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LE OBBLIGAZIONI PLURISOGGETTIVE

Perché un rapporto obbligatorio sussista, servono almeno due soggetti, ma è possibile anche che l'obbligazione faccia capo ad una pluralità di soggetti: è un'obbligazione plurisoggettiva, che ricorre in caso di:

  1. Obbligazione solidale, che può essere:
    • Passiva: ognuno dei più debitori è obbligato ad effettuare a favore dell'unico creditore l'intera prestazione, che, eseguita da uno qualsiasi, ha effetto liberatorio per tutti gli altri.
    • Attiva: ognuno dei più creditori ha diritto all'intera prestazione nei confronti dell'unico debitore, che eseguita a favore di uno qualsiasi, estingue l'obbligazione.
  2. Obbligazione parziaria, che può essere:
    • Passiva: ciascuno dei più debitori è tenuto ad eseguire solo una parte dell'unitaria prestazione, mentre la restante parte della medesima prestazione deve essere eseguita dagli altri, ognuno per

La sua parte.Attiva: ciascuno dei più creditori ha diritto solamente a una parte dell'unitaria2) prestazione, mentre la restante deve essere eseguita singolarmente a favore degli altri creditori, per la quota a ognuno spettante.

Il codice intende tutelare il creditore; perciò in caso pluralità di debitori di una medesima prestazione essi sono considerati in solido, se dalla legge o dal titolo non risulti diversamente: presunzione di solidarietà passiva. In caso di pluralità di creditori invece si ritiene che la solidarietà ricorra solamente nelle ipotesi espressamente previste dalla legge o dal titolo.

LE OBBLIGAZIONI SOLIDALI.

In quanto all'obbligazione solidale passiva (la più importante) va rilevato che:

Nei rapporti esterni, tra creditore e debitore, valgono i seguenti principi:

  • Il creditore può rivolgersi ad uno qualsiasi oppure ad alcuni coobbligati; il coobbligato non può rifiutarsi dall'eseguire

L'adempimento integrale salvo che la legge o il titolo non prevedano il beneficio di escussione, ovvero l'onere del creditore di procedere verso un altro debitore.

L'effettuazione integrale della prestazione, ad opera di uno dei coobbligati, estingue l'obbligazione, liberando tutti gli altri da ulteriore obbligo verso il creditore.

Il condebitore a cui sia richiesta la prestazione può opporre al creditore le eccezioni comuni (che attengono all'intero rapporto obbligatorio) ma non quelle personali altrui (che riguardano il rapporto tra il creditore e un altro condebitore).

La costituzione in mora di uno dei condebitori non vale la costruire in mora gli altri.

Gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche sugli altri condebitori.

La rinuncia del creditore alla solidarietà a favore di un condebitore non incide sulla natura solidale dell'obbligazione.

La transazione del

  1. Indivisibili, che hanno ad oggetto una prestazione non suscettibile di adempimento parziale:
    1. Per sua natura:

indivisibilità oggettiva

Per volontà delle parti: indivisibilità soggettiva

Divisibili, ovvero tutte le altre.

La distinzione è importante in tema di obbligazioni plurisoggettive; infatti l'obbligazione plurisoggettiva indivisibile è anche solidale. Le si applica la disciplina della solidarietà, in modo pressoché simile; la differenza fondamentale sta nel fatto che l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore del creditore.

OBBLIGAZIONI SEMPLICI, ALTERNATIVE E FACOLTATIVE.

Sempre con riferimento alla prestazione dovuta si distinguono:

Obbligazioni semplici, con oggetto una sola prestazione che il debitore è tenuto ad eseguire per liberarsi

Obbligazioni alternative, con oggetto due o più prestazioni (obbligazione con alternativa multipla); il debitore per liberarsi è tenuto ad eseguirne una sola. Dopo la scelta, diventa un'obbligazione semplice.

Obbligazioni facoltative,

Con oggetto una sola prestazione (è semplice) ma il· debitore può liberarsi scegliendone un’altra.

La distinzione tra obbligazione alternativa e facoltativa, ha importanza pratica in caso di impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni:

In caso di obbligazione alternativa, se una è impossibile per causa non imputabile· alle parti, l’obbligazione si considera semplice e il debitore è tenuto ad eseguire l’altra prestazione.

In caso di obbligazione facoltativa, se l’unica prestazione dedotta in obbligazione· diviene impossibile per cause non imputabili al debitore, l’obbligazione si estingue; se diviene impossibile l’altra, l’obbligazione permane e il debitore per liberarsi deve eseguire la prestazione dedotta in obbligazione.

LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE.

L’obbligazione più diffusa è l’obbligazione pecuniaria, in cui il debitore è tenuto a dare al creditore una somma di denaro.

Il pagamento va estinto mediante la moneta avente corso in quel momento nello stato, che in Italia, dal 1 gennaio 1999, è l'Euro. Se il debito pecuniario è espresso in moneta estera, il debitore può anche pagare in moneta nazionale, al corso del cambio nel giorno della scadenza, a meno che non sia stato stabilito diversamente dalle clausole. Il pagamento del debito pecuniario può essere effettuato anche con altri mezzi di pagamento, che garantiscano al creditore il medesimo effetto del pagamento in contanti. Quindi: Se il debitore paga in moneta avente corso legale il creditore non può rifiutare il pagamento, se di importo inferiore a 1000 euro. Se il debitore paga con un altro mezzo di pagamento, il creditore può rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo. La moneta ha una funzione prevalentemente di pagamento; conta il suo valore reale (il potere d'acquisto) non il valore nominale (il valore numerico). Nonostante ciò,

Secondo il principio nominalistico, il debitore paga, alla scadenza, la medesima quantità di pezzi monetari inizialmente fissata, nonostante il tempo passato e indipendentemente da un eventuale deprezzamento monetario, il cui rischio grava quindi sul creditore.

Al fine di cautelarsi contro gli effetti delle oscillazioni di valore della moneta, le parti possono concordare delle clausole di indicizzazione, ancorando l'importo pecuniario a dei parametri (ad esempio gli indici ISTAT), al cui variare si modifica l'entità delle somme.

La previsione che determinate prestazioni pecuniarie siano indicizzate è dettata dalla stessa legge oppure da provvedimenti giudiziali (ad esempio l'assegno spettante al coniuge divorziato).

Il principio nominalistico è da applicare solamente alle obbligazioni di valuta, ovvero aventi fin dall'origine ad oggetto una somma di denaro, non alle obbligazioni di valore, in cui la moneta rappresenta solamente un bene.

sostitutivo per eseguire la prestazione. La liquidazione dell'obbligazione di valore, che diventa di valuta, va eseguita secondo una triplice operazione:
  1. Aestimatio: quantificazione in termini monetari del valore che la prestazione aveva all'epoca in cui l'obbligazione è sorta
  2. Taxatio: rivalutazione dell'importo in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita
  3. Interessi compensativi: liquidazione del danno da ritardo nell'ottenimento della prestazione
In alternativa a volte, si tende a quantificare direttamente il valore monetario attuale dell'obbligazione di valore, specificando se comprenda o meno il danno di ritardo.

SITUAZIONI DI GARANZIA PATRIMONIALI O RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE - CAPITOLO XXII

Se il debitore non adempie il creditore, dopo l'accertamento giudiziale dell'inadempimento, può promuovere un processo esecutivo sui beni del debitore, facendoli espropriare; consegue in

Il modo per ottenere l'esecuzione forzata di un credito in forma specifica può avvenire nel caso di obbligo di:

  • Consegnare una cosa determinata
  • Concludere un contratto
  • Fare fungibile
  • Non fare, la cui violazione si sia estrinsecata nella realizzazione di un opus

Il caso più frequente è quello della sentenza che condanna il debitore al pagamento di una somma di denaro: il creditore può promuovere l'espropriazione dei beni del debitore, ovvero farli vendere giudizialmente per soddisfarsi sul ricavato.

Di solito tutti i beni del debitore, anche se acquistati dopo il sorgere dell'obbligazione, sono assoggettabili ad esecuzione; tale patrimonio è una sorta di garanzia generica del creditore sul debitore. Se però il bene fuoriesce dal patrimonio del debitore, il creditore non vanta più il diritto di sottoporlo ad azione esecutiva. Nel caso in cui sia previsto un patrimonio separato rispetto al debitore, il creditore può agire solo su tale patrimonio.

patrimonio principale, facente comunque capo al medesimo soggetto, può essere che un determinato creditore possa avere a garanzia solamente quel particolare cespite.

Concorso di creditori e cause legittime di prelazione.

Se vi sono più creditori di uno stesso debitore, tutti hanno lo stesso diritto di soddisfarsi con il ricavato della vendita dei beni del debitore (par condicio creditorum); però la legge riconosce ad alcuni creditori una causa legittima di prelazione, assicurando loro il soddisfacimento rispetto ad altri. Le cause di prelazione sono:

  • Privilegi
  • Pegno
  • Ipoteca

Se il bene oggetto di privilegio, pegno o ipoteca perisce il creditore perde la possibilità di esercitare il diritto di prelazione.

Relativamente alle somme dovute dagli assicuratori a titolo di indennizzo per la perdita o deterioramento del bene, si verifica la surrogazione reale: la compagnia assicurativa non può pagare indennità all'assicurato ma deve

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A.A. 2022-2023
185 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Kekko6172 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Liccardo Giuseppe.