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PER EFFETTO DELL’INERZIA DEL SUO TITOLARE CHE NON LA ESERCITA

PER UN PERIODO DI TEMPO DETERMINATO DALLA LEGGE.

Il FONDAMENTO della prescrizione è controverso.

Le teorie che sostengono che la prescrizione abbia finalità pubblicistiche

o ravvisano il fondamento della prescrizione

nell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici

e nella necessità di paralizzare l’esercizio di diritti dopo anni di inerzia,

soprattutto quando si forma nella collettività la convinzione della loro inesistenza.

Le teorie che sostengono che la prescrizione abbia finalità privatistiche, invece,

o ravvisano il fondamento della prescrizione

nell’interesse privato alla liberazione da un vincolo di subordinazione.

In realtà,

comunque lo si individui,

il fondamento della prescrizione si rinviene

nell’interesse generale alla certezza dei rapporti giuridici,

nel buon funzionamento del sistema economico-giuridico.

Difatti,

la prescrizione si configura come un istituto di diritto pubblico.

97. inderogabilità della disciplina e operatività della prescrizione. 2

LiberaWmente Prescrizione e decadenza

Trattandosi di un istituto di diritto pubblico,

LE NORME SULLA PRESCRIZIONE SONO INDEROGABILI.

ART. 2936 C.C.

Difatti, l’

afferma che

è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione.

Quindi,

le parti dei singoli negozi non possono modificare

a disciplina della prescrizione legale,

escludendo o aggiungendo ipotesi di prescrizione

o allungandone o abbreviandone i termini.

Allo stesso modo,

le parti del negozio non possono rinunciare preventivamente alla prescrizione.

RINUNCIA

Se fosse ammessa la preventiva alla prescrizione,

essa verrebbe apposta nella maggior parte dei negozi

e perderebbe di rilevanza pratica.

ART. 2937, 1° COMMA, C.C.

Ai sensi dell’ ,

non può rinunciare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

Quindi,

presupposto fondamentale della rinuncia è

il potere di disporre del vantaggio economico prodotto dalla prescrizione,

ossia di possedere la titolarità del diritto in questione.

È solo ammessa la rinuncia c.d. successiva alla prescrizione.

Difatti,

ART. 2937, 2° COMMA, C.C.

l’ ,

afferma che

si può rinunciare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

Quindi,

la rinuncia alla prescrizione può avvenire 3

LiberaWmente Prescrizione e decadenza

solo se sia trascorso il tempo stabilito dalla legge.

Difatti,

una volta decorso il termine di prescrizione,

venendo meno l’interesse generale della certezza dei rapporti giuridici,

risulta solo l’interesse esclusivo del soggetto che è avvantaggiato dalla prescrizione, ossia

l’interesse alla sua liberazione.

Cosi,

il soggetto avvantaggiato dal compiersi della prescrizione

può liberamente disporre di questo vantaggio,

essendo in gioco il solo interesse alla sua liberazione.

ART. 2937, 3° COMMA, C.C.

Ai sensi dell’ ,

la rinuncia alla prescrizione, essendo una manifestazione di volontà,

può essere espressa ma anche tacita,

desumibile cioè da un fatto

che sia incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione.

La prescrizione non opera automaticamente con il mero decorso del tempo (ipso iure),

ECCEZIONE

ma in virtù dell’ sollevata dal soggetto interessato (ope exceptionis).

Difatti, ART. 2938 C.C.

ai sensi dell’ ,

il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.

Quindi,

è il soggetto avvantaggiato dal compimento della prescrizione

che ha l’onere di farla valere giudizialmente, in via d’azione o di eccezione.

Se il debitore non fa valere la prescrizione,

il giudice lo condanna al pagamento di quanto dovuto,

anche se la prescrizione sia compiuta.

ART. 2939

Il codice civile all’

estende l’opponibilità della prescrizione anche

ai creditori del soggetto avvantaggiato

e ad ogni altro interessato,

qualora il soggetto a favore del quale si è maturata

non la faccia valere o vi abbia rinunciato.

98. Efficacia “estintiva” della prescrizione . 4

LiberaWmente Prescrizione e decadenza

Alla prescrizione EFFICACIA ESTINTIVA

si è sempre attribuita una della situazione soggettiva,

ma

spostando l’attenzione dal lato attivo al lato passivo del rapporto giuridico,

si potrebbe anche ritenere che

EFFICACIA LIBERATORIA

la prescrizione abbia una .

In realtà,

se la prescrizione determinasse effettivamente l’estinzione della situazione soggettiva,

ART. 2940 C.C.

non avrebbe senso la disposizione di cui all’ ,

secondo la quale

non è ammessa la ripetizione (restituzione)

di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto.

Difatti,

se il debito fosse estinto,

il pagamento non sarebbe dovuto e se effettuato dovrebbe essere restituito

(pagamento indebito).

Evidentemente, EFFICACIA MODIFICATIVA

la prescrizione ha una ,

cosi che, scaduto il termine della prescrizione,

il rapporto non si estinguerebbe, ma subirebbe una modificazione della disciplina.

In altri termini,

una volta superato il termine di prescrizione,

il primo effetto immediato che investe il rapporto a seguito dell’inattuazione consisterebbe nella

modificazione del regolamento del rapporto,

che si tradurrebbe nella sua PRESCRITTIBILITÀ,

ossia

una fase nella quale il rapporto giuridico si pone in una condizione di idoneità

a subire eventualmente la vicenda estintiva,

qualora venga esercitato il diritto potestativo alla prescrizione.

Se la prescrizione è fatta valere,

secondo la giurisprudenza della Cassazione,

 5

LiberaWmente Prescrizione e decadenza

partendo dal fatto che la prescrizione non opera automaticamente,

in quanto deve essere eccepita dalla parte interessata,

l’adempimento successivo alla prescrizione

deve essere qualificato come adempimento di una obbligazione civile;

tale pagamento sarebbe, infatti, significativo

di una tacita rinuncia da parte del solvens ad avvalersi della prescrizione;

second la dottrina, invece,

 l’adempimetno successivo alla prescrizione

deve essere qualificato come adempimento dell’obbligazione naturale;

in tal caso, infatti, il pagamento consapevole e spontaneo di un debito giudizialmente

dichiarato estinto

rileverebbe come attuazione di un impegno non più giuridico,

ma meramente morale, integrando gli estremi di cui all’art. 2034 c.c..

In tale prospettiva,

poichè l’adempimento dell’obbligazione naturale

relativo ad un debito prescritto si realizza

là dove non esiste più la corripsondente obbligazione civile dalla quale deriva, sarebbe

possible configuare una vicenda novativa del rapporto obbligatorio,

e cioè

ad un’obbligazione civile si sostituisce un’obbligazione naturale.

Vista da altra prospettiva,

se è l’interessato che deve far valere la prescrizione,

il giudice potrebbe respingere la sua domanda

prescindendo da ogni giudizio sul merito,

nel senso che

la sentenza che dichiara la prescrizione non presuppone

un accertamento implicito della sussistenza o meno del diritto;

quindi,

sia che esista sia che non esista il diritto azionato in giudizio,

si avrebbe comunque il rigetto della domanda.

Di conseguenza, EFFICACIA PRECLUSIVA

la prescrizione avrebbe una ,

ossia il rigetto della domanda

sia nell’ipotesi di sussistenza del diritto sia nell’ipotesi di insussistenza del diritto.

Concludendo,

la questione sull’efficacia della prescrizione non si può risolvere astrattamente.

99. Oggetto della prescrizione .

La prescrizione è un istituto di valenza generale;

difatti, 6

LiberaWmente Prescrizione e decadenza

ART. 2934, COMMA 1, C.C.

ai sensi dell’ ,

OGNI DIRITTO SI ESTINGUE PER PRESCRIZIONE,

quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

ECCEZIONI

Tuttavia, questa regola generale trova delle ;

difatti, ART. 2934, COMMA 2, C.C.

lo stesso ,

prevede che

NON SONO SOGGETTI A PRESCRIZIONE:

I DIRITTI INDISPONIBILI

 GLI ALTRI DIRITTI INDICATI DALLA LEGGE.

I diritti indisponibili non si prescrivono perché

se il titolare non può disporne, non può neppure perderli per inerzia nel tempo.

Cosi,

non si prescrivono:

i diritti della personalità,

o i diritti attinenti a rapporti o situazioni familiari (diritti di status),

o le azioni di contestazione e di reclamo della legittimità,

o le azioni di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

o e di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità.

Gli altri diritti indicati dalla legge che non si prescrivono sono:

• il diritto di proprietà,

che non si può perdere per non uso, salvo usucapione;

la ratio della non prescrizione del diritto di proprietà, 7

LiberaWmente Prescrizione e decadenza

secondo l’opinione più accreditata,

andrebbe individuata nel fatto che

a fronte dell’inerzia del proprietario non vi è un controinteressato

che sarebbe avvantaggiato dalla prescrizione,

in quanto con l’estinzione del diritto di proprietà per prescrizione

la cosa diverrebbe una res nullius.

Se, invece, un controinteressato vi sia,

e cioè un soggetto che possiede il bene per un certo tempo,

opera la prescrizione.

Il diritto di proprietà, dunque, non si prescrive

in quanto diritto assoluto da far valere erga omnes

al di fuori del rapporto giuridico;

• il diritto dell’erede di chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque

possieda i beni ereditati;

• il diritto di far valere la nullità del contratto,

e cioè l’azione di nullità;

• le facoltà che formano il contenuto della situazione giuridica;

la loro estinzione è conseguente all’estinzione della situazione di appartenenza:

cosi si prescrive il diritto di usufrutto,

non la facoltà dell’usufrutto di locare il bene.

100. Decorrenza della prescrizione:

computo dei termini e termini di prescrizione . 8

LiberaWmente Prescrizione e decadenza

ART. 2935 C.C.

Ai sensi dell’ , DECORRERE

LA PRESCRIZIONE COMINCIA A

DAL GIORNO IN CUI IL DIRITTO PUÒ ESSERE FATTO VALERE.

Dunque,

la prescrizione presuppone l’inerzia del titolare del diritto;

non vi è inerzia sino a quando non è giuridicamente possibile far valere il diritto.

Cosi,

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A.A. 2017-2018
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LiberaWmente17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Caterini Enrico.