Capitolo primo: le conquiste della rivoluzione
Un nuovo ordine giuridico e politico
La rivoluzione del 1789 ed il conseguente radicale cambiamento del sistema costituzionale trasformarono per sempre la società ed i modelli di vita in Europa. Venivano sanciti universalmente i diritti della persona, i caratteri legittimi e le limitazioni dai poteri dello Stato: era questo il punto di partenza per la futura democrazia.
Il vento rivoluzionario portò ad una nuova organizzazione della società e dello Stato cui si richiama tra le tante alla nostra Costituzione, che all’art. 3 fa esplicitamente riferimento alla “libertà ed uguaglianza dei cittadini”, concetti elaborati dal pensiero illuminista:
- La libertà era diventata grazie al pensiero di Locke un presidio normativo, perché non più confinata in un utopistico stato di natura. Lo stesso autore aveva lucidamente delineato una diversa concezione dei diritti e dei limiti dello Stato. Nella sua costruzione i primi dovevano precedere e guidare la creazione dell’associazione politica in un modello contrattualista che vedeva la nascita dell’organizzazione con il fine di estrinsecare e tutelare i diritti.
- Il tema dell’uguaglianza era invece già stato affrontato da Rousseau in modo diretto fin dal 1754, riferendosi soprattutto all’ineguaglianza politica che si traduceva in privilegi di alcuni a vantaggio di altri. La novità risiedeva nel fatto che l’uguaglianza fosse collocata al centro del dibattito politico e della struttura dell’ordinamento e non già al di fuori di esso come accadeva invece già dai tempi antichi.
Su queste basi, fin dal 6 luglio 1789 l’Assemblea Nazionale francese aveva eletto un comitato per preparare un progetto di costituzione avente il compito di favorire la rigenerazione dello Stato: al suo interno particolarmente significativi furono gli apporti di Sieyès e Mournier, che scriveva: “Perché una costituzione sia buona bisogna che sia fondata sui diritti dell’uomo”.
Alla fine di luglio l’Assemblea si pronunziò a larghissima maggioranza a favore di una “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”, formulata sull’esempio americano, allo scopo evidente di far conoscere al popolo i canoni del nuovo ordine costituzionale: non bastava più indicare nella monarchia, affiancata dai filosofi, la fonte ed il motore dei cambiamenti: bisognava sostituire al re un soggetto diverso che, rappresentando l’opinione e gli interessi pubblici, avesse il diritto di stabilire le nuove regole evidenziate dal corpo sociale.
All’affermazione del principio basilare di uguaglianza si opponeva però l’ancora vigente sistema feudale: risultavano intollerabili i cd. “diritti personali”, le corvèes, alle quali i cittadini erano obbligati prestando mano d’opera gratuita, i monopoli, i diritti di caccia e pesca, la giustizia feudale. A questi diritti signorili si collegavano poi le decime dovute alla Chiesa. In questo contesto, la notte del 4 agosto 1789, i deputati convertivano in norma il decreto di “eversione della feudalità” che si apriva con questa frase:” L’Assemblea Nazionale distrugge interamente il sistema feudale”.
Aboliti gli antichi privilegi, nulla si opponeva alla redazione della Dichiarazione, approvata in data 26 agosto 1789. La pubblicazione della “Dichiarazione” avvenne senza la sanzione reale. Anche per tale motivo rappresentò la fine dell’antico regime e l’inizio di un nuovo sistema politico-istituzionale. Particolarmente importante appare il preambolo della Dichiarazione ad opera di Mirabeau: si sottolineava soprattutto che quest’ultima fosse un testo universale e quindi “tutti i diritti in essa richiamati dovevano considerarsi propri di ogni essere umano in quanto tale”.
L’art. 1 affermava in maniera solenne “Gli uomini nascono liberi ed uguali nei diritti”. Questo si lega strettamente col fondamentale principio secondo cui “il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo” (art. 2): era non solo la sanzione politico costituzionale del primo, ma anche l’affermazione che il diritto doveva rappresentare la forma nella quale la società poteva svilupparsi.
All’art. 2 c. 2 si indicavano in maniera esplicita tali diritti:
- Libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri
- Proprietà ritenuta come condizione della libertà: senza garanzie sul diritto di proprietà è la stessa libertà ad essere minata
- La sicurezza della persona assicurata da tutta una serie di garanzie giudiziarie: legalità incriminazioni e delle pene, presunzione d’innocenza, la non retroattività della legge penale
- Resistenza all’oppressione inteso come diritto di insorgere quando i governi non rispettano i diritti nella dichiarazione garantiti.
A questi quattro fondamentali si aggiunsero anche la libertà di opinione, di pensiero, di stampa, che insieme agli altri dovevano diventare basilari per le nuove istituzioni.
È evidente il radicale mutamento del regime costituzionale che la Dichiarazione rendeva necessario e non più rinviabile: si pensi all’art. 3 in cui si affermava che “la sovranità risiede essenzialmente nella Nazione”. La Francia cessava di essere, come era stata, proprietà dei suoi Re in quanto il governo non poteva essere privilegio di alcuno, ma respublica, cosa di tutti.
I costituenti del 1789 intesero soprattutto limitare i confini del potere politico mediante due cardini del diritto pubblico moderno, la separazione dei poteri e la sovranità della nazione.
Nonostante questi propositi “rivoluzionari” i costituenti intendevano giungere ad un compromesso con la monarchia che, nella figura di Re Luigi XVI, mirava invece a resistere a tali richieste. La politica della corona riaccese così la spinta popolare e rivoluzionaria: il 5 ottobre 1789 il popolo di Parigi e la Guardia Nazionale costrinsero la famiglia reale a prendere la strada di Parigi. Poco dopo l’Assemblea Costituente si trasferiva nella capitale.
L’intervento della forza popolare svolse un ruolo decisivo salvando in sostanza l’azione della Costituente. Sarebbe tuttavia un errore credere in una perfetta comunione di idee del popolo con i borghesi che, nell’Assemblea, avevano sostenuto e votato uno schema costituzionale che garantiva libertà ed uguaglianza di fronte alla legge, ma conservava in pieno la disuguaglianza delle ricchezze.
Le costituzioni in Francia
I lavori per la nuova costituzione, che dovevano durare due anni, erano iniziati fin dal mese di agosto del 1789. Le tesi e gli interessi borghesi prevalsero nettamente (leader Sieyès): obiettivo primario era sicuramente l’eliminazione dell’aristocrazia e dei suoi privilegi.
Il 3 settembre 1791 fu votato il testo definitivo della Costituzione, approvato dal re il 13 settembre ed il 30 dello stesso mese l’Assemblea si sciolse. I costituenti avevano cercato di sostituire al caos istituzionale dell’antico regime un ordinamento coerente e razionale che avrebbe dovuto assicurare il nuovo ordine non solo contro ogni ritorno dell’assolutismo, ma anche contro le nascenti forza politiche popolari. Non a caso uno costituzione prevedeva un sistema elettorale censitario e a doppio grado: la Costituzione distingueva tra cittadini attivi dai cittadini passivi. I primi, che pagavano un tributo annuo di minimo tre giornate di lavoro, avevano diritto di voto per designare nelle assemblee primarie gli “elettori” (1%) che avevano come requisito minimo un’imposta pari al valore di dieci giornate di lavoro. Era compito degli elettori quello di nominare i “deputati”, che avevano come requisito minimo una proprietà fondiaria e il pagamento di un marco d’argento a titolo d’imposta ma anche i giudici e gli amministratori di dipartimento. Proprio sul sistema elettorale si concentrarono gran parte delle polemiche dei giacobini: Robespierre sosteneva che nulla fosse più conforme alla Dichiarazione che un sistema elettorale in grado di garantire agli individui il diritto di concorrere alla formazione della legge.
Ma l’assemblea temeva i sanculotti e i contadini quanto e più degli aristocratici; per questo motivo si diresse verso un ordinamento censitario che non deve far dimenticare l’importanza dei principi che la Costituzione del 1791 accoglieva soprattutto nel titolo I contenente le Disposizioni Fondamentali: “La Costituzione garantisce come diritti naturali e civili: 1) che tutti i cittadini sono ammissibili ai posti e agli impieghi senza altra distinzione che quella delle virtù e delle capacità; 2) che i contributi siano versati in ragione delle proprie sostanze; 3) che gli stessi delitti saranno puniti con le stesse pene, senza alcuna distinzione delle persone”.
Il titolo III riguardava i pubblici poteri. L’art. 1 dettava: ”La sovranità è una, indivisibile, inalienabile ed imprescrittibile. Appartiene alla Nazione”. Nell’art. 2 si chiariva che “la Costituzione francese è rappresentativa: i rappresentanti sono il Corpo Legislativo ed il Re”.
Il capitolo V dello stesso titolo riguardava il potere giudiziario: la disciplina prevedeva una rigida separazione dei poteri (“non può in alcun modo essere esercitato dal legislativo, né dal re) e venivano introdotte norme fondamentali sul processo penale. Compariva poi una delle più importanti novità del sistema inaugurato dalla rivoluzione francese: la Corte di Cassazione, tribunale con il compito di evitare che il potere giudiziario potesse violare la rigida separazione dei poteri, controllando l’operato dei giudici. Si ribadì anche l’obbligo per la Cassazione di non sostituirsi al legislatore in alcun modo, ma in caso di oscurità della legge provocare l’intervento del legislatore con l’interpretazione autentica.
Durante il lungo periodo di redazione della carta, l’Assemblea mantenne in una direzione lineare mentre la nazione stava subendo profonde modificazioni anche grazie allo sviluppo del partito democratico: conseguentemente si accentuava il divario tra Legge Fondamentale e realtà politico sociale. Ecco perché la costituzione del 91 era destinata, sebbene i molti pregi, ad essere rapidamente scavalcata e messa in crisi dalla pressione democratica e repubblicana: col divorzio tra classi popolari e media ed alta borghesia la Costituzione perdeva molto della sua forza.
Di fatto la Costituzione del 91 può considerarsi annullata già dopo il 10 agosto 1792 quando l’insurrezione armata del Comune di Parigi costrinse l’Assemblea legislativa a sospendere Luigi XVI e a convocare una Convenzione Nazionale che, nei primi provvedimenti, decise di abolire la distinzione tra cittadini attivi e passivi rendendo meno censitario il sistema rappresentativo, e soprattutto il 21 sett. 92 dichiarò la fine del sistema monarchico con la conseguente esecuzione del Re qualche mese dopo.
Si imponeva la redazione di una nuova carta tuttavia, visto il contrasto tra girondini (moderati forti nelle campagne) e giacobini (rivoluzionari democratici forti nelle città), i lavori della convenzione furono lenti e faticosi. Solo il 15 febbraio 1793 Condorcet (moderato) poteva presentare per il voto un progetto di costituzione che si basava su un sistema repubblicano le cui leggi, approvate dai rappresentanti, potevano tuttavia essere sempre sottoposte alla ratifica popolare con l’introduzione dell’istituto referendum. La relazione di Condorcet indicava l’aspetto essenziale della nuova carta nel superamento del principio della separazione poteri: la costituzione doveva fondarsi sull’unità dell’esecutivo e del legislativo. Il popolo era garantito dal frequente rinnovamento del corpo legislativo e del sempre possibile ricorso al giudizio popolare. Fu previsto inoltre un nuovo organo, il Conseil exécutif de la Republique, con il compito di vegliare sul rispetto da parte dell’esecutivo di quanto il popolo aveva espresso.
Tale progetto (ardito sotto il profilo istituzionale, meno sotto il profilo economico considerando difesa proprietà) fu ostacolato da Robespierre che nel suo intervento sottolineò soprattutto la necessità “costituzionale” di una nuova definizione di proprietà diretta a favorire l’eguaglianza (“Non era necessaria una rivoluzione per insegnare al mondo che l’estrema sproporzione delle fortune è la fonte di molti mali e molti delitti; tuttavia non siamo meno convinti che l’eguaglianza dei beni è una chimera”).
La discussione, su questo ed altri temi, si svolse dal 24 aprile fino alla sconfitta dei girondini. A dare una svolta ai lavori intervenne il colpo di Stato del 2 giugno 1793 ed il concentrarsi del potere nelle mani del Comitato di Salute Pubblica. Con questo rovesciamento degli equilibri furono approvate numerose modifiche al progetto di Condorcet e con queste premesse nasceva la Costituzione del 1793 (24 giugno), testo sacro di ogni movimento democratico in Europa. Essa tuttavia non doveva entrare in vigore: la Convenzione infatti stabilì che, date le difficoltà ed i pericoli che la situazione interna e la guerra in atto comportava, il governo della Francia sarebbe stato “rivoluzionario fino alla pace”. Si giustificano così le leggi eccezionali che garantirono al Comitato di Salute pubblica dei poteri dittatoriali in grado di istituire, ad esempio, il Tribunale Rivoluzionario “per punire i nemici del popolo” e cioè tutto gli oppositori per cui era riservata una sola pena: la morte.
La reazione alla direzione imposta da Robespierre alla politica francese non si fece attendere e quando si ritirò ad Ermenonville, dove era andato a meditare (“per ricercare nell’innocenza prima dei sogni di Rousseau, la forza per andare fino in fondo nella via sanguinosa”) cominciò nella Convenzione la reazione al grande terrore: fu deciso il suo arresto e poco dopo la condanna a morte.
Ritornarono quindi, sulla scena della Convenzione, i superstiti girondini che ristabilirono le premesse per la realizzazione di una nuova costituzione. I lavori furono assai spediti ed il progetto fu illustrato alla Convenzione da Boissy d’Anglas. La discussione fu serrata ma il progetto fu approvato con poche modifiche il 22 agosto 1795 (5 fruttidoro dell’anno III). Nell’esaminare la nuova carta (nello specifico i primi 6 articoli) si giunge alla conclusione che con la Costituzione dell’anno III la borghesia trovava il suo punto di equilibrio e consacrava definitivamente le sue conquiste: dopo il fallimento dell’alleanza della piccola e media borghesia con le grandi masse il corso della rivoluzione riacquistò il suo carattere borghese.
Novità assoluta è la proclamazione, accanto ai diritti, dei doveri del cittadino che derivavano da due principi: “Non fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi e fate costantemente agli altri il bene che vorreste voi ricevere”.
Si ritornava al teorema dell’equilibrio dei poteri: bisognava non solo “assicurare al potere giudiziario un’indipendenza assoluta”, ma “circondare il potere esecutivo di una autorità e di una dignità che lo facciano rispettare all’interno e all’esterno” (In particolare nella relazione veniva indicato il principio di indipendenza dell’Amministrazione, sottomessa alla legge, e non al legislatore). Allo stesso tempo il legislativo doveva essere forte ed autorevole senza però invadere la sfera di competenza di altri due poteri (art. 46 Il corpo legislativo non poteva “esercitare direttamente né per mezzo di delegati il potere esecutivo né il giudiziario”).
L’attenzione alla divisione dei poteri aveva il fine dichiarato di impedire ogni possibilità di un ritorno alla tirannide, proprio perché il principale difetto della Costituzione anno I risiedeva nella mancanza di freni e limiti imposi al potere di fare leggi. Nella nuova carta ad evitare ogni pericolo di predominio del legislativo era previsto un sistema bicamerale: il Consiglio dei Cinquecento con il potere di iniziativa legislativa ed un Consiglio degli Anziani con il potere di approvazione leggi. Il potere esecutivo era affidato ad un organo collegiale composto da cinque membri eletti tra gli Anziani, il Direttorio, la cui presidenza era affidata con modalità turnaria a ciascuno dei suoi componenti. Spettava a quest’organo la nomina dei ministri sempre revocabili, tuttavia era attribuito al corpo legislativo il compito di determinare numero ed attribuzione dei ministri. Era però il Direttorio il vero titolare dell’esecutivo: infatti i ministri non formavano un Consiglio ed erano responsabili sia della mancata esecuzione delle leggi che dei decreti del Direttorio.
Grande attenzione fu dedicata al potere giudiziario: fondamentale è l’art. 203 secondo cui i “giudici non possono ingerirsi nell’esercizio del potere legislativo, non possono sospendere l’esecuzione di nessuna legge né citare davanti ad essi gli amministratori per ragioni inerenti le loro funzioni”. Si ribadiva poi solennemente il principio secondo cui la “giustizia è resa gratuitamente”. La Costituzione si preoccupava inoltre di assicurare la pubblicità dei giudizi e la motivazione delle sentenze con la menzione della legge applicata. La particolare attenzione all’organizzazione giudiziaria si spiegava in base al fine di considerare come vera eguaglianza quella civile, poiché quella assoluta era una pericolosa chimera.
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