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IN BASE ALLA STRUTTURA,

le persone giuridiche si distinguono in:

ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA,

o che sono organizzazioni a base associativa,

il cui elemento costitutivo sono le persone fisiche

che perseguono uno scopo comune (associazioni);

ENTI A STRUTTURA ISTITUZIONALE,

o che sono organizzazioni il cui elemento costitutivo è il patrimonio

destinato ad un determinato scopo (fondazioni).

IN BASE ALLO SCOPO,

le persone giuridiche si distinguono in:

ENTI PRIVATI CON SCOPO LUCRATIVO,

 che sono soggetti il cui scopo è il profitto;

essi sono regolati dal diritto privato,

e in particolare dal Libro V dedicato all’impresa;

ENTI PRIVATI CON SCOPO IDEALE O NON LUCRATIVO,

 che sono organizzazioni che perseguono uno scopo non economico;

il fatto di svolgere uno scopo non lucrativo

non impedisce a queste organizzazioni d compiere attività commerciali

o di conseguire un risultato economico,

ma questo risultato non può rappresentare il fine principale dell’organizzazione; essi sono

regolati dal diritto privato,

e in particolare dal Libro I dedicato alle persone.

Ora,

le persone giuridiche, in quanto soggetti di diritto,

sono titolari di situazioni giuridiche soggettive e di rapporti giuridici,

PERSONALITÀ GIURIDICA

ma alcune di esse possono anche acquisire .

LiberaWmente 44

Persone fisiche e persone giuridiche

La personalità giuridica non è attributiva della soggettività.

Il concetto di soggettività giuridica non coincide con quello di personalità giuridica;

un conto è la personalità giuridica di un ente, che può esserci come può non esserci, altro conto è la

soggettività giuridica,

cioè la idoneità ad essere titolare di situazioni soggettive e di rapporti giuridici,

che può esserci anche se non c’è la personificazione dell’ente.

AUTONOMIA PATRIMONIALE

La personalità giuridica comporta la c.d. ,

e cioè

la separazione del patrimonio dell’ente da quello delle singole persone fisiche

che fanno parte dello stesso ente o che l’hanno promosso.

Ora,

SE L’ENTE HA PERSONALITÀ GIURIDICA

( ),

associazioni riconosciute, fondazioni società di capitali

L’AUTONOMIA PATRIMONIALE È PERFETTA,

e cioè

il patrimonio dell’ente è totalmente distinto e separato

dai patrimoni dei singoli soggetti che compongono l’ente;

di conseguenza,

possiamo dire, in via di principio, che

per le obbligazioni assunte in nome dell’ente

risponde esclusivamente il patrimonio dell’ente,

e nei confronti di questo,

i creditori personali dei soci, dei promotori o degli amministratori

non possono avanzare alcuna pretesa.

Invece,

SE L’ENTE NON HA PERSONALITÀ GIURIDICA

( ),

associazioni non riconosciute, comitati non riconosciuti e società di persone

L’AUTONOMIA PATRIMONIALE È IMPERFETTA,

è cioè

la separazione dei patrimoni è determinata in senso relativo

e si atteggia in vario modo;

nelle associazioni non riconosciute,

per le obbligazioni assunte da coloro che rappresentano l’ente

rispondono anche personalmente e solidamente le persone

che hanno agito in nome e per conto dell’associazione;

nei comitati non riconosciuti,

per le obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidamente i componenti; nelle società di

persone, vigono invece regole particolari.

LiberaWmente 45

Persone fisiche e persone giuridiche

Mentre la soggettività giuridica consegue alla semplice creazione dell’organizzazione, secondo gli

schemi tipici previsti dalla legge,

la personalità giuridica si acquista

PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO

attraverso un

che ha una natura diversa a seconda che esso si riferisca

ad enti con scopo lucrativo o ad enti con scopo non lucrativo.

IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

DEGLI ENTI CON SCOPO LUCRATIVO

PROCEDIMENTO NORMATIVO AUTORIZZATORIO

AVVIENE CON IL C.D. O .

Il procedimento normativo è affidato all’autorità giurisdizionale, ossia al tribunale,

il quale verifica la sussistenza dei requisiti che il legislatore ha prescritto

affinchè quel soggetto di diritto possa acquistare la personalità giuridica.

Quindi,

il controllo insito nel procedimento normativo è un CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ,

e non di merito, volto a verificare

se quanto scritto dalle parti nell’atto costitutivo e nello statuto

sia o meno conforme con quanto richiesto dalle norme di legge

affinchè si possa dar vita ad esempio ad una spa o ad una srl.

Se le parti hanno rispettato quei requisiti di legge,

allora il tribunale non può che riconoscere la personalità giuridica.

Il procedimento di riconoscimento si conclude per le società di capitali (spa, srl, sapa) con

l’iscrizione nel registro delle imprese.

IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA

DEGLI ENTI CON SCOPO NON LUCRATIVO

PROCEDIMENTO CONCESSORIO

AVVIENE CON IL C.D. .

Il procedimento concessorio è affidato ad un’autorità amministrativa,

che può essere tanto il Prefetto quanto la Regione

a seconda delle competenze e dell’ambito territoriale di riferimento dell’ente. L’autorità

amministrativa deve verificare

non solo la sussistenza o meno dei requisiti di legittimità prescritti,

ma deve anche compiere una VALUTAZIONE DI MERITO.

Quindi,

l’autorità amministrativa deve

LiberaWmente 46

Persone fisiche e persone giuridiche

non solo verificare che siano state soddisfatte le condizioni

previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente,

ma deve anche verificare che

lo scopo perseguito sia possibile e lecito

e che il patrimonio risulti adeguato al raggiungimento dello scopo.

Il procedimento concessorio si conclude

con l’iscrizione (forma di pubblicità costitutiva) nel registro delle persone giuridiche, istituto presso

le prefetture o presso le Regioni,

entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Concludendo,

il procedimento concessorio implica

un grado di penetrazione nell’assetto degli interessi che le parti si sono data

attraverso l’atto costitutivo dello statuto di qualsiasi associazione;

di conseguenza,

di fronte ad un potere di ingerenza cosi manifesto è naturale che

la gran parte del fenomeno associativo presente nel nostro paese

sia sottratto dal regime della personificazione.

Tutto ciò porta ad una certa stonatura con il sistema costituzionale

che riconosce e garantisce il fenomeno associativo.

LiberaWmente 47

Persone fisiche e persone giuridiche

13. Fenomeno associativo e Costituzione .

Il fenomeno associativo è uno dei fenomeni più importanti sul piano sociale

che è tutelato dalla Costituzione,

in quanto soddisfa la tendenza degli individui a riunirsi in organizzazioni.

Cosi il costituente si è preoccupato all’art. 2

di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo

sia come singolo che nelle formazioni sociali,

cioè in ogni comunità intermedia utile alla formazione e allo sviluppo della persona, quali la

famiglia o le associazioni.

In riferimento alle associazioni,

ART. 18 COST.

è sancito all’

il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,

per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale,

proibendo soltanto le associazioni segrete e quelle che perseguono,

anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazione di carattere militare.

Accanto a queste disposizioni di carattere generale,

la Costituzione ne contempla altre

riferite ad organizzazioni con finalità particolarmente rilevanti:

ART. 19 COST.

l’

che garantisce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa

in qualsiasi forma, individuale o associata,

ART. 39 COST.

l’

che consacra la libertà delle organizzazioni sindacali,

ART. 49 COST.

l’

che sancisce il diritto di associarsi liberamente in partiti

per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Il fenomeno associativo è caratterizzato

PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ

dal rispetto del che opera su due livelli:

→ sul piano esterno,

per cui l’associazione deve essere a struttura aperta, cioè accessibile a tutti;

→ sul piano interno,

per cui l’associazione deve garantire a tutti i componenti

LiberaWmente 48

Persone fisiche e persone giuridiche

di poter partecipare con pari dignità alla vita dell’organizzazione.

Il punto più delicato del fenomeno associativo che emerge,

in parte dalle norme costituzionali,

non è solo di non accedere alla personificazione,

perché la personificazione comporterebbe

il controllo di merito nella fase di nascita dell’ente,

ma il punto critico è rappresentato anche dal fatto che

il controllo nella fase di nascita implica anche un controllo della vita dell’associazione, e soprattutto

della vita democratica dell’associazione.

Quindi,

qualsiasi forma di associazione con l’avvio del procedimento di riconoscimento sarebbe sottoposta

ad un controllo di merito

sia nella fase di costituzione che nella fase di vita della stessa associazione.

E tutto questo comporterebbe un controllo da parte dell’autorità amministrativa,

che non viene accettato dalle associazioni con caratterizzazione ideologica.

E questo perché chi dovrebbe fare il controllo, il prefetto o il dirigente della regione, sono soggetti

poco idonei nello svolgimento di un compito cosi delicato.

Quindi,

è l’impianto normativo che non funziona,

al quale si è sopperito saltando completamente il riconoscimento.

Di fatti,

gran parte del fenomeno associativo non è riconosciuto.

Accede al riconoscimento soltanto quella parte del fenomeno associativo

che è incentivato spesso da ragioni fiscali.

IL FENOMENO ASSOCIATIVO (associazioni, comitati e fondazioni)

NECESSITA DI 3 ELEMENTI ESSENZIALI

SENZA I QUALI L’ASSOCIAZIONE NON POTREBBE AVER VITA:

SCOPO NON LUCRATIVO

1. PATRIMONIO DESTINATO ALLO SCOPO

2. BASE ASSOCIATIVA.

3.

LiberaWmente 49

Persone fisiche e persone giuridiche

Per quanto riguarda il 1° elemento,

SCOPO NON LUCRATIVO

il nostro codice non definisce lo ;

questo vuoto legislativo, tuttavia, è sopperito dalla legislazione speciale,

secondo la quale

la clausola generale dello scopo non lucrativo può essere riempita

con l’aggettivazione SOCIALE.

E dunque,

Dettagli
A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LiberaWmente17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Caterini Enrico.