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Situzioni esistenziali

Considerazioni introduttive

La dottrina distingue tra diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali.

Diritti patrimoniali sono suscettibili di essere valutati secondo una stima economica, o disponibili, e cioè alienabili, trasmissibili, rinunciabili, o e prescrittibili, o e cioè non si possono far valere diritti a causa del mancato esercizio per un determinato arco di tempo.

Diritti non patrimoniali sono situazioni soggettive di ogni uomo in quanto tale, nel senso che ne costituiscono attributi fondamentali ed immancabili, volti a tutelare e a realizzare esigenze di carattere esistenziale e, mediatamente, materiale.

Diritti della personalità

In altri termini, sono i c.d. diritti della personalità. I diritti della personalità sono inviolabili, inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili, indisponibili e imprescrittibili. Questi diritti sono tutelati non solo dalle fonti nazionali (Costituzione, codice civile, codice penale, leggi complementari), ma anche da quelle comunitarie (Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, CEDU).

La dottrina individua due teorie in riguardo ai diritti della personalità:

  • Teoria atomistica, secondo la quale rilevano solo i singoli diritti espressamente disciplinati, ma si può procedere alla tutela di nuove situazioni unicamente mediante interpretazione estensiva o analogica;
  • Teoria monistica, secondo la quale esiste un unico diritto della personalità di contenuto vago e indistinto che riassume tutti gli altri senza identificarsi con la loro somma.

Il bene oggetto della tutela nelle situazioni esistenziali non si trova all’estero della persona, così come avviene ad esempio nel diritto di proprietà rispetto alla res, ma il bene è un tutt’uno con la persona. Quindi, il bene di natura esistenziale è, allo stesso tempo, il soggetto titolare della situazione e il punto di riferimento oggettivo della tutela.

Di conseguenza, non si può scindere la titolarità delle situazioni esistenziali dal loro esercizio (come invece avviene per le altre situazioni). Essendo i diritti della personalità un tutt’uno con la persona, unico è il fondamento, unica è la tutela. Nella prospettiva costituzionale la persona ha valore prioritario. Ogni manifestazione della persona e ogni sua legittima aspirazione allo svolgimento della propria personalità sono tutelate dalla Costituzione, anche se le possibili manifestazioni della personalità sono molteplici e non possono essere preventivamente determinate (c.d. atipicità dei diritti della personalità).

Ciò non vuol dire che la Costituzione tuteli ogni operato dell’uomo, perché esso potrebbe ledere la personalità di un altro individuo. Quindi, lo Stato deve assicurare ai suoi cittadini la libertà universale che si raggiunge per mezzo dello Stato, il quale ha il compito di rimuovere gli ostacoli che intralciano il pieno sviluppo della persona. La tutela non è attuabile soltanto nel momento successivo alla lesione, ma anche in via preventiva, perché la riparazione del danno non ripristina la perdita subita, e quindi non riporta alla situazione iniziale. Tuttavia, la stessa Costituzione prevede una limitazione delle situazioni personali a favore di altri diritti (ad es.: rinuncia del diritto alla riservatezza a favore del diritto di cronaca; donazione di un organo a favore della vita altrui). Anche in assenza di un espresso concorso di un altro diritto sulla medesima situazione, il potere di disposizione delle situazioni personali ha già un limite nel fondamentale valore della dignità umana.

I diritti della personalità spettano ad ogni persona in quanto tale; tali diritti spetterebbero alla persone in vita, e di conseguenza, problemi si riscontrano nei riguardi del nascituro e del defunto. È la rilevanza della persona in quanto tale a giustificare l’attribuzione ad ogni uomo della capacità giuridica edella capacità di agire. Per quanto riguarda il nascituro, il riconoscimento di taluni diritti è subordinato alla nascita del soggetto. Per quanto riguarda il defunto, una lesione della sua dignità è direttamente collegabile ad una lesione della dignità della sua famiglia. Ne consegue che il congiunto del defunto agisce, non quale titolare di un interesse personale e familiare, ma in base ad un dovere di solidarietà familiare. Anche lo straniero, in quanto uomo, ha diritto a realizzare la sua personalità e non è più richiesta una condizione di reciprocità per il godimento di tali diritti e di diritti rigorosamente inerenti allo status civitatis.

Diritto alla vita e all'integrità psicofisica

Il diritto alla vita e all’integrità psicofisica non è espresso esplicitamente nella Costituzione, ma il suo valore assoluto è intrinseco nei diritti inviolabili. Il bene vita non è inteso in senso naturalistico, ossia come esistenza biologica, ma è inteso in senso normativo, ossia come pretesa ad una vita libera e dignitosa (art. 36 Cost.). La sua tutela è attuata non soltanto vietando di attentare alla vita (in senso quindi negativo), ma anche imponendo un dovere di soccorso, penale e civile (in senso quindi anche positivo).

Di diritto alla vita si discute soprattutto con riguardo alla legge sull’interruzione volontaria della gravidanza. Tale legge, da una parte, all’art.1 tutela la vita umana dal suo inizio, dall’altra, le successive disposizioni tendono a favorire l’interesse della salute della mamma rispetto a un possibile interesse della vita del nascituro. L’aborto è così ammesso non soltanto nei primi 90 giorni, ma anche dopo tale termine quando sussista un “grave” pericolo per la vita o per la salute della donna.

Discusso è anche il diritto di morire: è dubbio se la vita e la salute vadano tutelate in ogni circostanza. L’art. 5 C.C. afferma che gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica. Il legislatore, nella prospettiva ideologica in cui è nato il codice, intendeva, in realtà, tutelare un interesse pubblico alla sanità e all’integrità della stirpe. Nel tempo, però, ne è conseguita la convinzione che la residua disponibilità del soggetto del proprio corpo dovesse rinvenirsi nel consenso alla lesione, e quindi in un atto di autonomia. Tuttavia, l’incidenza dei principi costituzionali nega la liceità di un libero e arbitrario potere di autodeterminazione del singolo; di conseguenza, la lesione permanente è libera solo nel caso in cui abbia fini terapeutici o altruisti (trapianto, che trova fondamento nel principio di solidarietà costituzionale).

Diritto alla salute

Il diritto alla salute è riconducibile alla categoria dei diritti inviolabili sanciti dall’art. 2 Cost., in quanto tutela l’integrità psichica e fisica dell’uomo contro ogni minaccia proveniente dall’ambiente esterno. L’art. 32 Cost. afferma che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Dunque, la salute non è garantita in sé, quale bene autonomo, ma essa è inscindibile dal valore unitario della persona, e quindi, la sua tutela realizza la dignità e la libertà della persona. Di conseguenza, ogni intervento coattivo o obbligatorio posto a tutela della salute non deve essere in contrasto con i valori della persona. Difatti, la salute non è intesa come assenza di stati morbosi, ma è intesa come condizione di equilibrio psichico oltre che fisico, esprimibile in termini sanitari, sociali e ambientali.

Principio di uguaglianza e dignità dell'uomo

L’art. 3 Cost. sancisce il principio di uguaglianza, il quale, vietando ogni forma di discriminazione per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali e sociali, non solo pone un limite al legislatore e all’interprete in ordine alle cause di una possibile discriminazione, ma impone anche il principio secondo cui la pari dignità sociale discende dall’essere ogni uomo persona. Quindi, l’uguaglianza non può essere svincolata dalla la pari dignità sociale. Della dignità dell’uomo la costituzione fa espressa menzione, oltre che all’art. 3, anche all’art. 41, dove è considerata come valore al quale lo svolgimento dell’iniziativa economica privata non può recare danno, e all’art. 36, dove è garantita al lavoratore una retribuzione sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LiberaWmente17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Caterini Enrico.
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