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Persone fisiche e persone giuridiche
A. PERSONE FISICHE
1. Persona umana e soggetto .
La disciplina sulle persone fisiche è collocata nel Libro I Titolo I del codice civile,
rubricato “Delle persone e della famiglia”.
PERSONA FISICA
La
È
L’UOMO CONSIDERATO DAL DIRITTO
NELLA SUA INDIVIDUALITÀ E NEI SUOI RAPPORTI CON GLI ALTRI.
TUTTE LE PERSONE FISICHE SONO SOGGETTI DI DIRITTO.
SOGGETTO DI DIRITTO
Il
È
IL CENTRO DI IMPUTAZIONE GIURIDICA,
ossia il riferimento di situazioni giuridiche soggettive e di rapporti giuridici.
Sono soggetti di diritto, oltre alle persone fisiche, anche le presone giuridiche.
Il nostro ordinamento attribuisce alle persone fisiche,
cosi come alle persone giuridiche,
la CAPACITÀ GIURIDICA e la CAPACITÀ DI AGIRE.
2. Capacità giuridica. Soggettività. Personalità .
LiberaWmente 2
Persone fisiche e persone giuridiche
CAPACITÀ GIURIDICA
La
È
L’IDONEITÀ DI UN SOGGETTO
AD ESSERE TITOLARE DI SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE,
e quindi ad essere titolare di diritti e doveri.
Il codice civile non definisce la capacità giuridica, ma indica solo quando si acquista.
Difatti,
ART. 1 C.C.
l’
dispone che
LA CAPACITÀ GIURIDICA SI ACQUISTA AL MOMENTO DELLA NASCITA.
Con questa disposizione il legislatore ha voluto affermare che
tutte le persone fisiche, per il solo fatto della nascita,
sono idonee ad essere titolari di diritti e doveri.
Dunque,
l’art. 1 c.c. segna l’ingresso dell’individuo nell’ordinamento giuridico
come soggetto di diritto.
SOGGETTIVITÀ E CAPACITÀ GIURIDICA
SONO LEGATI DA UN NESSO TENDENZIALMENTE INDISSOLUBILE:
l’una è espressione dell’altra.
SOGGETTIVITÀ
La
È
UN DIRITTO INVIOLABILE PROTETTO DALLA COSTITUZIONE,
la quale, all’art. 2, riconosce e tutela la qualità di essere umano come persona.
E dunque,
È L’APPARTENENZA AL GENERE UMANO
A PORSI COME REQUISITO NECESSARIO E SUFFICIENTE
AI FINI DEL CONFERIMENTO DELLA SOGGETTIVITÀ,
senza alcuna distinzione di sorta,
in ossequio al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Cost.
La CAPACITÀ GIURIDICA È LA FATTISPECIE DEL SOGGETTO,
e cioè è il modo che ha l’ordinamento giuridico di descrivere,
LiberaWmente 3
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rispetto al soggetto–persona fisica,
l’astratta idoneità alla titolarità delle situazioni soggettive,
ed è perciò coesistente all’evento nascita.
La soggettività, invece, precede l’evento nascita.
Quindi,
la capacità giuridica è l’in sé della persona: non si può distinguere l’una dall’altra.
ART. 22 DELLA COST
tant’è che l’ .
afferma che
NESSUNO PUÒ ESSERE PRIVATO, PER MOTIVI POLITICI,
DELLA CAPACITÀ GIURIDICA, DELLA CITTADINANZA E DEL NOME.
Ora,
se si legge l’art. 1 c.c. alla luce della disposizione costituzionale
se ne deduce che
ogni persona è titolare almeno di quelle situazioni giuridiche a contenuto esistenziale che si
ricavano dallo status personae dei primi 3 articoli della Costituzione.
Quindi,
non si può che intenderlo come soggettività – capacità giuridica - status personae.
Dunque,
la persona fisica non può essere sprovvista della capacità giuridica.
Tuttavia,
in passato non è sempre stato cosi.
Ad esempio nel diritto italiano ante Costituzione esisteva l’istituto della morte civile, che prevedeva
che in presenza di alcune condizioni
una determinata persona fisica non esisteva per l’ordinamento giuridico,
e cioè si privava la persona della capacità giuridica,
e quindi dell’idoneità ad essere titolare di diritti e doveri.
Ciò non vuol dire che in un ordinamento giuridico
non vi siano soggetti di diritto con una capacità giuridica relativamente diminuita.
Si pensi al caso dello straniero che è ammesso a godere dei diritti civili
in condizioni di reciprocità rispetto allo stato di appartenenza.
Il confronto capacità giuridica – soggettività lascia fuori il tema della PERSONALITÀ,
la quale è un bene giuridicamente rilevante,
LiberaWmente 4
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un valore finalistico dell’ordinamento giuridico.
La personalità può essere presente
anche laddove la capacità giuridica ancora manca, o non vi è più,
tant’è che l’ordinamento ne appresta una forma di tutela
anche a favore di nascituri o di defunti.
Concludendo,
la capacità giuridica designa un momento statico,
per cui il soggetto si presenta come immobile portatore di interessi.
In altri termini,
la capacità giuridica non è nient’altro che
la titolarità delle situazioni giuridiche soggettive
che viene di pari passi con la soggettività della persona fisica,
e cioè laddove c’è una soggettività – persona fisica c’è una capacità giuridica.
Titolarità della situazioni giuridica soggettiva in termini di poteri
significa esercizio del potere di godimento.
CHI HA LA CAPACITÀ GIURIDICA HA IL POTERE DI GODIMENTO
DERIVANTE DALLA TITOLARITÀ DELLA SITUAZIONE SOGGETTIVA.
CAPACITÀ GIURIDICA TITOLARITÀ DELLA SITUAZIONE SOGGETTIVA
POTERE DI GODIMENTO
3. Nascita ed esistenza .
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Persone fisiche e persone giuridiche
ART. 1 C.C.
Ai sensi dell’
LA CAPACITÀ GIURIDICA SI ACQUISTA AL MOMENTO DELLA NASCITA.
NASCITA
Per si intende il distacco del feto dal grembo materno,
ma, per acquistare la capacità giuridica, è anche necessario che il soggetto nasca vivo. Quindi,
è sufficiente anche un solo istante di vita per acquistare la capacità giuridica.
Non è richiesto, invece,
l’ulteriore requisito della vitalità, intesa come l’idoneità alla continuazione della vita, né una durata
minima della vita. CONCEPITO
L’ordinamento riconosce alcuni diritti anche a favore del .
Difatti,
ART. 1 AL COMMA 2
l’
afferma che
I DIRITTI CHE LA LEGGE RICONOSCE A FAVORE DEL CONCEPITO
SONO SUBORDINATI ALL’EVENTO DELLA NASCITA.
La ragione di tale riconoscimento risiederebbe
nella necessità di tutelare preventivamente gli interessi
già oggettivamente determinati.
LA LEGGE CONSIDERA IL CONCEPITO:
CAPACE DI SUCCEDERE PER CAUSA DI MORTE
o al tempo dell’apertura della successione;
si presume concepito al tempo dell’apertura della successione
chi è nato entro i 300 giorni dalla morte della persona
della cui successione si tratta;
CAPACE DI RICEVERE PER DONAZIONE
o
Accanto alla figura del concepito, NASCITURO,
l’ordinamento prende in considerazione anche la figura del
cui spettano diritti simili a quelli del concepito.
LiberaWmente 6
Persone fisiche e persone giuridiche
LA LEGGE CONSIDERA IL NASCITURO:
CAPACE DI SUCCEDERE PER CAUSA DI MORTE
o e
CAPACE DI RICEVERE PER DONAZIONE
o
purchè si tratti di figlio di persona vivente
al momento dell’apertura della successione o della donazione.
Ora,
il problema che si pone è quello del riconoscimento della possibile
titolarità di situazioni giuridiche soggettive in capo a concepiti o nascituri,
dato che la titolarità, e quindi la capacità giuridica si acquista al momento della nascita.
Su questo problema:
• alcuni sostengono che il concepito abbia una capacità giuridica prenatale, anticipando,
cosi, l’acquisto della capacità giuridica
al momento del concepimento;
• altri sostengono che il concepito abbia una capacità giuridica provvisoria, destinata a
diventare definitiva con la nascita, o, nel caso contrario, a risolversi.
In realtà,
IL CONCEPITO E IL NASCITURO HANNO UNA TITOLARITÀ POTENZIALE,
per cui l’acquisto della capacità giuridica è condizionato all’evento della nascita
con efficacia retroattiva al momento del concepimento.
Difatti,
il soggetto non è un elemento essenziale del rapporto giuridico,
m il rapporto giuridico può esistere anche in assenza momentanea del soggetto;
in altri termini,
se c’è l’esistenza attuale del rapporto giuridico ciò significa che
può esistere una titolarità di situazioni giuridiche soggettive
che in quel momento non hanno titolare;
quindi,
il titolare è potenziale, non è attuale, e potrebbe anche non esserlo mai attuale,
perché non è detto che il concepito venga necessariamente a nascere.
La recente giurisprudenza
ha riconosciuto
al nascituro un’autonoma soggettività giuridica nella complessità di interessi personali
identificati nel diritto alla vita, alla salute, all’onore e reputazione,
all’identità personale;
LiberaWmente 7
Persone fisiche e persone giuridiche
e l’esercizio di questi diritti ha come presupposto la condizione della nascita.
Ed è proprio
in ragione di quest’autonoma soggettività giuridica riconosciuta al concepito
che è stato ritenuto possibile
il risarcimento dei danni derivati al concepito
dal fatto lesivo sofferto nella vita endouterina.
4. Residenza, domicilio e dimora .
Per la vita giuridica e di relazione delle persone
è necessario che ciascun soggetto abbia:
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Persone fisiche e persone giuridiche
→ un proprio nome,
per distinguerlo dagli altri individui
e per far sorgere in capo a lui diritti e doveri;
→ una propria sede giuridica,
ovvero il luogo o i luoghi dove è giuridicamente rilevante
che una persona si trovi o svolga la propria attività.
OGNI PERSONA HA DIRITTO AL NOME CHE LE E’ ATTRIBUITO PER LEGGE.
Il diritto al nome si acquista alla nascita e in base al rapporto di filiazione.
Quindi,
il diritto al nome è uno dei diritti fondamentali della personalità
costituzionalmente riconosciuti e garantiti,
precisando la stessa Carta Costituzionale, tra l’altro,
che nessuno può essere privato per motivi politici del nome (art. 22 Cost.).
Come diritto della personalità,
il diritto al nome è assoluto, indisponibile e non patrimoniale.
Tuttavia,
il solo nome non basta per individuare una persona,
ma è anche necessario conoscere dove si trovi, in maniera temporanea o definitiva;
a queste esigenze vengono incontro
gli istituti della DIMORA, della RESIDENZA e del DOMICILIO.
DIMORA
La
È
IL LUOGO DOVE LA PERSONA
SI TROVA TEMPORANEAMENTE O OCCASIONALMENTE.
La dimora presuppone un soggiorno, sia pur breve ma non momentaneo,
in un determinato luogo.
( ).
Es.: permanenza nella casa di villeggiatura
La dimora ha scarsa rilevanza pratica
ed emerge solo quando non sia nota la residenza o il domicilio,
ma comunque costituisce il concetto di base della residenza.
ART. 43, COMMA 1, C.C.,
Ai sensi dell’
DOMICILIO
Il
È
IL LUOGO IN CUI UNA PERSONA
HA STABILITO LA SEDE PRINCIPALE DEI SUOI AFFARI E INTERESSI.
LiberaWmente 9
Persone fisiche e persone giuridiche
Nel domicilio si individua un quid iuris.
Il domicilio è costituito da:
UN ELEMENTO INTENZIONALE,
che consiste nella volontà di costituire e di mantenere stabilmente in un luogo la sede
principale dei affari e interessi;
UN ELEMENTO MATERIALE,
che consiste nell’avere la persona effettivamente stabilito in quel luogo
il centro delle relazioni che la riguardano.
L’elemento intenzionale prevale su quello materiale,
tant’è che è richiesta una chiara manifestazione di volontà in tal senso;
intenzione che è manifestata a terzi
o oggettivamente desumibile dal comportamento della persona.
Gli affari e gli interessi di cui all’art. 43 c.c. vengono interpretati
da buona parte della dottrina e soprattutto della giurisprudenza in maniera ampia, ricomprendendovi
sia gli affari e gli interessi di natura patrimoniale,
sia quelli di natura personale, familiare e sociale.
art. 43, comma 2, c.c.
Ai sensi dell’ ,
RESIDENZA
la
È
IL LUOGO IN CUI LA PERSONA HA LA DIMORA ABITUALE.
Nella residenza si individua un quid facti.
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Persone fisiche e persone giuridiche
La residenza è costituita da:
UN ELEMENTO OGGETTIVO,
ossia la permanenza della persona con sufficiente stabilità in un certo luogo;
UN ELEMENTO SOGGETTIVO,
ossia l’intenzione della persona di dimorare abitualmente in quel luogo.
L’elemento oggettivo, e quindi la situazione di fatto della permanenza in un dato luogo, comprende
in sé quello soggettivo,
ossia la volontà di svolgere in quel luogo le normali relazioni sociali.
Tale volontà si presume fino a prova contraria;
tuttavia,
la residenza può anche essere provata mediante elementi estrinseci,
quali il comportamento del soggetto, le sue consuetudini di vita,
la cerchia delle relazioni sociali e familiari.
abitualità
L’elemento della :
nel domicilio non coincide con la durata,
o ma esso si specifica nella certezza e riconoscibilità del domicilio, indipendentemente da un
atto formale di destinazione;
nella residenza si può tradurre facilmente in consuetudine di vita,
o cui però non è essenziale la continuità.
La tendenza è quella di dare sempre più rilevanza,
nonostante la definizione della residenza come una situazione di fatto,
alla dichiarazione di volontà del soggetto,
e di conseguenza, alla residenza anagrafica,
ossia all’iscrizione nel registro anagrafico comunale.
Sia la residenza che il domicilio si possono provare con ogni mezzo,
anche con presunzioni semplici.
La scelta del domicilio e della residenza è libera,
salve specifiche disposizioni penali o di polizia.
Il DOMICILIO LEGALE riguarda il minore e l’interdetto;
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Persone fisiche e persone giuridiche
il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia;
se non esiste residenza familiare,
il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive;
l’interdetto ha il domicilio del tutore (art. 45 c.c.).
5. Scomparsa, assenza e morte presunta .
Non sempre la morte di una persona può essere certificata
ed in questo caso l’ordinamento giuridico fornisce delle risposte
per ovviare alla situazione di incertezza che si genera:
queste risposte sono gli istituti della scomparsa, dell’assenza e della morte presunta.
ART. 48 C.C.
Ai sensi dell’
LiberaWmente 12
Persone fisiche e persone giuridiche
SCOMPARSA
la
SI HA QUANDO
LA PERSONA SI È ALLONTANATA DAL SUO ULTIMO DOMICILIO O RESIDENZA
E DI LEI NON SI HANNO PIÙ NOTIZIE DA UN CERTO TEMPO (non definito).
La scomparsa deve generare
una situazione di incertezza sull’attuale sorte della persona;
situazione di incertezza che esige la necessità
di governare i rapporti che fanno capo a quella persona.
Per questo l’ordinamento interviene
stabilendo che
il tribunale,
su istanza degli interessati o dei successori legittimati, o del pubblico ministero,
può nominare un CURATORE
che rappresenti la persona scomparsa nella sua attività patrimoniale.
La nomina del curata è finalizzata alla conservazione del patrimonio dello scomparso;
e quindi,
il curatore, ossia la persona legittimata nella titolarità dei rapporti dello scomparso,
ha esclusivamente poteri conservativi.
Nel periodo della scomparsa, che è una situazione di fatto,
i poteri che fanno capo allo scomparso sono come paralizzati, ma non estinti.
ART. 49 C.C.
Ai sensi dell’
ASSENZA
l’
SI HA QUANDO
SIANO TRASCORSI ALMENO 2 ANNI
DALL’ULTIMA NOTIZIA DELLA PERSONA SCOMPARSA.
L’ordinamento, in questo caso, interviene stabilendo che
il tribunale può dichiarare l’assenza della persona su istanza
LiberaWmente 13
Persone fisiche e persone giuridiche
dei presunti successori legittimi
e di chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso
diritti dipendenti dalla sua morte,
e cioè coloro che in seguito alla morte dello scomparso
sarebbero liberati da debiti o obbligazioni.
L’assenza rappresenta una situazione di diritto,
difatti, alla scomparsa, che è una situazione di fatto,
si aggiunge la dichiarazione del tribunale.
GLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DI ASSENZA sono:
l’IMMISSIONE NEL POSSESSO TEMPORANEO DEI BENI.
1. Una volta che la sentenza che dichiara l’assenza dello scomparso
diviene eseguibile,
coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi se l’assente fosse morto,
a far data dal giorno in cui risalgono le ultime notizie di lui,
possono domandare di essere immessi nel possesso temporaneo dei beni.
Dunque,
l’ordinamento interviene per regolare i rapporti dell’assente,
ma lo fa con prudenza, immettendo gli aventi causa nel possesso,
e cioè attribuendo loro solo un potere di godimento
(che, quindi, non modifica, costituisce o estingue nessuno dei rapporti),
visto che non è certa la sua morte.
Coloro che sono stati immessi nel possesso temporaneo,
dopo aver formato l’inventario dei beni dell’assente hanno:
• il diritto di amministrare i beni dell’assente;
• il diritto di rappresentare in giudizio l’assente;
• il diritto di godere delle rendite e dei beni d
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