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PRESUNZIONI DI POSSESSO

1) presunzione di possesso se non iniziato come detenzione

Ex art 1141,1 il possesso si presume in colui che esercita il potere di fatto, quando non si

prova che ha cominciato ad esercitarlo semplicemente come detenzione

 onere di provare che il possesso è iniziato come detenzione in capo a chi vuole negare il

possesso; raggiunta la prova che il possesso è iniziato come detnzione la prova s’inverte e

sarà chi esercita il potere a dover provare l’intervisio possessionis

2) possesso intermedio o

Vige la presunzione di continuità del possesso : il possessore attuale che ha possedut5 in

tempo più remoto si presume che abbia posseduto anche bnel tempo intermedio (art 1142)

 la presunzione legale deriva dal dato di comune esperienza per cui tra possesso anteriore

e possesso successivo non c’è soluzione di continuità

NB tale presunzione opera solo con riguardo al possessore attuale:

> se l’azione è intentata contro il possessore deve aversi riguardo al momento della

domanda giudiziale

> se l’azione è promossa dal possessore deve farsi riferimento al momento della lesione del

possesso.

La norma non trova applicazione nei confronti del possessore esclusivo che sia stato in

epoca anteriore compossessore

3) possesso anteriore

Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un

titolo a fondamento del possesso (che sia quindi possessore legittimo). In tal caso si presume

che abbia posseduto dalla data del titolo (art 1143)

 autorevole dottrina che qui titolo deve intendersi nel senso di ogni fattispecie

astrattamente adatta all’acquisto del diritto cui corrisponde il posssesso.

Ma si deve osservare che qui la portata della norma si riferisce ad un titolo a fondamento del

possesso e non ad un titolo a domino oppure ad un titolo avalido ed efficace

VICENDE DEL POSSESSO

Nel cc non si rinviene una regolamentazione dei modo di acquisto e di perdita del

possesso ci dideve rifare ai principi

1) acquisto

Il possesso si acquista da parte di alcuno quando concorrono gli elementi che lo

costituiscono. L’acquisto del possesso non necessita di forme per la sua esistenza masi ha

quando un soggetto acquista la possibilità di esercitare sulla cosa il potere che si manifesta

in un’attività corrispondente all’esercizio di un diritto reale.

2 metodi di acquisto del possesso

1) impossessamento

2) consegna

1) impossessamento

= per impossessamento deve intendersi l’atto giuridico di apprensione unilaterale della cosa,

adprehensio fisica del mobile o insistenza materiale dell’immobile anche a precsindere dalla

consapevolezza del soggetto che lo compie.

> impossessamento della cosa che non è posseduta nessuno da alcuno si configura come

occupazione

> impossessamento compiuto contro la volontà di colui che già possiede configura spoglio

che rappresenta un illecito e che non fa venir meno l’acquisto del possesso (ipotesi di non

convergenza tra regole di validità e regole di comportamento-responsabilità)

2) consegna

= ipotesi di acquisto del possesso mediante cooperazione del precedente possessore

 a differenza dell’impossessamento che viene qualificato come acquisto a titolo originario

della proprietà la consegna viene qualificata come acquista o titolo derivativo

> la consegna come modo normale di circolazione della proprietà è in antitesi rispetto allo

spoglio inteso come acquisto in modo irregolare del possesso

> la consegna è operazione che si esaurisce nella sostituzione dell’pellaccia al tradens nella

relazione fisica con la cosa

> ipotesi di consegna:

a) consegna reale = mediante consegna

b) traditio longa manu = la cosa non è consegnata ma viene messa a libera disposizione

dell’acquirente

c) traditio simbolica = consegna mediante le chiavi e documenti dell’immobile

d) traditio brevi manu = ipotesi in cui l’acquirente già vantava la detenzione del bene

e) constituto possessorio = il possessore si spoglia del possesso ma rimane detentore (il

possessore abbandona l’intento di rimanere proprietario e si costituisce detentore per conto

del ricevente il quale diviene possessore immediato rappresentanza nel possesso)

>la costruzione della consegna quale negozio si fonda sulla circostanza relativa alla

necessaria sussistenza di un accordo tra le parti in ordine all’investitura del possesso

 in realtà è stato osservato che il consenso ai fini della consegna non rientra negli accordi

contrattuali

Capacità per l’acquisto del possesso

 La giuri sulla base del fatto che l’acquisto del possesso è fatto non negoziale ritiene suff

la sola capacità naturale del sogg non essendo invece necessaria la capacità d’agire

 Chi reputa irrilevante l’animus nella costruzione della fattispecie possessoria esclide

rilevanza all’incapacità di agire e più in generale agli stati soggettivi anomali ai fini

dell’acquisto del possesso

Acquisto della proprietà a titolo derivativo e acquisto del possesso

Questione se l’acquisto della proprietà comporti l’acquisto del possesso

 è insegnamento pacifico ce in presenza di un contratto ad effetti reali la consegna della

cosa attuata in esecuzione del negozio comporti l’acquisto del possessoin capo all’accipiens

Nel caso della vendita nell’ipotesi in cui il venditore mantenga la disponibilità della cosa

ovvero nell’ ipotesi in cui sia effettuata la consegna ma non si sia prodotto l’effetto reale

sorgono dubbi circa la sussistenza del possesso in capo all’acquirente

Per questa ipotesi dottrina e parte della giuri hanno sostenuto la tesi della detenzione da

parte del venditore mentre il possesso passerebbe al compratore per effetto di un

costitutum ex lege

Ma la giuri di legittimità più recente nega che il trasferimento del diritto accompagni

necessariamente il trasferimento del possesso: l’art 1476 distingue gli effetti della vendita

relativi all’acquisto della proprietà da una parte e gli effetti relativi alla consegna dall’altra

la corte cass ritiene che nei contratti ad effetti reali l’incontro delle volontà dei contraenti

comporta solo il trasferimento automatico dello ius possidendi e non anche del concreto

esercizio del possesso occorrendo a tal fine un’immissione materiale

Problema particolare si pone nel caso di preliminare effetti anticipati allorchè le parti si

impegnino già in sede di contrattazione preliminare a pagare il prezzo e consegnare la cosa

 ci si chiede se il promissario acquirente sia detentore o possessore del bene oggetto del

contratto:

> dottrina non essendo il preliminare un negozio traslativo reputa che il godimento del

promissario acquirente integri una detnzione ( il promissario acquirente è detentore in

quanto riconosce nel promissario alienante il proprietario e soltanto alal stipula del

definitivo la detenzione si tramuta in possesso

>la giuri è invece orientata a qualificare quella situazione come possesso (il promissario

acquirente è possessore in quanto il suo potere di fatto corrisponde all’esercizio del diritto

reale di cui acquisirà la titolarità

Atti di tolleranza

L’altrui tolleranza è fatto impeditivo del possesso

 art 1444 cc : gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire a fondamento

all’acquisto del possesso

Ma non incidono su di un possesso già costituito

Ratio = equivocità del significato attribuibile agli atti di ingerenza sulla cosa tollerati dal

possessore. È espressione del generale principio per cui il comp di tolleranza o cortesia non

deve rindondare a suo danno a causa del comp di chi ne abusi

Si ha tolleranza allorchè il possessore non si oppone a che altri ponga in essere uno stato di

fatto incompatibile con il pieno esercizio del possesso, nel presupposto e e nella credenza

che la mancanza di opposizione non pregiudichi la pienezza di quell’esercizio

Secondo la dottrina tolleranza coincide on permesso implicito.gli atti compiuti nell’altrui

tolleranza ex art 1444 sono quelli dovuti a rapporti di amicizia, familiarità, buon vicinato che

implicano transitorietà e saltuarietà comportando un godimento di modesta portata

Ma tolleranza può anche essere frutto di una scelta rassegnata tra due mali

Caratteri tolleranza

1) la tolleranza deve essere manifesta al destinatario

2) revocabile ad nutum

3) atto di ingerenza deve essere saltuario

Natura : l’atteggiamento di tolleramza è un fatto giuridico non negoziale

Tale natura permette di distinguere la tolleranza dalla concessione d’uso che invece è atto

negoziale

2) perdita del possesso

Il possesso è perduto allorchè viene meno la situazione possessoria.

La perdita del possesso è ricollegabile a fatti

a) volontari : consegna e abbandono (=dismissione del bene)

b) involontari

Ma parte della dottrina e della giurisprudenza reputano di dover circoscrivere la perdita del

possesso alle sole ipotesi di dismissione involontaria dovendosi far riferimento alla

fattispecie della rinuncia per la perdite volontarie

Possesso dei beni civici

Usi civici = fenomeno dei diritti goduti in comune da collettività abitanti in determinate

regioni italiane. Gli usi civici sono diritti spettanti ad una collettività e consistenti nel trarre

utilità elementari dal demanio di un determinato territorio, composto non solo da terre ma

anche da pascoli, boschi e acque..

Principi

a) imprescrittibilità

b) inusucapibilità

c) inespropiabilità

La dottrina non vede limiti alla possedibilità di beni civici

Il possessore di beni civici è ritenuto, per esigenza di protezione del demanio, sempre in

cattiva fede (senso opposto alle regole generali)

SUCCESSIONE NEL POSSESSO

Ex art 1146,1 cc il possesso continua nell’erede con effetto dall’apertura della successione

La successione è il fenomeno giuridico consistente nel fatto che un sogg, successore,

subentra in una o più posizioni attive o passive di cui un altro soggetto era titolare.

L’erede subentra nel possesso che aveva il defunto perché il possesso da luogo ad un

rapporto giuridico tra il possessore e qls altra persona il possesso continua con i suoi

caratteri originali senza bisogno di materiale apprensione: l’erede subentra ipso iure per

effetto della delazione

La recente giuri della cass sul presupposto che il possesso si manifesta in un’attività

corrispondente a un qls diritto reale reputa che l’erede di chi possedeva come usufruttar

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A.A. 2012-2013
87 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lapatty86 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Sillani Tenella.