Anteprima
Vedrai una selezione di 5 pagine su 17
Riassunto esame di diritto privato, prof Caterini, libro consigliato Manuale di diritto civile di Perlingeri (Parte terza C., situazioni possessorie) Pag. 1 Riassunto esame di diritto privato, prof Caterini, libro consigliato Manuale di diritto civile di Perlingeri (Parte terza C., situazioni possessorie) Pag. 2
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto privato, prof Caterini, libro consigliato Manuale di diritto civile di Perlingeri (Parte terza C., situazioni possessorie) Pag. 6
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto privato, prof Caterini, libro consigliato Manuale di diritto civile di Perlingeri (Parte terza C., situazioni possessorie) Pag. 11
Anteprima di 5 pagg. su 17.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame di diritto privato, prof Caterini, libro consigliato Manuale di diritto civile di Perlingeri (Parte terza C., situazioni possessorie) Pag. 16
1 su 17
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

OPPOSIZIONE DEL DETENTORE:

→ il detentore manifesta al possessore la sua volontà di acquisire il possesso

del bene.

1.2. RILEVANZA DEL POSSESSO .

La legge collega tre ordini di CONSEGUENZE AL POSSESSO:

TUTELA POSSESSORIA:

1. garantisce al possessore un sistema di protezione del suo interesse

al godimento e all’uso del bene contro turbative e molestie da parte di terzi;

INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA:

2. attribuisce al possessore una posizione più vantaggiosa

rispetto l’onere della prova;

difatti, egli non deve provare il titolo del suo possesso,

piuttosto è il proprietario a dover provare la sua titolarità;

POSSESSO QUALE TITOLO PER L’ACQUISTO:

3. Situazioni possessorie

riconosce al possessore senza di titolo di poter acquistare il diritto corrispondente al comportamento

tenuto.

1.3. ACQUISTO, DURATA E PERDITA DEL POSSESSO .

I MODI DI ACQUISTO DEL POSSESSO, al pari dei diritti, possono essere:

a titolo originario

a titolo derivativo. ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO

si ha mediante l’apprensione materiale del bene d’iniziativa del soggetto

che perciò diviene possessore .

Quindi,

per acquistare il possesso a titolo originario è necessario appropriarsi della cosa, mentre

ART. 1144 cc

non possono costituire fondamento all’acquisto del possesso

gli atti compiuti con l’altrui tolleranza , 5

LiberaWmente

e cioè quegli atti di utilizzazione di un bene che vengono tollerati dal proprietario

per ragioni di amicizia, di cortesia o di buon vicinato.

ACQUISTO A TITOLO DERIVATIVO

si ha mediante consegna del bene, successione o accessione .

Per quanto riguarda la CONSEGNA,

si distingue tra:

TRADITIO,

o e cioè la consegna materiale del bene al nuovo possessore da parte del possessore precedente;

TRADITIO SIMBOLICA,

o e cioè la consegna simbolica del bene

(non si consegna il bene, ma un oggetto che lo rappresenti,

come i documenti o le chiavi).

Tuttavia,

la consegna non sempre è necessaria;

difatti,

nelle ipotesi di TRADITIO FICTA non vi è consegna, nemmeno simbolica,

perché non muta la relazione materiale del possessore con il bene, ma solo l'animus.

Dunque,

la consegna non è necessaria in due casi:

TRADITIO BREVI MANU:

 colui che diviene possessore era già detentore del bene,

come nel caso in cui il conduttore diviene proprietario dell'appartamento;

CONSTITUTUM POSSESSORIUM:

 è l'ipotesi opposta alla precedente,

per cui il possessore diviene detentore della cosa,

come nell’ipotesi in cui il proprietario venda il suo appartamento

divenendone conduttore.

Per quanto riguarda la SUCCESSIONE NEL POSSESSO, ART. 1146, co. 1 cc

l'erede continua il possesso del suo dante causa

con effetto dalla apertura della successione .

Situazioni possessorie

Ciò significa che

l'erede diverrà possessore in seguito all'accettazione della eredità,

ma questa, per il possesso, avrà efficacia retroattiva dalla apertura della successione; di conseguenza, non vi sarà

interruzione nel possesso tra erede e il suo dante causa.

Per quanto riguarda l’ACCESSIONE NEL POSSESSO ART. 1146, co. 2 cc

il successore a titolo particolare

può unire il suo possesso con quello del suo autore per goderne gli effetti.

Le regole per determinare la DURATA DEL POSSESSO sono le seguenti:

il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore;

a.

tuttavia,

se il possessore ha posseduto in tempo più remoto,

b. si presume che abbia posseduto anche nel tempo intermedio;

se il possessore ha a fondamento del suo possesso un titolo,

c. si presume che possieda dalla data del titolo, salvo comunque la prova contraria.

Quanto alla PERDITA DEL POSSESSO,

poiché è costituto da "corpus e animus",

il possesso si perderà quando verranno meno uno o entrambi questi elementi.

Il venir meno del corpus causa la perdita del possesso solo quando sia duraturo,

e non temporaneo,

come quando si dimentica un oggetto che si può facilmente recuperare;

in altre parole, è necessario perdere definitivamente la signoria sulla cosa. 7

LiberaWmente

1.4. POSSESSO IN BUONA FEDE .

ART. 1147, co. 1, cc

Secondo l’

È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto

Questa situazione può verificarsi, ad esempio,

quando il possessore riceve il bene da un soggetto che con abili manovre

si spaccia per titolare del diritto;

in questo caso il possessore è convinto di agire in maniera corretta,

credendo di ricevere il bene dal vero titolare del diritto ed è, quindi, in buona fede.

Come si vede la buona fede di cui all'art. 1147 è un atteggiamento dalla psiche,

quindi, si tratta di buona fede soggettiva,

da non confondere con la buona fede oggettiva

cui fanno riferimento numerosi articoli del codice (ad es. l'art. 1375)

dove è intesa come regola di comportamento corretto.

Tuttavia,

ART. 1147 al co. 2 cc

l’ dispone che

La buona fede non giova se la ignoranza dipende da colpa grave

L'esistenza della COLPA GRAVE va accertata caso per caso,

ma certamente ricorre quando il possesso è stato conseguito

senza usare la diligenza dovuta;

diligenza che, se attivata, avrebbe fatto sorgere un dubbio o un sospetto.

In ogni caso il presentarsi del dubbio o del sospetto nella mente del possessore

è incompatibile con la buona fede Situazioni possessorie

che è pur sempre piena ignoranza della lesione dell'altrui diritto.

È il caso di chi incautamente acquista una cosa rubata,

in circostanze tali da far sorgere il sospetto

che il venditore non sia il proprietario del bene, ma ad esempio il ricettatore.

ART. 1147 al co. 3, cc

Infine, l' pone altre due importanti regole:

ai fini processuali la buona fede è presunta;

1. in altre parole, chi la contesta dovrà provare la mala fede del possessore;

per aversi buona fede idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge,

2. basta che questa vi sia stata al momento dell'acquisito,

essendo ininfluente la mala fede successiva.

Il codice civile riconosce importanti DIRITTI al POSSESSORE IN BUONA FEDE:

ha il diritto di far propri i frutti prodotti dalla cosa

 ART. 1148 cc

fino al giorno della domanda di rivendicazione ( );

invece, il possessore di mala fede deve restituire i frutti

indebitamente percepiti, ma ha comunque diritto al rimborso delle spese

ART. 1149 cc

( );

ha il diritto ad un’indennità

 (superiore rispetto a quella spettante al possessore di mala fede)

per le riparazioni, i miglioramenti, le addizioni portate alla cosa

ART. 1150 cc

( );

ha il diritto di ritenzione,

 cioè il diritto di non restituire la cosa

finché non gli sia corrisposta l’indennità dovuta

ART. 1152 cc

o non siano prestate idonee garanzie ( ). 9

LiberaWmente

Per quanto riguarda il POSSESSO IN BUONA FEDE DI BENI MOBILI,

Colui al quale sono alienati beni mobili

da parte di chi non ne è proprietario,

ne acquista la proprietà mediante il possesso,

purché sia in buona fede al momento della consegna

e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

l’ ART. 1153 cc dispone che

Dunque,

la norma sancisce il PRINCIPIO “POSSESSO VALE TITOLO”,

e cioè il possesso di beni mobili ricevuto da chi non è il proprietario

fa acquistare la proprietà al possessore se:

esiste un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà ;

1. il possesso è stato conseguito in buona fede al momento della consegna

2. (ignori quindi che l’alienante non è proprietario del bene);

tuttavia,

se il possessore di buona fede aliena il bene ad una terza persona

che sa della illegittima provenienza della cosa,

questa persona non vedrà fatto salvo il suo acquisto

ART. 1155 cc

proprio perché è in mala fede ( ).

Come si vede la buona fede gioca un ruolo determinante nell'acquisto della proprietà, tanto determinante che,

il bene si acquista libero da diritti altrui, a

ricorrendo anche gli altri elementi della consegna e del titolo,

titolo originario Situazioni possessorie

ART. 1153, co.2, cc

( ).

Di conseguenza,

il proprietario non potrà rivendicare il bene,

e nemmeno gli altri titolari di diritti sul bene potranno farli valere,

a meno che questi diritti non risultavano

dal titolo (astrattamente idoneo) di acquisto del possessore.

Come si può acquistare la proprietà sui beni mobili,

si possono acquistare sui beni mobili

allo stesso modo

i diritti di usufrutto, di uso e di pegno (ART. 1153, co. 3, cc) .

Tuttavia,

la regola dell'art. 1153 non si applica ART. 1156 cc

alle universalità di mobili e ai beni mobili registrati ( ).

Infine,

nella risoluzione dei casi tra possessori di buona fede

si ricorre spesso al principio possesso vale titolo,

ossia la supposizione che il possessore sia anche il proprietario,

ART. 1155 cc

e si preferisce tutelare il primo possessore ( ).

quindi,

se taluno, con successivi contratti, aliena a più persone lo stesso bene mobile,

quella che tra esse ne acquista in buona fede il possesso, è preferita alle altre,

anche se il suo titolo è di data posteriore. 11

LiberaWmente

2. USUC APIONE . USUCAPIONE ART. 1158 cc

è un modo di acquisto dei diritti reali su beni mobili e beni immobili

per effetto del possesso continuo e ininterrotto

per i periodi di tempo stabili dalla legge.

Dunque,

l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario

del diritto di proprietà dei beni immobili,

delle universalità di mobili,

dei beni mobili registrati e dei beni mobili non registrati,

che si verifica per il possesso continuato nel tempo.

Notiamo come l’usucapione si verifica per cause opposte alla prescrizione:

nella prescrizione il diritto si perde a causa del trascorrere del tempo,

accompagnata dall'inerzia del titolare del diritto,

invece,

nell’usucapione il diritto si acquista per il trascorrere del tempo,

accompagnata da un’attività svolta da un soggetto su un bene

su cui grava un diritto reale altrui.

(Es: supponiamo che io sia proprietario di un fondo agricolo,

ma a causa della sua lontananza e della sua posizione disagiata non me ne occupi per venti anni;

nello stesso periodo, però, un contadino occupa il mio fondo e comincia a coltivarlo a recintarlo etc. comportandosi, quindi, come se fosse il

proprietario;

se io non faccio valere il mio diritto per venti anni,

e il possesso del contadino dura ininterrottam

Dettagli
A.A. 2017-2018
17 pagine
3 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LiberaWmente17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Caterini Enrico.