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PRESUNZIONI DI POSSESSO
1) presunzione di possesso se non iniziato come detenzione
Ex art 1141,1 il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto, quando non si
prova che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione
onere di provare che il possesso è iniziato come detenzione in capo a chi vuole negare il
possesso; raggiunta la prova che il possesso è iniziato come detnzione la prova s’inverte e
sarà chi esercita il potere a dover provare l’intervisio possessionis
2) possesso intermedio o
Vige la presunzione di continuità del possesso : il possessore attuale che ha possedut5 in
tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche bnel tempo intermedio (art 1142)
la presunzione legale deriva dal dato di comune esperienza per cui tra possesso anteriore
e possesso successivo non c’è soluzione di continuità
NB tale presunzione opera solo con riguardo al possessore attuale:
> se l’azione è intentata contro il possessore deve aversi riguardo al momento della
domanda giudiziale
> se l’azione è promossa dal possessore deve farsi riferimento al momento della lesione del
possesso.
La norma non trova applicazione nei confronti del possessore esclusivo che sia stato in
epoca anteriore compossessore
3) possesso anteriore
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un
titolo a fondamento del possesso (che sia quindi possessore legittimo). In tal caso si presume
che abbia posseduto dalla data del titolo (art 1143)
autorevole dottrina che qui titolo deve intendersi nel senso di ogni fattispecie
astrattamente adatta all’acquisto del diritto cui corrisponde il posssesso.
Ma si deve osservare che qui la portata della norma si riferisce ad un titolo a fondamento del
possesso e non ad un titolo a domino oppure ad un titolo avalido ed efficace
VICENDE DEL POSSESSO
Nel cc non si rinviene una regolamentazione dei modo di acquisto e di perdita del
possesso ci dideve rifare ai principi
1) acquisto
Il possesso si acquista da parte di alcuno quando concorrono gli elementi che lo
costituiscono. L’acquisto del possesso non necessita di forme per la sua esistenza masi ha
quando un soggetto acquista la possibilità di esercitare sulla cosa il potere che si manifesta
in un’attività corrispondente all’esercizio di un diritto reale.
2 metodi di acquisto del possesso
1) impossessamento
2) consegna
1) impossessamento
= per impossessamento deve intendersi l’atto giuridico di apprensione unilaterale della cosa,
adprehensio fisica del mobile o insistenza materiale dell’immobile anche a precsindere dalla
consapevolezza del soggetto che lo compie.
> impossessamento della cosa che non è posseduta nessuno da alcuno si configura come
occupazione
> impossessamento compiuto contro la volontà di colui che già possiede configura spoglio
che rappresenta un illecito e che non fa venir meno l’acquisto del possesso (ipotesi di non
convergenza tra regole di validità e regole di comportamento-responsabilità)
2) consegna
= ipotesi di acquisto del possesso mediante cooperazione del precedente possessore
a differenza dell’impossessamento che viene qualificato come acquisto a titolo originario
della proprietà la consegna viene qualificata come acquista o titolo derivativo
> la consegna come modo normale di circolazione della proprietà è in antitesi rispetto allo
spoglio inteso come acquisto in modo irregolare del possesso
> la consegna è operazione che si esaurisce nella sostituzione dell’pellaccia al tradens nella
relazione fisica con la cosa
> ipotesi di consegna:
a) consegna reale = mediante consegna
b) traditio longa manu = la cosa non è consegnata ma viene messa a libera disposizione
dell’acquirente
c) traditio simbolica = consegna mediante le chiavi e documenti dell’immobile
d) traditio brevi manu = ipotesi in cui l’acquirente già vantava la detenzione del bene
e) constituto possessorio = il possessore si spoglia del possesso ma rimane detentore (il
possessore abbandona l’intento di rimanere proprietario e si costituisce detentore per conto
del ricevente il quale diviene possessore immediato rappresentanza nel possesso)
>la costruzione della consegna quale negozio si fonda sulla circostanza relativa alla
necessaria sussistenza di un accordo tra le parti in ordine all’investitura del possesso
in realtà è stato osservato che il consenso ai fini della consegna non rientra negli accordi
contrattuali
Capacità per l’acquisto del possesso
La giuri sulla base del fatto che l’acquisto del possesso è fatto non negoziale ritiene suff
la sola capacità naturale del sogg non essendo invece necessaria la capacità d’agire
Chi reputa irrilevante l’animus nella costruzione della fattispecie possessoria esclide
rilevanza all’incapacità di agire e più in generale agli stati soggettivi anomali ai fini
dell’acquisto del possesso
Acquisto della proprietà a titolo derivativo e acquisto del possesso
Questione se l’acquisto della proprietà comporti l’acquisto del possesso
è insegnamento pacifico ce in presenza di un contratto ad effetti reali la consegna della
cosa attuata in esecuzione del negozio comporti l’acquisto del possessoin capo all’accipiens
Nel caso della vendita nell’ipotesi in cui il venditore mantenga la disponibilità della cosa
ovvero nell’ ipotesi in cui sia effettuata la consegna ma non si sia prodotto l’effetto reale
sorgono dubbi circa la sussistenza del possesso in capo all’acquirente
Per questa ipotesi dottrina e parte della giuri hanno sostenuto la tesi della detenzione da
parte del venditore mentre il possesso passerebbe al compratore per effetto di un
costitutum ex lege
Ma la giuri di legittimità più recente nega che il trasferimento del diritto accompagni
necessariamente il trasferimento del possesso: l’art 1476 distingue gli effetti della vendita
relativi all’acquisto della proprietà da una parte e gli effetti relativi alla consegna dall’altra
la corte cass ritiene che nei contratti ad effetti reali l’incontro delle volontà dei contraenti
comporta solo il trasferimento automatico dello ius possidendi e non anche del concreto
esercizio del possesso occorrendo a tal fine un’immissione materiale
Problema particolare si pone nel caso di preliminare effetti anticipati allorchè le parti si
impegnino già in sede di contrattazione preliminare a pagare il prezzo e consegnare la cosa
ci si chiede se il promissario acquirente sia detentore o possessore del bene oggetto del
contratto:
> dottrina non essendo il preliminare un negozio traslativo reputa che il godimento del
promissario acquirente integri una detnzione ( il promissario acquirente è detentore in
quanto riconosce nel promissario alienante il proprietario e soltanto alal stipula del
definitivo la detenzione si tramuta in possesso
>la giuri è invece orientata a qualificare quella situazione come possesso (il promissario
acquirente è possessore in quanto il suo potere di fatto corrisponde all’esercizio del diritto
reale di cui acquisirà la titolarità
Atti di tolleranza
L’altrui tolleranza è fatto impeditivo del possesso
art 1444 cc : gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire a fondamento
all’acquisto del possesso
Ma non incidono su di un possesso già costituito
Ratio = equivocità del significato attribuibile agli atti di ingerenza sulla cosa tollerati dal
possessore. È espressione del generale principio per cui il comp di tolleranza o cortesia non
deve rindondare a suo danno a causa del comp di chi ne abusi
Si ha tolleranza allorchè il possessore non si oppone a che altri ponga in essere uno stato di
fatto incompatibile con il pieno esercizio del possesso, nel presupposto e e nella credenza
che la mancanza di opposizione non pregiudichi la pienezza di quell’esercizio
Secondo la dottrina tolleranza coincide on permesso implicito.gli atti compiuti nell’altrui
tolleranza ex art 1444 sono quelli dovuti a rapporti di amicizia, familiarità, buon vicinato che
implicano transitorietà e saltuarietà comportando un godimento di modesta portata
Ma tolleranza può anche essere frutto di una scelta rassegnata tra due mali
Caratteri tolleranza
1) la tolleranza deve essere manifesta al destinatario
2) revocabile ad nutum
3) atto di ingerenza deve essere saltuario
Natura : l’atteggiamento di tolleramza è un fatto giuridico non negoziale
Tale natura permette di distinguere la tolleranza dalla concessione d’uso che invece è atto
negoziale
2) perdita del possesso
Il possesso è perduto allorchè viene meno la situazione possessoria.
La perdita del possesso è ricollegabile a fatti
a) volontari : consegna e abbandono (=dismissione del bene)
b) involontari
Ma parte della dottrina e della giurisprudenza reputano di dover circoscrivere la perdita del
possesso alle sole ipotesi di dismissione involontaria dovendosi far riferimento alla
fattispecie della rinuncia per la perdite volontarie
Possesso dei beni civici
Usi civici = fenomeno dei diritti goduti in comune da collettività abitanti in determinate
regioni italiane. Gli usi civici sono diritti spettanti ad una collettività e consistenti nel trarre
utilità elementari dal demanio di un determinato territorio, composto non solo da terre ma
anche da pascoli, boschi e acque..
Principi
a) imprescrittibilità
b) inusucapibilità
c) inespropiabilità
La dottrina non vede limiti alla possedibilità di beni civici
Il possessore di beni civici è ritenuto, per esigenza di protezione del demanio, sempre in
cattiva fede (senso opposto alle regole generali)
SUCCESSIONE NEL POSSESSO
Ex art 1146,1 cc il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione
La successione è il fenomeno giuridico consistente nel fatto che un sogg, successore,
subentra in una o più posizioni attive o passive di cui un altro soggetto era titolare.
L’erede subentra nel possesso che aveva il defunto perché il possesso da luogo ad un
rapporto giuridico tra il possessore e qls altra persona il possesso continua con i suoi
caratteri originali senza bisogno di materiale apprensione: l’erede subentra ipso iure per
effetto della delazione
La recente giuri della cass sul presupposto che il possesso si manifesta in un’attività
corrispondente a un qls diritto reale reputa che l’erede di chi possedeva come usufruttar