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Le successioni a causa di morte e le donazioni

In generale, il termine successione indica la vicenda giuridica per cui un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più situazioni giuridiche soggettive. Con la successione mortis causa, c’è un’estinzione della persona fisica, ma non il venir meno di tutte le situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, che ad essa facevano capo in vita. In linea di massima, con la successione mortis causa vengono trasferiti solo i rapporti di natura patrimoniale e sempre che non si tratti di diritti o obblighi che dipendano dalla vita del titolare, come per esempio il diritto al nome, della persona, diritto pubblico.

Tipi di successione

Si può distinguere tra successione a titolo universale e particolare:

  • Nel primo caso il successore (erede) subentra in toto o pro quota, nel complesso dei rapporti attivi o passivi già facenti capo de cuius (defunto).
  • Nel secondo caso il successore (legatario) subentra nella titolarità di uno o più diritti specificamente determinati.

La successione mortis causa si sviluppa attraverso un meccanismo articolato e si differenzia a seconda che si tratti di eredità o legato. In generale, si apre al momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio del de cuius. L’individuazione del successore dipende o dal testamento o, in mancanza e incompletezza di questo, dalla legge.

Il testamento

Nel nostro sistema, il testamento è l’unico strumento negoziale idoneo a regolare le sorti dei beni dopo la morte, e questo spiega il divieto dei patti successori istitutivi, dispositivi e rinunziativi (atti negoziali con i quali si dispone, in vario modo, di una successione non ancora aperta). Sono invece validi i negozi post mortem, nei quali la morte di un soggetto non assume rilevanza causale ma designa semplicemente il momento a partire dal quale si producono determinati effetti.

La delazione dell'eredità

Al momento dell’apertura della successione, non esiste ancora un erede, ma un soggetto investito dal potere di diventarlo. Si tratta di delazione dell’eredità, con la quale viene offerta la possibilità, al soggetto indicato che deve soltanto fare un atto di volontà, di diventare l’erede. Con l’accettazione della delazione, fanno capo una vasta gamma di poteri gestionali e cautelari. È un diritto di natura patrimoniale, indisponibile da parte del titolare, suscettibile al termine ordinario di prescrizione. L’art. 481 concede agli interessati il potere di rivolgersi all’autorità giudiziaria, invitandola a stabilire un limite entro il quale sia possibile accettare o rifiutare l’eredità (actio interrogatoria). In caso di silenzio, il chiamato perde il diritto ad accettare l’eredità.

La delazione si distingue dalla vocazione, ossia la designazione di coloro che sono chiamati a succedere. L’operatività della delazione deriva dall’esistenza di un soggetto capace di succedere a causa di morte, ovvero in grado di subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare il defunto, e suscettibili di trasmissione a causa di morte. Secondo l’art. 462, son capaci di succedere tutti coloro che sono nati o anche solo concepiti all’apertura della successione.

Indegnità e riabilitazione

Un argomento frequente riguardante le successioni è quello sull’indegnità, ovvero una causa di esclusione dalla successione per chiunque si sia reso responsabile degli atti previsti dall’art. 463, ovvero il compimento di atti penalmente rilevanti a danno del de cuius, del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, o atti intessi a modificare la delazione o a coartare (forzare) la libertà di testare. È possibile la riabilitazione dell’indegno, mediante una manifestazione espressa di volontà, contenuta in atto pubblico o testamento.

Vacanza dell'eredità

C’è un lasso di tempo, la cosiddetta vacanza dell’eredità, che intercorre tra la morte del de cuius e l’accettazione dell’eredità, in cui bisogna assicurare la conservazione dei beni costituenti la massa ereditaria. Questo a tutela non solo degli eredi e gli interessati, ma anche dei creditori, che fanno del patrimonio del defunto la loro garanzia. Può essere nominato un possessore che conservi e tuteli i beni, amministrandoli e esercitando tutte le azioni possessorie.

Istituti della sostituzione, rappresentazione o accrescimento

Gli istituti della sostituzione, della rappresentazione o dell’accrescimento, rispondono all’esigenza di individuare il soggetto cui devolvere l’eredità o il legato ogni qual volta l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o conseguire il legato. Nel caso di premorienza del chiamato all’eredità, il diritto di accettare si trasmette agli eredi.

La sostituzione ordinaria consiste in una disposizione testamentaria con la quale il testatore individua un sostituto per il caso in cui il chiamato non possa o non voglia accettare l’eredità o conseguire il legato. Il sostituto è individuato dal testatore, che potrà sostituire più persone ad una sola, o viceversa, oppure sostituire reciprocamente i coeredi o i collegatari istituiti, anche insieme a terze persone.

Sostituzione fedecommissoria e rappresentazione

Con la sostituzione fedecommissoria, invece, il testatore istituisce erede o legatario, l’interdetto o il minore in condizioni di infermità mentale tali da far presumere che interverrà una pronunzia di interdizione nell’ultimo anno della minore età, con l’obbligo per l’istituto di conservare i beni alla persona o all’ente che si son presi cura dell’incapace.

La rappresentazione è un istituto in forza del quale un soggetto (rappresentante), verificatisi determinati eventi che impediscano al suo ascendente (rappresentato) di conseguire l’eredità o il legato, subentra nel luogo e nel grado di quest’ultimo. I rappresentati, cioè coloro che non possono o non vogliono venire alla successione, sono i figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali del de cuius, i fratelli e le sorelle dello stesso. I rappresentanti invece sono i discendenti legittimi e naturali dei rappresentati.

Acquisto dell'eredità

La vicenda successoria si compie definitivamente e irretrattabilmente con l’acquisto dell’eredità da parte del delato. L’eredità si acquista con l’accettazione (art. 459). La volontà di accettare deve esser immune da vizi: in caso di violenza o dolo l’accettazione è invalida, mentre è regolare in caso di errore. L’accettazione non può essere parziale ed è sempre unica. Può essere espressa quando il delato dichiari di accettare l’eredità o attraverso atto pubblico e scrittura privata, oppure tacita quando il chiamato compia un atto che potrebbe compiere solo in qualità di erede e che implica necessariamente la sua volontà di conseguire l’eredità.

L’accettazione espressa inoltre può essere pura e semplice o con beneficio di inventario. Quest’ultimo caso lo troviamo in caso di eredità devolute a minori, interdetti, minori emancipati e inabilitati, agli enti collettivi. La differenza principale è che in quella pura e semplice c’è una confusione del patrimonio personale con quello ereditario, mentre nell’altro caso i due patrimoni sono separati.

Azione di petizione dell'eredità

L’azione di petizione dell’eredità permette all’erede di chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque si trovi, a titolo di erede o senza titolo, nel possesso di beni ereditari. Essendo diretta ad accertare la qualità di erede, che una volta conseguita non si perde più, l’azione non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni. La tutela accordata all’erede trova un limite nell’esigenza di assicurare stabilità e certezza ai traffici giuridici. A certe condizioni, l’acquisto dall’erede apparente risulta inaccettabile dall’erede vero. Devono esserci tre presupposti:

  • L’acquisto deve avere alla base una convenzione a titolo oneroso.
  • L’acquisto sia derivato da un soggetto che, pur senza esserlo, si sia comportato da erede.
  • Il terzo, nell’istante in cui ha contrattato con l’erede apparente, fosse in buona fede, cioè ignorasse incolpevolmente di ledere i diritti dell’erede vero.

Rinunzia all'eredità

La rinunzia all’eredità è un negozio giuridico per mezzo del quale il delato si spoglia del diritto di accettare l’eredità, senza trasmetterlo ad altri. La rinunzia è atto solenne da farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario di cui si è aperta la successione, sotto pena di nullità. Può essere nulla o annullabile, in casi di condizione di termine o se parziale, oppure quando sia frutto di violenza o dolo.

Quando alla successione venga una pluralità di eredi, istituiti per quote ideali, sui beni ereditari si instaura una comunione. Dalla comunione ereditaria sono esclusi i debiti ereditari, i quali di regola si ripartiscono tra i coeredi in misura proporzionale alle rispettive quote. Anche in questo caso, ciascun comunista può chiedere lo scioglimento della comunione in ogni momento. Si può arrivare alla divisione della comunione anche per via contrattuale. Ancora può esserci la divisione giudiziale, richiesta da un comunista, che si rivolge ad un giudice oppure testamentaria, fatta dal testatore.

Retratto successorio e collatione

Il retratto successorio è disciplinato dall’art 732 in forza del quale il coerede che voglia alienare a titolo oneroso la propria quota di eredità o parte di essa, deve comunicarlo agli altri eredi. La collazione può essere definita come il conferimento, di beni o di valori, alla massa ereditaria, di quanto ricevuto dal defunto a titolo di liberalità.

Il legato

Nel legato, l’apertura della successione e l’acquisto coincidono, in quanto non c’è bisogno di accettazione. Questo acquisto però non è né stabile né definitivo, tant’è che può essere messo nel nulla da un successivo atto di rinunzia da parte del beneficiario. Anche in questo caso c’è un actio interrogatoria, con la quale si richiede se il beneficiario intende rinunziare o meno al legato.

Successione testamentaria e legittima

La differenza tra successione testamentaria e legittima è che nella prima la parte fondamentale è l’interesse individuale del testatore, mentre nella seconda viene preso in considerazione il legame familiare che univa i successibili al defunto. I caratteri fondamentali sono la patrimonialità, la unilateralità, la non recettizietà e l’unipersonalità in quanto la volontà testamentaria promana da un solo soggetto. Esso può essere revocato fino all’ultimo momento dal testatore, che leva l’efficacia all’atto precedentemente compiuto.

Il testamento dev’essere redatto sotto forma scritta, e deve seguire delle forme speciali o ordinarie previste dalla legge. Le forme ordinarie si compongono del testamento olografo, caratterizzato dalla segretezza e per la semplicità redazionale, pubblico, quando viene ricevuto dal notaio, alla presenza di due testimoni, segreto, poco utilizzato in pratica. La presenza di vizi nella forma ne comportano l’invalidità. Una volta aperta la successione, il testamento viene pubblicato al fine di rendere consapevoli gli interessati della sua esistenza.

Capacità di disporre testamento

La capacità di disporre testamento spetta a tutti coloro che non siano incapaci legali o naturali, mentre la capacità di ricevere per testamento non è concessa agli incapaci di succedere. Il testatore deve esprimere la propria volontà in modo certo ed inequivocabile, e ciò sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo.

Come detto, in mancanza di un testamento valido, che disponga delle sostanze ereditarie, si procede alla successione legittima. Le categorie di successibili si individuano nel rapporto di parentela, nel vincolo di coniuge, o nella posizione sovrana dello stato. La figura più importante ora è quella del coniuge, al quale spetta la metà dei beni del defunto. Al coniuge spettano anche l’abitazione compresa di mobili, se di loro proprietà. Al coniuge separato invece spetterà solo un assegno vitalizio.

La riforma sulla famiglia ha equiparato la posizione dei figli naturali a quella dei figli legittimi, che succedono al padre e alla madre in parti uguali. Se mancano i discendenti, l’eredità va agli ascendenti, in caso di mancanza anche di ascendenti spetta ai fratelli e alle sorelle e infine ai parenti prossimi. In assenza di successori, lo stato diventa automaticamente successore a titolo universale.

Successioni anomale e successione necessaria

Talvolta possono esserci delle successioni anomale, ovvero alterazioni dell’ordine dei successibili, oppure nella destinazione della vocazione a persone diverse dai successibili, o in una deroga alla parità di trattamento dei singoli coeredi. Ci sono alcuni soggetti che godono di una successione necessaria, grazie al rapporto che gli lega al defunto, e il legislatore attribuisce ad essi una parte del patrimonio, la misura della quale è destinata a variare in funzione delle categorie di legittimari: si tratta del coniuge, dei figli e degli ascendenti.

Le donazioni

Le regole sulle donazioni sono una via di mezzo tra quelle che disciplinano i contratti e quelle che riguardano la materia testamentaria. L’art. 769 definisce le donazioni come “il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”. L’effetto principale è l’arricchimento della controparte, che avviene in seguito alla disposizione o rinunzia di un diritto del donante, o attraverso un obbligazione nei confronti del donatario.

La legge vieta la donazione di beni futuri, che non fanno parte del patrimonio del donante o beni altrui. La donazione deve essere fatta, pena nullità, sotto forma di atto pubblico. La capacità di donare è concessa a chi abbia la piena capacità di disporre dei propri beni. La capacità di ricevere per donazione spetta ai nascituri concepiti o non, secondo le modalità della materia successoria.

Patto di riversibilità e revoca della donazione

È consentito il patto di riversibilità, secondo il quale in caso di premorienza del donatario, i beni donati tornano nelle mani del donante. Il donante risponderà dell’inadempimento o del ritardo nell’esecuzione della prestazione, solamente in caso di dolo o colpa grave. La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli. Esistono anche donazioni indirette caratterizzate dall’arricchimento di un soggetto in via indiretta, facendo ricorso a strumenti diversi dalla donazione, o donazioni simulate ossia quando creino una realtà giuridica apparente ponendo in essere un negozio a titolo oneroso, mentre in effetti vogliono dare vita ad un atto liberale.

La proprietà, gli altri diritti reali, il possesso

Il diritto di proprietà

Il Code Napoléon definisce la proprietà come “il diritto di godere e di disporre delle cose nella maniera più assoluta, purché non se ne faccia un uso proibito dalle leggi o dai regolamenti”. Mentre in questo codice la successione mortis causa, il contratto e l’obbligazione erano considerati istituti del tutto collegati al diritto di proprietà, in quello vigente occupano uno spazio autonomo, tant’è vero che son disciplinati in “libri” del codice civile diversi.

Dall’art. 832 c.c. emerge che la legge non offre una vera e propria definizione di proprietà, preoccupandosi di individuare i poteri riconosciuti al proprietario, e di richiamare i limiti e gli obblighi che quest’ultimo deve osservare. Godere della cosa significa poterne fruire materialmente, in tutti i modi ritenuti dal proprietario più congeniali ai propri interessi. Egli potrà anche appropriarsi dei frutti naturali o civili della cosa. Può disporre ossia porre in essere negozi giuridici aventi ad oggetto il bene. Il tutto in modo pieno ed esclusivo, sia in senso materiale che giuridico. Un altro carattere del diritto di proprietà è la sua perpetuità, infatti è imprescrittibile a meno che durante al mancato esercizio da parte del titolare del diritto, si accompagna il possesso del bene da parte di un altro soggetto, che dopo un certo arco di tempo acquista il diritto di usucapione.

Proprietà fondiaria e edilizia

Viene fatta una distinzione tra proprietà fondiaria e proprietà edilizia:

  • Per quanto riguarda la proprietà fondiaria, secondo l’art. 840, la proprietà del suolo si estende anche al sottosuolo e allo spazio sovrastante. Il proprietario non può tuttavia opporsi ad attività di terzi che si svolgano nel sottosuolo o nello spazio a distanze tali da non pregiudicare i suoi interessi. Il proprietario può chiudere il fondo in qualunque momento, ma deve poter farvi entrare chi esercita l’attività di caccia, mentre per la pesca serve il suo consenso.
  • Per la proprietà edilizia il codice predispone poche norme, e viene per lo più disciplinata da leggi speciali come i piani regolatori generali con i quali i comuni provvedono all’individuazione nel loro territorio, di aree aventi caratteristiche diverse. Esistono anche i piani regolatori particolareggiati ed il programma di fabbricazione. Esiste poi un regolamento edilizio che identifica le aree edificabili; la facoltà di edificare è subordinata al rilascio di particolari concessioni edilizie. L’edificazione in assenza di concessione da luogo a sanzioni penali ed amministrative, quali la demolizione dell’opera e il ripristino dei luoghi o l’acquisizione gratuita dal comune.
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Scienze giuridiche IUS/02 Diritto privato comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vipviper di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Chessa Corrado.
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