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Situzioni possessorie

Possesso

Il legislatore all’art. 1140, co. 1, cc dispone che il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Dunque, il possesso è configurato come una situazione di fatto e a conferma di ciò l’art. 1141 cc precisa che si tratta di un potere di fatto. E questo perché il possesso si manifesta in una sequenza di atti come se fosse un diritto di proprietà o altro diritto reale, ma non lo è.

In altri termini, il possesso è tutto ciò che si manifesta in una sequenza di atti come se fosse l’attività di un proprietario, di un usufruttuario, di un enfiteuta, ecc., pur non essendo alcune di queste. Ed è questo il ragionamento seguito dalla dottrina tradizionale, che quindi qualifica il possesso come situazione di fatto in contrapposizione al diritto di proprietà e agli altri diritti reali, che sono qualificati come situazioni di diritto.

Tuttavia, se leggiamo la disciplina sul possesso, ci accorgiamo che l’ordinamento giuridico lega degli effetti al possesso. Un effetto, ad esempio, è l’appropriazione dei frutti: il possessore, a seconda che di buona o di mala fede, si appropria dei frutti relativi al godimento del bene nel periodo di vigenza del possesso; e questo è inevitabilmente un effetto giuridico, cioè quell’effetto che consente al possessore il diritto di trattenere il frutto conseguente all’attività del potere sulla cosa.

Quindi, dire che il possesso non è una situazione giuridica è di per sé un errore ed è invece soltanto una situazione di fatto, perché significherebbe dire che il possesso non ha alcuna conseguenza giuridica, laddove, invece, lo stesso ordinamento al possesso fa seguire degli effetti.

Ma c’è anche un’altra considerazione: quel “corrispondente a” del 1140 si legge con il pregiudizio che il possessore non sia mai titolare della situazione giuridica di cui ne esercita i poteri, e cioè si pensa che il possessore sia tale solo quando non è titolare della situazione giuridica esercitata. Ma non è vero che il possesso si manifesta solo in questa evenienza: esercita il possesso anche colui che è titolare della situazione giuridica della quale se ne esercitano i poteri.

Quindi, il possessore può essere tanto titolare della situazione giuridica quanto non titolare della situazione giuridica. Concludendo, ciò che rileva è che l’ordinamento giuridico fa seguire degli effetti a vantaggio di chi esercita quei poteri, a prescindere dal fatto che ne sia titolare o meno.

Elementi costitutivi del possesso

Secondo la dottrina tradizionale gli elementi costitutivi del possesso sono due:

  • Elemento oggettivo, ossia il cd corpus possessionis, che si identifica nel comportamento del soggetto che agisce svolgendo un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale; quindi, il possesso consiste essenzialmente in un comportamento diretto al godimento e all’utilizzazione, attuali e futuri, di un bene.
  • Elemento soggettivo, ossia il cd animus possidendi, che si identifica nella intenzione di tenere la cosa come proprietario o come titolare di un altro diritto reale. L’elemento soggettivo permette di distinguere il possesso dalla mera detenzione, non disciplinata nel codice civile.

Difatti, art. 1140, co. 2, cc dispone che si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa. Detentore sarebbe colui che, pur godendo della cosa, non ha intenzione di utilizzarla in qualità di proprietario, usufruttuario, ecc. Quindi, nei fatti il detentore non si comporta diversamente dal possessore, ma è "nell'animus" che sta la differenza, perché il detentore esercita il potere sulla cosa con la consapevolezza di non voler tenere la cosa come titolare di un diritto reale, ma per ragioni diverse, come per ragioni di amicizia, o perché è un conduttore, o perché è un dipendente e così via.

Tuttavia, la differenza tra possesso e detenzione non può essere fondata sulle intenzioni del soggetto, perché queste non assumono rilevanza per il diritto. Piuttosto la differenza si deve rinvenire nella diversità di condotta: detentore è colui che ha un comportamento non corrispondente all’esercizio di un diritto reale, è colui che dà segni di riconoscere l’altrui diritto sulla cosa; così il conduttore di un immobile che chiede al locatore di eseguire le riparazioni sull’immobile manifesta con tale sua condotta di riconoscere l’altrui diritto sulla cosa; il conduttore pertanto ha la detenzione della cosa, il cd possesso mediato, mentre il locatore è possessore, sebbene possieda il bene non direttamente ma per mezzo del conduttore.

Ne consegue che il semplice mutamento dell’atteggiamento soggettivo del detentore non vale a mutare la detenzione in possesso. Difatti, art. 1141 cc, oltre a presumere che chi esercita il potere di fatto su una cosa sia possessore e non detentore, ammette che la detenzione possa mutarsi in possesso, ma a tal fine sono necessari atti giuridici o comportamenti materiali, accertabili in modo oggettivo, tali da far mutare il titolo.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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