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IN BASE ALLA STRUTTURA,
le persone giuridiche si distinguono in:
ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA,
o che sono organizzazioni a base associativa,
il cui elemento costitutivo sono le persone fisiche
che perseguono uno scopo comune (associazioni);
ENTI A STRUTTURA ISTITUZIONALE,
o che sono organizzazioni il cui elemento costitutivo è il patrimonio
destinato ad un determinato scopo (fondazioni).
IN BASE ALLO SCOPO,
le persone giuridiche si distinguono in:
ENTI PRIVATI CON SCOPO LUCRATIVO,
che sono soggetti il cui scopo è il profitto;
essi sono regolati dal diritto privato,
e in particolare dal Libro V dedicato all’impresa;
ENTI PRIVATI CON SCOPO IDEALE O NON LUCRATIVO,
che sono organizzazioni che perseguono uno scopo non economico;
il fatto di svolgere uno scopo non lucrativo
non impedisce a queste organizzazioni d compiere attività commerciali
o di conseguire un risultato economico,
ma questo risultato non può rappresentare il fine principale dell’organizzazione; essi sono
regolati dal diritto privato,
e in particolare dal Libro I dedicato alle persone.
Ora,
le persone giuridiche, in quanto soggetti di diritto,
sono titolari di situazioni giuridiche soggettive e di rapporti giuridici,
PERSONALITÀ GIURIDICA
ma alcune di esse possono anche acquisire .
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Persone fisiche e persone giuridiche
La personalità giuridica non è attributiva della soggettività.
Il concetto di soggettività giuridica non coincide con quello di personalità giuridica;
un conto è la personalità giuridica di un ente, che può esserci come può non esserci, altro conto è la
soggettività giuridica,
cioè la idoneità ad essere titolare di situazioni soggettive e di rapporti giuridici,
che può esserci anche se non c’è la personificazione dell’ente.
AUTONOMIA PATRIMONIALE
La personalità giuridica comporta la c.d. ,
e cioè
la separazione del patrimonio dell’ente da quello delle singole persone fisiche
che fanno parte dello stesso ente o che l’hanno promosso.
Ora,
SE L’ENTE HA PERSONALITÀ GIURIDICA
( ),
associazioni riconosciute, fondazioni società di capitali
L’AUTONOMIA PATRIMONIALE È PERFETTA,
e cioè
il patrimonio dell’ente è totalmente distinto e separato
dai patrimoni dei singoli soggetti che compongono l’ente;
di conseguenza,
possiamo dire, in via di principio, che
per le obbligazioni assunte in nome dell’ente
risponde esclusivamente il patrimonio dell’ente,
e nei confronti di questo,
i creditori personali dei soci, dei promotori o degli amministratori
non possono avanzare alcuna pretesa.
Invece,
SE L’ENTE NON HA PERSONALITÀ GIURIDICA
( ),
associazioni non riconosciute, comitati non riconosciuti e società di persone
L’AUTONOMIA PATRIMONIALE È IMPERFETTA,
è cioè
la separazione dei patrimoni è determinata in senso relativo
e si atteggia in vario modo;
nelle associazioni non riconosciute,
per le obbligazioni assunte da coloro che rappresentano l’ente
rispondono anche personalmente e solidamente le persone
che hanno agito in nome e per conto dell’associazione;
nei comitati non riconosciuti,
per le obbligazioni assunte rispondono personalmente e solidamente i componenti; nelle società di
persone, vigono invece regole particolari.
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Persone fisiche e persone giuridiche
Mentre la soggettività giuridica consegue alla semplice creazione dell’organizzazione, secondo gli
schemi tipici previsti dalla legge,
la personalità giuridica si acquista
PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO
attraverso un
che ha una natura diversa a seconda che esso si riferisca
ad enti con scopo lucrativo o ad enti con scopo non lucrativo.
IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
DEGLI ENTI CON SCOPO LUCRATIVO
PROCEDIMENTO NORMATIVO AUTORIZZATORIO
AVVIENE CON IL C.D. O .
Il procedimento normativo è affidato all’autorità giurisdizionale, ossia al tribunale,
il quale verifica la sussistenza dei requisiti che il legislatore ha prescritto
affinchè quel soggetto di diritto possa acquistare la personalità giuridica.
Quindi,
il controllo insito nel procedimento normativo è un CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ,
e non di merito, volto a verificare
se quanto scritto dalle parti nell’atto costitutivo e nello statuto
sia o meno conforme con quanto richiesto dalle norme di legge
affinchè si possa dar vita ad esempio ad una spa o ad una srl.
Se le parti hanno rispettato quei requisiti di legge,
allora il tribunale non può che riconoscere la personalità giuridica.
Il procedimento di riconoscimento si conclude per le società di capitali (spa, srl, sapa) con
l’iscrizione nel registro delle imprese.
IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA
DEGLI ENTI CON SCOPO NON LUCRATIVO
PROCEDIMENTO CONCESSORIO
AVVIENE CON IL C.D. .
Il procedimento concessorio è affidato ad un’autorità amministrativa,
che può essere tanto il Prefetto quanto la Regione
a seconda delle competenze e dell’ambito territoriale di riferimento dell’ente. L’autorità
amministrativa deve verificare
non solo la sussistenza o meno dei requisiti di legittimità prescritti,
ma deve anche compiere una VALUTAZIONE DI MERITO.
Quindi,
l’autorità amministrativa deve
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Persone fisiche e persone giuridiche
non solo verificare che siano state soddisfatte le condizioni
previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente,
ma deve anche verificare che
lo scopo perseguito sia possibile e lecito
e che il patrimonio risulti adeguato al raggiungimento dello scopo.
Il procedimento concessorio si conclude
con l’iscrizione (forma di pubblicità costitutiva) nel registro delle persone giuridiche, istituto presso
le prefetture o presso le Regioni,
entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Concludendo,
il procedimento concessorio implica
un grado di penetrazione nell’assetto degli interessi che le parti si sono data
attraverso l’atto costitutivo dello statuto di qualsiasi associazione;
di conseguenza,
di fronte ad un potere di ingerenza cosi manifesto è naturale che
la gran parte del fenomeno associativo presente nel nostro paese
sia sottratto dal regime della personificazione.
Tutto ciò porta ad una certa stonatura con il sistema costituzionale
che riconosce e garantisce il fenomeno associativo.
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Persone fisiche e persone giuridiche
13. Fenomeno associativo e Costituzione .
Il fenomeno associativo è uno dei fenomeni più importanti sul piano sociale
che è tutelato dalla Costituzione,
in quanto soddisfa la tendenza degli individui a riunirsi in organizzazioni.
Cosi il costituente si è preoccupato all’art. 2
di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo
sia come singolo che nelle formazioni sociali,
cioè in ogni comunità intermedia utile alla formazione e allo sviluppo della persona, quali la
famiglia o le associazioni.
In riferimento alle associazioni,
ART. 18 COST.
è sancito all’
il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale,
proibendo soltanto le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazione di carattere militare.
Accanto a queste disposizioni di carattere generale,
la Costituzione ne contempla altre
riferite ad organizzazioni con finalità particolarmente rilevanti:
ART. 19 COST.
l’
che garantisce il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa
in qualsiasi forma, individuale o associata,
ART. 39 COST.
l’
che consacra la libertà delle organizzazioni sindacali,
ART. 49 COST.
l’
che sancisce il diritto di associarsi liberamente in partiti
per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Il fenomeno associativo è caratterizzato
PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ
dal rispetto del che opera su due livelli:
→ sul piano esterno,
per cui l’associazione deve essere a struttura aperta, cioè accessibile a tutti;
→ sul piano interno,
per cui l’associazione deve garantire a tutti i componenti
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Persone fisiche e persone giuridiche
di poter partecipare con pari dignità alla vita dell’organizzazione.
Il punto più delicato del fenomeno associativo che emerge,
in parte dalle norme costituzionali,
non è solo di non accedere alla personificazione,
perché la personificazione comporterebbe
il controllo di merito nella fase di nascita dell’ente,
ma il punto critico è rappresentato anche dal fatto che
il controllo nella fase di nascita implica anche un controllo della vita dell’associazione, e soprattutto
della vita democratica dell’associazione.
Quindi,
qualsiasi forma di associazione con l’avvio del procedimento di riconoscimento sarebbe sottoposta
ad un controllo di merito
sia nella fase di costituzione che nella fase di vita della stessa associazione.
E tutto questo comporterebbe un controllo da parte dell’autorità amministrativa,
che non viene accettato dalle associazioni con caratterizzazione ideologica.
E questo perché chi dovrebbe fare il controllo, il prefetto o il dirigente della regione, sono soggetti
poco idonei nello svolgimento di un compito cosi delicato.
Quindi,
è l’impianto normativo che non funziona,
al quale si è sopperito saltando completamente il riconoscimento.
Di fatti,
gran parte del fenomeno associativo non è riconosciuto.
Accede al riconoscimento soltanto quella parte del fenomeno associativo
che è incentivato spesso da ragioni fiscali.
IL FENOMENO ASSOCIATIVO (associazioni, comitati e fondazioni)
NECESSITA DI 3 ELEMENTI ESSENZIALI
SENZA I QUALI L’ASSOCIAZIONE NON POTREBBE AVER VITA:
SCOPO NON LUCRATIVO
1. PATRIMONIO DESTINATO ALLO SCOPO
2. BASE ASSOCIATIVA.
3.
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Persone fisiche e persone giuridiche
Per quanto riguarda il 1° elemento,
SCOPO NON LUCRATIVO
il nostro codice non definisce lo ;
questo vuoto legislativo, tuttavia, è sopperito dalla legislazione speciale,
secondo la quale
la clausola generale dello scopo non lucrativo può essere riempita
con l’aggettivazione SOCIALE.
E dunque,