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Estratto del documento

BENI IMMOBILI BENI MOBILI

Sono il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli Sono tutti gli altri beni

edifici e le costruzioni,

e in genere tutto ciò che è,

naturalmente o artificialmente, incorporato al suolo

Quindi,

mentre i beni mobili sono definiti in via residuale,

i beni immobili sono specificatamente individuati nel 1° e nel 2° co. dell’art. 812 c.c.,

e sono quei beni che non possono essere trasportati 8

LiberaWmente Situazioni reali di godimento

senza che ciò provochi un cambiamento notevole della loro struttura o destinazione.

È importante distinguere tra beni mobili e immobili

perché la loro circolazione è soggetta ad una diversa disciplina:

per il trasferimento dei beni mobili è sufficiente la semplice consegna del bene,

invece,

per il trasferimento dei beni immobili

è previsto un regime di pubblicità immobiliare,

quindi è necessario annotare tutte le vicende che riguardano i beni immobili

in appositi registri per consentire ai terzi di conoscere le loro vicende.

La pubblicità attraverso annotazioni in appositi registri

è prevista anche per particolari categorie di beni mobili, come le autovetture,

BENI MOBILI REGISTRATI

che per questo motivo vengono detti

ART. 815 C.C.

( ).

Inoltre, ART. 814 cc

ai sensi dell’ si considerano

beni mobili le energie naturali che hanno valore economico .

Vi sono altre importanti distinzioni dei beni.

Si distingue tra:

BENI DIVISIBILI BENI INDIVISIBILI

beni che sono suscettibili beni che non sono suscettibili

di essere divisi in parti omogenee di essere frazionati

(es.: animale vivo, appartamento)

cosi da conservare, nelle singole parti,

un valore proporzionale all’intero

(es.: fondo, edificio, animale morto)

L’indivisibilità del bene può dipendere, 9

LiberaWmente Situazioni reali di godimento

oltre che dalla natura del bene stesso, anche dalla volontà delle parti,

che possono considerare

non suscettibile di divisione un bene che,

secondo il comune modo di vedere, è ritenuto divisibile.

Si distingue tra:

BENI FUNGIBILI BENI INFUNGIBILI

sono quei beni che sono quei beni che

possono essere indifferentemente sostituiti da un altro non possono essere sostituiti

identico con un altro identico

per quantità e qualità e che quindi sono un esemplare unico

(es.: codici di una casa editrice curati da uno stesso autore e del

medesimo anno di edizione)

Il c.c. fa spesso riferimento a cose fungibili o infungibili:

ad esempio il comodato ha ad oggetto cose infungibili

in quanto bisogna restituire la stessa cosa ricevuta,

mentre il mutuo ha ad oggetto cose fungibili

poiché devono essere restituite cose della stessa specie e qualità.

Si distingue tra: BENI GENERICI BENI SPECIFICI

sono beni che appartengono sono beni che possiedono

ad un determinato genere una loro individualità

e hanno rilevanza che li distingue all’interno del loro genere (es.: un

determinato appartamento) 10

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per il loro peso, numero e misura

(es.: grano rapportato al peso o stoffa rapportata ai metri)

La distinzione tra beni generici e beni specifici è rilevante

perché la proprietà delle cose generiche si trasferisce

solo con l’individuazione delle cose da trasferire (art. 1378 c.c.);

se la cosa perisce prima dell’individuazione,

il venditore non sarà liberato dall’obbligo di fornire la cosa,

perché questa appartenendo ad un genere è sempre reperibile,

a meno che non perisca tutto il genere.

Si distingue tra:

BENI CONSUMABILI BENI INCONSUMABILI

sono quei beni che, se utilizzati, sono beni che, se utilizzati,

sono destinati a trasformarsi non sono destinati a trasformarsi,

cosi da non adempiere più perché il loro uso è ripetibile,

la loro funzione originaria anche se si possono deteriorare

(es.: cibo) (es.: vestito)

Si distingue tra: 11

LiberaWmente Situazioni reali di godimento

BENI IMPRODUTTIVI BENI PRODUTTIVI

sono beni che non producono frutti sono beni che

hanno la capacità di produrre altri beni qualificati

come frutti naturali

I beni produttivi devono essere tenuti distinti dai beni fruttiferi

che producono frutti naturali e civili.

Difatti,

ART. 820 cc

l’ distingue tra:

FRUTTI NATURALI,

→ che sono quei frutti che derivano direttamente da un altro bene

a prescindere dall’eventuale opera dell’uomo

(es.: frutti degli alberi, i nati degli animali);

i frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce

e in capo ai terzi sussiste solo una titolarità potenziale dei frutti (SPETTANZA);

i terzi acquistano la proprietà dei frutti con la separazione dalla cosa madre (APPARTENENZA);

FRUTTI CIVILI,

→ che sono le utilità che conseguono

alla particolare utilizzazione economica del bene

e che coincidono con i redditi

che si sottraggono dal godimento del bene concesso ad altri;

in altre parole,

i frutti civili costituiscono il corrispettivo del godimento

che altri hanno della cosa

(es.: canone di locazione di un appartamento, gli interessi su una somma di denaro).

I frutti civili si acquistano giorno per giorno

in considerazione della durata del diritto.

Non sempre il bene è formato da COSE SEMPLICI,

ma può anche risultare dalla particolare connessione che può instaurarsi tra più cose, generando COSE

COMPOSTE o UNIVERSALITÀ DI MOBILI. 12

LiberaWmente Situazioni reali di godimento

sono cose i cui elementi sono talmente compenetranti tra loro

da far apparire all’esterno l’esistenza di una cosa unica

COSE e che non possono staccarsi

SEMPLICI senza distruggere o alterare la fisionomia del tutto

(es.: animale, albero)

sono costituite dalla connessione di più cose che,

nella loro destinazione unitaria,

perdono la loro funzione originaria per adempierne una diversa.

Quindi,

le cose di cui sono costituite le cose composte

COSE conservano la loro individualità

e sono suscettibili di autonomi rapporti giuridici,

COMPOSTE ma che, nella loro destinazione unitaria,

adempiono ad un'unica funzione.

La cosa composta non può esistere

senza le cose che compongono il tutto.

(Es.: l’automobile è composta da una pluralità di cose diverse tra loro

(le ruote, le parti meccaniche ed elettriche, la carrozzeria)

che separatamente svolgono una funzione particolare,

ma nell’insieme hanno un’unica e diversa funzione;

es.: l’edificio è composto da tanti elementi (mattoni, cemento, ferro)

che insieme compongono un elemento

diverso da quello che singolarmente essi rappresentano). 13

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è la pluralità di cose

UNIVERSALITÀ ART. 816 cc

che appartengono alla stessa persona

e hanno una destinazione unitaria.

DI MOBILI Dunque, le universalità di mobili

sono costituite dalla relazione di più cose mobili

(UNIVERSITAS

FACTI) che appartengono allo stesso proprietario

e che sono destinate ad una funzione unitaria

(es.: libri di una biblioteca).

La DISTINZIONE TRA UNIVERSALITÀ DI MOBILI E COSA COMPOSTA

sta nel fatto che

nella prima non vi è coesione fisica tra gli elementi che la compongono,

invece,

la cosa composta è considerata alla stregua di un bene semplice,

ora mobile ( ) ora mobile registrato ( ) ora immobile ( ).

un orologio un automobile una casa

DISCIPLINA

La dei singoli beni che compongono l’universalità

è parzialmente diversa da quella dell’universalità. Difatti,

le singole cose componenti l’universalità di mobili

possono formare ART. 816,

oggetto di separati atti e rapporti giuridici co

co. 2, cc

(es.: il possessore di una biblioteca può venderla per intero

.

o alienare singolarmente i libri che la compongono)

Inoltre,

la regola “possesso vale titolo” è applicabile ai beni mobili ,

(es.: al singolo libro)

ma non alle universalità di mobili ;

(es.: la biblioteca)

ancora,

la tutela attraverso l’azione di manutenzione è concessa

al possessore dell’universalità di mobili, ma non al possessore dei beni mobili. 14

LiberaWmente Situazioni reali di godimento

Oltre all’universalità di mobili, o universitas facti,

vi è anche una UNIVERSALITÀ DI DIRITTO

(UNIVERSITAS IURIS)

che ricorre

quando una pluralità di rapporti giuridici autonomi

è presa in considerazione come complesso unitario dal legislatore

Dunque, nell’universalità di diritto possono rientrare

beni mobili, immobili, mobili registrati, diritti, obblighi,

situazioni giuridiche attive e passive ( ).

es.: eredità, azienda

In alcune combinazioni di cose,

un elemento può avere la sola funzione di essere a servizio o ornamento di un altro;

si parla in questo caso di PERTINENZE

sono le cose destinate in modo durevole ART. 817 cc

a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.

La destinazione può essere effettuata

dal proprietario della cosa principale

o da chi ha un diritto reale sulla medesima

Il proprietario del bene principale deve avere la disponibilità, almeno materiale,

sia del bene principale che del bene accessorio.

La destinazione di una cosa a servizio od ornamento di un’altra

fa si che

la pertinenza assuma un carattere accessorio rispetto alla cosa principale,

senza costituirne parte integrante

e senza rappresentare elemento indispensabile per la sua esistenza,

ma tale da accrescerne l’utilità o il pregio.

Il rapporto pertinenziale si può instaurare tra: 15

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due beni immobili (garage destinato a servizio di una casa)

 un bene mobile e un bene immobile (impianto termico e la casa)

 due beni mobili (climatizzatore e automobile)

L’esistenza del rapporto pertinenziale

fa si che

le vicende che colpiscono il bene principale coinvolgono anche le pertinenze,

salvo che sia diversamente stabilito.

Difatti,

le pertinenze possono formare anche oggetto ART. 818,

di separati atti e rapporti giuridici

co. 2, cc

(Es.: compravendita o locazione di un garage separatamente dall’appartamento cui eventualmente si riferisce).

La DIFFERENZA TRA PERTINENZE E UNIVERSALITÀ DI MOBILI

sta nel fatto che

in quest’ultima non esiste rapporto di subordinazione tra un bene e l’altro. 16

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2. LA PROPRIETÀ. .

2.1. LA PROPRIETÀ NELLA CODICE CIVI

Dettagli
A.A. 2017-2018
86 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LiberaWmente17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Caterini Enrico.