Storia del diritto medievale e moderno
Prima e dopo: evoluzione del diritto
Prima delle prime leggi, vi era una gerarchia rigida. Successivamente, non si trattò più solo di diritto nazionale, ma di ceppi molto differenti. Il giurista non può più essere il tecnico del codice, ma deve adattarsi al progresso.
Ordine giuridico medievale
Non si potrebbe capire la modernità senza un confronto con il Medioevo. L'esperienza giuridica medievale va dal V secolo al XIV secolo. Il Medioevo è diviso in alto e basso Medioevo. Il primo va dal V secolo al X secolo, mentre il secondo va dall'XI secolo al XIV secolo. Nel basso Medioevo abbiamo la nascita delle università, delle mura, delle torri, del palazzo pubblico, ecc. I caratteri fondanti dell'esperienza giuridica rimangono gli stessi sia nel basso che nell'alto Medioevo:
- Assenza dello stato: manca la concentrazione dei poteri in un'unità territoriale.
- Frammentazione politico-istituzionale.
- Pre-esistenza del diritto rispetto al potere: viene prima il diritto e poi il potere pubblico.
- Pluralismo giuridico.
L'arrivo dei Franchi in Italia porta diverse conseguenze: il crollo dell'Impero Romano, il decadimento delle leggi romane e l'arretramento della civiltà.
Il diritto nel Medioevo
Era un elemento centrale durante l'età classica, ma inizia ad apparire troppo sofisticato e non adatto alla realtà del tempo. La circolazione monetaria si interrompe, si effettuano permute e non più vendite. Cambiano i modi di comando, sparisce la capacità del potere centrale di governare il territorio. Il potere si frammenta in piccole istituzioni: abbazie, torri, ecc., e tutte queste non avevano coordinamento.
Ad Oriente, invece, vi è una lenta continuità dell'età classica. I Longobardi non avevano le strutture caratteristiche di uno stato. In questa realtà, il diritto è tradizione e non più uno strumento di governo come nella civitas romana. Differenza tra atto normativo e fatto normativo. La modernità si incentra su atti normativi, mentre il Medioevo è caratterizzato da fatti normativi.
Da Norberto Bobbio, "La consuetudine come fatto normativo", 1942. Vedi estratti letti in aula. Modi di produrre il diritto:
- Incosciente: tradizione, regola condivisa.
- Cosciente: volontario, grazie a una volontà dominante.
"La tradizione è un fatto che si svolge nel tempo."
Alto Medioevo: prime conclusioni
- Manca il legislatore.
- Incompiutezza del potere politico.
Dove accade questo il diritto si orienta sui fatti normativi e sulla consuetudine che si identifica come un fatto naturale che si svolge nel tempo, una ripetizione di un comportamento nella consapevolezza del suo valore ordinante. Il quadro medievale è caratterizzato dalla fattualità: abbiamo un'esperienza giuridica che si fonda su fatti normativi.
Il diritto romano in Oriente
Dunque, che fine ha fatto il diritto romano? In Oriente viene portato avanti lo studio del diritto romano. Consolidazione di Giustiniano: vicenda importante, ovvero il corpus iuris civilis. È un lavoro di consolidazione del diritto romano svolto a Costantinopoli dal 528 al 535 d.C. Si nota quindi che abbiamo una diversa velocità della storia ad Occidente ed a Oriente.
Consolidazione ≠ Codificazione. La consolidazione consiste in una messa in ordine di un materiale già esistente. Anche ad Oriente c'è difficoltà a reperire materialmente i testi del diritto classico e questa difficoltà è legata alla mancanza di circolazione dei materiali. Giustiniano fa un'analogia del diritto romano con una funzione di salvataggio, intende salvaguardare e mantenere il diritto classico.
Triboniano è il ministro che conduceva la redazione del codice. Corpus iuris civilis = corpo del diritto civile (della civitas). Si articola in 4 parti:
- Codex: raccolta di leges ovvero delle costituzioni imperiali.
- Digesto/pandette: raccolta di iura ovvero 10000 frammenti di opere di 40 giuristi, divisi in 50 libri.
- Istituzioni: manuale elementare di diritto modellato sulle istituzioni di Gaio.
- Novellae costitutiones: costituzioni giustinianee successive al 535 d.C.
Nelle pandette troviamo il cuore del corpo, vi sono le definizioni dei vari rami del diritto e i concetti fondamentali che serviranno ai futuri giuristi.
Occidente: consuetudine e codici
A Occidente, la fonte del diritto è la consuetudine. Il codice viene portato in Italia, ma la discesa dei Longobardi non ne permette l'attuazione. Non ci sarà relazione tra il codice e la popolazione germanica, il loro diritto è elementare. Il testo sparirà nell'orizzonte politico, ritroveremo tracce del digesto alla fine dell'undicesimo secolo. Nell'alto Medioevo è come se non fosse mai esistito. In Oriente il codice viene tradotto in greco.
Regno longobardo:
- Convertiti al cristianesimo.
- Editto di Rotari: prima raccolta delle leggi longobarde (643 d.C.), consolidazione delle consuetudini germaniche, è un testo scritto in latino, corrotto da espressioni germaniche. È un atto normativo diverso da quelli attuati fino ad adesso poiché si passa dall'oralità alla scrittura.
Per la redazione si è affidato a dei notai che saranno i primi ad utilizzare le espressioni in volgare. L'obiettivo è descrivere e conservare le regole costituzionali.
L'impero carolingio
Il 25 dicembre '800 incoronazione di Carlo Magno segna l'inizio dell'impero carolingio. I capitolari franchi sono leggi o ordinanze emanate dal re che hanno scarsa incidenza sul diritto sostanziale (salvo penale e fiscale). Gli atti orali (solo successivamente redatti per iscritto), che definiscono le relazioni tra ordine carolingio e ordine ecclesiastico, tra i diversi potentes.
Domande esame
- Distinzione tra atto e fatto.
- Motivazione del titolo di Norberto Bobbio.
- Cos'è l'editto di Rotari?
- Anni di composizione del corpus juris civilis.
- Perché il corpus è la fonte del diritto?
Dal Medioevo alla modernità
Dopo l'XI secolo inizia una stagione meno statica e più dinamica.
Elementi di novità
- Incremento demografico (complice anche un clima favorevole, si arresterà solo per la peste del 1300).
- Nuove tecniche agrarie (gli economisti francesi hanno studiato in modo preciso questo periodo, l'aratro aveva favorito un sensibile incremento produttivo).
- Commercio a lunga distanza. Non si utilizza più la permuta, si utilizza la vendita perché c'è maggiore disponibilità dei beni, di conseguenza i mercanti della civiltà comunale amplieranno le loro transazioni a luoghi più ampi.
- Città: aggregati di società. I personaggi più importanti sono i mercanti, ad esempio i Medici. Firenze passa da 6mila abitanti a 60mila abitanti. Si apriranno nuove linee di commercio: la Toscana commercerà con la Francia, l'Olanda e i paesi del nord.
- Università: abbiamo una circolazione culturale molto importante all'inizio del dodicesimo secolo (università di Bologna).
Andando più avanti ci sarà bisogno di nuove regole, ma non si possono stabilire regole moderne perché non c'è un ente in grado.
Placito di Marturi
Il Placito di Marturi è il primo segno documentario della riscoperta del Digesto. Marturi è un toponimo toscano nella campagna tra Firenze e Siena. Questo documento è una sentenza che risolve una controversia civile.
La questione giuridica vede due parti contrapposte:
- Il monastero di San Michele attore, fa valere in giudizio una pretesa non ottenuta, chiede al giudice di chiamare un convenuto da cui pretende un risarcimento.
- Sigizo, il convenuto, si difende e propone eccezioni al ruolo principale dell'attore.
Restituito in integrum: fa tornare il convenuto alle sue condizioni originali. Denegata giustizia: non c'è un giudice davanti cui far valere le tue azioni. Causa pretendi: quali sono le cause delle sue pretese, l'argomentazione a sostegno dell'attore. Petitum: provvedimento giurisdizionale che si chiede.
In un certo momento Sigizo ha occupato alcuni territori del monastero. Quest'ultimo ha chiesto la restituzione. Sigizo non nega la proprietà del monastero, ma l'appropriazione è accaduta in tempi lontani (30/40 anni prima). Con questi dati avrebbe vinto la causa Sigizo, ma Peco, un avvocato estremamente competente che difende il monastero, ribatte dicendo che c'è una regola nel Digesto ovvero la regola di accadimento.
Peco è il primo in grado di applicare conoscenze al caso concreto e vincere una causa già persa: il tempo trascorso è tanto, ma il monastero non è stato inerte per colpa propria poiché nel territorio non risulta registrato un giudice, quindi il monastero non poteva costituirsi davanti al giudice. Abbiamo uno sviluppo del diritto di proprietà.
Testo del Placito di Marturi: "Legge digestorum libris inserita considerata, per quam copiam magistratibus non habentibus restitutionem in integrum pretor pollicetur, restituit in integrum ecclesiam et monasterum".
Traduzione: considerato quanto dispone la lex contenuta nei libri del digesto, in base alla quale in caso di denegata giustizia il pretore accorda restitutio in integrum, ripristina la chiesa e il monastero nella situazione precedente. Quindi abbiamo una causa che è stata vinta grazie alle norme raccolte nel corpus iuris civilis.
Giurisdizione e autodidattica del diritto
Giurisdizione: juris dixio, dichiara il diritto tra attore e convenuto. Nessun potere politico ha dichiarato che il digesto era contenuto in un corpo di leggi antologizzato a Costantinopoli, si impone da autodidatta, ricompare 5 secoli dopo esser stato scritto e avviene all'interno di un contenzioso civile tra due soggetti. È il primo segno documentario della riscoperta del digesto, la prima decisione di un giudice dalla discesa longobarda in Italia.
È giunto il momento di trovare per il legislatore schemi ordinanti. Le leggi devono essere strumento tecnico di risoluzione delle controversie.
Significato del Placito di Marturi
Il Placito di Marturi (1076) cerca all'interno del digesto la regola per decidere chi ha torto e chi ha ragione. Rappresenta un colloquio con il passato. È il primo segno di una rinnovata circolazione culturale. La riscoperta dei libri legales non è spinta o imposta da un potere politico. Si fonda un nuovo insegnamento universitario sui libri legales. Il diritto si muove per linee indipendenti dal potere politico, ha una sua autonomia.
Ordine sapienzale
L'ordine giuridico che si forma sul testo romano riscoperto è ordine sapienzale e non legislativo perché non c'è un legislatore che ne stabilisce il contenuto. Non è prodotto da un potere politico. Sapienzale = ordine creato dalla scienza giuridica. La circolazione del testo romano si diffonde e ciò implica una maggiore circolazione culturale, nuove condizioni favorevoli (altro esempio: littera florentina). Attorno a questo testo nasce un nuovo modo di insegnare il diritto.
Ordine giuridico sapienzale: ius inventum vs ius positum
È ius inventum (diritto trovato) e non ius positum (diritto posto, prodotto da un'autorità sovrana). I giuristi prendono il corpus come un qualcosa che appartiene all'età classica, quindi qualcosa che riemerge da solo. Il testo ha una sua autorità indiscutibile ed è espressione di verità. Nella tradizione medievale nessun testo circola senza commento.
Esempio. Stampa del corpus mostrata in classe: parte autentica del testo nel centro + commento attorno.
Interpretazione del diritto romano
In che modo si lavora sul testo romano? Da qui scaturisce il tema dell'interpretazione del diritto. Ricordiamo l'articolo 12 delle preleggi che è una norma che riguarda l'interpretazione della legge, troviamo una regola su come si applicano le leggi. Il giudice deve considerare il significato letterale e la connessione delle parole delle proposizioni delle norme, non deve attribuirgli altro senso.
Il secondo comma introduce il problema della lacuna: se c'è un vuoto nella legge il giudice deve fare riferimento a delle norme di materia analoga. Se il caso rimane ancora in dubbio si decide secondo i principi generali dello stato —> analogia juris.
Ma: l'articolo 14 afferma che le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerate, qui non si applicano analogie.
Nel Medioevo tutto questo non poteva essere applicato perché non c'era né lo stato né il legislatore. L'apparato dei commenti attorno al testo è stato inaugurato dalla scuola di Bologna. Glossatori, da glossa = commento.
Irnerio era il fondatore, operante tra il 1112 e il 1125. Accursio sintetizza il lavoro precedenti dei glossatori in glossa magna (circa 1230). Azzone elabora il summa codicis dal codice giustinianeo (fine XII/inizio XIII secolo). Il metodo di lettura dei testi classici si diffonde.
C'è una notevole differenza tra il lavoro del giurista moderno e il giurista medievale. Il primo lavora secondo l'articolo 12 mentre il secondo si basa sull'interpretatio. Il giurista medievale non ha la forza di muoversi dal diritto romano. Egli ha bisogno del testo e senza non è in grado di operare.
"Tradimento Consapevole" = bisogno di adattare, conciliare l'antichità del testo e le novità del presente.
Riorganizzazione del corpus juris civilis
I giuristi medievali riorganizzano il corpus juris civilis, specialmente il digesto:
- Digestum vetus: digesto vecchio.
- Digestum infortiatum: digesto inforziato.
- Digestum novum: digesto nuovo.
- Codex.
- Volumen parvum: volume piccolo diviso in: istituzioni, ultimi 3 libri, novelle e decima collatio (costituzioni imperiali, pace di Costanza del 1183 e libri feudorem ovvero una raccolta di consuetudini feudali).
Il codice conserva la sua importanza fino all'avvento del codice Pisanelli. Nella prima metà del Duecento il modello di insegnamento bolognese si diffonde (Padova, Perugia), ma arriva anche in Francia, ad Orléans. In Italia viene impersonata da Cino da Pistoia (rappresentato nel duomo di Pistoia) con lectura codicis del 1314. Egli avvia una lettura nuova, non si limita più ai commenti marginali, ma i testi sono dei veri e propri commenti. Da qui nasce la scuola dei commentatori. Alcuni esponenti della scuola sono:
- Bartolo da Sassoferrato.
- Baldo degli Ubaldi.
Parallelamente alle edizioni dei glossatori vengono pubblicati le edizioni dei commenti nei quali manca il testo romano, si limitano a scrivere la parte iniziale di ciò che stanno commentando. Questo rappresenta l'indipendenza del giurista che crea un vero e proprio trattato.
L'interpretazione del testo
Diventa ancora più centrale l'interpretazione del testo, si segue sempre il testo romano (che ormai è noto), però il commento va oltre, si costruisce una trattazione. Fotocopia analizzata in classe testo di Gaio: "Omnes populi", fa un'osservazione sul diritto che si può dividere in due:
- Ius civilis: diritto utilizzato da una sola popolazione.
- Ius gentis: diritto comune a tutti.
Il giurista medievale lavora intensamente alle proposizioni poiché ha uno spazio interpretativo enorme, infatti a partire dalla norma di Gaio egli scrive 101 paragrafi. I giuristi lavorano insieme, si fanno domande e si danno risposte collettive, si confrontano. La cosa che li accomuna è la tradizione.
Pluralismo giuridico basso medievale
Il passaggio tra alto e basso Medioevo non è solo la riscoperta del testo romano. Non c'è solo l'ordinamento giuridico romano, ma si distinguono due grandi ordinamenti:
- Ius civile che si basa sul corpus iuris civilis e i libri legales interpretati dai giuristi.
- Ius canonicum che si fonda sul corpus iuris canonici, il decretum gratiani (concordia discordantium canonum) e raccolte di decretali.
L'uomo medievale si sente in primo luogo un fedele. La chiesa stabilisce quali sono i tempi di festa e di lavoro. Essa disciplina i singoli. Il potere della chiesa è più forte di quello imperiale. La chiesa romano-cattolica ha sempre considerato il diritto uno strumento fondamentale; se rispettato consente all'individuo di arrivare alla salvezza.
Decretum gratiani
Nel medioevo si è in primo luogo fedeli e poi cittadini, oggi invece c'è la libertà di professare. Il fulcro del diritto della chiesa si trova nelle sacre scritture. Il diritto divino è astratto. Il compito del canonista è definire lo spazio del diritto della chiesa, metterlo in ordine. Un monaco scrive il decretum gratiani. Costui fa un lavoro di selezione, sceglie il materiale giuridico più significativo e li commenta. In questo caso il lavoro più importante è la scelta.
"Concordia discordantium canonum" è un'opera di concordia di regole canoniche tra di loro discordanti. I testi giuridici canonici sono testi scritti in latino. Accanto al decretum si avvia una vera e propria attività pontificia di norme legislative: raccolte di decretali. Le decretali vengono emanate dal pontefice, per questo assumono valore normativo. Abbiamo una notevole attività decretale fino alla cattività avignonese.
Corpus iuris canonici
Vengono raccolte ordinate e racchiuse nel corpus iuris canonici. I giuristi devono studiare entrambi i diritti (in utroque iure).
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