. I minori, essendo soggetti vulnerabili, non possono essere respinti. Lo stato deve adottare un atteggiamento di accoglienza e protezione nei confronti dei minori immigrati. Il secondo strumento

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
72 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ale.oo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Ca' Foscari di Venezia o del prof Vanini Simone.