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Istituzioni di vigilanza sulle banche in Italia e in Europa

Le istituzioni di vigilanza sulle banche in Italia e in Europa sono tre: la Banca d'Italia, la BCE e l'EBA.

Banca d'Italia

La Banca d'Italia è la Banca Centrale Nazionale (BCN), nata dalla fusione di più banche ordinarie nel 1893, e divenuta istituto di diritto pubblico dopo la legge bancaria del 1936. Questa ampliò notevolmente i poteri della Banca d'Italia:

  • Emissione di moneta.
  • Attività di vigilanza sulle banche.
  • È prestatore di ultima istanza nei confronti delle banche.
  • Divieto di effettuare finanziamenti diretti all'economia privata.

Essa ricade sotto la sorveglianza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma è caratterizzata da alcuni elementi privatistici:

  • È una S.p.A. in cui lo Stato non partecipa al capitale.
  • Caratterizzata da organi simili a quelli previsti dal codice civile per le S.p.A. private.

Il capitale, pari a 7,5 miliardi di euro, è in mano agli intermediari finanziari: banche, imprese di assicurazione e riassicurazione, fondazioni, enti e istituti di previdenza e assicurazione, fondi pensione. Affinché non si creino conflitti d'interessi, ciascun azionista non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota di capitale superiore al 3%. Infatti, come detto, le banche sono azionisti della Banca d'Italia, la quale ha tra le funzioni principali quella di vigilare sulle banche stesse. Tuttavia accade che questo limite venga anche ampiamente superato. Di conseguenza, all'introduzione di un limite individuale al possesso di quote del capitale è stata fatta corrispondere la sterilizzazione dei diritti di governance ed economici, per la parte di capitale detenuta in eccesso rispetto a questo limite, e la facoltà per la Banca d'Italia di acquistare quote in via temporanea, al fine di favorire il rispetto del limite partecipativo.

Gli organi sono quattro:

  • Governatore: Ha ruoli di rappresentanza e fa parte del consiglio superiore.
  • Assemblea generale dei partecipanti: Composta da tutti gli azionisti, ha poteri limitati. Si riunisce a fine maggio per decidere riguardo agli utili conseguiti e al pagamento del dividendo, previa delibera del Consiglio Superiore, dopo che il Governatore ha pronunciato le sue considerazioni finali.
  • Consiglio superiore: Formato dal Governatore e da 13 consiglieri, questi ultimi nominati dalle assemblee dei partecipanti periferiche. Definisce le linee guida strategiche, è assimilabile al consiglio di amministrazione nelle S.p.A., ma con poteri riguardanti solamente l'organizzazione e il funzionamento interno, mentre di fatto nessuna decisione spetta a tale organo con riguardo alle funzioni pubblicistiche della banca.
  • Direttorio: Ha il potere esecutivo, mette in atto le linee guida prese dal Consiglio superiore, ha cioè competenze riguardo alle funzioni pubblicistiche dell'Istituto. È composto dal Governatore, dal Direttore Generale e da tre Vicedirettori Generali.

L'obiettivo primario è il perseguimento della stabilità monetaria e finanziaria. Deve prestare attenzione all'inflazione, ponendole dei limiti massimi, così come non vanno bene periodi di deflazione troppo forte. Deve ridurre i rischi di fallimento delle banche controllandole. Così facendo tutela i consumatori/risparmiatori. A questo fine essa svolge due principali funzioni:

  • Politica monetaria: Le sue funzioni sono in parte cambiate con il tempo. Con l'introduzione dell'euro c'è stato sempre un maggior accentramento dei poteri alla BCE e la Banca d'Italia ha iniziato a partecipare alle decisioni di politica monetaria assunte a livello europeo. Non perde però completamente i poteri di politica monetaria, implementando tali scelte all'interno del territorio italiano.
  • Vigilanza nei confronti delle banche: Ha poteri di tipo regolamentazione e di controllo. Quest'ultimi si dividono in controlli documentali e controlli ispettivi. Può emettere circolari che rendono operativi i regolamenti del governo. Può verificare documenti non pubblici richiesti alle banche (es. ICAAP), oppure compiere controlli ispettivi, cioè all'interno dei locali della banca ordinaria. Questi poteri non sono stati accentrati alla BCE dopo l'introduzione dell'euro, cosa che è invece avvenuta in tempi più recenti.

La Banca centrale che ha competenze sulla vigilanza può ricavare informazioni utili per la gestione della politica monetaria e favorire la trasmissione degli impulsi monetari attraverso la pressione regolamentare sulle banche.

Eurosistema

L'Eurosistema è un'entità composta dalla BCE e dalle banche centrali di tutti gli stati dell'Unione Monetaria Europea. L'euro è stato introdotto il 1º gennaio 1999, con lo scopo di creare un grande mercato unico europeo, così da favorire la velocità e la sicurezza degli scambi, evitando anche le oscillazioni delle diverse valute.

Banca Centrale Europea

La Banca Centrale Europea è composta da due organi principali:

  • Consiglio direttivo: Composto dai Governatori delle BCN dei paesi euro e dai membri del comitato esecutivo. Si occupa di aspetti organizzativi adottando gli indirizzi strategici e prendendo le decisioni necessarie all'assolvimento dei compiti dell'Eurosistema. Ha sede a Francoforte.
  • Comitato esecutivo: Composto da presidente, vicepresidente e quattro membri nominati dal Consiglio europeo. Prende decisioni operative e di controllo sulle BCN al fine di implementare gli indirizzi fissati dal Consiglio direttivo.

Con l'introduzione della moneta unica, è diventato più pressante il bisogno di una politica monetaria unica. Il centro decisionale è diventato la BCE. La crisi economica ha richiesto un rafforzamento della sorveglianza sul sistema finanziario europeo. Per questo motivo si è mosso verso due strade:

  • Rafforzamento dei poteri di vigilanza in capo alla BCE.
  • Nuove istituzioni, tra le più importanti l'EBA (Autorità Bancaria Europea): istituita il 1º gennaio 2011, vi partecipano tutte le autorità di vigilanza bancaria dell'Unione Europea. Ha sede a Londra e il suo presidente è Andrea Enria. Accomuna e regolamenta tutto il mercato unico europeo. La funzione è quella di armonizzare le regole bancarie a livello di Europa attraverso una regolamentazione uniforme.

Il rafforzamento dei poteri della BCE si esplica anche nell'essere divenuta "liquidity provider", ovvero prestatore di ultima istanza alle banche per finanziamenti a breve termine. Dal 2011 è stato attuato un programma detto LTRO per cui la BCE si è impegnata ad offrire alle banche linee di liquidità per 36 mesi al tasso dell'1% e ha ampliato il novero di titoli accettati in garanzia. La liquidità richiesta alla BCE è stata impiegata soprattutto per l'acquisto di titoli di Stato o depositata nella stessa BCE. Ciò ha permesso agli Stati europei di evitare crisi gravi, ma non ha affatto risolto il problema del credit crunch in Europa. Il credit crunch indica un calo significativo dell'offerta del credito.

A giugno 2014 la BCE ha promosso un programma di rifinanziamento definito TLTRO, con cui agli intermediari è assegnato un plafond iniziale pari al 7% dell'ammontare totale dei prestiti erogati al settore privato non finanziario dell'area euro in essere al 30 aprile 2014, esclusi i prestiti concessi alle famiglie per l'acquisto di abitazioni. Nel periodo compreso fra marzo 2015 e giugno 2016 tutte le controparti potranno attingere a importi aggiuntivi, per un ammontare fino a tre volte i nuovi prestiti netti concessi dal 14 aprile 2014 fino alla data dell'operazione. In pratica le banche possono richiedere finanziamenti in proporzione a quanto queste sono attive ai finanziamenti. Il termine "targeted" indica che la BCE controllerà la destinazione dei finanziamenti. Per ogni banca sarà definito un livello di riferimento (benchmark) calcolato sulla loro attività tra maggio 2013 e aprile 2014. Le TLTRO scadranno nel settembre 2018. Le controparti i cui prestiti netti al settore privato non finanziario dell'area euro, esclusi i prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, si collocheranno al di sotto del benchmark nel periodo fra il 1° maggio 2014 e il 30 aprile 2016 dovranno rimborsare i finanziamenti nel settembre 2016.

Quantitative Easing (QE)

Il Quantitative Easing (QE) è stato approvato nel gennaio 2015 dal governatore Mario Draghi. Il piano prevede l'acquisto di titoli privati e pubblici per un ammontare pari a 60 miliardi di euro mensili mediante l'emissione di nuova moneta. I potenziali effetti sono molteplici, tutti volti alla ripresa economica:

  • Deprezzamento della valuta a vantaggio delle esportazioni europee.
  • Contrazione dei tassi d'interesse sui titoli di Stato europei e, conseguentemente, degli altri titoli obbligazionari, nonché, in via indiretta, dei tassi sui prestiti.
  • Incremento dell'inflazione.
  • Aumento dell'attività economica.

Unione Bancaria Europea

L'Unione Bancaria Europea si è posta come primo obiettivo quello di rafforzare la vigilanza sulle banche. La BCE si è vista rafforzati tali poteri per motivi quasi logistici: prima poteva agire ma non aveva controllo, e chi aveva il controllo (BCN) non poteva intervenire; adesso amministra i prestiti che essa stessa concede. È stato l'unico modo perché la BCE creasse base monetaria, altrimenti non l'avrebbe fatto. Il trasferimento di tale potere è stato deciso nel 2012. Sono sottoposte a vigilanza diretta solo le banche "sistemiche" o significant bank, banche con un attivo di bilancio maggiore di 30 miliardi di euro, ma anche particolarmente attive nell'attività cross border (a livello internazionale). Nel caso in cui non esistano banche che soddisfino tali requisiti, la BCE controlla le prime tre banche del Paese. Il resto è vigilato dalle BCN, la BCE può tuttavia avocare a sé anche i dossier di banche molto piccole. Sono circa 130 banche.

Prima di occuparsene, la BCE ha fatto dei controlli preliminari sulla stabilità e sulla trasparenza dei bilanci bancari, detti comprehensive assessment. Questi si dividono in Asset Quality Review e Stress test (qualità degli attivi e prove di resistenza a scenari avversi). Il meccanismo unico di vigilanza è operativo da novembre 2014. La riforma è stata applicata in 19 Paesi dell'Eurozona. L'Unione Bancaria ha alcuni obiettivi principali oltre al rafforzamento della vigilanza bancaria: stabilizzazione della moneta unica, maggiore stabilità delle banche sistemiche (riduzione della sudditanza delle BCN nei confronti delle banche nazionali), rottura del circolo vizioso tra bilanci bancari e bilanci sovrani. Si temeva il fallimento dell'euro e di alcune banche nazionali. Come prima cosa si è dovuto dunque raggiungere quelle sinergie tra controllo/vigilanza e politica monetaria in grado di dare maggiore efficacia alle azioni di politica monetaria. In secondo luogo si doveva eliminare la sudditanza delle BCN nei confronti delle banche nazionali. Questo si è raggiunto ponendo le BCN sotto il controllo della BCE. Come ultimo obiettivo era necessario interrompere il circolo vizioso tra bilanci bancari e sovrani. Infatti da una parte gli Stati Sovrani sono stati chiamati a salvare le banche in crisi; questo ha portato allo Stato difficoltà e debiti. Le stesse banche a loro volta erano tra i principali azionisti statali ed hanno visto deteriorarsi ulteriormente il proprio bilancio. La pianificazione e l'esecuzione dei nuovi compiti conferiti alla BCE vengono svolti da un organo interno, il Comitato di Vigilanza. Il compito di risolvere i contrasti tra Consiglio direttivo e Comitato di vigilanza è affidato al Comitato di Mediazione.

I tre pilastri dell'Unione bancaria

  • Vigilanza unica: Meccanismo unico di risoluzione delle banche. Fondo europeo di garanzia sui depositi bancari. I primi due pilastri sono fortemente interrelati: il primo mira a ridurre la probabilità di fallimento di una banca, il secondo a ridurre i costi sociali di un eventuale fallimento bancario.
  • Meccanismo unico di risoluzione: Abbassando i costi di un possibile fallimento, si salvaguardano i contribuenti da ulteriori costi riducendo anche la preoccupazione diffusa. Il meccanismo unico di risoluzione delle banche è stato introdotto per due motivi:
    • Salvaguardare i contribuenti.
    • Salvaguardare i bilanci sovrani.

Nel 2013 Ecofin (Consiglio dei Ministri delle Finanze europei) ha raggiunto un accordo sulla gestione ordinata dei fallimenti bancari. Queste regole, che definiscono il secondo pilastro dell'Unione bancaria Europea, entreranno in vigore nel 2016. Portano varie innovazioni:

  • Bail-in: Le perdite della banca si assegnano agli investitori (soggetti interni alla banca stessa) secondo una gerarchia precisa: azionisti, obbligazionisti, grandi depositi. Tutto ciò aumenta l'attenzione alle proprie scelte, la "disciplina" di mercato, e riduce l'azzardo morale del Too Big To Fail.
  • Backstop (paracadute finanziario): Lo Stato Sovrano dovrà intervenire in ultima analisi se una banca non riuscirà a salvarsi da sola, ovvero con la copertura stabilita dal bail-in.
  • Fondo unico di risoluzione europeo (fondo salva-banche): È uno strumento alimentato con prelievi delle banche corrispondenti all'1% dei depositi annui. È stato inizialmente organizzato per Paese, depositando i contributi delle banche in appositi cassetti ad hoc per ogni Stato (cassetto Italia). Il 10% annuo di tali cassetti viene mutualizzato con il fine e l'obiettivo di creare in futuro un "cassetto Europa" in grado di coprire in prima istanza tutte le perdite. La dotazione di tale Fondo a regime, che si presume avverrà nel 2023, dovrebbe ammontare intorno ai 55 miliardi di euro.

Nel caso in cui la risoluzione riguardi una banca less significant, la relativa gestione rimane di competenza delle BCN, purché tra gli strumenti attivati non sia previsto l'utilizzo del Single Resolution Fund (meccanismo unico di risoluzione), in questo caso la vicenda viene gestita dalla BCE. Secondo il SRF la gestione delle crisi bancarie è affidata alla Commissione Europea, alle Autorità Nazionali e al Comitato Unico di Risoluzione (SRB). Questo decide l'avvio del processo e gli strumenti da attivare, è l'organo principe. Uno dei principali problemi del meccanismo unico è la sua complessità; per quanto le decisioni su come e quando "risolvere" una banca dovrebbero essere prese entro 24 ore, non sempre ciò è possibile.

FITD (Fondo Europeo di Garanzia sui depositi bancari)

Il FITD (Fondo Europeo di Garanzia sui depositi bancari) è composto da fondi interbancari, cioè costituiti attraverso versamenti delle banche. Il suo scopo è quello di tutelare il risparmiatore inconsapevole, inteso come colui che non ha facile accesso alle informazioni riguardanti i soggetti ai quali affida il proprio risparmio. Attraverso questo fondo infatti i risparmiatori che, avendo investito in una banca successivamente fallita, hanno perso il denaro depositato vengono rimborsati fino ad un massimo di 100000 euro ciascuno, secondo il D.L. 24 marzo 2011, n.49. Il rimborso deve avvenire entro un termine massimo di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d'Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri 10 giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca.

L'Unione Bancaria Europea voleva inizialmente uniformare questi fondi. Attualmente è invece prevista, con decorrenza da gennaio 2016, l'armonizzazione massima del funzionamento dei diversi sistemi nazionali, che verrebbero quindi mantenuti in essere.

Regolamentazione

La regolamentazione ha vari benefici:

  • Incremento della fiducia del pubblico (investitori e risparmiatori).
  • Incremento della fiducia tra intermediari.
  • Stesso campo da gioco, stesso arbitro. Si riferisce alle concorrenti estere.

Ha anche vari limiti:

  • Moral hazard da "reti di salvataggio". Grazie al FITD il risparmiatore viene rimborsato per le perdite fino ad un massimo di 100000 euro. Ciò può comportare disattenzione e disinteresse sulle azioni compiute dalla banca.
  • Regolatore influenzato da regolato. Ci possono essere dei conflitti d'interesse.
  • Costi di compliance. Sono i costi di adeguamento alla normativa, più ingenti per le realtà minori.

Basandosi sul trade off benefici/limiti si decide quanta e quale regolamentazione adottare:

  • Regolamentazione vera e propria.
  • Autoregolamentazione.
  • Disciplina di mercato. Le banche sono libere e le regole vengono "dettate" in via indiretta dagli investitori attraverso il meccanismo di mercato, esattamente come se quello degli intermediari fosse un mercato concorrenziale.

Gli obiettivi della regolamentazione sono:

  • Stabilità: Regolamentando si introducono regole che garantiscono la microstabilità e la macrostabilità. La prima riguarda la solvibilità e la liquidità degli intermediari finanziari. La seconda rivolge l'attenzione alla stabilità dei prezzi, in quanto lo scambio necessita di fiducia nel denaro. Infatti, se il valore di un bene o del denaro cambia, chi possiede tali beni rischia di veder mutare il loro valore in negativo subendo delle perdite.
  • Efficienza: Vengono introdotte regole in grado di prevenire cartelli o abusi di posizione dominante, e di rimuovere gli ostacoli alla libera concorrenza.
  • Trasparenza: Introduzione di regole in grado di proteggere gli investitori dai problemi legati alla mancanza di informazioni accurate.
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesco.m. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia degli intermediari finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Ielasi Federica.
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