Il diritto civile nell'esperienza giuridica
Secondo il criterio degli interessi, gli interessi generali o pubblici vengono realizzati attraverso le norme di diritto pubblico, mentre gli interessi particolari e individuali vengono realizzati attraverso le norme di diritto privato. Deriva da una concezione tradizionale secondo la quale la distinzione tra diritto pubblico e diritto privato si basava sugli interessi che venivano realizzati attraverso le norme.
Secondo il criterio dei soggetti, il diritto pubblico disciplina i rapporti tra più soggetti pubblici o quelli tra un soggetto privato e un soggetto pubblico in posizione di supremazia, mentre il diritto privato i rapporti tra soggetti privati in posizione di reciproca uguaglianza.
Attualmente, il diritto pubblico riguarda le attività poste in essere dallo Stato e dagli altri enti pubblici nell'esercizio della funzione legislativa, della funzione esecutiva e della funzione giudiziaria. Il diritto privato invece, si caratterizza per la natura delle materie che è tenuto a regolare, per la natura degli strumenti tecnici utilizzati e per i principi che stanno a fondamento di tali materie e che governano tali strumenti. Viene classificato in tre partizioni: il diritto civile, che contiene i principi generali della disciplina privatistica, il diritto commerciale, che regola le diverse forme e di funzionamento dell'impresa, e il diritto del lavoro, che disciplina il rapporto di lavoro subordinato e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Le fonti del diritto civile
Le fonti del diritto sono i procedimenti da cui hanno origine le norme giuridiche e i documenti nei quali sono trascritte le norme e che consentono a tutti di prenderne conoscenza. Il valore fondamentale è quello dell'individuo, che viene concepito come persona libera, in quanto non più soggetto ad asservimento personale come prima succedeva con la schiavitù, formalmente per cui “La legge è uguale per tutti”, in quanto parificato giuridicamente in forza dei principi e “Tutti sono uguali davanti alla legge”, e in quanto le difficoltà tra i privati devono essere risolte esclusivamente tramite criteri legali.
Il processo di codificazione risale al XIX secolo segnando la nascita del diritto romano. Il primo grande codice è quello voluto in Francia da Napoleone nel 1804 che fece da modello per le successive codificazioni. Esso riafferma la supremazia della legge dello Stato nei rapporti di diritto privato e le idee di uguaglianza e libertà ricevute dalla Rivoluzione. Il diritto di proprietà viene concepito come diritto sacro e inviolabile della persona, mentre il contratto come l'elemento della parità formale tra i soggetti.
In Italia, il nuovo codice civile unitario venne emanato nel 1865 che si rifece molto al modello francese per quanto riguarda la tutela dei diritti soggettivi e il diritto di proprietà. Nel 1882 venne emanato il codice di commercio per regolare il rapporto tra i commercianti, nel 1927 la Carta del lavoro che rappresentò il manifesto dell'ideologia giuridica del fascismo e nel 1942 il codice civile. La famiglia era considerata il nucleo fondamentale della società nazionale; la famiglia legittima, cioè quella fondata sul matrimonio, rappresentava la base dell'ordine morale. Le unioni di fatto sono considerate illegittime. La famiglia viene tutelata come organismo economico il cui simbolo è la proprietà e la cui continuità è garantita dalle successioni. Il diritto successorio si caratterizza per la prevalenza costante degli interessi della famiglia legittima, mentre la proprietà è inserita nel sistema economico a garanzia dello sfruttamento dei beni produttivi.
Il 1º gennaio del 1948 entra in vigore la Costituzione Repubblicana, dove i diritti di libertà vengono affiancati dai diritti di solidarietà sociale. Un esempio di diritto sociale è il diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.). Sul piano dei rapporti etico-sociali, vengono tutelate la famiglia legittima e l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.) e la parità dei figli anche se nati fuori dal matrimonio (art. 30 Cost.). Sotto il profilo economico, vengono tutelate l'iniziativa privata (art. 41 c. 2) e il diritto di proprietà (art. 42), mentre l'art. 41 c. 3 riserva allo Stato il potere dell'organizzazione e del controllo di attività pubbliche e private.
Nel 1957, l'Italia ha sottoscritto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE) impegnandosi a rispettare le norme del trattato e i regolamenti emanati dal Consiglio della CEE, oggi UE, che prevalgono sulla legge ordinaria nazionale e sulle cui controversie giudica la Corte di Giustizia dell'UE. Il Consiglio emana anche direttive, cioè prescrizioni per gli Stati membri affinché si regolarizzino in materia di mercato comune, e rappresentano un modello cui tutti gli Stati devono regolarizzare il proprio diritto interno entro un certo termine.
Il sistema delle fonti attuale è dato dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali, dalle norme comunitarie, dalle leggi statali, dalle leggi regionali, dai regolamenti e dagli usi o consuetudini.
I fatti e gli effetti giuridici
La fattispecie è la descrizione normativa di un fatto riconoscibile nell'accadimento che si verifica in concreto. La fattispecie astratta è la situazione-tipo descritta da una norma, mentre quella concreta è il fatto concreto conforme alla fattispecie astratta. La fattispecie semplice si ha quando si parla di un solo fatto, mentre quella complessa di una pluralità di fatti collegati fra loro.
L'interpretazione di una legge è l'attività mediante cui si attribuisce un determinato significato alla disposizione normativa e avviene secondo due criteri. Il criterio di interpretazione letterale attribuisce alla norma il significato proprio delle parole secondo il contesto nel quale sono inserite. Il criterio di interpretazione funzionale attribuisce alla norma un significato più vasto. La norma giuridica è quindi il risultato dell'interpretazione della disposizione normativa. Quando ha un campo di applicazione più esteso rispetto al significato letterale della disposizione normativa, si parla di interpretazione estensiva; quando è più ristretto, si parla di interpretazione restrittiva. L'interpretazione adeguatrice si ha quando l'interpretazione si adegua all'evolversi dei valori sociali nel tempo, mentre quella sistematica si ha quando è coerente con il sistema della legge.
Il fatto giuridico è ogni accadimento al cui verificarsi l'ordinamento giuridico riconduce un effetto giuridico. Esistono fatti giuridicamente rilevanti e fatti giuridicamente irrilevanti o indifferenti. I fatti giuridici in senso stretto sono gli accadimenti che vengono considerati oggettivamente; possono essere eventi naturali o atti compiuti dall'uomo. Gli atti giuridici in senso lato sono i comportamenti in cui la volontarietà rappresenta l'elemento costitutivo della fattispecie. Gli atti giuridici in senso stretto sono i comportamenti che la legge prende in considerazione in quanto caratterizzati da consapevolezza e volontarietà del comportamento. Possono essere leciti o illeciti. Quelli leciti possono essere discrezionali o dovuti.
Il negozio giuridico è la tipica manifestazione dell'autonomia privata mediante cui i privati autoregolano i propri interessi.
La situazione giuridica soggettiva è la situazione giuridica in cui viene a trovarsi un soggetto di fronte all'ordinamento per il verificarsi di un fatto giuridicamente rilevante. Può essere attiva o passiva a seconda che comporti per il titolare un vantaggio o uno svantaggio. Il rapporto giuridico è la relazione tra situazioni giuridiche soggettive regolate dal diritto.
Il diritto soggettivo è il complesso di poteri che l'ordinamento attribuisce a un soggetto per il soddisfacimento di un interesse. Assicura al titolare il potere di esigere, che consiste nel pretendere da un dato soggetto un determinato comportamento. Fanno parte del diritto soggettivo i diritti assoluti e quelli relativi. I diritti assoluti assicurano al titolare un potere immediato su un bene. Si suddividono in diritti reali e diritti della personalità. I diritti reali sono la proprietà e i diritti reali su cosa altrui. Quest'ultimi si suddividono in diritti reali di godimento e diritti reali di garanzia. I primi attribuiscono al titolare il potere di trarre vantaggio da un bene di proprietà altrui; i secondi attribuiscono al titolare un diritto su un bene altrui a garanzia di un proprio credito. I diritti della personalità sono quelli posti a tutela della persona umana.
I diritti relativi attribuiscono al titolare un potere nei confronti di uno o più soggetti determinati sui quali grava l'obbligo di osservare un comportamento tale da assicurare il soddisfacimento dell'interesse del titolare del diritto. I diritti relativi si suddividono in diritti di credito e diritti non patrimoniali. Tra i diritti soggettivi annoveriamo anche quelli personali di godimento e quelli potestativi.
Le facoltà sono manifestazioni del diritto soggettivo aventi carattere non autonomo. La mancanza di autonomia implica che le facoltà non si estinguono se non si estingue il diritto al quale fanno capo. Ad esempio, il proprietario di un fondo ha il potere di escludere gli altri dal godimento dello stesso; secondo l'art. 841 il proprietario ha la facoltà di chiudere il fondo in qualunque tempo.
L'aspettativa è la situazione giuridica di attesa tutelata dall'ordinamento al fine di assicurare l'acquisto della situazione finale. Attribuisce al titolare il potere di chiedere al giudice provvedimenti a carattere conservativo e cautelare. È tutelata attraverso la possibilità di opporre ai terzi il titolo di acquisto. Ad esempio, un individuo è beneficiario di una donazione a condizione che consegua la laurea; egli è titolare di una situazione di aspettativa che è tutelata in vista dell'acquisto del diritto.
Gli interessi diffusi sono situazioni giuridiche autonome, ovvero interessi che fanno capo alla generalità di individui e hanno come punto di riferimento un bene caratterizzato dalla non patrimonialità. Ad esempio, la tutela dell'ambiente, del patrimonio storico e artistico. Gli interessi collettivi sono quelli che fanno capo a una collettività determinata e la loro tutela è affidata alla collettività stessa. Ad esempio, un ordine professionale.
Gli interessi legittimi sono le posizioni del singolo protette nei confronti della pubblica amministrazione quando l'osservanza da parte di quest'ultima delle regole che ne disciplinano l'attività risponde a un interesse del singolo che si differenzia e si specifica rispetto a quello della generalità dei cittadini. Ad esempio, l'interesse di chi ha partecipato a un concorso pubblico a che siano osservate le norme che ne disciplinano lo svolgimento; se tali norme non vengono osservate, chi ha partecipato al concorso può chiedere al giudice all'annullamento del concorso.
La potestà è una situazione giuridica soggettiva consistente in un potere vincolato attribuito al soggetto per la cura di un interesse altrui. Chi è investito di una potestà, svolge una funzione di diritto privato in quanto ha il diritto di agire ma anche il dovere di esercitare l'attività oggetto di tale diritto. Ad esempio, la potestà dei genitori sui figli.
Il dovere generico è quello per cui una generalità di soggetti è tenuta a evitare atti che turbino l'esercizio dell'altrui diritto. Ad esempio, rispetto al titolare di proprietà grava su tutti i consociati il dovere generico di non entrare nel suo fondo senza il suo permesso.
L'obbligazione riguarda il dovere dei debitori di tenere un dato comportamento nei confronti dei creditori caratterizzato dalla patrimonialità, cioè suscettibile di valutazione economica. Ad esempio, l'obbligazione del compratore di pagare il prezzo. Nell'obbligo il comportamento del debitore ha carattere essenzialmente personale. Ad esempio, l'obbligo reciproco dei coniugi alla fedeltà e all'assistenza morale e materiale.
La soggezione è la posizione di chi subisce le conseguenze dell'esercizio di un potere altrui. Ad esempio, di un diritto potestativo.
L'onere è la posizione di chi deve tenere un dato comportamento al fine di realizzare un interesse proprio.
La vicenda giuridica può essere costitutiva, modificativa ed estintiva. La prima si ha quando la situazione soggettiva nasce, venendo per la prima volta ad esistenza. La seconda si ha quando la situazione soggettiva subisce una modificazione. La terza si ha quando la situazione soggettiva cessa di esistere per una delle cause previste dalla legge.
Per acquisto di una situazione giuridica soggettiva s'intende l'ingresso di una situazione soggettiva nella sfera giuridico-patrimoniale di un dato soggetto. Ad esempio, un contratto di compravendita. L'acquisto del diritto può avvenire in due modi: a titolo originario e a titolo derivativo. È a titolo originario quando il soggetto acquista il diritto che non ha connessioni con un precedente titolare. Ad esempio, nell'acquisto di una cosa non appartenente a qualcuno o nell'acquisto di una cosa abbandonata. È a titolo derivativo nel caso opposto.
La successione può essere a titolo universale o a titolo particolare. È a titolo universale quando un soggetto subentra ad un altro nella totalità dei diritti e degli obblighi appartenenti ad un altro soggetto. Ad esempio, nella successione per causa di morte. È a titolo particolare quando un soggetto si sostituisce ad un altro nella titolarità di uno o più dati diritti o obblighi. Ad esempio, nella successione per atto tra vivi.
Le vicende estintive sono la prescrizione e la decadenza. Secondo l'art. 2934 ogni diritto si estingue quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Secondo l'art. 2936, la prescrizione trova fondamento nella finalità di interesse generale di eliminare la situazione di incertezza che può determinarsi quando il diritto soggettivo non viene esercitato per un lungo periodo di tempo. Tale finalità spiega la conseguente nullità di qualsiasi patto che ne modifichi la disciplina legale. Tutti i diritti sono soggetti a prescrizione estintiva eccetto quelli indisponibili e indicati dalla legge. Secondo l'art. 2935 la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il titolare può esercitare il diritto stesso. La durata della prescrizione è fissata per tutti i diritti in 10 anni salvo che la legge disponga altrimenti. Il decorso della prescrizione può essere sospeso o interrotto. La sospensione determina una parentesi nel decorso della prescrizione in quanto non si tiene conto del tempo in cui questa è stata sospesa. L'interruzione si verifica quando viene meno l'inerzia del titolare perché questi compie un atto col quale esercita il diritto o quando il soggetto passivo riconosce il diritto della controparte. Non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Ha fonte solo nella legge.
Si ha la decadenza quando il titolare non ha esercitato il diritto entro il termine previsto. La decadenza può trovare la sua fonte sia nella legge sia nella volontà privata.
Nozioni generali sui negozi giuridici
Il negozio giuridico è espressione della volontà di una o più parti, ovvero del centro o dei centri di un interesse che può anche essere costituito di più soggetti. Ad esempio, i coniugi che vogliono acquistare la casa familiare. I negozi bilaterali sono costituiti da due parti che hanno interessi diversi. Nei negozi unilaterali invece vi è solo una parte. Ad esempio, nel testamento.
Esistono negozi recettizi e negozi non recettizi. Nei primi la dichiarazione è diretta a un destinatario determinato. Ad esempio, la dichiarazione di remissione del debito. I secondi producono il loro effetto indipendentemente dalla comunicazione a un qualsiasi destinatario. Ad esempio, l'accettazione di eredità. I negozi unilaterali recettizi producono effetto solo nel momento in cui vengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati; quelli non recettizi producono effetto indipendentemente dalla comunicazione a un qualsiasi destinatario.
I requisiti soggettivi del negozio sono tre: capacità giuridica, capacità legale di agire, e legittimazione del negozio, che è l'idoneità del soggetto a porre in essere l'atto di autonomia con riguardo a un determinato rapporto. Ad esempio, un individuo non può compiere un atto concreto se non ha la proprietà della cosa stessa o se non gli è stato conferito dal proprietario uno specifico potere.
La rappresentanza è il meccanismo mediante il quale un soggetto (il rappresentante) sostituisce un altro soggetto (il rappresentato) nella conclusione di un negozio. Affinché questo meccanismo possa operare è necessario che chi agisce sia fornito del potere di rappresentanza. Può essere legale o volontaria. È legale quando è la legge che nomina il rappresentante del rappresentato.
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