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L’EVOLUZIONE REGOLAMENTARE E DEI CONTROLLI

La funzione di regolamentazione e di vigilanza hanno sperimentato una profonda evoluzione lungo tre

direttrici:

 Da un’impostazione strutturale ad una di natura prudenziale 55

 Si è ampliato il campo dell’intervento normativo e dei controlli

 La regolamentazione in ambito finanziario ha assunto una dimensione sempre più internazionale

La regolamentazione prudenziale, si fonda sulla possibilità per gli intermediari di elaborare le proprie

strategie di business e di assunzione dei rischi.

I rischi della regolamentazione sono:

Rischio di credito

RISCHIO DI INSOLVENZA Rischio paese

Rischio di controparte

Rischio di mercato/prezzo

RISCHIO DELLA Rischio di tasso di interesse

VARIAZIONE DEI PREZZI Rischio di cambio

O

RGANI DI CONTROLLO:

Banca d’Italia: ai fini della stabilità

 Stabilità degli intermediari: banche, SGR, società di investimento

 Sorveglianza sul sistema dei pagamenti (con la BCE)

 Supervisione dei mercati all’ingrosso

 Tutela della concorrenza nel mercato del credito

CONSOB (commissione nazionale per le società e la borsa): ai fini della correttezza e la trasparenza

 Trasparenza e comportamenti degli intermediari

 Vigilanza sugli emittenti:

- Sollecitazione all’investimento

- Informazione societaria

- Assetti proprietari

- Tutela delle minoranze

- Ruolo nel collegio sindacale e revisione aziendale

 Vigilanza sui mercati 

Banca d’Italia e Antitrust: ai fini della concorrenza legge n. 287/90 istitutiva dell’autorità Antitrust

garante della concorrenza e dei mercati

Permane una vigilanza settoriale con controlli di stabilità, trasparenza e correttezza:

 Assicurazioni: IVASS (Istituto per la vigilanza sulla assicurazione)

 Fondi Pensione: Covip (Commissione di vigilanza sui fondi comuni) 56

Scheda di aggiornamento – Agosto 2015

La crisi del debito sovrano ha posto con estrema urgenza il problema di una vigilanza frammentata nell’area

dell’euro. Da un punto di vista meramente congiunturale, la debolezza dei mercati finanziari dell’area euro,

i rischi di implosione della moneta unica, la crisi delle banche e il seguente contagio con interventi degli

stati e impatto sulle finanze pubbliche, hanno reso ineludibili interventi drastici per spezzare il circolo

vizioso rischio sovrano-rischio banche-rischio sovrano e ripristinare la fiducia.

Nel giugno 2012, con il Rapporto Van Rompuy, prende avvio il processo per la creazione di una Unione

Bancaria Europea (Banking Union) tra i paesi dell’Unione Europea (UE), con l’obiettivo di accelerare il

processo di unificazione economica e finanziaria nell’area dell’euro. L’Unione Bancaria Europea è la

condizione necessaria affinché l’European Stability Mechanism (ESM) possa ricapitalizzare direttamente le

banche in difficoltà, evitando il finanziamento degli stati sovrani e spezzando quindi il circolo vizioso.

L’Unione Bancaria Europea consiste di tre pilastri che si devono basare su un set armonizzato di regole

prudenziali: single rulebook, predisposto dall’European Banking Authority (EBA):

1. Una vigilanza integrata, per garantire l’efficace applicazione delle norme prudenziali, del controllo dei

rischi e della prevenzione delle crisi in tutta l’area. Questo pilastro ha dato vita alla cosiddetta “vigilanza

unica europea” che si fonda sul Single Supervisory Mechanism (SSM), divenuto operativo nel novembre

2014, che assegna la responsabilità della vigilanza delle banche dell’Unione Monetaria Europea (UME)

alla Banca Centrale Europea (BCE);

2. Un sistema di risoluzione europeo delle crisi bancarie al fine di permettere una liquidazione ordinata

degli istituti irrecuperabili e in tal modo proteggere i fondi dei contribuenti. La Bank Recovery and

Resolution Directive (BRRD), 2014/59/UE, ha introdotto in tutti i paesi europei regole armonizzate per

prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento. La BRRD prevede che già in fase di

operatività normale delle banche vengano predisposti piani di risoluzione per individuare strategie e

azioni da mettere in atto in caso di crisi. Per evitare che il costo dei salvataggi gravi sulle finanze

pubbliche e quindi sui contribuenti con il meccanismo del bail-out, viene introdotto il meccanismo del

bail-in (salvataggio interno), che consente alle autorità di risoluzione di disporre la riduzione del valore

delle azioni e di alcune categorie di crediti o la loro conversione in azioni per ricapitalizzare la banca.

Sono comunque esclusi dal bail-in, tra l’altro, i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè

di importo sino ai 100.000 euro;

3. Un sistema europeo di garanzia dei depositi per introdurre una dimensione europea nei sistemi

nazionali di garanzia dei depositi per le banche oggetto di vigilanza europea. Nelle intenzioni originarie,

il terzo pilastro dell’Unione Bancaria avrebbe dovuto essere costituito da uno schema europeo comune

di garanzia dei depositi. In effetti, allo stato attuale, con la direttiva 2014/49/EU ci si è limitati ad una

disciplina armonizzata, cosiddetta armonizzazione massima, del funzionamento dei sistemi nazionali di

garanzia dei depositi.

Di seguito approfondiremo il SSM.

Il 12 settembre 2012 la Commissione Europea ha pubblicato due proposte di regolamento per attribuire

specifici compiti di vigilanza bancaria alla BCE e per modificare il regolamento istitutivo dell’EBA e renderlo

compatibile al nuovo sistema di vigilanza europea. Hanno fatto seguito il 13 dicembre 2012 le decisioni

dell’Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN). Tra il 2013 e il 2014 vi è stata una intensa attività

preparatoria, che ha reso possibile la piena operatività della vigilanza unica il 4 novembre 2014. 57

Il Single Supervisory Mechanism è un sistema di vigilanza unificato affidato alla BCE per le banche dei paesi

dell’area dell’euro (cosiddetto 19+ in quanto anche altri paesi dell’Unione Europea possono chiedere di

partecipare), con suddivisione dei compiti tra BCE e autorità nazionali competenti (National Competent

Authorities – NCA). La competenza del SSM riguarda la vigilanza prudenziale degli intermediari creditizi,

mentre la competenza delle altre materie (es. trasparenza e correttezza, antiriciclaggio usura) rimane in

capo alle autorità nazionali competenti. Nell’ambito del SSM vi sono competenze diverse tra BCE e NCA.

Dal 4 novembre 2014, alla BCE spetta la vigilanza diretta sulle banche cosiddette significative (significant), al

4 novembre 2014 123 (circa l’85% degli attivi dell’area dell’euro), che presentano almeno una delle

seguenti caratteristiche:

• il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro,

• il rapporto tra le attività totali e il PIL dello stato membro partecipante in cui l’istituto è stabilito

supera il 20%, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro;

• l’ente creditizio è uno dei tre maggiori istituti di uno stato membro partecipante;

• l’ente creditizio ha richiesto o ricevuto gli aiuti dei Fondi di salvataggio europei: European Financial

Stability Fund (EFSF) e dopo il 2012 ESM

• l’ente creditizio ha attività transfrontaliere significative

La BCE ha poteri di vigilanza informativa e ispettiva e potere di attuazione (cosiddetto enforcement) delle

decisioni e delle sanzioni. È suo compito il coordinamento delle autorità nazionali nell’ambito dell’EBA.

Deve operare in modo indipendente nello svolgimento dei compiti di vigilanza e rendere conto del suo

operato a Parlamento e Consiglio Europeo. Per evitare conflitti di interesse e garantire la separazione tra

funzione di vigilanza e quella di politica monetaria, è stato creato ex-novo il Supervisory Board con compiti

di natura tecnica. La responsabilità ultima delle decisioni di vigilanza spetta comunque al Governing

Council. La BCE come supervisore unico potrà decidere in qualunque momento di esercitare direttamente i

propri poteri nei riguardi di qualunque altra banca, di qualunque dimensione se lo reputerà “necessario per

assicurare una coerente applicazione di alti standard di sorveglianza bancaria”.

Le NCA (per l’Italia la Banca d’Italia) mantengono la vigilanza diretta su tutte le altre banche non

significative, “less significant” (circa 6.000), tranne quelle per le quali la BCE decida di esercitare

direttamente i propri poteri.

La fase preparatoria (dall’ottobre 2013 all’ottobre 2014), definita Comprehensive Assessment ha

interessato 130 banche europee, e si è articolato in:

1) Supervisory risk assesment: analisi dei rischi a fini di vigilanza, allo scopo di valutare, in termini

quantitativi e qualitativi, i fattori di rischio fondamentali, inclusi quelli sotto il profilo della liquidità,

della leva finanziaria e del finanziamento;

2) Asset quality review: esame della qualità degli attivi intesa a migliorare la trasparenza delle

esposizioni bancarie attraverso un’analisi della qualità dell’attivo delle banche, ivi compresa

l’adeguatezza sia della valutazione di attività e garanzie, sia dei relativi accantonamenti;

3) Stress tests: prova di stress per verificare la tenuta dei bilanci bancari in scenari di stress. 58

Tabella 1 – Le banche italiane oggetto dell’AQR – 2014

Banca Carige S.P.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa * Banca Popolare Dell’Emilia Romagna –

Società Cooperativa

Con l’introduzione del SSM, i poteri della Banca d’Italia in tema di vigilanza prudenziale sugli in-

termediari creditizi sono stati ricondotti in capo al SSM, mentre la nostra banca centrale mantiene

Banca Popolare Di Milano – Società Cooperativa A Responsabilità Limitata Banca Popolare di Sondrio,

le restanti competenze in materia di antiriciclaggio, usura, correttezza e trasparenza. Rimangono

Società Cooperativa per Azioni

tutte le competenza sugli altri intermediari.

Banca Popolare di Vicenza – Società Cooperativa per Azioni Banco Popolare – Società Cooperativa

Le 13 banche significative, Tabella 1, sono sotto il diretto controllo della BCE, che opera la vigi- lanza

informativa e ispettiva attraverso gruppi di specialisti dei diversi paesi dell’UME: Joint Supervi- sory Team

Credito Emiliano S.p.A. * Iccrea Holding S.p.A Intesa Sanpaolo S.p.A.

(JTS).

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. UniCredit S.p.A.

Tabella 1 – Le banche italiane oggetto dell’AQR – 2014

Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Az

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Publisher
A.A. 2017-2018
125 pagine
10 download
SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher virdu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Economia degli intermediari finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Landi Andrea.