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DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
Il tutela la vita privata dall’altrui ingerenza.
Tale diritto è emerso relativamente tardi nell’esperienza italiana
sia a causa della lentezza con la quale lo sviluppo e le innovazioni tecnologiche hanno raggiunto il nostro
o Paese
sia a causa della tradizionale visione dei diritti della personalità
o che non consentiva di ravvisare fattispecie espressamente previste dalla legge.
Tuttavia,
il diritto alla riservatezza trova riscontro in molte fonti;
si pensi alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo,
ma anche alle disposizioni del codice penale
che tutelano l’inviolabilità del domicilio, del segreto telefonico,
telegrafico ed epistolare.
Si discute se la riservatezza si identifichi
con la mera divulgazione di notizie riservate
→ o con l’intrusione nella vista privata.
→
Si discute se abbia per confine fisico le mura domestiche o ambiti più estesi.
Nella prospettiva costituzionale,
il diritto alla riservatezza assume rilevanza
nella clausola generale di tutela della persona (art. 2);
ciò non vuol dire, però, che ogni manifestazione privata sia coperta da riservatezza,
ma la Costituzione pone in equilibrio
l’esigenza individuale con la dimensione sociale nella quale la prima si esplica,
con particolare riguardo
al diritto alla manifestazione del pensiero e al diritto all’informazione.
PRIVACY ECONOMICA
Connessa alla tutela della sfera personale è la c.d. ,
ossia la protezione del soggetto sulla diffusione di informazioni sul proprio conto, dannose per le sue relazioni
economiche. 12
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Ora,
la raccolta di informazioni economiche si considera lecita,
in quanto esercizio del diritto di informazione.
Le informazioni economiche rappresentano una condizione essenziale
per lo svolgimento di qualsiasi attività,
non solo al fine di verificare la consistenza di un credito
o di orientare le scelte di ciascun imprenditore,
ma anche al fine di promuovere la politica economica
e idonei piani di sviluppo generali.
Per questo,
lo stesso legislatore ha previsto
diverse forme di pubblicità delle informazioni economiche
al fine di consentire l’accesso a chiunque ne abbia interesse;
si pensi ai bollettini dei protesti, ai registri delle cancellerie commerciali,
ai fogli degli annunci legali, alla pubblicità dei bilanci, etc.
Pertanto,
in materia di notizie economiche,
a differenza delle informazioni concernenti la riservatezza,
vale un principio di tendenziale libertà,
la quale, però, impone l’obbligo di una circolazione corretta di notizie vere.
Dunque,
in questa circolazione di informazioni economiche,
la garanzia della persona è data dalla veridicità delle notizie.
A tal proposito,
la dottrina ha individuato il diritto della persona
di cui le notizie economiche sono pubbliche
di verificare il contenuto delle stesse notizie e di verificarne la fonte.
Infine, si distingue tra
diffusione di notizie lesive della reputazione economica della persona
effettuate da un concorrente
(in questo caso si applica la disciplina sulla concorrenza sleale)
e diffusione di notizie ed apprezzamenti critici provenienti da organi di stampa
(in questo caso si ricorre alla clausola generale dell’illecito civile).
Qui gli interessi in conflitto sono 13
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quello del professionista al libero svolgimento dell’attività economica
e quello dell’autore della critica a manifestare il proprio pensiero;
è, perciò, considerata ammissibile
la comparazione oggettiva di prodotti di imprese diverse (c.d. warentest)
se le valutazioni corrispondono a verità.
8. RISERVATEZZA E BAN CHE DATI .
L’introduzione e la diffusione delle banche dati comporta un problema di riservatezza.
Anche in merito ai dati della persona,
si contendono due esigenze opposte:
da un lato,
l’accesso immediato e senza limiti spaziali alle banche dati
si traduce nella possibilità 14
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di ampliare le situazioni di libertà e di partecipazione democratica,
nonché di migliorare l’efficienza delle funzioni pubbliche;
dall’altro lato,
sorge il rischio che gli esperti di ricerche di mercato
utilizzino le banche dati per condizionare le scelte dei consumatori
o, ancor più grave,
il rischio di creare una schedatura elettronica dei dati genetici
o dei caratteri biosanitari dell’individuo per i fini più svariati
( ).
ad es.: valutazione dell’opportunità lavorativa in base alle informazioni recepite
La legislazione nazionale, nel recepire le direttive dell’UE,
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga
nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,
con particolare riferimento al diritto della dignità del soggetto a cui i dati si riferiscono,
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali.
Difatti,
il codice sulla protezione dei dati personali sancisce
PRINCIPIO DI NECESSITÀ NEL TRATTAMENTO DEI DATI
il ,
e cioè
i sistemi informativi e i programmi informatici
sono configurati in modo da ridurre al minimo
l’utilizzazione dei dati personali e di quelli identificativi,
in modo tale da escluderne il trattamento
quando le finalità perseguite possano essere realizzate secondo modalità
che consentono l’identificazione del soggetto interessato
solo in caso di necessità . DATI
Il codice, inoltre, prevede che i oggetto di trattamento sono: 15
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trattati in modo lecito e secondo correttezza,
• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
• ed utilizzati in altre operazioni del trattamento
in termini compatibili con tali scopi,
esatti e, se necessario, aggiornati,
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità
• per le quali sono raccolti o successivamente trattati,
conservati in modo tale da consentire l’identificazione dell’interessato
• per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.
Se i dati personali sono trattati in violazione di tale disciplina
non possono essere utilizzati. DIRITTO
La persona di cui i dati sono trattati ha
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
Inoltre,
INTERESSATO
l' ha diritto di ottenere:
l'indicazione:
dell'origine dei dati personali
o delle finalità e modalità del trattamento
o della logica applicata in caso di trattamento effettuato
o con l'ausilio di strumenti elettronici
degli estremi identificativi dei soggetti o delle categorie di soggetti
o ai quali i dati personali possono essere comunicati;
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.
Inoltre,
l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali: 16
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per motivi legittimi,
→ a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
→ o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
DATI SENSIBILI
I , invece,
sono
i dati idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati o organizzazioni analoghe,
nonché i dati in grado di rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un soggetto.
Se il titolare dei dati sensibili è un soggetto pubblico,
il trattamento dei dati è consentito solo se autorizzato espressamente dalla legge;
se il trattamento non è espressamente consentito,
l’individuazione delle attività consentite è affidata al Garante per la privacy.
Se, invece, il titolare dei dati sensibili è un soggetto privato,
il trattamento dei dati è consentito
solo con il consenso scritto dell’interessato e l’autorizzazione del Garante.
Nell’ipotesi di CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO,
i dati si possono cedere ad altro titolare
purchè il trattamento sia destinato a finalità analoghe a quelle
per le quali tali dati sono stati raccolti.
I danni causati per effetto del trattamento sono risarciti
con sanzioni di natura penale
(con la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna)
e di natura amministrativa.
È ammesso il risarcimento dei danni non patrimoniali
anche in caso di violazione delle modalità di raccolta dei dati personali. 17
LiberaWmente Situazioni esistenziali
9. DIRITTO ALL’INFORMAZIONE .
Secondo la dottrina,
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
il si configura in una triplice espressione:
DIRITTO DI INFORMARE
• DIRITTO DI ESSERE INFORMATO
• DIRITTO DI INFORMARSI.
•
Secondo alcuni,
non tutte queste espressioni avrebbero riconoscimento costituzionale;
anzi,
si configurerebbe una sorta di gradualità nella rilevanza delle stesse,
dove al vertice sarebbe posto il diritto di informare,
dal momento che troverebbe, seppur implicitamente,
il suo referente nella libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
in realtà,
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
IL
rappresenta
il fondamento del diritto del cittadino
al corretto funzionamento della società democratica .
In una società democratica sono essenziali
il pluralismo delle fonti di informazione, l’accessibilità ad esse,
l’interesse a verificarne i contenuti, il controllo incisivo del potere di informare. 18
LiberaWmente Situazioni esistenziali
Dunque,
informazione, personalità e democrazia sono valori indissolubilmente connessi.
Ed è compito dello Stato,
in quanto ordinamento fondato sul valore della persona,
favorire la conoscenza e la consapevolezza delle scelte di vita
che costituiscono la libera esplicazione della sua personalità.
Il diritto all’informazione può contrastare
con gli interessi di natura esistenziale dei destinatari dell’informazione;
a tal proposito,
la giurisprudenza ha considerato legittima la LIBERTÀ DI CRONACA
a condizione che
l’informazione si rilevi socialmente utile,
che la notizia sia frutto di serio e diligente lavoro di ricerca
e che l’esposizione e la valutazione dei fatti s