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PV
--------------------- > 8%
₁ ₁
Σ (A x RW )
Il patrimonio di vigilanza (PV) si suddivide in :
- Tier 1 (patrimonio di base): è costituito dai fondi permanentemente a disposizione delle banche.
- Tier 2 (patrimonio suplementare): si ottiene sommando le riserve di rivalutazione, gli strumenti ibridi di
patrimonializzazione, le passività subordinate, il fondo rischi su crediti e le plusvalenze o minusvalenze nette
su partecipazioni. Quest'ultimo viene computato nel PV fino ad un limite massimo equivalente all'ammontare
del patrimonio di base.
Gli asset indicati al denominatore del risk asset ratio ricevono invece una ponderazione predefinita dello
0%, del 10%, del 20%, del 50% o del 100% a seconda della categoria di rischio della controparte.
Esempi:
- il debito sovrano dei Paesi membri dell’OESD viene “pesato” allo 0% (risk free).
- i mutui ipotecari a uso residenziale vengono “pesati” al 50%.
- i finanziamenti alle imprese non bancarie vengono ponderati sempre al 100%.
VANTAGGI E LIMITI
Vantaggi di Basilea 1
Il merito più importante di Basilea 1 è quello di aver regolarizzato per la prima volta a livello internazionale il
patrimonio di vigilanza PV.
1- Nonostante la sua caratteristica di soft law, Basilea è stato prontamente implementato in tutti gli stati
membri della BCBS e in oltre altri 100 paesi al di fuori di esso, questo soprattutto grazie al fatto che è stato
riconosciuto il ruolo di peer pressure e di moral suasion svolto dai membri del BCBS nei confronti degli altri
banchieri centrali e grazie alla convergenza di interessi tra Regno Unito e Stati Uniti che questo accordo ha
rappresentato.
2- Ma il segreto di un così grande successo che ha investito Basilea 1 risiede, in realtà, nella sua
semplicità, risultando immediatamente comprensibile agli interlocutori economici.
3- La semplicità e la chiarezza permettono di comprendere la reale portata di un’innovazione regolamentare
senza temere danni derivanti da technicalities difficili a capirsi e dagli effetti non sempre stimabili con
ragionevole certezza.
4- Altro vantaggio è l’efficacia – al termine del implementazione era possibile constatare un aumento
generalizzato delle dotazioni di capitale delle banche internazionali, a tutto vantaggio della stabilità e
solidità del sistema finanziario.
Svantaggi di Basilea 1
1- Le semplici regole con le quali venivano differenziati e ponderati i rischi consentivano forme di
arbitraggio regolamentare. Es- un'esposizione di 1000, ponderata al 100%, dava luogo ad un capitale
minimo da detenere pari a 80 indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa e soprattutto
indipendentemente dal livello di indebitamento che le caratterizzava. Un meccanismo di questa sorta
incentiva l’assunzione di rischi elevati e a erogare finanziamenti a soggetti più rischiosi.
2- Mancato riconoscimento dela diversificazione del portafoglio - si ometteva di considerare che un
prestito di importo pari a 1000 euro comporti un rischio di credito ben superiore a quello derivante da mille
prestiti di un 1 euro ciascuno, negando il principio economico della diversificazione del rischio (significa
favorire la concentrazione del rischio verso pochi clienti).
3- Basilea 1 negava il riconoscimento di molti degli strumenti di mitigazione del rischio più diffusi come i
credit derivatives, impostazione irragionevole con l'avvento degli anni 90': in un mondo in cui l'ingegneria
finanziaria è divenuta parte integrante del risk management ignorare i meccanismi di copertura attraverso
derivati significa ignorare l'esistenza e il significato delle più comuni pratiche aziendali.
4- Non teneva conto della vita residua (maturity) delle esposizioni. Essa, come è noto, influisce invece
fortemente sul loro valore atteso non solo per via del costo del denaro ma anche perché un termine
temporale più lungo può lasciare spazio a mutamenti anche molto consistenti di “salute” economico-
finanziaria della controparte e, più in generale, di scenario macroeconomico.
EMENDAMENTO DEL 1996
L’Accordo del 1988 aveva il limite di considerare il rischio di credito come unica forma di rischio sopportata
dalla banca. La categoria di rischio che aveva assunto rilevanza nel corso degli anni 90' era quella del
rischio di mercato. Per far fronte ad esso si rendeva necessario estendere i requisiti di capitale anche
all'attività di negoziazione e tesoreria del portafoglio non immobilizzato. Così nel 1996 Basilea 1 veniva
emendato per riconoscere esplicitamente questa forma di rischio e imporre requisiti patrimoniali
relativamente alle posizioni in equity, debito e valuta.
In virtù di questa modifica il vincolo di capitale risultava integrato al denominatore dal PV richiesto a
copertura dei rischi di mercato (PVRM), rendendo così necessaria una dotazione di capitale maggiore per
rispettare la soglia dell'8%. Per misurare il PV richiesto a fronte dei rischi di mercato l'emendamento del
1996 ricorre al VaR (Value at Risk). Calcolare il VaR significa computare la massima perdita potenziale
entro un certo termine, ovvero quello che ci si aspetta di perdere nel peggiore dei casi possibili. Il
portafoglio di una banca può scendere di un valore superiore al VaR solo in uno scenario cui viene
assegnata probabilità 1-c (dove c è il livello di confidenza).
PV
--------------------------------------- > 8%
₁ ₁
Σ (A x RW ) + 12,5 (PVRM)
- PVRM: Patrimonio di vigilanza (PV) richiesto a copertura dei rischi di mercato.
₁ ₁
- Σ (A x RW ): totale ponderato delle attività esposte al rischio di credito.
- Inoltre si limita all'1% il rischio che il capitale sia incapiente rispetto alle perdite, siano queste attese o
anche inattese (quindi il capitale deve essere in grado di coprire il 99% delle perdite possibili).
- Il capitale di cui è dotata una banca deve essere in grado di far fronte non soltanto alla perdita attesa ma
deve compensare anche le perdite inattese implicite in un certo portafoglio.
- Per valutare correttamente il VaR, evitando la troppa oggettività o la troppa libertà di autovalutazione per le
banche, si affida alla discrezionalità della banca la possibilità di computare autonomamente l'entità del
rischio di mercato che essa sopporta, purché tale discrezionalità rientri all'interno di alcuni paletti prefissati.
BASILEA 2
Basilea 2 è il Nuovo Accordo sul Capitale, raggiunto nel Giugno del 2004 dal BCBS presso la BIS.
Alla luce della crescente internazionalizzazione dei mercati, della conglomerazione degli operatori e della
diffusione dell'ingegneria finanziaria, alla fine degli anni 90' lo scenario globale si caratterizza per l'avvento di
rischi nuovi e crescenti.
Le nuove normative devono dunque essere:
- più flessibili alle nuove esigenze;
- devono risolvere altri aspetti patologici del Primo Accordo, su tutti i fenomeni di arbitraggio normativo;
- deve essere più sofisticata la normativa in maniera tale da sfavorire fenomeni elusivi (es. le
cartolarizzazioni che hanno consentito di spostare fuori bilancio gli asset meno rischiosi);
- infine si punta ad accrescere nella banca la consapevolezza dei rischi intrapresi.
Per capire quali conseguenze avrebbe potuto produrre il ricorso ad opzioni regolamentari differenti, si è
effettuato esercizi quantitativi di simulazione (Quantitative Impact Study) che coinvolgessero un ampio
numero di intermediari appartenenti a paesi diversi, allo scopo di fornire una stima più fedele possibile degli
effetti economici che il Nuovo Accordo avrebbe prodotto.
Nel 2005 furono pubblicati due documenti che hanno modificato in maniera rilevante la versione precedente
dell'Accordo:
uno contiene norme in materia di portafoglio di negoziazione e di trattamento degli effetti di double default;
l'altro contiene le modalità con cui le banche che utilizzeranno i metodi basati sui rating interni dovranno
tenere conto delle condizioni del ciclo economico nella determinazione del tasso di perdita (cosiddetto
downturn LGD).
Di fatto alcuni i paesi hanno raccolto a pieno la regolamentazione di Basilea 2, altri la stanno implementando
gradualmente, altri ancora hanno approcci regolamentari molto diversi.
Le autorità di vigilanza degli Stati Uniti sembrano intenzionati ad adottarne solo una parte; mentre
nell'Unione Europea Basilea 2 è stato rapidamente trasposto in hard low con l'approvazione nel Settembre
2005 da parte del Parlamento Europeo della Capital Requirements Directive (CRD) e dal 2007 con l’entrata
in vigore delle nuove regole.
Anche al fine di creare standard di vigilanza comuni e condivisi nell'ambito del nuovo rapporto tra
supervisori e soggetti vigilati, che Basilea 2 va ad instaurare, è stato costituito il Committee of European
Banking Supervisors (CEBS), un organismo di coordinazione con sede a Londra.
Basilea 2 viene comunemente descritto come un edificio normativo fondato su 3 Pilastri.
PRIMO PILASTRO
- Il primo Pilastro riguarda i criteri di calcolo dei requisiti minimi di patrimonializzazione. Esso punta a
riformare e integrare la regola standard dell'8% al fine di valutare con maggiore precisione i rischi
effettivamente sopportati dalla banca nel banking book.
- Viene introdotto il rischio operativo accanto agli altri due tipi, una categoria di rischio piuttosto ampia volta
a coprire l'alea connaturata all'organizzazione e alla gestione della banca.
- Per quanto concerne il rischio di credito, il Nuovo Accordo punta a rendere i coefficienti di ponderazione
più sensibili ai rischi effettivamente sopportati dalla banca.
- Inoltre il Nuovo Accordo consente di determinare l'assorbimento patrimoniale del rischio di credito, di
mercato e operativo per mezzo di modelli interni e non solo di coefficienti stabiliti dal regolatore.
Per valutare il rischio di credito le banche possono usare tre distinti approcci:
metodo standard: simile a quanto richiesto da Basilea 1, solo che le esposizioni creditizie vengono ora
differenziate anche sulla base del merito di credito (rating) attribuito dalle agenzie specializzate (es:
Standard & Poors).
F-IRB (Foundation Internal Rating Based): prevede che la banca valuti autonomamente attraverso un
rating interno la probabilità di default della controparte (PD)
A-IRB (Advanced Internal Rating): consente alla banca di usare i propri modelli interni per valutare non
solo la probabilità di default della controparte ma anche la perdita in caso di insolvenza, l'esposizione al
momento del default e la maturity.
Per quanto concerne il rischio di mercato non vi sono sostanziali cambiamenti rispetto a Basilea 1,
rimangono i due criteri di valutazione basati su una metodologia di calcolo standardizzata e