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Capitolo 1 – Regolamentazione e istituzioni

Regolamentazione

Secondo il Testo Unico Bancario (TUB) la banca è il “soggetto che raccoglie risparmio e concede credito”. I due elementi di raccolta del risparmio e di concessione di credito differenziano il soggetto bancario dagli altri intermediari finanziari:

  • Solo raccolta risparmio: tutti gli altri intermediari finanziari non bancari, chiunque emetta passività.
  • Solo concessione credito: le imprese finanziarie di credito al consumo.

La banca, come intermediario finanziario, si colloca all'interno del cosiddetto circuito indiretto dell'intermediazione, mediando fra soggetti “datori di fondi” (unità in surplus) e soggetti “prenditori di fondi” (unità in deficit), dove questi non si scambino fra loro strumenti finanziari in maniera diretta sui mercati finanziari (circuito diretto dell'intermediazione).

La necessità di una regolamentazione del sistema bancario sorge alla luce della funzione fondamentale svolta dalle banche all'interno dell'ambito dell'economia reale (imprese e famiglie), ovvero la concessione del credito. Ugualmente anche il risparmio è costituzionalmente tutelato.

La regolamentazione normativa del sistema bancario porta ad una serie di benefici e di limiti:

  • Benefici:
    • Incremento della fiducia pubblica (elemento fiduciario come base della moneta bancaria scritturale)
    • Incremento della fiducia fra intermediari (prestiti interbancari)
    • Stesse regole e libera concorrenza
  • Limiti:
    • “Moral hazard” da reti di salvataggio: gli strumenti di salvataggio del sistema bancario possono incentivare comportamenti poco prudenziali
    • Lobbying e conflitto di interessi
    • Costi di compliance: i costi per adeguarsi alla regolamentazione possono essere trasferiti sui consumatori

La regolamentazione può avvenire:

  • Con un testo normativo (quale è il TUB, un decreto legislativo) di tipo primario o secondario.
  • Con un'autoregolamentazione del settore bancario stesso.
  • Con la disciplina di mercato, ovvero lasciare che sia il mercato stesso a premiare e spingere per la regolamentazione le imprese bancarie (market discipline).

I numerosi obiettivi della regolamentazione si possono riassumere in tre punti:

  • Stabilità:
    • Microstabilità: la solvibilità e la liquidità degli intermediari finanziari, per rafforzare l'elemento fiduciario dell'attività bancaria
    • Macrostabilità: la stabilità dei prezzi del sistema come stabilità del sistema, per rafforzare l'elemento fiduciario della moneta legale
  • Efficienza:
    • Prevenzione di cartelli o di abusi di potere dominante
    • Rimozione degli ostacoli alla libera concorrenza
  • Trasparenza:
    • Correzione dell'asimmetria informativa fra banche e clienti: informativa sugli strumenti finanziari e sul comportamento degli intermediari finanziari

Evoluzione della regolamentazione

La prima regolamentazione organica del settore bancario risale alla cosiddetta legge bancaria del 1936. Nella fase storica successiva alla crisi economica degli anni '20-'30 si assiste ad una concezione statalistica o strutturale del settore bancario. Per far fronte ai numerosi dissesti a catena si opera con “operazioni di salvataggio” delle banche, in particolare con la costituzione del IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale), ente pubblico al quale sono trasferiti i pacchetti azionari delle banche in crisi. L'obiettivo principale è quello della stabilità del sistema, con interventi di salvataggio “a pioggia”.

La regolamentazione del '36 individua le banche come intermediari finanziari destinati alla raccolta di risparmio verso il pubblico e l'erogazione di credito a breve termine, individuando l'attività bancaria come “attività di interesse pubblico”. La legge bancaria operava poi una segmentazione del mercato del credito, sia in senso di scadenze (dividendo le banche a seconda della lunghezza del credito concesso) sia in senso territoriale. In generale, si assisteva ad un'impostazione “dirigistica” volta a controllare direttamente la crescita degli impieghi bancari.

A partire dagli anni Ottanta, in una cornice di crescente integrazione europea, fu chiaro come il settore bancario italiano dovesse aprirsi ad una concorrenza sia interna che esterna, non beneficiando più di quei “mercati protetti” in cui alcune banche si erano sviluppate senza efficienza, in un mercato asfittico e pietrificato.

La più sostanziale riforma al settore bancario fu introdotta attraverso il Testo Unico Bancario (TUB) del 1993, un decreto legislativo che raccoglieva ed innovava tutta la disciplina legislativa preesistente, segnando il passaggio da una concezione statalista ad una concezione concorrenziale dell'attività bancaria, definita ora “attività di impresa”.

Le esigenze di sviluppare il sistema bancario in senso concorrenziale (e dunque in senso più efficiente) si devono tuttavia conciliare con le esigenze di stabilità, ed il principio-chiave di una “sana e prudente gestione” dell'attività di intermediazione finanziaria. Si supera poi la suddivisione funzionale dell'attività bancaria in enti specifici, abolendo gli istituti “di credito speciale” deputati prima del TUB all'erogazione del credito a medio-lungo termine, approdando ad un concetto di banca universale.

A livelli di vigilanza, infine, si assiste al passaggio dalla vigilanza strutturale alla vigilanza prudenziale, concetto fondato sugli elementi di:

  • Adeguatezza patrimoniale (vincoli al livello di patrimonio netto della banca rispetto ai debiti)
  • Controlli da parte dell'autorità di vigilanza (Banca d'Italia/BCE)
  • Trasparenza nei confronti del mercato
  • Controlli interni

Istituzioni di vigilanza: Banca d'Italia

La legge bancaria del 1936 trasformò Banca d'Italia in istituto di diritto pubblico, attribuendogli le funzioni di:

  • Emissione di moneta (politica monetaria)
  • “Liquidity provider”, per colmare le carenze di liquidità temporanee delle banche ordinarie
  • Prestatore di “ultima istanza” nei confronti degli istituti di credito
  • Organo di vigilanza sul sistema bancario italiano

Come istituto di diritto pubblico, e come elemento storico consolidato per una Banca Centrale, è in capo a Bankitalia il divieto di finanziamenti diretti all'economia privata.

Pur essendo sotto il controllo del MEF, Banca d'Italia è un ibrido fra un istituto di diritto pubblico e un'impresa sottoposta al diritto privato: gli organi decisionali interni sono infatti modellati sul diritto societario, pur differenziandosi in base all'unicità dell'istituto. Assume poi formalmente la veste di società per azioni, e, particolarità nel panorama europeo, al suo capitale (di circa 7,5 miliardi di euro) non partecipa lo Stato ma gli intermediari finanziari presenti nel panorama nazionale: banche, assicurazioni, fondazioni bancarie, enti e istituti previdenziali, fondi pensione, ecc. Per limitare il conflitto di interesse (coincidenza controllato-controllante), alla fine del 2013 è stata varata una riforma della governance di Bankitalia che impone ai soci di vendere le partecipazioni superiori al 3% del capitale sociale. La normativa è tuttora in via di attuazione.

Gli organi di Banca d'Italia sono:

  • Assemblea generale dei partecipanti (come l'assemblea dei soci in una spa, con funzioni però limitate)
  • Consiglio Superiore (formato dal Governatore e 13 consiglieri, parallelo con il cda)
  • Direttorio (formato da Governatore, Direttore generale e 3 vicedirettori, parallelo con un ce)
  • Governatore (organo monocratico nominato dal Governo, rappresenta la BI alla BCE)

Ad oggi, l'obiettivo primario di Banca d'Italia rimane la stabilità finanziaria e monetaria del sistema bancario nazionale. Tuttavia, con la creazione della Banca Centrale Europea, essa ha perso potere decisionale, limitandosi alla:

  • Implementazione della politica monetaria europea sul territorio italiano (decisioni assunte consensualmente insieme alle altre BCN)
  • Vigilanza parziale del settore bancario a livello di imprese bancarie non sistemiche (dimensioni medio/piccole) come:
    • Potere regolamentare (legislativo di secondo livello)
    • Potere di controllo di tipo:
      • Documentale (informativo, esempio sistema ICAAP di controllo dei rischi degli istituti bancari e delle modalità di gestione dei rischi)
      • Ispettivo (con l'invio di propri ispettori per l'acquisizione di informazioni, nonché il potere di commissariamento)

Dal 2014 la BCE ha assunto la vigilanza degli istituti di più grandi dimensioni. Questo sistema di “doppio livello”, dove le BCN non possono essere ridotte a semplici “succursali” della BCE, permette una certa flessibilità. Da segnalare come le operazioni Quantitative Easing del 2015 permangano in capo alle BCN in termini di implementazione (e dunque di rischi) alla elevata quota dell'80%.

Istituzioni di vigilanza: Eurosistema e BCE

Uno dei più profondi cambiamenti a livello istituzionale europeo è stato certamente il passaggio all'implementazione della terza fase dell'Unione Economica e Monetaria nell'ambito dei paesi UE aderenti, di cui l'introduzione della moneta unica è certamente uno degli elementi più significativi. A ciò seguì la creazione dell'Eurosistema (Eurosystem), entità che rappresenta il sistema bancario dei paesi aderenti alla Unione Monetaria Europea (anche detta Eurozona, i paesi che hanno introdotto l'euro). Esso è formato dalla Banca Centrale Europea e dalle banche centrali nazionali.

La Banca Centrale Europea è formata dai seguenti organi:

  • Consiglio direttivo (governatori delle BCN e membri del Comitato Esecutivo): discute e approva le linee strategiche di politica monetaria comune
  • Comitato Esecutivo (Presidente, vicepresidente + 4 membri nominati dal Consiglio Europeo): decide le linee operative basandosi sulle strategie del Consiglio direttivo

Costituendosi come una grande “banca centrale” sovranazionale, la BCE ha come obiettivo primario la stabilità economica e finanziaria dell'intera Eurozona, attraverso decisioni di politica monetaria (tassi di interesse e controllo della massa monetaria in primis) e funzioni di vigilanza sugli istituti bancari di più grandi dimensioni. Moneta unica significa infatti necessità di politica monetaria unitaria: questo il ruolo che assume la BCE con un accentramento decisionale per quanto riguarda le linee fondamentali, lasciando alle BCN un ruolo di decentramento operativo.

La politica monetaria comune ha come obiettivo la generale stabilità dei prezzi, o meglio un controllo sull'inflazione (intorno al 2%) in grado di garantire crescita economica. A seconda della congiuntura economica del momento, la BCE opera mettendo in atto una serie di operazioni che rientrano nei suoi poteri:

  • Operazioni di politica monetaria:
    • Operazioni di mercato aperto
    • Rifinanziamento principale
    • Rifinanziamento a lungo termine
    • Fine tuning
    • Operazioni di tipo strutturale
  • Operazioni su iniziativa della controparte:
    • Deposito overnight
    • Rifinanziamento marginale
  • Variazione della riserva obbligatoria

Istituzioni di vigilanza: EBA

La European Banking Authority (EBA, Autorità Bancaria Europea) è un'istituzione che riunisce tutte le autorità di vigilanza dei paesi dell'UE, estendendosi dunque oltre l'Eurosystem fino a comprendere l'intero mercato unico EU a 28 (e dunque anche i paesi che non adottano l'euro come valuta). L'EBA ha potere regolamentare: con l'obiettivo di un'armonizzazione europea della regolamentazione del settore bancario, mirando ad un'uniformità dei mercati bancari, finanziari e mobiliari sotto i profili di efficienza, trasparenza e funzionamento stabile.

L'EBA ha inoltre il compito di coordinare internazionalmente la vigilanza sul sistema bancario, monitorando i rischi a cui si espongono gli intermediari. Si prefigge poi di mantenere concorrenziale il mercato bancario impedendo cartelli o posizioni dominanti, oltre ad aumentare le garanzie a tutela dei consumatori.

Rafforzamento del ruolo di “liquidity provider” della BCE: LTRO e TLTRO

La crisi economica a cavallo fra il primo ed il secondo decennio di questo secolo ha determinato la necessità di un rafforzamento delle funzioni di “liquidity provider” in capo alla BCE, sia per rafforzare il sistema alle prese con carenze di liquidità, sia per trasmettere un impulso monetario espansivo in grado di far ripartire l'economia. Nel 2011 è stato istituito un programma di rifinanziamento del settore bancario dell'Eurosistema a lungo termine detto LTRO3y (Long Term Refinancing Operations), che prevedeva l'apertura di linee di liquidità per 36 mesi alle banche al tasso dell'1% dietro la presentazione in garanzia di alcune tipologie di titoli “eligibles” da una lista (che veniva ampliata) di titoli dal rating medio-alto, specie titoli di stato. Tali titoli, a seguito della generale situazione di sfiducia sui debiti sovrani, avevano perso notevolmente il loro valore, e si voleva evitare che le banche, in crisi di liquidità, si riversassero sul mercato secondario a liquidare il loro portafoglio titoli, subendo pesanti minusvalenze.

L'operazione, dall'ammontare complessivo di €1.000 miliardi ha avuto il solo merito di evitare il tracollo di alcune banche dal patrimonio molto deteriorato, e ad evitare pesanti difficoltà agli Stati membri nella raccolta di debito pubblico. L'immissione di liquidità è stata infatti utilizzata dalla banche per ristrutturare il proprio patrimonio (in vista anche della applicazioni di severe regole al sistema creditizio da parte dell'EBA) con titoli di Stato e altri titoli con alto rendimento, dal momento che, al tempo, per la situazione di generale incertezza il mercato del debito ed in particolare quello del debito sovrano richiedevano altissimi rendimenti. In particolare si ricorderà l'aumento vertiginoso dello spread fra il decennale del nostro Paese e quello tedesco, oltre i 500 punti base, sebbene non preceduto da alcun peggioramento della situazione finanziaria in termini di debito pubblico.

Ugualmente le banche utilizzarono il flusso di liquidità a basso costo per restituire i prestiti obbligazionari fatti sottoscrivere dal mercato e i prestiti interbancari posti in rientro. Il principale problema dell'economia reale, la contrazione delle concessioni di credito (credit crunch), rimaneva irrisolto.

Nel 2014 è stato allora deciso un programma di rifinanziamento che spingesse le banche a riversare la liquidità sull'economia reale, detto TLTRO3y (Targeted LTRO). Il “target” è appunto quello di legare la concessione del rifinanziamento, ad un tasso irrisorio del 0,15% (0,05% tasso di rifinanziamento principale + 0,10%) con interessi corrisposti posticipatamente al momento del rimborso, alla concessione di crediti ad imprese e famiglie, esclusi i mutui per gli acquisti di abitazioni. Nelle prime due aste è stato messo a disposizione un ammontare complessivo di €400 miliardi. Il meccanismo premiale consiste nel legare poi l'importo erogato in operazioni successive appartenenti al programma TLTRO alla quantità di prestiti erogati al settore privato non finanziario, escluso quelli per l'acquisto di abitazioni. Ogni intermediario potrà infatti richiedere un rifinanziamento aggiuntivo fino a tre volte i nuovi prestiti che ha erogato, fermo restando l'esistenza di livelli di riferimento benchmark per ogni intermediario, che dovranno essere almeno raggiunti per poter aderire alle tranche di finanziamento successive. Oltre a ciò, l'intermediario che non dovesse raggiungere il benchmark dovrà rimborsare le somme erogate nel 2016, e non nel 2018.

Nota sull'effetto leva sul patrimonio attraverso i titoli di stato

Secondo le convenzioni contabili bancarie internazionali (Basilea 2 e Basilea 3), i titoli di stato non assorbono patrimonio se impiegati a garanzia in operazioni di rifinanziamento. Dal momento che le banche si rifinanziano a tassi minori rispetto al rendimento di alcuni titoli di stato (specie in periodi di sfiducia dei mercati obbligazionari), possono reimpiegare “a catena” la liquidità ottenuta nell'acquisto di nuovi titoli, da porre a loro volta a garanzia per accedere a nuove credit lines della banca centrale. Ciò è certamente allettante se l'alternativa è la concessione di credito a soggetti in un'economia in recessione, ovvero in impieghi molto rischiosi. Tramite questo “effetto di leva” la banca aumenta il proprio attivo e passivo a parità di patrimonio di vigilanza. Tuttavia i rischi associati ad una repentina variazione dei titoli di stato in portafoglio si sono così moltiplicati. In particolare eventi come un downgrading sovrano da parte di un'agenzia di rating possono provocare effetti negativi a cascata, dal momento che la BCE prevede meccanismi di “haircutting” sulle somme finanziate se i titoli posti a garanzia perdono di valore.

Rafforzamento del ruolo di monetary policy maker della BCE: Quantitative Easing

Nel gennaio 2015 il governatore della BCE, Mario Draghi, ha annunciato un piano di alleggerimento quantitativo (Quantitative Easing, o QE) del settore del debito pubblico e privato, in particolare finito nella “pancia” del settore bancario. Questa manovra strutturale non convenzionale, di portata storica per la pur breve vita della BCE, segna un intervento deciso nell'economia dell'Eurozona. Il piano prevede l'acquisto sul mercato secondario di titoli pubblici e privati fino a 1.140 miliardi di euro nella sua durata minima di 19 mesi (60 miliardi al mese).

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vix94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia degli intermediari finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Gai Lorenzo.
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