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DAI CONTRATTI DEL CONSUMATORE AL DIRITTO DEL CONSUMATORE
Contratti del Consumatore: non costituiscono un tipo contrattuale, si
prevede una disciplina per detti contratti: ovvero per i contratti stipulati dalla
persona del consumatore.
La disciplina è organizzata nel "Codice del Consumo" decreto legislativo
n.206/2005
Art. 2 del codice afferma: i diritti fondamentali del consumatore consistono
nella: tutela della salute,
- sicurezza sulla qualità dei prodotti,
- adeguata informazione e corretta pubblicità ecc…
-
Soggetti:
Art. 3 distingue:
- Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente
svolta
- Professionista: persona fisica o giuridica che agisce per scopi inerenti
all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale ovvero un
suo intermediario.
Questa nozione di professionista non coincide con quella del codice
del professionista intellettuale art. 2229 del codice civile. Nel codice del
consumo un certo soggetto può essere sia consumatore che professionista,
ciò dipenderà anche dal contesto.
Educazione del consumatore art.4 codice del consumo :
Obiettivo: sviluppo della capacità di adeguata autodeterminazione dei
consumatori nella scelta dell'acquisto dei beni e servizi, nella tutela dei loro
diritti.
2 direzioni:
- promuovere conoscenze e capacità di valutazione del consumatore,
- imporre regole di correttezza per l’informazione precontrattuale.
Contratti del consumatore e clausole vessatorie :
Art. 33 codice del consumo definisce le clausole vessatorie: si
considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede soggettiva,
determinano a carico del consumatore uno squilibrio di diritti e di obblighi
derivanti dal contratto.
Si distinguono 2 tipi:
- quelle sempre vessatorie (black list) sono quelle che limitano le azioni
del consumatore in caso di inadempimento da parte del professionista
ovvero che tendano a rendere efficaci nei confronti del consumatore
clausole contrattuali da lui non conosciute prima della conclusione del
contratto (nullità di protezione), sono elencate: le quali sono nulle ma non
annullano il contratto, la nullità può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.
Se la clausola vessatoria è a danno del consumatore il resto del contratto
rimane valido a meno che il consumatore non proponga un’azione di nullità.
- quelle presunte vessatorie (grey list): che vanno provate. Sono nulle fino
a prova contraria, sono valide quando sono oggetto di negoziazione tra le
parti, le clausole economiche non sono mai economiche.
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o
formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, in caso di dubbio a
favore dell’altro, nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o
formulari le clausole aggiuntive prevalgono su quelle del modulo con cui
siano incompatibili anche quando queste ultime non sono state cancellate.
Art. 45 del codice del consumo: prevede la tutela per 2 tipi di vendita
con insidie per il consumatore:
1) contratti effettuati nel domicilio o nel luogo dove lavora il consumatore
2) contratti a distanza: che sono effettuati con mezzi di comunicazione a
distanza.
Per entrambi si prevede: diritto di informazione adeguata e diritto di
recesso.
Credito al consumo
Art.121-126 del decreto legislativo n.385 /1993 detto TUB, si prevede che:
- art. 121: per credito al consumo si intende qualsiasi forma di credito
concessa al consumatore
- art. 123: si hanno obblighi informativi per il consumatore riguardo il
prodotto offerto (facente parte della sfera del credito al consumo). Ad
esempio: tasso d'interesse, durata, rateazione ecc.
- art. 125: prima della stipulazione si deve valutare il merito creditizio del
consumatore.
Tutela del consumatore
Il consumatore spesso è dissuaso dall’agire in giudizio per ottenere tutela
contro una clausola vessatoria a causa dei costi della lite. Il codice del
consumo ammette per iniziativa di alcuni enti (associazioni rappresentative a
livello nazionale dei consumatori) che possano chiedere al giudice di inibire
una volta per tutte, ad un professionista o ad un’associazione di
professionisti, l’uso nei contratti con i clienti di determinate clausole che
vengono valutate come vessatorie.
Poiché la tutela del consumatore in questi negozi non può essere affidata con
i soli strumenti civili che risultano non sufficienti, si prevedono:
- azioni inibitorie: mediante le quali si chiede la cessazione di un
comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante.
- azioni risarcitorie collettiva: ispirata al modello anglosassone,
consente la tutela dei diritti individuali dei consumatori, il giudice se
ritiene ammissibile l’azione collettiva, liquida il danno a favore di coloro
che hanno aderito all’azione di classe, azioni previste solo per chi
aderisce all'impugnazione, tra i vari consumatori.
Il codice del consumo prevede anche che le clausole del contratto devono
essere redatte in modo chiaro e comprensibile: la norma però non prevede
una sanzione specifica per la violazione di questo precetto.
Si applicherà allora il principio della interpretatio contra stipulatorem: per
cui, in caso di dubbio, la clausola andrà interpretata nel senso più
favorevole al consumatore e contro il professionista, che è colui che
predispone il contratto.
CONTRATTI CONCLUSI FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI E
CONTRATTI A DISTANZA
Oggi vengono stipulati contratti invadendo con la proposta commerciale la
sfera privata del consumatore.
Per offrire una tutela al consumatore da contratti indesiderati, il nostro
ordinamento si era dotato di due provvedimenti normativi:
- il Dlgs. 15/01/1992 n. 50 che ha disciplinato i contratti conclusi fuori dai
locali commerciali;
- il Dlgs. 22/5/1999 n. 185 sui contratti a distanza.
I principi contenuti in questi due testi sono poi confluiti con alcune modifiche
nel codice del consumo.
Rientrano nella categoria dei contratti negoziati fuori dai locali
commerciali quelli stipulati:
- durante la visita al domicilio del consumatore (o di un altro consumatore
ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il
consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio
o di cura),
- durante una escursione organizzata al di fuori dei propri locali
commerciali,
- in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una
nota d’ordine,
- per corrispondenza o in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto
modo di consultare, anche senza la presenza del professionista.
Rientrano invece nella categoria dei contratti a distanza quelli che hanno ad
oggetto beni o servizi e che sono stati stipulati nell’ambito di un sistema di
vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista
che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di
comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la
conclusione del contratto stesso (ad esempio quelli conclusi con gli operatori
telefonici di call center oppure i contratti conclusi via internet).
Affinché operino le garanzie previste dal codice del consumo è sempre
necessario che si tratti di contratti conclusi tra un professionista e un
consumatore.
Sia in ambito di contratti a distanza che di contratti conclusi fuori dai locali
commerciali, il principale strumento di tutela offerto al consumatore è
rappresentato dal diritto di recesso: che consiste nella facoltà, accordata
esclusivamente al consumatore, di sottrarsi unilateralmente, senza dover
fornire alcuna spiegazione, agli impegni contrattuali, mediante una
dichiarazione scritta da inviare al professionista, con una lettera
raccomandata nel termine di 10 giorni lavorativi.
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia
confermata mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro 48 ore
successive. Il termine di 10 giorni lavorativi ha poi una decorrenza diversa a
seconda del tipo di contratto sottoscritto.
La legge impone al professionista un onere di informazione al consumatore
su quelli che sono i suoi diritti.
Il professionista, infatti, prima della conclusione del contratto, deve informare
il consumatore delle caratteristiche del contratto (contenuto economico,
caratteristiche del bene o servizio, etc.), ma soprattutto, quando il contratto si
sia concluso fuori dai locali commerciali o quando il contratto si sia concluso
attraverso una tecnica di comunicazione a distanza deve avvisare il
consumatore del diritto di recedere entro 10 giorni dalla conclusione de
contratto.
Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto questi obblighi
informativi, il termine di 10 giorni diviene:
- di 60 giorni per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali,
- di 90 giorni per i contratti a distanza.
Questi termini decorrono:
- per i beni: dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore,
- per i servizi: dal giorno della conclusione del contratto .
Inoltre, sempre nei contratti conclusi fuori dei locali commerciali o a distanza,
il professionista deve dare copia al consumatore del contratto che deve
essere scritto. Tale obbligo non è però specificamente sanzionato.
IL COMMERCIO ELETTRONICO
Una disciplina speciale, collocata fuori dal codice del consumo, è dedicata ai
contratti del commercio elettronico (Dlgs 70/2003, attuativo della Direttiva
del 2000/31).
Anche per i contratti del commercio elettronico, essendo contratti a
distanza, è previsto il recesso di pentimento il cui termine decorre dalla
conclusione del contratto, ma vi sono ulteriori diritti legati al particolare
ambiente telematico.
L’articolo 13 del decreto legislativo 70/2003, infatti, prevede che al
consumatore debba essere recapitata per via telematica una copia
dell’ordine che lui ha inviato e che il contratto si conclude solo nel momento
in cui tale ricezione sia avvenuta.
Ciò al fine di rendere noto al consumatore del significato giuridico di ciò che
ha fatto e permettergli eventualmente il recesso (nella conferma dell’ordine ci
deve essere infatti l’informativa sul recesso e il riepilogo delle condizioni del
contratto). CONTRATTI TIPICI E ATIPICI
Contratti tipici: sono contratti previsti dalla legge, come ad esempio la
compravendita, la locazione ecc.
Contratti atipici: sono quei contratti non previsti e quindi non espressamente
regolati dalla legge. Sono validi solo se hanno una causa lecita,
giuridicamente ed economicamente apprezza