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Il possesso nell'ordinamento giuridico: fattispecie possessorie

Fattispecie possessorie nel sistema di diritto privato

La disciplina del possesso, contenuta nel Libro III, titolo VIII (artt. 1140-1170), abbraccia ogni ipotesi in cui una cosa si trovi nella materiale disponibilità di un soggetto a prescindere dalla titolarità del diritto reale in capo a colui che vanta quella titolarità.

La situazione giuridica può essere originata da:

  • Relazione di ordine materiale tra la persona e la cosa. Tale relazione si manifesta nella disponibilità della cosa che quella persona ha e che crea un interesse giuridicamente vincolante a conservarla e difenderla dalle aggressioni altrui.
  • Titolarità di un diritto reale. Il titolare del diritto è anche possessore.

Ma bisogna sottolineare come il possesso sia tutelato sia che chi l'esercita sia titolare del corrispondente diritto reale (ius possidendi) sia che non lo sia (factum possessionis).

Possesso = esercizio di una signoria di fatto sulla cosa.

Etimo = radice pot (che indica il potere) + sedere (stare o insistere materialmente).

Nota bene: il possesso nell'intendimento comune trova quasi fatalmente associazione con la proprietà nella lingua italiana - che conosce il sostantivo proprietà - non vi è altro verbo al di là di possedere che indichi la relazione tra la persona e la cosa, cosicché si crea confusione. Ma tra i due istituti non vi è coincidenza dal momento che il possesso rileva come effettivo godimento e disponibilità della cosa indipendentemente dal diritto e addirittura contro il titolare di questo.

Nozione codicistica del possesso

Il possesso è fenomeno che abbraccia ogni concreta ipotesi in cui una cosa mobile o immobile si trovi nella materiale disponibilità di un soggetto.

Il possesso risulta da tre elementi:

  • Un soggetto
  • Un oggetto
  • Un avere, cioè un comportamento univocamente orientato alla fruizione da parte del soggetto

La collocazione codicistica di questo istituto è a completamento di un sistema normativo destinato a regolare l'appartenenza, l'uso e il godimento delle cose.

Il possesso può essere interpretato in due sensi:

  • Situzione soggettiva di essere = si specifica rispetto a una relazione personale.
  • Situzione soggettiva di avere = avere rispetto a un bene.

Art 1140,1 = il possesso è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.

Definizione per genus et differentiam:

  • Nota generica (genus) = potere sulla cosa
  • Caratterizzazione specifica (differentia) = esteriorizzazione di tale potere in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale

Questi due profili sono collegati mediante l'anello della manifestazione.

Struttura del possesso: corpus et animus

La struttura del possesso si articola in:

  • Elemento oggettivo = corpus: relazione di fatto che intercorre tra il soggetto ed il bene.
  • Elemento soggettivo = animus.

Teoria ortodossa del possesso elaborata da Savigny:

  • Possidere corpore: si ha allorché una persona ha un potere di fatto su di una cosa. Il corpus raggiunge un diverso grado di intensità a seconda della natura o destinazione della cosa (è maggiore per le cose mobili che per quelle immobili). Tale possesso non presuppone l'effettiva e continua utilizzazione del bene in ogni sua parte ma soltanto una relazione con esso. Ciò che conta è che vi sia la possibilità del potere di fatto.
  • Animus: intenzione di esplicare sulla cosa un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale e ciò anche senza averne la consapevolezza (Savigny: animus possidendi consiste nell'intenzione di esercitare la proprietà). L' animus deve essere presunto iuris tantum in presenza del corpus possessionis. Si giunge addirittura ad ammettere che si possa possedere mediante il solo animus e quindi prescindendo dal concreto esercizio del corpus quando il possessore, avendo iniziato il possesso animo et corpore, se ne astenga per ragioni che attengono all'acquisto del possesso da parte dei terzi sicché egli possa in qualsiasi momento ripristinare il corpus (Savigny: l'animus è il fattore sovrano che trasforma la detenzione in possesso).

L'ambito di rilevanza dell'animus ha suscitato dibattiti:

  • Teoria soggettiva: enfatizza l'importanza dell'elemento spirituale; contrappone in particolare l'animus possidendi all'animus detinendi del detentore. È possessore colui che detiene la cosa da padrone. Possesso = animus + corpus. Detenzione = corpus.
  • Teoria oggettiva: svuota l'animus di ogni rilevanza e nega alla volontà il valore di elemento decisivo. Al possesso non occorre un particolare animus e nello specifico un animus domini in quanto a costituirlo è sufficiente l'intenzione di mantenere un rapporto con la cosa, accompagnata dall'effettivo esercizio di tale rapporto. Possesso = corpus. Detenzione = corpus - elemento che impedisce il verificarsi del possesso.

Quindi: nell'analisi della struttura del possesso quale rileva nel codice vigente deve essere data priorità all'elemento obiettivo = corpus.

La prevalenza del corpus trova fondamento nell'art. 1140 che menziona due volte il dato oggettivo:

  • Potere sulla cosa
  • Attività corrispondente all'esercizio del diritto

Ci sono poi argomenti che spingono a respingere la teoria soggettiva:

  • Il nostro codice non menziona l'elemento della volontarietà ma indica la corrispondenza del potere sulla cosa all'esercizio del diritto.
  • Affermare l'idoneità dell'elemento spirituale al fine della distinzione tra possesso e detenzione significherebbe fondare la distinzione sulle segrete intenzioni del soggetto destinate all'irrilevanza giuridica.

Ma nessuno comunque nega che l'esercizio del potere sulla cosa sia volontario: la distinzione tra possesso e detenzione consiste nel fatto che nel momento iniziale del potere il possessore ha l'intento di comportarsi ed essere considerato come titolare mentre al detentore difetta tale intento.

Natura giuridica del possesso

Un problema che ha sempre tormentato la dottrina è se il possesso sia:

  • Un fatto = res facti, realtà creata dall'uomo.
  • Un diritto = res iuris, facoltà concessa dalla legge.

Tale questione non ha valore meramente teorico ma ha riscontri pratici per quanto riguarda la dottrina dell'acquisto, della perdita, della trasmissione e della successione nel possesso.

Dottrina variegata:

  • Alcuni ritengono il possesso un fatto (Pothier, Troplong).
  • Altri un diritto (Jhering).
  • Altri sostengono che sia entrambe le cose (Savigny, Domat).

Il problema sorge dal fatto che il legislatore non dice che il possesso è un diritto ma lo riduce a una posizione soggettiva, qualificandolo come potere.

L'idea più generale di possesso è comunque quella di uno stato di fatto. Il fondamento di ciò consiste nel fatto che il possesso è un rapporto di materiale signoria sulla cosa senza che si abbia un diritto reale. Possesso come situazione di fatto opposto alla proprietà intesa come situazione di diritto.

Ma è importante sottolineare come l'espressione situazione di fatto non significhi situazione giuridicamente irrilevante in quanto il possesso è un fatto giuridico e in quanto tale ha una sua rilevanza.

Quindi: il possesso è una situazione di fatto che però riceve protezione dall'ordinamento e quindi acquista natura di vera e propria situazione giuridica. Il possesso è tutelato dalla legge e ad esso la legge ricollega importanti conseguenze.

Il problema del possesso però non può essere risolto in termini di una situazione soggettiva sia essa di fatto di diritto in quanto il possesso prima di essere una posizione soggettiva è una fattispecie complessa cui l'ordine riconnette determinati effetti a seconda del suo concreto manifestarsi: il possesso è fattispecie produttiva di conseguenza giuridiche.

Oggetto

Tutto ciò che è possibile oggetto di utilizzazione può essere oggetto di possesso.

Cosa = ogni cosa suscettibile di godimento da parte dell'individuo; un frammento del mondo esteriore capace di una propria oggettiva esistenza al di fuori del soggetto.

Art. 810 = sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. La norma impone un collegamento tra cosa e diritto soggettivo ed esprime la dinamica del rapporto tra diritto e realtà.

Ma la nozione di bene è più ampia di quella che si ricava dall'art. 810 c.c. Infatti la cosa si colloca nell'ambito della realtà fisica mentre il bene nell'ambito della realtà giuridica. Il bene in senso giuridico è caratterizzato dalla tutelabilità giuridica.

Art. 1145,1 c.c. = il possesso delle cosa di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto. A contrario se ne deduce che sono suscettibili di possesso le cose che possono essere oggetto di rapporti giuridici tra privati. Vanno esclusi dalle entità suscettibili di possesso i diritti in quanto sono suscettibili di possesso sole le cose.

Nota bene: bisogna tenere distinto l'oggetto del possesso dal suo contenuto:

  • Oggetto = cosa
  • Contenuto = godimento dell'oggetto

Possesso dei beni immateriali

Il bene immateriale nella tradizione viene definito come entità ideale impersonale che ha ragione di bene per il soggetto.

Caratteri:

  • Entità ideale = priva di materialità
  • Impersonale = è priva di personalità in quanto obiettivata da un valore in sé

La dottrina tradizionale NON ammette il possesso dei beni immateriali perché per essi non è prospettabile un rapporto di fisica ingerenza o comunque una relazione corrispondente allo schema tipico dei diritti reali in quanto non sono suscettibili di uso esclusivo (cosa che comporta l'applicabilità degli artt. 1140 ss).

Il codice non contiene un concetto "limitatore" di bene immateriale. Ma tali beni, insieme al bene separato dal suolo e alle energie, rappresentano una sottocategoria del bene mobile.

Il bene immateriale nel nostro ordinamento viene tripartito in:

  • Opere dell'ingegno
  • Invenzioni industriali
  • Segni distintivi

È un concetto che ha assunto sempre maggiore rilevanza e sebbene il legislatore non abbia preso in espressa considerazione la sua configurabilità, al contrario, non ne ha nemmeno escluso la sua astratta configurabilità.

Tali beni sono assunti come termini di riferimento della protezione giuridica e soprattutto soddisfano esigenze della vita individuale e sociale. Se hanno natura non naturalistica bensì economico sociale non si capisce perché non si debbano considerare come cose gli oggetti di diritti che non hanno natura corporea.

La possedibilità dei beni immateriali è stata esclusa perché in relazione ad essi NON si può configurare il requisito dell'astensione da parte di terzi: quindi dal momento che sarebbero configurabili il solo godimento ed utilizzazione non si potrebbe parlare di possesso.

Dottrina maggioritaria: per la presenza nel nostro ordinamento di numerose norme relative al godimento di beni immateriali si deve propendere per l'inapplicabilità delle norme regolatrici del possesso ex art. 1140 c.c. ss.

Dottrina minoritaria: il possesso del bene immateriale non può, per la peculiarità del suo oggetto, atteggiarsi come il possesso di bene materiale ma giunge comunque ad ammetterlo allorquando alcuno si trovi rispetto al diritto di utilizzazione nella posizione del titolare.

Giurisprudenza: è concorde nell'assimilare la natura del bene immateriale ai beni mobili ex art. 812 c.c.

In particolare la Suprema Corte, con riguardo ai diritti di utilizzazione economica dell'opera intellettuale, ritiene configurabile come possesso la posizione di chi si trovi, rispetto alle possibilità di sfruttamento economico dell'opera, nello stesso rapporto in cui si troverebbe se fosse titolare dei relativi diritti. Giunge ad individuare nella norma ex art. 1155 il criterio di soluzione dei conflitti tra più acquirenti dei medesimi diritti di utilizzazione economica dell'ingegno.

Possesso di cose fuori commercio

NON sono oggetto di possesso le cose fuori commercio. Lo si deduce a contrario dal fatto che sono suscettibili di possesso senza limitazione tutte le cose che non siano fuori commercio o communes omnium.

La cosa non è capace di efficace possesso se è sottratta dalla legge al rapporto di proprietà.

Art. 1145 = il possesso di cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.

L'incommerciabilità si riferisce senza dubbio in primo luogo ai beni demaniali.

Ma rispetto a tali beni vengono in considerazione forme di utilizzazione e di sfruttamento da parte dei privati (es. diritto di superficie di un'edicola).

La soluzione preferibile è dunque quella che permette nella più larga misura possibile la tutela possessoria: la Suprema Corte del resto ammette che il possesso dei beni appartenenti al pubblico demanio è tutelato nei rapporti tra privati con l'azione di spoglio, qualora sui beni stessi si esplichi un potere di fatto che si manifesta in modo corrispondente all'esercizio del diritto reale. Inoltre è concessa l'azione di manutenzione qualora si tratti di esercizio di attività che possono formare oggetto di concessione da parte della PA.

Possesso delle energie

Art. 814 c.c. = si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.

Requisiti:

  • Deve trattarsi di energia naturale
  • Deve avere valutabilità economica

Problema del possesso di energia elettrica: per il caso di sospensione dell'energia all'utente viene da interrogarsi sulla configurabilità di una lesione possessoria.

La giurisprudenza meno recente aveva negato la configurabilità del possesso perché non può avere tutela possessoria un diritto di credito.

Successivamente la Suprema Corte si è assestata sull'orientamento teso a concedere l'azione di spoglio se l'atto di interrompere l'energia avviene nella parte di impianto che, a prescindere dall'ubicazione del contatore, si trova nel luogo o nella cosa posseduta dall'utente o comunque nell'orbita del suo potere dispositivo. Ma tale orientamento confondeva il possesso dell'impianto con il possesso dell'energia.

La Suprema Corte in tempi più recenti ha rilevato che nel momento in cui l'energia somministrata diviene oggetto di materiale ed effettiva apprensione da parte dell'utente, l'atto di apprensione ne comporta il contestuale consumo e dunque non può configurarsi lo spoglio dell'energia già erogata.

Possesso dello spazio aereo

È pacifico che lo spazio aereo possa configurare oggetto di possesso ma soltanto da parte del possessore del terreno e nei limiti di una potenziale utilizzabilità dello stesso. Al di fuori di questa ipotesi lo spazio aereo non è suscettibile di possesso.

Possesso della banda di frequenza o dei canali televisivi

In proposito si pone la questione se l'etere percorso da onde elettromagnetiche possa costituire oggetto di possesso. Il problema è risolto in maniera non univoca.

Evoluzione del sistema radiotelevisivo:

  • Dal 1952 fino al 1975 il nostro Paese ha conosciuto un periodo di dominio pubblico dell'etere caratterizzato dal monopolio in favore della società a partecipazione statale RAI.
  • Nel 1976 la Corte Costituzionale ha posto fine a tale monopolio statale nell'attività di diffusione radiotelevisiva.
  • Ciò ha fatto seguito a un percorso liberistico, la cosiddetta libertà di antenna, che a sua volta ha causato un'abnorme domanda di giustizia celere per la tutela della libertà di trasmissione televisiva.

Qualificazione dell'etere:

  • La giurisprudenza ha ritenuto di qualificare l'etere quale bene in base all'argomentazione per cui le bande di frequenza sono collegate da un vincolo di interdipendenza con gli impianti emittenti. Quindi ha ritenuto ammissibile la tutela del possesso dei canali di frequenza ricollocandolo al possesso degli impianti di trasmissione.
  • La Corte di Cassazione ha stabilito che in favore del privato esercente trasmissioni radio televisive in ambito locale che subisca interferenze da parte di un'altra emittente privata deve essere riconosciuta la tutela possessoria in quanto tali onde sono una forma di energia naturale e pertanto cosa mobile.
  • La dottrina ha rilevato invece come il collegamento tra banda di frequenza e impianto emittente è inidoneo a fornire una corretta soluzione al problema. L'etere non è soggetto ad individuazione e dunque non può essere oggetto di proprietà e a sua volta di possesso (vista la relazione ex art. 1145 c.c.).

Quindi: l'etere non è nella dimensione materiale di reale possesso.

Possesso e detenzione

La detenzione - situazione subordinata e strumentale rispetto al possesso - è un elemento del possesso in quanto costituisce un minus rispetto ad esso.

Detentore è chi avendo la materiale disponibilità della cosa non si comporta univocamente come il titolare di un diritto reale su essa.

In passato:

  • Il Code Civil Napoléon e il Codice del 1865 utilizzavano promiscuamente i termini possesso e detenzione.
  • Savigny rilevava come la parola possessio indicasse anche la semplice detenzione.

Oggi:

  • Il codice vigente non definisce espressamente la detenzione ma ne fa riferimento in svariate norme.
  • Art. 1140,2 = si può possedere direttamente o per mezzo di altri.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lapatty86 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto civile 2 e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Sillani Tenella.
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