Prescrizione e decadenza
F. PRESCRIZIONE E DECADENZA
95. Influenza del tempo sull’acquisto e sull’estinzione delle situazioni .
Il decorso di un dato periodo di tempo, unitamente ad altri elementi,
può dar vita:
→ all’acquisto di una situazione soggettiva
e si parla in questo caso di USUCAPIONE o prescrizione acquisitiva,
disciplinata nel Libro della proprietà (artt. 1158 e ss);
→ all’estinzione di situazioni soggettive
e si parla in questo caso di PRESCRIZIONE e DECADENZA,
disciplinate nel Libro della tutela dei diritti (artt. 2934 e ss e artt. 2964 e ss).
96. Prescrizione: nozione e fondamento. 1
LiberaWmente Prescrizione e decadenza
PRESCRIZIONE
LA
È
UNA CAUSA DI ESTINZIONE DELLE SITUAZIONI SOGGETTIVE.
ART. 2934 C.C.
Ai sensi dell’ ,
ogni diritto si estingue per prescrizione,
quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Dunque,
PRESCRIZIONE
LA ESTINGUE LA SITUAZIONE SOGGETTIVA
PER EFFETTO DELL’INERZIA DEL SUO TITOLARE CHE NON LA ESERCITA
PER UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO DALLA LEGGE.
Il FONDAMENTO della prescrizione è controverso.
Le teorie che sostengono che la prescrizione abbia finalità pubblicistiche
o ravvisano il fondamento della prescrizione
nell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici
e nella necessità di paralizzare l’esercizio di diritti dopo anni di inerzia,
soprattutto quando si forma nella collettività la convinzione della loro inesistenza.
Le teorie che sostengono che la prescrizione abbia finalità privatistiche, invece,
o ravvisano il fondamento della prescrizione
nell’interesse privato alla liberazione da un vincolo di subordinazione.
In realtà,
comunque lo si individui,
il fondamento della prescrizione si rinviene
nell’interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici,
nel buon funzionamento del sistema economico-giuridico.
Difatti,
la prescrizione si configura come un istituto di diritto pubblico.
97. inderogabilità della disciplina e operatività della prescrizione. 2
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Trattandosi di un istituto di diritto pubblico,
LE NORME SULLA PRESCRIZIONE SONO INDEROGABILI.
ART. 2936 C.C.
Difatti, l’
afferma che
è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.
Quindi,
le parti dei singoli negozi non possono modificare
a disciplina della prescrizione legale,
escludendo o aggiungendo ipotesi di prescrizione
o allungandone o abbreviandone i termini.
Allo stesso modo,
le parti del negozio non possono rinunciare preventivamente alla prescrizione.
RINUNCIA
Se fosse ammessa la preventiva alla prescrizione,
essa verrebbe apposta nella maggior parte dei negozi
e perderebbe di rilevanza pratica.
ART. 2937, 1° COMMA, C.C.
Ai sensi dell’ ,
non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
Quindi,
presupposto fondamentale della rinuncia è
il potere di disporre del vantaggio economico prodotto dalla prescrizione,
ossia di possedere la titolarità del diritto in questione.
È solo ammessa la rinuncia c.d. successiva alla prescrizione.
Difatti,
ART. 2937, 2° COMMA, C.C.
l’ ,
afferma che
si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
Quindi,
la rinuncia alla prescrizione può avvenire 3
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solo se sia trascorso il tempo stabilito dalla legge.
Difatti,
una volta decorso il termine di prescrizione,
venendo meno l’interesse generale della certezza dei rapporti giuridici,
risulta solo l’interesse esclusivo del soggetto che è avvantaggiato dalla prescrizione, ossia
l’interesse alla sua liberazione.
Cosi,
il soggetto avvantaggiato dal compiersi della prescrizione
può liberamente disporre di questo vantaggio,
essendo in gioco il solo interesse alla sua liberazione.
ART. 2937, 3° COMMA, C.C.
Ai sensi dell’ ,
la rinuncia alla prescrizione, essendo una manifestazione di volontà,
può essere espressa ma anche tacita,
desumibile cioè da un fatto
che sia incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.
La prescrizione non opera automaticamente con il mero decorso del tempo (ipso iure),
ECCEZIONE
ma in virtù dell’ sollevata dal soggetto interessato (ope exceptionis).
Difatti, ART. 2938 C.C.
ai sensi dell’ ,
il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.
Quindi,
è il soggetto avvantaggiato dal compimento della prescrizione
che ha l’onere di farla valere giudizialmente, in via d’azione o di eccezione.
Se il debitore non fa valere la prescrizione,
il giudice lo condanna al pagamento di quanto dovuto,
anche se la prescrizione sia compiuta.
ART. 2939
Il codice civile all’
estende l’opponibilità della prescrizione anche
ai creditori del soggetto avvantaggiato
e ad ogni altro interessato,
qualora il soggetto a favore del quale si è maturata
non la faccia valere o vi abbia rinunciato.
98. Efficacia “estintiva” della prescrizione . 4
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Alla prescrizione EFFICACIA ESTINTIVA
si è sempre attribuita una della situazione soggettiva,
ma
spostando l’attenzione dal lato attivo al lato passivo del rapporto giuridico,
si potrebbe anche ritenere che
EFFICACIA LIBERATORIA
la prescrizione abbia una .
In realtà,
se la prescrizione determinasse effettivamente l’estinzione della situazione soggettiva,
ART. 2940 C.C.
non avrebbe senso la disposizione di cui all’ ,
secondo la quale
non è ammessa la ripetizione (restituzione)
di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.
Difatti,
se il debito fosse estinto,
il pagamento non sarebbe dovuto e se effettuato dovrebbe essere restituito
(pagamento indebito).
Evidentemente, EFFICACIA MODIFICATIVA
la prescrizione ha una ,
cosi che, scaduto il termine della prescrizione,
il rapporto non si estinguerebbe, ma subirebbe una modificazione della disciplina.
In altri termini,
una volta superato il termine di prescrizione,
il primo effetto immediato che investe il rapporto a seguito dell’inattuazione consisterebbe nella
modificazione del regolamento del rapporto,
che si tradurrebbe nella sua PRESCRITTIBILITÀ,
ossia
una fase nella quale il rapporto giuridico si pone in una condizione di idoneità
a subire
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