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L’EVOLUZIONE REGOLAMENTARE E DEI CONTROLLI
La funzione di regolamentazione e di vigilanza hanno sperimentato una profonda evoluzione lungo tre
direttrici:
Da un’impostazione strutturale ad una di natura prudenziale 55
Si è ampliato il campo dell’intervento normativo e dei controlli
La regolamentazione in ambito finanziario ha assunto una dimensione sempre più internazionale
La regolamentazione prudenziale, si fonda sulla possibilità per gli intermediari di elaborare le proprie
strategie di business e di assunzione dei rischi.
I rischi della regolamentazione sono:
Rischio di credito
RISCHIO DI INSOLVENZA Rischio paese
Rischio di controparte
Rischio di mercato/prezzo
RISCHIO DELLA Rischio di tasso di interesse
VARIAZIONE DEI PREZZI Rischio di cambio
O
RGANI DI CONTROLLO:
Banca d’Italia: ai fini della stabilità
Stabilità degli intermediari: banche, SGR, società di investimento
Sorveglianza sul sistema dei pagamenti (con la BCE)
Supervisione dei mercati all’ingrosso
Tutela della concorrenza nel mercato del credito
CONSOB (commissione nazionale per le società e la borsa): ai fini della correttezza e la trasparenza
Trasparenza e comportamenti degli intermediari
Vigilanza sugli emittenti:
- Sollecitazione all’investimento
- Informazione societaria
- Assetti proprietari
- Tutela delle minoranze
- Ruolo nel collegio sindacale e revisione aziendale
Vigilanza sui mercati
Banca d’Italia e Antitrust: ai fini della concorrenza legge n. 287/90 istitutiva dell’autorità Antitrust
garante della concorrenza e dei mercati
Permane una vigilanza settoriale con controlli di stabilità, trasparenza e correttezza:
Assicurazioni: IVASS (Istituto per la vigilanza sulla assicurazione)
Fondi Pensione: Covip (Commissione di vigilanza sui fondi comuni) 56
Scheda di aggiornamento – Agosto 2015
La crisi del debito sovrano ha posto con estrema urgenza il problema di una vigilanza frammentata nell’area
dell’euro. Da un punto di vista meramente congiunturale, la debolezza dei mercati finanziari dell’area euro,
i rischi di implosione della moneta unica, la crisi delle banche e il seguente contagio con interventi degli
stati e impatto sulle finanze pubbliche, hanno reso ineludibili interventi drastici per spezzare il circolo
vizioso rischio sovrano-rischio banche-rischio sovrano e ripristinare la fiducia.
Nel giugno 2012, con il Rapporto Van Rompuy, prende avvio il processo per la creazione di una Unione
Bancaria Europea (Banking Union) tra i paesi dell’Unione Europea (UE), con l’obiettivo di accelerare il
processo di unificazione economica e finanziaria nell’area dell’euro. L’Unione Bancaria Europea è la
condizione necessaria affinché l’European Stability Mechanism (ESM) possa ricapitalizzare direttamente le
banche in difficoltà, evitando il finanziamento degli stati sovrani e spezzando quindi il circolo vizioso.
L’Unione Bancaria Europea consiste di tre pilastri che si devono basare su un set armonizzato di regole
prudenziali: single rulebook, predisposto dall’European Banking Authority (EBA):
1. Una vigilanza integrata, per garantire l’efficace applicazione delle norme prudenziali, del controllo dei
rischi e della prevenzione delle crisi in tutta l’area. Questo pilastro ha dato vita alla cosiddetta “vigilanza
unica europea” che si fonda sul Single Supervisory Mechanism (SSM), divenuto operativo nel novembre
2014, che assegna la responsabilità della vigilanza delle banche dell’Unione Monetaria Europea (UME)
alla Banca Centrale Europea (BCE);
2. Un sistema di risoluzione europeo delle crisi bancarie al fine di permettere una liquidazione ordinata
degli istituti irrecuperabili e in tal modo proteggere i fondi dei contribuenti. La Bank Recovery and
Resolution Directive (BRRD), 2014/59/UE, ha introdotto in tutti i paesi europei regole armonizzate per
prevenire e gestire le crisi di banche e imprese di investimento. La BRRD prevede che già in fase di
operatività normale delle banche vengano predisposti piani di risoluzione per individuare strategie e
azioni da mettere in atto in caso di crisi. Per evitare che il costo dei salvataggi gravi sulle finanze
pubbliche e quindi sui contribuenti con il meccanismo del bail-out, viene introdotto il meccanismo del
bail-in (salvataggio interno), che consente alle autorità di risoluzione di disporre la riduzione del valore
delle azioni e di alcune categorie di crediti o la loro conversione in azioni per ricapitalizzare la banca.
Sono comunque esclusi dal bail-in, tra l’altro, i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè
di importo sino ai 100.000 euro;
3. Un sistema europeo di garanzia dei depositi per introdurre una dimensione europea nei sistemi
nazionali di garanzia dei depositi per le banche oggetto di vigilanza europea. Nelle intenzioni originarie,
il terzo pilastro dell’Unione Bancaria avrebbe dovuto essere costituito da uno schema europeo comune
di garanzia dei depositi. In effetti, allo stato attuale, con la direttiva 2014/49/EU ci si è limitati ad una
disciplina armonizzata, cosiddetta armonizzazione massima, del funzionamento dei sistemi nazionali di
garanzia dei depositi.
Di seguito approfondiremo il SSM.
Il 12 settembre 2012 la Commissione Europea ha pubblicato due proposte di regolamento per attribuire
specifici compiti di vigilanza bancaria alla BCE e per modificare il regolamento istitutivo dell’EBA e renderlo
compatibile al nuovo sistema di vigilanza europea. Hanno fatto seguito il 13 dicembre 2012 le decisioni
dell’Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN). Tra il 2013 e il 2014 vi è stata una intensa attività
preparatoria, che ha reso possibile la piena operatività della vigilanza unica il 4 novembre 2014. 57
Il Single Supervisory Mechanism è un sistema di vigilanza unificato affidato alla BCE per le banche dei paesi
dell’area dell’euro (cosiddetto 19+ in quanto anche altri paesi dell’Unione Europea possono chiedere di
partecipare), con suddivisione dei compiti tra BCE e autorità nazionali competenti (National Competent
Authorities – NCA). La competenza del SSM riguarda la vigilanza prudenziale degli intermediari creditizi,
mentre la competenza delle altre materie (es. trasparenza e correttezza, antiriciclaggio usura) rimane in
capo alle autorità nazionali competenti. Nell’ambito del SSM vi sono competenze diverse tra BCE e NCA.
Dal 4 novembre 2014, alla BCE spetta la vigilanza diretta sulle banche cosiddette significative (significant), al
4 novembre 2014 123 (circa l’85% degli attivi dell’area dell’euro), che presentano almeno una delle
seguenti caratteristiche:
• il valore totale delle attività supera i 30 miliardi di euro,
• il rapporto tra le attività totali e il PIL dello stato membro partecipante in cui l’istituto è stabilito
supera il 20%, a meno che il valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro;
• l’ente creditizio è uno dei tre maggiori istituti di uno stato membro partecipante;
• l’ente creditizio ha richiesto o ricevuto gli aiuti dei Fondi di salvataggio europei: European Financial
Stability Fund (EFSF) e dopo il 2012 ESM
• l’ente creditizio ha attività transfrontaliere significative
La BCE ha poteri di vigilanza informativa e ispettiva e potere di attuazione (cosiddetto enforcement) delle
decisioni e delle sanzioni. È suo compito il coordinamento delle autorità nazionali nell’ambito dell’EBA.
Deve operare in modo indipendente nello svolgimento dei compiti di vigilanza e rendere conto del suo
operato a Parlamento e Consiglio Europeo. Per evitare conflitti di interesse e garantire la separazione tra
funzione di vigilanza e quella di politica monetaria, è stato creato ex-novo il Supervisory Board con compiti
di natura tecnica. La responsabilità ultima delle decisioni di vigilanza spetta comunque al Governing
Council. La BCE come supervisore unico potrà decidere in qualunque momento di esercitare direttamente i
propri poteri nei riguardi di qualunque altra banca, di qualunque dimensione se lo reputerà “necessario per
assicurare una coerente applicazione di alti standard di sorveglianza bancaria”.
Le NCA (per l’Italia la Banca d’Italia) mantengono la vigilanza diretta su tutte le altre banche non
significative, “less significant” (circa 6.000), tranne quelle per le quali la BCE decida di esercitare
direttamente i propri poteri.
La fase preparatoria (dall’ottobre 2013 all’ottobre 2014), definita Comprehensive Assessment ha
interessato 130 banche europee, e si è articolato in:
1) Supervisory risk assesment: analisi dei rischi a fini di vigilanza, allo scopo di valutare, in termini
quantitativi e qualitativi, i fattori di rischio fondamentali, inclusi quelli sotto il profilo della liquidità,
della leva finanziaria e del finanziamento;
2) Asset quality review: esame della qualità degli attivi intesa a migliorare la trasparenza delle
esposizioni bancarie attraverso un’analisi della qualità dell’attivo delle banche, ivi compresa
l’adeguatezza sia della valutazione di attività e garanzie, sia dei relativi accantonamenti;
3) Stress tests: prova di stress per verificare la tenuta dei bilanci bancari in scenari di stress. 58
Tabella 1 – Le banche italiane oggetto dell’AQR – 2014
Banca Carige S.P.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa * Banca Popolare Dell’Emilia Romagna –
Società Cooperativa
Con l’introduzione del SSM, i poteri della Banca d’Italia in tema di vigilanza prudenziale sugli in-
termediari creditizi sono stati ricondotti in capo al SSM, mentre la nostra banca centrale mantiene
Banca Popolare Di Milano – Società Cooperativa A Responsabilità Limitata Banca Popolare di Sondrio,
le restanti competenze in materia di antiriciclaggio, usura, correttezza e trasparenza. Rimangono
Società Cooperativa per Azioni
tutte le competenza sugli altri intermediari.
Banca Popolare di Vicenza – Società Cooperativa per Azioni Banco Popolare – Società Cooperativa
Le 13 banche significative, Tabella 1, sono sotto il diretto controllo della BCE, che opera la vigi- lanza
informativa e ispettiva attraverso gruppi di specialisti dei diversi paesi dell’UME: Joint Supervi- sory Team
Credito Emiliano S.p.A. * Iccrea Holding S.p.A Intesa Sanpaolo S.p.A.
(JTS).
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. UniCredit S.p.A.
Tabella 1 – Le banche italiane oggetto dell’AQR – 2014
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Az