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Situa zioni reali di godimento

Situazioni reali

Situazioni reali sono diritti soggettivi che attribuiscono al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. I diritti reali, che sono disciplinati nel Libro III del codice civile, si distinguono in:

  • Diritti su cosa propria che attribuiscono al suo titolare (iure in re propria) più facoltà sul bene; unico diritto di tal genere è la proprietà.
  • Diritti reali di godimento che attribuiscono a una persona il potere di utilizzare un bene di proprietà di un’altra persona (iure in re aliena); essi sono: superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù.
  • Diritti reali di garanzia che costituiscono una garanzia su un bene; essi sono: pegno e ipoteca.

Caratteristiche

Le caratteristiche dei diritti reali, le quali costituiscono i criteri tradizionali, sebbene ormai superati, per distinguerli dalle situazioni di credito, sono:

  • Assolutezza, intesa come il potere del titolare di farle valere nei confronti di tutti i consociati sui quali incombe solo un generico dovere di astensione.
  • Immediatezza, intesa come il potere del titolare di ricavare direttamente dalla cosa, oggetto del diritto, le utilità desiderate, senza che sia necessaria la collaborazione di altri soggetti.
  • Tipicità, ossia sono espressamente previsti dalla legge, e quindi costituiscono una categoria di diritti composta da un numero chiuso.

I beni

Art. 810 cc dispone che sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Dalla norma si evince:

  • Non tutte le cose, intese in senso naturalistico, sono beni, ma solo le cose che possono costituire oggetto di diritti, e cioè sono beni le cose che sono suscettibili di appropriazione e che possono avere un valore.
  • Il termine diritto non deve essere inteso in senso stretto, ossia come diritto soggettivo, ma deve essere inteso come situazione soggettiva, così che la disposizione va letta nel senso che sono beni le cose che possono formare oggetto di situazioni soggettive, e quindi di rapporti giuridici.

Quindi, il bene diventa il punto di riferimento oggettivo del rapporto e come tale idoneo a soddisfare un bisogno umano meritevole di tutela dall'ordinamento.

Considerazioni di Perlingeri

Secondo il Perlingeri, si deve superare il fatto che siano considerati beni solo le cose che sono appropriabili e che possono essere oggetto di un diritto soggettivo, ma beni anche gli interessi diffusi, in quanto situazioni che hanno un punto di riferimento variamente individuabile (come l'aria, che è considerato un bene in quanto assume il carattere di punto di riferimento oggettivo di un interesse tutelabile, quale la salubrità all'ambiente, le disposizioni antinquinamento).

Di conseguenza, secondo Perlingeri si deve ritenere superata la distinzione tra res in commercio (cose in senso giuridico) e res extra commercium (cose in senso non giuridico) che, potendo formare oggetto di diritti, costituiscono la categoria dei beni giuridici, non possono formare oggetto di rapporti giuridici. E quindi, va rivista anche l’irrilevanza giuridica delle res communes omnium, cioè le cose che appartengono a tutti e non sono negoziabili da parte di alcuno (il paesaggio, ad esempio, è un bene giuridico costituzionalmente rilevante).

Tipologia di beni giuridici

Il superamento della concezione del bene giuridico quale bene di matrice individualistica consente di considerare giuridicamente rilevanti non solo i beni patrimoniali, ma anche quelli non patrimoniali, che vengono protetti a prescindere dalla loro eventuale rilevanza economica; rilevanza che si può configurare nel regime di circolazione, delle modalità di accesso, ovvero nel regime delle vicende che lo interessano (si pensi all'informazione, la cui tutela può variare in relazione al contenuto – es. la riservatezza della persona – o in relazione al luogo – es. la libertà di domicilio).

Sintetizzando possiamo affermare che il bene giuridico è l'oggetto di una situazione soggettiva (ogni situazione soggettiva ha un bene quale oggetto). I beni non sono solo quelli di matrice individualistica ma sono concepibili anche beni a godimento plurimo da parte di una molteplicità di soggetti. I beni possono essere patrimoniali e non. I beni devono soddisfare un interesse considerato meritevole di tutela, interessi che vengono individuati dall’ordinamento e per la cui individuazione è sufficiente anche un principio. Poiché sono individuati anche da principi, i beni giuridici non sono a numero chiuso.

Disciplina dei beni

La disciplina dei beni è variabile, non è sempre identica; e varia sulla base non soltanto del particolare bene, ma anche del rapporto del quale il bene ne è oggetto, e quindi dell’assetto di interessi cui il bene si riferisce.

Innanzitutto, l'ART. 810 cc il termine COSE utilizzato nella disposizione di cui all’ART. 810 cc è usato in senso generico, per indicare tutto ciò che, materiale o immateriale, può formare oggetto di diritti. Per cui sotto questo profilo si possono distinguere:

  • Beni materiali o corporali, le entità percepibili mediante l'uso dei sensi; questi beni hanno quindi materialità corporea.
  • Beni immateriali o incorporei, le entità che non hanno materialità corporea (es. opere di ingegno).

Tra i beni immateriali vanno considerati gli stessi diritti quando possono formare oggetto di negoziazione.

Differenza tra beni materiali e immateriali

Mentre i beni materiali, in sé astrattamente utili all’uomo, sono sempre beni giuridici, anche quando non siano oggetto attuale di diritti perché sono sempre idonei a divenirlo, per i beni immateriali occorre accertare in concreto se essi abbiano una utilità socialmente e giuridicamente meritevole (ad es. l’informazione che è un bene immateriale non sempre è rilevante per il diritto, ma la sua tutela varia in relazione al contenuto – es: riservatezza della persona – al luogo – ad es: libertà di domicilio o segretezza della corrispondenza).

I beni si possono distinguere in base al soggetto titolare del diritto sulla cosa; per cui si hanno:

  • Beni pubblici sono i beni appartenenti allo Stato o agli enti pubblici.
  • Beni privati sono i beni appartenenti al privato.

Beni pubblici

I beni pubblici sono elencati negli ARTT. 822 e ss del c.c., distinguendo tra:

  • Beni necessariamente demaniali, che sono beni che appartengono al demanio pubblico, ossia quei beni che, per la loro naturale attitudine a soddisfare interessi pubblici, non possono che essere di proprietà dello Stato (es.: spiaggia, mare, porti, le opere destinate alla difesa nazionale).
  • Beni accidentalmente demaniali, che sono beni che diventano demaniali quando appartengono all’ente pubblico (es.: strade, ferrovie, raccolte dei musei o delle biblioteche).

ART. 812 C.C. Inoltre, l’articolo distingue tra:

  • Beni immobili: sono il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le costruzioni, e in genere tutto ciò che è, naturalmente o artificialmente, incorporato al suolo.
  • Beni mobili: sono tutti gli altri beni.

Quindi, mentre i beni mobili sono definiti in via residuale, i beni immobili sono specificatamente individuati nel 1° e nel 2° co. dell’art. 812 c.c., e sono quei beni che non possono essere trasportati senza che ciò provochi un cambiamento notevole della loro struttura o destinazione.

Circolazione dei beni mobili e immobili

È importante distinguere tra beni mobili e immobili perché la loro circolazione è soggetta ad una diversa disciplina: per il trasferimento dei beni mobili è sufficiente la semplice consegna del bene, invece, per il trasferimento dei beni immobili è previsto un regime di pubblicità immobiliare, quindi è necessario annotare tutte le vicende che riguardano i beni immobili in appositi registri per consentire ai terzi di conoscere le loro vicende. La pubblicità attraverso annotazioni in appositi registri è prevista anche per particolari categorie di beni mobili, come le autovetture, che per questo motivo vengono detti beni mobili registrati (ART. 815 C.C.).

Inoltre, ai sensi dell’ART. 814 cc si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.

Altre distinzioni importanti

Vi sono altre importanti distinzioni dei beni. Si distingue tra:

  • Beni divisibili: beni che sono suscettibili di essere divisi in parti omogenee così da conservare, nelle singole parti, un valore proporzionale all’intero (es.: fondo, edificio, animale morto).
  • Beni indivisibili: beni che non sono suscettibili di essere frazionati (es.: animale vivo, appartamento).

L’indivisibilità del bene può dipendere, oltre che dalla natura del bene stesso, anche dalla volontà delle parti, che possono considerare non suscettibile di divisione un bene che, secondo il comune modo di vedere, è ritenuto divisibile.

Si distingue tra:

  • Beni fungibili: sono quei beni che possono essere indifferentemente sostituiti da un altro identico per quantità e qualità.
  • Beni infungibili: sono quei beni che non possono essere sostituiti con un altro identico e che quindi sono un esemplare unico (es.: codici di una casa editrice curati da uno stesso autore e del medesimo anno di edizione).

Il c.c. fa spesso riferimento a cose fungibili o infungibili: ad esempio il comodato ha ad oggetto cose infungibili in quanto bisogna restituire la stessa cosa ricevuta, mentre il mutuo ha ad oggetto cose fungibili poiché devono essere restituite cose della stessa specie e qualità.

Si distingue tra:

  • Beni generici: sono beni che appartengono a un determinato genere e hanno rilevanza per il loro peso, numero e misura (es.: grano rapportato al peso o stoffa rapportata ai metri).
  • Beni specifici: sono beni che possiedono una loro individualità che li distingue all’interno del loro genere (es.: un determinato appartamento).

La distinzione tra beni generici e beni specifici è rilevante perché la proprietà delle cose generiche si trasferisce solo con l’individuazione delle cose da trasferire (art. 1378 c.c.); se la cosa perisce prima dell’individuazione, il venditore non sarà liberato dall’obbligo di fornire la cosa, perché questa appartenendo ad un genere è sempre reperibile, a meno che non perisca tutto il genere.

Si distingue tra:

  • Beni consumabili: sono quei beni che, se utilizzati, sono destinati a trasformarsi così da non adempiere più la loro funzione originaria (es.: cibo).
  • Beni inconsumabili: sono beni che, se utilizzati, non sono destinati a trasformarsi, perché il loro uso è ripetibile, anche se si possono deteriorare (es.: vestito).

Classificazione dei beni produttivi

Si distingue tra:

  • Beni improduttivi: beni che non producono frutti.
  • Beni produttivi: sono beni che hanno la capacità di produrre altri beni qualificati come frutti naturali.

I beni produttivi devono essere tenuti distinti dai beni fruttiferi che producono frutti naturali e civili. Difatti, ART. 820 cc distingue tra:

  • Frutti naturali, che sono quei frutti che derivano direttamente da un altro bene a prescindere dall’eventuale opera dell’uomo (es.: frutti degli alberi, i nati degli animali); i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce e in capo ai terzi sussiste solo una titolarità potenziale dei frutti (spettanza); i terzi acquistano la proprietà dei frutti con la separazione dalla cosa madre (appartenenza).
  • Frutti civili, che sono le utilità che conseguono alla particolare utilizzazione economica del bene e che coincidono con i redditi che si sottraggono dal godimento del bene concesso ad altri; in altre parole, i frutti civili costituiscono il corrispettivo del godimento che altri hanno della cosa (es.: canone di locazione di un appartamento, gli interessi su una somma di denaro).

I frutti civili si acquistano giorno per giorno in considerazione della durata del diritto.

Non sempre il bene è formato da cose semplici, ma può anche risultare dalla particolare connessione che può instaurarsi tra più cose, generando cose composte o universalità di mobili.

Sono cose i cui elementi sono talmente compenetranti tra loro da far apparire all’esterno l’esistenza di una cosa unica e che non possono staccarsi senza distruggere o alterare la fisionomia del tutto (es.: animale, albero).

Le cose composte sono costituite dalla connessione di più cose che, nella loro destinazione unitaria, perdono la loro funzione originaria per adempierne una diversa.

Quindi, le cose di cui sono costituite le cose composte conservano la loro individualità e sono suscettibili di autonomi rapporti giuridici, ma che, nella loro destinazione unitaria, adempiono ad un'unica funzione. La cosa composta non può esistere senza le cose che compongono il tutto (es.: l’automobile è composta da una pluralità di cose diverse tra loro – le ruote, le parti meccaniche ed elettriche, la carrozzeria – che separatamente svolgono una funzione particolare, ma nell’insieme hanno un’unica e diversa funzione; es.: l’edificio è composto da tanti elementi – mattoni, cemento, ferro – che insieme compongono un elemento diverso da quello che singolarmente essi rappresentano).

Universalità di mobili Art. 816 cc

È la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Dunque, le universalità di mobili sono costituite dalla relazione di più cose mobili (universitas facti) che appartengono allo stesso proprietario e che sono destinate ad una funzione unitaria (es.: libri di una biblioteca).

Distinzione tra universalità di mobili e cosa composta

La distinzione tra universalità di mobili e cosa composta sta nel fatto che nella prima non vi è coesione fisica tra gli elementi che la compongono, invece, la cosa composta è considerata alla stregua di un bene semplice, ora mobile (un orologio), ora mobile registrato (un automobile), ora immobile (una casa).

La disciplina dei singoli beni che compongono l’universalità è parzialmente diversa da quella dell’universalità. Difatti, le singole cose componenti l’universalità di mobili possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici (ART. 816, co. 2, cc) (es.: il possessore di una biblioteca può venderla per intero o alienare singolarmente i libri che la compongono).

Inoltre, la regola “possesso vale titolo” è applicabile ai beni mobili (es.: al singolo libro) ma non alle universalità di mobili (es.: la biblioteca); ancora, la tutela attraverso l’azione di manutenzione è concessa al possessore dell’universalità di mobili, ma non al possessore dei beni mobili.

Universalità di diritto

Oltre all’universalità di mobili, o universitas facti, vi è anche una universalità di diritto (universitas iuris) che ricorre quando una pluralità di rapporti giuridici autonomi è presa in considerazione come complesso unitario dal legislatore. Dunque, nell’universalità di diritto possono rientrare beni mobili, immobili, mobili registrati, diritti, obblighi, situazioni giuridiche attive e passive (es.: eredità, azienda).

Pertinenze

In alcune combinazioni di cose, un elemento può avere la sola funzione di essere a servizio o ornamento di un altro; si parla in questo caso di pertinenze. Sono le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa (ART. 817 cc).

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. Il proprietario del bene principale deve avere la disponibilità, almeno materiale, sia del bene principale che del bene accessorio. La destinazione di una cosa a servizio od ornamento di un’altra fa sì che la pertinenza assuma un carattere accessorio rispetto alla cosa principale, senza costituirne parte integrante e senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza, ma tale da accrescerne l’utilità o il pregio.

Il rapporto pertinenziale si può instaurare tra:

  • Due beni immobili (garage destinato a servizio di una casa)
  • Un bene mobile e un bene immobile (impianto termico e la casa)
  • Due beni mobili (climatizzatore e automobile)

L’esistenza del rapporto pertinenziale fa sì che le vicende che colpiscono il bene principale coinvolgono anche le pertinenze, salvo che sia diversamente disposto.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LiberaWmente17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Caterini Enrico.
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