Lezione 11 24/10/2017
TEMATICA DELLA TASSAZIONE DEI REDDITI DELLA ATTIVITÀ FINANZIARIE IN ITALIA,
PERCEPITI DALLA PERSONE FISICHE
Le attività finanziarie sono diverse forme di impiego del capitale (azioni, obbligazioni, titoli
di stato, depositi in conto corrente, ecc.), che producono rendimenti quali interessi e
dividendi, ma anche plusvalenze o minusvalenze.
I redditi delle attività finanziarie devono rientrare nella base imponibile dell’imposta personale
progressiva?
Sì se si adotta la nozione di reddito entrata (dovrebbero rientrarvi anche i guadagni di capitale),
ma questo non avviene quasi mai o solo in modo parziale.
esclusione dalla base imponibile dell’IRPEF della quasi totalità dei redditi delle
Dal 1974 al 1998,
attività finanziarie, assoggettati a regimi sostitutivi o esentati.
Ci sono state numerose revisioni, con gli obiettivi più disparati (incentivazione dell’intermediazione
del risparmio da parte delle aziende creditizie, agevolazione dell’assorbimento del debito pubblico).
CONSEGUENZE:
Molteplicità di aliquote;
Un quadro con forte disomogeneità di trattamenti e vuoti legislativi senza le norme di
chiusura;
Forti distorsioni in termini di efficienza e di equità, accentuate da innovazione
finanziaria e crescente integrazione dei mercati dei capitali;
degli anni ’90 forte richiesta di riordino complessivo della materia.
A metà
Si arriva alla riforma Visco del 1998; poi modifiche nel 2004, 2011 e 2014
Obiettivi generali di riforma:
Efficienza: neutralità rispetto agli investimenti in strumenti finanziari (le imposte possono
alterare i prezzi relativi, che hanno la funzione di riflettere la riallocazione del rischio, la
diversa liquidità ecc.);
Equità: stesso trattamento di transazioni equivalenti (tassazione in relazione alla
“sostanza” economica degli strumenti finanziari e non alla loro forma legale);
Prevenzione dei fenomeni elusivi.
Obiettivi specifici di riforma Visco:
Avvicinarsi ad un modello di tassazione omnicomprensiva delle attività finanziarie;
Ridurre il ventaglio delle aliquote;
Introdurre nuovi regimi di imposizione, per favorire la canalizzazione del risparmio delle
famiglie in gestione ed in amministrazione.
Come raggiungere questi obiettivi?
Ampliando la base imponibile attraverso:
A) Ridefinizione dei redditi di capitale e dei redditi diversi
Introduzione di norme di chiusura antielusive;
Assoggettamento a tassazione di tutte le forme di plusvalenze, redditi e proventi derivanti
dai nuovi strumenti finanziari;
Definizione dei redditi da capitale:
Tutti i redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell'impiego di capitale
(interessi, dividendi, ecc.) compresi i proventi variabili, secondo una definizione di carattere
generale, che svolge funzione di chiusura, in modo da evitare che sfuggano a tassazione
redditi da capitale non espressamente indicati dalla legge (esclusi i cosiddetti redditi
aleatori, che sono incerti non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche dal punto di vista
del conseguimento stesso, nel senso che il risultato può essere negativo).
Definizione dei redditi diversi:
Essenzialmente guadagni di capitale e proventi dei prodotti derivati, in modo da ricondurre
a tassazione tutte le forme di plusvalenze, anche quelle non tassate nel precedente regime,
ad esempio sui titoli obbligazionari pubblici e privati.
B) Riduzione delle molteplicità delle aliquote
Inizio Dal1 Gennaio 2012 Dal 1 Luglio 2014
Aliquota ordinaria 27% X
Aliquota agevolata 12,5% X 20%
Fondi pensione 11%
Aliquota unica: 26%
20% 12,5 %
Titoli di Stato 12,5% 26% al
Fondi comuni 12,5% a titolo di
d’investimento sottoscrittore
imposta sostitutiva
Differenziazione delle aliquote in contrasto con un modello di tassazione uniforme dei redditi delle
attività finanziarie un’unica aliquota:
Ma difficile introdurre
Per la necessità di mantenere invariato il trattamento dei titoli di Stato;
Per l’impossibilità di applicare a tutte le attività finanziarie l’aliquota minima dei titoli di Stato
(vincoli imposti dalla situazione generale della finanza pubblica).
C) Modalità di tassazione: redditi da capitale e redditi diversi sottoposti a modalità di
tassazione differenti
Redditi da capitale: essenzialmente dividendi e interessi
Tassazione dei dividendi: dal 1° gennaio 2004, nuovo regime impositivo dei dividendi e
distinzione tra dividendi da partecipazioni qualificate e non qualificate
Dividendi da partecipazioni non qualificate: soggetti al sistema classico di doppia
in capo alla società e cedolare secca in capo all’azionista
tassazione, con IRES al 27,5%
persona fisica, del 12,5% fino al 2011, del 26% dal 2014.
100 € di utile lordo IRES 27,5% 27,5
72,5 € di dividendi CS 26% 9,0625
Imposta complessiva 36,5625
Dal 1° luglio 2014
100 euro di utile lordo IRES 27,5% 27,5
72,5 euro di dividendi CS 26% 18,85
Imposta complessiva 46,35
Partecipazioni qualificate, quelle che superano determinate percentuali di capitale
sociale: il 5% per le azioni negoziate in mercati regolamentati e il 25% per tutti gli altri titoli;
la partecipazione è comunque qualificata se rappresenta una percentuale di diritti di voto
esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 2% per le azioni negoziate in mercati
dal
regolamentati e al 20% per tutti gli altri titoli 1°Gennaio 2017 vi è una tassazione
% dell’ammontare nella B.I. attraverso l’IRPEF e l’IRES
del 58,14 (prima era il 49,72%)
è del 24 %(prima era il 26%).
consentita al contribuente l’opzione per il credito d’imposta, la cui
Prima del 2004:
convenienza dipende dall’aliquota marginale IRPEF del contribuente ed è tanto maggiore
quanto minore è l’aliquota marginale IRPEF del contribuente, ma cedolare secca molto
semplice da amministrare.
Doppia tassazione o sistema classico
Imposta complessiva sui dividendi (tutti distribuiti):
T = t ∗ U + t ∗ D dove
S P U= utile della società
D = U ∗ (1 − t )
S ts = aliquota imposta societaria
tp= aliquota imposta personale progressiva
∗
( )
= + ∗ − =
D=dividendi
Imposta complessiva sui dividendi (NO DISTIRBUZIONE):
∗
=
T aumenta all’aumentare di D: non neutralità verso le politiche di distribuzione degli utili.
Per attenuare o eliminare la doppia tassazione dei dividendi, meccanismi di integrazione tra
imposta societaria ed imposta personale: credito d'imposta; deducibilità in capo all'impresa
dei profitti distribuiti; esenzione dei dividendi in capo al socio; differenziazione delle
aliquote.
Credito d’imposta o “regime dell'imputazione” è attribuito ai soci un credito d'imposta al
fine di eliminare la doppia imposizione sui dividendi.
Imposta sul reddito pagata dalla società come acconto dell’imposta personale; tassazione
definitiva in capo al socio percettore del dividendo al quale viene attribuito un credito per
compensare l'imposta pagata dalla società.
Come funziona?
= ∗ ( − ) dove
aD= credito d’imposta
(
= ∗ + ) −
Il dividendo entra per intero nella base imponibile dell’imposta personale, si calcola
l’imposta dovuta e da questa si sottrae il credito d’imposta.
[U (1 ) (1 )]
T = t ∗ ∗ − t + a ∗ U ∗ − t − a ∗ U ∗ (1 − t )
socio p S S S
(1 ) (1 )
T = t ∗ U ∗ − t + t ∗ a ∗ U ∗ − t − a ∗ U ∗ (1 − t )
socio p S P S S
(1 ) (1 )
T = U ∗ ∗ − t + t ∗ a ∗ − t − a ∗ (1 − t )]
[t
socio p S P S S
[(1 )
T = U ∗ − t ∗ (t + a ∗ t − a)]
socio S p p
(1 ) (1
T = U ∗ − t ∗ ∗ + a) − a)]
[t
socio S p
(à+) ( ) (
= = + − ∗ ∗ + ) − )]
[
Se a = 0, aliquota totale = ts + (1 - ts) tp, come nel caso di doppia tassazione.
Quale deve essere la misura del credito per garantire la piena integrazione, ovvero che
l’imposta complessiva sia pari a quella che si pagherebbe se non ci fosse l’imposta
societaria?
Se non ci fosse l’imposta societaria, su D=U si pagherebbe:
T’ = t U
p
Quindi occorre uguagliare T’ a T totale
Dividiamo per U
Eliminiamo t p
= ( − )
Questo meccanismo elimina la doppia tassazione:
Se D = 0, aliquota è ts
Se D = 1, aliquota è tp
Di solito l’aliquota dell’imposta personale è più alta.
Tassazione degli interessi: fino al 31 dicembre 2011, prelievo sostituivo articolato su due
aliquote, 12,5% e 27% (27%: depositi e c/c bancari e postali, certificati di deposito, obbligazioni
con scadenza inferiore a 18 mesi; 12,5%: titoli pubblici ed equiparati, obbligazioni con scadenza
non inferiore a 18 mesi).
Redditi diversi: essenzialmente guadagni di capitale incerti e rischioso (ex: azioni)
Plusvalenze da partecipazioni qualificate in società non residenti in paesi a fiscalità
privilegiata: soggette ad IRPEF nella B.I. per il 49,72% del loro ammontare. Per il realizzo
Gennaio 2018 entrano nella B.I. dell’IRPEF x il
dopo il 1° 58,14%.
Plusvalenze da partecipazioni qualificate e non qualificate in società residenti in paesi a
fiscalità privilegiata: soggette ad IRPEF per l’intero ammontare.
Plusvalenze da partecipazioni non qualificate: soggette ad imposta sostitutiva del 26% dal
1° luglio 2014.
Tre diversi regimi impositivi, a seconda dei rapporti tra contribuenti e intermediari finanziari:
Regime del risparmio amministrato;
Regime del risparmio gestito;
Regime della dichiarazione.
Come coinvolgere gli intermediari finanziari per:
1– Regime della dichiarazione
Regime ordinario di tassazione: i redditi da capitale sono soggetti a ritenute alla fonte; i redditi
diversi vanno invece analiticamente indicati in dichiarazione dei redditi IRPEF.
I redditi diversi sono tassati al momento del realizzo:
Le plusvalenze da partecipazioni non qualificate sono assoggettate ad imposta
L’imposta sostitutiva è dovuta dal contribuente, direttamente in
sostitutiva del 26%.
sede di dichiarazione;
Le partecipazioni qualificate sono da dichiare nella dichiarazione xkè rientrano nella
B.I. dell’IRFER;
Possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze, con riporto in avanti delle
eventuali perdite eccedenti, nei 4 periodi di imposta successivi;
È’ obbligatorio per le plusvalenze da partecipazioni qualificate il contribuente è
soggetto alle segnalazioni all’Amministrazione finanziaria (gli intermediari segnalano
al Fisco i redditi che i contribuenti devono dichiarare).
2– Regime del risparmio amministrato
Regime opzionale semplificato, subordinato all'esistenza di un rapporto stabile del contribuente
con un intermediario autorizzato.
I redditi sono tassati al momento del realizzo:
Redditi da capitale soggetti a imposta sostitutiva, è applicata e pagata dagli emittenti
o dall'intermediario che custodisce ed amministra i titoli;
Applicazione dell'imposta sostitutiva (26% e 12,5% sui Titoli di Stato) sui guadagni di
capitale, relativi a ciascuna operazione;
Possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze: l'eventuale minusvalenza
realizzata viene calcolata dall'intermediario e compensata con le successive
plusvalenze realizzate dallo stesso contribuente, entro i 4 periodi di imposta
successivi.
Al contribuente viene garantito l'anonimato.
Non è consentito nel caso di partecipazioni qualificate.
3– Regime del risparmio gestito
Opzione per il contribuente che ha aperto una gestione patrimoniale individuale o collettiva
(Fondi comuni d’investimento).
La tassazione avviene al momento della maturazione del risultato netto della gestione del
patrimonio senza il calcolo dei Titoli di Stato (tassati al 12,5%) sul quale si applica l'imposta
sostitutiva con l'aliquota del 26%:
Tassazione unitaria di tutti i redditi da capitale soggetti al 26% e di tutti i redditi
diversi (ad eccezione delle plusvalenze da partecipazioni qualificate);
Possibilità di compensare i redditi da capitale (purché assoggettati ad aliquota del
26%) con eventuali minusvalenze e risultati negativi relativi ai redditi diversi;
Possibilità di riporto in avanti delle eventuali perdite nette di gestione, nei 4 periodi
d’imposta successivi;
Al contribuente viene garantito l'anonimato.
Sono escluse le partecipazioni qualificate.
Regime obbligatario per fondi comuni d’investimento. Le perdite si possono riportare in avanti,
senza limiti temporali.
Aspetti comuni ai regimi semplificati
Aliquote d’imposta;
1.
2. Non applicabilità alle plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate;
Garanzia dell’anonimato, grazie all’esclusione dalle segnalazioni all’Amministrazione
3. finanziaria; agli intermediari di tutti gli adempimenti nei confronti dell’Amministrazione
4. Attribuzione
finanziaria.
La garanzia dell’anonimato e l’attribuzione agli intermediari di tutti gli adempimenti costituiscono un
forte incentivo alla “canalizzazione” del risparmio sotto forma di risparmio amministrato e di
risparmio gestito.
Differenze tra i regimi semplificati
momento dell’imposizione: all’atto del realizzo dei redditi nell’ambito del regime del
1. Il
risparmio amministrato e del risparmio gestito collettivo e all’atto della maturazione
dei redditi nell’ambito del regime del risparmio gestito individuale
2. Il trattamento delle minusvalenze
La tassazione dei risultati maturati pone, in linea di principio, problemi di liquidità per il pagamento
delle imposte.
Nel caso del risparmio gestito, è possibile compensare le minusvalenze a fronte di proventi
di qualsiasi natura, cioè compensare minusvalenze con redditi da capitale, senza aspettare
di conseguire plusvalenze.
Nel caso del risparmio amministrato i redditi sono tassati autonomamente e non è possibile
effettuare compensazioni tra redditi di capitale e minusvalenze (incentivo ad optare per il
regime del risparmio gestito).
Il ruolo degli intermediari
Ruolo di estrema rilevanza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e dei contribuenti;
Devono farsi carico di molti adempimenti: accertamento dei redditi e delle plusvalenze,
comunicazione delle informazioni; pagamento delle imposte;
Gli adempimenti degli intermediari dipendono dal regime di tassazione scelto dal
contribuente.
Nell’ambito del regime della dichiarazione, devono fornire all’Amministrazione finanziaria le
informazioni necessarie al controllo del comportamento dei contribuenti.
Nell’ambito del regime del risparmio amministrato, sono tenuti a determinare plusvalenze e
proventi conseguiti dal contribuente su ogni operazione, al netto di eventuali minusvalenze
o perdite; devono poi applicare l’imposta sostitutiva; richiedere al contribuente le
informazioni necessarie all’applicazione dell’imposta; versare l’imposta.
del regime del risparmio gestito, devono calcolare annualmente l’utile netto di
Nell’ambito
gestione e applicare l’imposta sostitutiva.
Conclusioni
La riforma del 1998 ha semplificato e razionalizzato il sistema di tassazione dei
redditi delle attività finanziarie;
Eliminati alcuni problemi, attraverso l'ampliamento della base imponibile e
l'accorpamento delle aliquote, ma non ancora realizzato un modello di tassazione
neutrale nei confronti delle scelte dei risparmiatori;
Timing della tassazione non omogeneo (maturazione, realizzazione);
Forti incentivi alla "canalizzazione" del risparmio, nella forma di risparmio
amministrato e di risparmio gestito, che garantiscono l'anonimato e riducono gli
obblighi nei confronti del fisco.
Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la Financial Transaction Tax (FTT), cosiddetta Tobin
tax.
Proposta nel 1972 da James Tobin per penalizzare le transazioni finanziarie puramente
speculative, stabilizzare i mercati e raccogliere risorse utili per obiettivi globali
La legge di stabilità per il 2013 ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie, che si applica
ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su
“ad alta frequenza”.
strumenti finanziari derivati e altri valori mobiliari e alle operazioni
L’imposta sulle transazioni finanziarie, non è dovuta qualora l’operazione abbia come oggetto:
obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni d’investimento, Sicav, azioni di società con
milioni di €.
capitale inferiore ai 500
È soggetto passivo del tributo:
L’acquirente ossia colui in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle
azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipendentemente dalla
residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto
Entrambe le controparti delle operazioni su derivati e altri valori mobiliari
indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni
Colui che immette, attra
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