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ALL’ESTERO DA SOGGETTI RESIDENTI IN
IL TRATTAMENTO DEI REDDITI PRODOTTI
ITALIA.
Una società di capitali italiani che volesse esercitare un’attività di impresa in un altro stato ha 2
possibilità:
Costruire nell’altro stato una nuova società o comunque un soggetto giuridico economico
(subsidiary),
Esercitare l’attività d’impresa nell’altro stato tramite una stabile organizzazione (branch).
La subsidiary, essendo un soggetto giuridicamente autonomo, è sottoposta ad imposizione
secondo le norme dello stato estero in cui ha sede. La società italiana non deve ricomprendere nel
proprio reddito quello prodotto dalla subsidiary fino a quando esso non verrà distribuito sotto forma
di dividendo.
La tassazione dei dividendi esterni è equiparata alla tassazione dei dividendi interni, e quindi
vengono tassati sul 5% del loro ammontare, a condizione che questi dividendi non vengano da
paesi black list, nel qual caso verrà sottoposto a tassazione il 100% dell’ammontare del dividendo.
Relativamente ai rapporti fra subsidiary e la società italiana meritano di essere analizzati tre
aspetti:
Trattamento dei costi e dei ricavi sostenuti/conseguiti tra la subsidiary e la società italiana,
Regime fiscale delle controlled foreign companies,
Applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.
punto è interesse del legislatore evitare che soprattutto all’interno dei gruppi
In merito al primo
societari si attui uno spostamento di basi imponibili dagli stati dove la tassazione è più elevata
l’ordinamento italiano
verso quelli dove la pressione fiscale è più bassa. Per limitare tale fenomeno
prevede due norme:
Art. 110 comma 7 TUIR: i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non
residenti nel territorio dello stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa,
sono valutati in base al valore normale dei beni o dei servizi.
Art. 110 comma 10 TUIR: non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti
negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate
all’unione europea aventi regime fiscale
fiscalmente in stati o territori non appartenenti
privilegiato.
Sempre con finalità antielusive è stata introdotta nel nostro ordinamento la disciplina sulle
Controlled Foreign Companies, tale norma al fine di disincentivare la costituzione di società in Stati
o territori aventi regime fiscale privilegiato, dispone che il reddito prodotto da tali società venga
imputato per trasparenza alla società controllante italiana, indipendentemente dalla effettiva
percezione.
Infine è importante considerare il ruolo delle convenzioni internazionali contro la doppia
imposizione, per determinare il trattamento da riservare ai flussi di reddito che intercorrono fra la
società italiana e la subsidiary. Tramite la consultazione della convenzione risulta possibile
ottenere informazioni relative alla ritenuta applicabile dallo stato fonte ai redditi corrisposti in Italia,
alle condizioni da rispettare per ottenere una aliquota di ritenuta più bassa o per ottenere
l’esenzione dalla ritenuta, alle modalità tramite le quali scomputare la ritenuta subita all’estero dalle
imposte dovute in Italia.
Nel caso in cui invece l’attività di impresa sia svolta all’estero tramite una stabile organizzazione
(branch), il reddito prodotto sarà tassato nello stato estero secondo le norme vigenti. Lo stesso
reddito dovrà inoltre essere incluso nella base imponibile della società italiana e dall’imposta così
determinata potranno essere scomputate le imposte assolte in via definitiva nello stato estero. In
sostanza i redditi prodotti vengono imputati per trasparenza alla società italiana, riconoscendo
comunque la possibilità di scomputare le imposte assolte in via definitiva nello stato estero.
TEMATICA DELL’IRAP
L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) è stata introdotta nel nostro ordinamento a
partire dal 1° gennaio 1998.
Ai fini IRAP ogni società è autonoma. L’imposta è erariale, ma il gettito IRAP una volta incassato a
livello centrale, viene poi ripartito fra le regioni al fine di risarcire le spese sanitarie.
è l’esercizio in forma abituale e di un’attività economica diretta alla
Presupposto: organizzata
produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Si tratta dunque di una imposta
diretta che però, come vedremo, non colpisce il reddito (come l’IRES) bensì una particolare
(il valore aggiunto prodotto da un’impresa.
manifestazione di capacità contributiva
Il termine organizzata è stato oggetto di fiumi di inchiostro, in quanto da una parte c’era l’agenzia
delle entrate che interpretava in maniera molto estensiva il termine organizzata, considerando
praticamente qualunque attività svolta come anche organizzata.
Dall’altra parte i contribuenti che consideravano l’attività svolta da piccoli lavoratori o senza
particolare utilizzo di mezzi o personale non organizzata.
In particolare le persone maggiormente incise sono stati i lavoratori autonomi che non erano in
precedenza colpite dalle imposte eliminate.
Attualmente la posizione dell’agenzia delle entrate è quella del riconoscimento di alcuni soggetti
non organizzati e di altri soggetti che invece vengono considerati obbligatoriamente organizzati, vi
è in mezzo tuttavia ancora una zona grigia e dubbiosa.
I soggetti passivi dell’imposta sono gli imprenditori individuali, le società (di
Soggetti passivi:
persone e di capitali), gli enti commerciali e non commerciali, gli esercenti arti e liberi professioni e
le Amministrazioni pubbliche.
I liberi professioni sono esenti dal pagare l’IRAP se sono contribuenti minimi ovvero incasasno <
30.000 € all’anno e hanno mezzi < 15.000€.
Aliquota: 3,9%. Per particolari categorie di imprese (banche, SIM, società finanziarie, imprese
agricole, ecc.) le aliquote sono fissate in misura diversa e possono variare da regione a regione.
Base imponibile: La base imponibile IRAP è rappresentata sostanzialmente dal valore aggiunto.
Dalla base imponibile inoltre non sono deducibili i costi per il personale e gli interessi passivi
rendendo la base imponibile più ampia. Il valore aggiunto è definito come il valore dei beni e servizi
prodotti con l’impiego dei classici fattori produttivi, al netto dei costi sostenuti per gli acquisiti di
materie prime e per i servizi ottenuti. –
La base imponibile IRAP è pari alla differenza A B del conto economico civilistico eccetto per
alcune variazioni da considerarsi tassative. Quindi si deve sommare da A-B le seguenti voci:
La voce B.9) che sono gli stipendi e la voce B.7) la parte relativa ai costi di collaborazione
(Sono ammessi in deduzione interamente solamente i costi sostenuti per il personale
dipendente assunto a tempo indeterminato. (a partire dal 2007)).
Si sommano le svalutazioni (voce B.10) lett. “c” e “d”), gli accantonamenti (voce B.12) ) e le
perdite su crediti (voce B.13) );
Si sommano le imposte come IMU classificata nella voce B14.
Al totale si applica ‘aliquota IRAP.
Eventuali deduzioni:
Lavoratori del mezzogiorno, under 35, donne, ecc..
Sono indeducibili:
Come detto in precedenza, gli interessi passivi e gli oneri finanziari in generale sono
completamente indeducibili dalla base imponibile IRAP, e quindi vanno risommati alla base
imponibile. E quindi anche gli interessi di leasing.
Le svalutazioni, accantonamenti e le perdite su crediti sono indeducibili.
I proventi e gli oneri straordinari sono esclusi dalla base imponibile.
L’IMU, in generale risulta indeducibile
SOCIETÀ DI PERSONE
Innanzitutto ricordiamo che le società semplici non possono svolgere attività d’impresa. Il reddito
prodotto da società in nome collettivo e società in accomandita semplice è soggetto alle seguenti
imposte:
IRPEF: il reddito viene determinato in capo alla società di persone e poi imputato ai soci
pro quota.
anche le società di persone versano direttamente l’Irap, con modalità identiche alle
IRAP:
società di capitali.
l’IRPEF
Per quanto riguarda delle società di persone, il legislatore per la determinazione della
base imponibile ha operato un sostanziale rinvio alla disciplina dettata per le società di capitali.
Analizziamo ora però alcune differenze che si vengono a creare nella determinazione della base
imponibile:
Plusvalenze: le plusvalenze che soddisfano i requisiti della partecipation exemption,
mentre sono esenti per il 95% in caso di società di capitali, in caso di società di persone
concorrono alla formazione della base imponibile per il 49,72% del loro ammontare.
Dividendi: i dividendi concorrono alla formazione del reddito per il 58% del loro ammontare
al contrario delle società di capitali nelle quali concorrono per il 5%.
La percentuale non è stabilita in modo casuale, ma è calcolata in modo da rendere ininfluente dal
l’esercizio di una attività di impresa su base individuale oppure societaria.
punto di vista fiscale
L’aliquota marginale IRPEF per una persona fisica è 43%, nel caso di società di capitali invece
ammonta a 24%. Ipotizziamo poi che il dividendo venga distribuito e quindi assoggettato anche al
58%. Si tratta quindi di individuare la quota parte di dividendo da rendere imponibile in capo alla
persona fisica per rendere identica l’imposizione fiscale complessiva nei due casi.
L’equazione è: 43% = 24% –
+ (1 24%)*X*43%.
Dove si ottiene X = 58,13%.
Interessi passivi: per le società di persone non opera la norma che limita la deducibilità
degli interessi passivi al 30% del ROL, pertanto per le società di persone gli interessi
passivi risultano interamente deducibili.
nell’imputazione del reddito della società ai soci, occorre
Imputazione ai soci del reddito:
tenere distinti il caso di reddito positivo e il caso di reddito negativo.
In caso di reddito positivo i soci dovranno dichiararlo nella propria dichiarazione annuale dei redditi
come reddito da partecipazione. Il reddito imputato per trasparenza al socio va ad aumentare il
costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al socio.
I successivi dividendi distribuiti non sono tassati, ma vanno a ridurre il costo fiscalmente
riconosciuto della partecipazione in capo al socio.
In caso invece di perdita, anche questa va attribuita pro quota ai s