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OPPOSIZIONE DEL DETENTORE:
→ il detentore manifesta al possessore la sua volontà di acquisire il possesso
del bene.
1.2. RILEVANZA DEL POSSESSO .
La legge collega tre ordini di CONSEGUENZE AL POSSESSO:
TUTELA POSSESSORIA:
1. garantisce al possessore un sistema di protezione del suo interesse
al godimento e all’uso del bene contro turbative e molestie da parte di terzi;
INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA:
2. attribuisce al possessore una posizione più vantaggiosa
rispetto l’onere della prova;
difatti, egli non deve provare il titolo del suo possesso,
piuttosto è il proprietario a dover provare la sua titolarità;
POSSESSO QUALE TITOLO PER L’ACQUISTO:
3. Situazioni possessorie
riconosce al possessore senza di titolo di poter acquistare il diritto corrispondente al comportamento
tenuto.
1.3. ACQUISTO, DURATA E PERDITA DEL POSSESSO .
I MODI DI ACQUISTO DEL POSSESSO, al pari dei diritti, possono essere:
a titolo originario
a titolo derivativo. ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO
si ha mediante l’apprensione materiale del bene d’iniziativa del soggetto
che perciò diviene possessore .
Quindi,
per acquistare il possesso a titolo originario è necessario appropriarsi della cosa, mentre
ART. 1144 cc
non possono costituire fondamento all’acquisto del possesso
gli atti compiuti con l’altrui tolleranza , 5
LiberaWmente
e cioè quegli atti di utilizzazione di un bene che vengono tollerati dal proprietario
per ragioni di amicizia, di cortesia o di buon vicinato.
ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO
si ha mediante consegna del bene, successione o accessione .
Per quanto riguarda la CONSEGNA,
si distingue tra:
TRADITIO,
o e cioè la consegna materiale del bene al nuovo possessore da parte del possessore precedente;
TRADITIO SIMBOLICA,
o e cioè la consegna simbolica del bene
(non si consegna il bene, ma un oggetto che lo rappresenti,
come i documenti o le chiavi).
Tuttavia,
la consegna non sempre è necessaria;
difatti,
nelle ipotesi di TRADITIO FICTA non vi è consegna, nemmeno simbolica,
perché non muta la relazione materiale del possessore con il bene, ma solo l'animus.
Dunque,
la consegna non è necessaria in due casi:
TRADITIO BREVI MANU:
colui che diviene possessore era già detentore del bene,
come nel caso in cui il conduttore diviene proprietario dell'appartamento;
CONSTITUTUM POSSESSORIUM:
è l'ipotesi opposta alla precedente,
per cui il possessore diviene detentore della cosa,
come nell’ipotesi in cui il proprietario venda il suo appartamento
divenendone conduttore.
Per quanto riguarda la SUCCESSIONE NEL POSSESSO, ART. 1146, co. 1 cc
l'erede continua il possesso del suo dante causa
con effetto dalla apertura della successione .
Situazioni possessorie
Ciò significa che
l'erede diverrà possessore in seguito all'accettazione della eredità,
ma questa, per il possesso, avrà efficacia retroattiva dalla apertura della successione; di conseguenza, non vi sarà
interruzione nel possesso tra erede e il suo dante causa.
Per quanto riguarda l’ACCESSIONE NEL POSSESSO ART. 1146, co. 2 cc
il successore a titolo particolare
può unire il suo possesso con quello del suo autore per goderne gli effetti.
Le regole per determinare la DURATA DEL POSSESSO sono le seguenti:
il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore;
a.
tuttavia,
se il possessore ha posseduto in tempo più remoto,
b. si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio;
se il possessore ha a fondamento del suo possesso un titolo,
c. si presume che possieda dalla data del titolo, salvo comunque la prova contraria.
Quanto alla PERDITA DEL POSSESSO,
poiché è costituto da "corpus e animus",
il possesso si perderà quando verranno meno uno o entrambi questi elementi.
Il venir meno del corpus causa la perdita del possesso solo quando sia duraturo,
e non temporaneo,
come quando si dimentica un oggetto che si può facilmente recuperare;
in altre parole, è necessario perdere definitivamente la signoria sulla cosa. 7
LiberaWmente
1.4. POSSESSO IN BUONA FEDE .
ART. 1147, co. 1, cc
Secondo l’
È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto
Questa situazione può verificarsi, ad esempio,
quando il possessore riceve il bene da un soggetto che con abili manovre
si spaccia per titolare del diritto;
in questo caso il possessore è convinto di agire in maniera corretta,
credendo di ricevere il bene dal vero titolare del diritto ed è, quindi, in buona fede.
Come si vede la buona fede di cui all'art. 1147 è un atteggiamento dalla psiche,
quindi, si tratta di buona fede soggettiva,
da non confondere con la buona fede oggettiva
cui fanno riferimento numerosi articoli del codice (ad es. l'art. 1375)
dove è intesa come regola di comportamento corretto.
Tuttavia,
ART. 1147 al co. 2 cc
l’ dispone che
La buona fede non giova se la ignoranza dipende da colpa grave
L'esistenza della COLPA GRAVE va accertata caso per caso,
ma certamente ricorre quando il possesso è stato conseguito
senza usare la diligenza dovuta;
diligenza che, se attivata, avrebbe fatto sorgere un dubbio o un sospetto.
In ogni caso il presentarsi del dubbio o del sospetto nella mente del possessore
è incompatibile con la buona fede Situazioni possessorie
che è pur sempre piena ignoranza della lesione dell'altrui diritto.
È il caso di chi incautamente acquista una cosa rubata,
in circostanze tali da far sorgere il sospetto
che il venditore non sia il proprietario del bene, ma ad esempio il ricettatore.
ART. 1147 al co. 3, cc
Infine, l' pone altre due importanti regole:
ai fini processuali la buona fede è presunta;
1. in altre parole, chi la contesta dovrà provare la mala fede del possessore;
per aversi buona fede idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge,
2. basta che questa vi sia stata al momento dell'acquisito,
essendo ininfluente la mala fede successiva.
Il codice civile riconosce importanti DIRITTI al POSSESSORE IN BUONA FEDE:
ha il diritto di far propri i frutti prodotti dalla cosa
ART. 1148 cc
fino al giorno della domanda di rivendicazione ( );
invece, il possessore di mala fede deve restituire i frutti
indebitamente percepiti, ma ha comunque diritto al rimborso delle spese
ART. 1149 cc
( );
ha il diritto ad un’indennità
(superiore rispetto a quella spettante al possessore di mala fede)
per le riparazioni, i miglioramenti, le addizioni portate alla cosa
ART. 1150 cc
( );
ha il diritto di ritenzione,
cioè il diritto di non restituire la cosa
finché non gli sia corrisposta l’indennità dovuta
ART. 1152 cc
o non siano prestate idonee garanzie ( ). 9
LiberaWmente
Per quanto riguarda il POSSESSO IN BUONA FEDE DI BENI MOBILI,
Colui al quale sono alienati beni mobili
da parte di chi non ne è proprietario,
ne acquista la proprietà mediante il possesso,
purché sia in buona fede al momento della consegna
e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
l’ ART. 1153 cc dispone che
Dunque,
la norma sancisce il PRINCIPIO “POSSESSO VALE TITOLO”,
e cioè il possesso di beni mobili ricevuto da chi non è il proprietario
fa acquistare la proprietà al possessore se:
esiste un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà ;
1. il possesso è stato conseguito in buona fede al momento della consegna
2. (ignori quindi che l’alienante non è proprietario del bene);
tuttavia,
se il possessore di buona fede aliena il bene ad una terza persona
che sa della illegittima provenienza della cosa,
questa persona non vedrà fatto salvo il suo acquisto
ART. 1155 cc
proprio perché è in mala fede ( ).
Come si vede la buona fede gioca un ruolo determinante nell'acquisto della proprietà, tanto determinante che,
il bene si acquista libero da diritti altrui, a
ricorrendo anche gli altri elementi della consegna e del titolo,
titolo originario Situazioni possessorie
ART. 1153, co.2, cc
( ).
Di conseguenza,
il proprietario non potrà rivendicare il bene,
e nemmeno gli altri titolari di diritti sul bene potranno farli valere,
a meno che questi diritti non risultavano
dal titolo (astrattamente idoneo) di acquisto del possessore.
Come si può acquistare la proprietà sui beni mobili,
si possono acquistare sui beni mobili
allo stesso modo
i diritti di usufrutto, di uso e di pegno (ART. 1153, co. 3, cc) .
Tuttavia,
la regola dell'art. 1153 non si applica ART. 1156 cc
alle universalità di mobili e ai beni mobili registrati ( ).
Infine,
nella risoluzione dei casi tra possessori di buona fede
si ricorre spesso al principio possesso vale titolo,
ossia la supposizione che il possessore sia anche il proprietario,
ART. 1155 cc
e si preferisce tutelare il primo possessore ( ).
quindi,
se taluno, con successivi contratti, aliena a più persone lo stesso bene mobile,
quella che tra esse ne acquista in buona fede il possesso, è preferita alle altre,
anche se il suo titolo è di data posteriore. 11
LiberaWmente
2. USUC APIONE . USUCAPIONE ART. 1158 cc
è un modo di acquisto dei diritti reali su beni mobili e beni immobili
per effetto del possesso continuo e ininterrotto
per i periodi di tempo stabili dalla legge.
Dunque,
l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario
del diritto di proprietà dei beni immobili,
delle universalità di mobili,
dei beni mobili registrati e dei beni mobili non registrati,
che si verifica per il possesso continuato nel tempo.
Notiamo come l’usucapione si verifica per cause opposte alla prescrizione:
nella prescrizione il diritto si perde a causa del trascorrere del tempo,
accompagnata dall'inerzia del titolare del diritto,
invece,
nell’usucapione il diritto si acquista per il trascorrere del tempo,
accompagnata da un’attività svolta da un soggetto su un bene
su cui grava un diritto reale altrui.
(Es: supponiamo che io sia proprietario di un fondo agricolo,
ma a causa della sua lontananza e della sua posizione disagiata non me ne occupi per venti anni;
nello stesso periodo, però, un contadino occupa il mio fondo e comincia a coltivarlo a recintarlo etc. comportandosi, quindi, come se fosse il
proprietario;
se io non faccio valere il mio diritto per venti anni,
e il possesso del contadino dura ininterrottam