Riassunto esame Diritto privato, docente Valentino, libro consigliato Istituzioni di diritto civile, Perlingieri (seconda parte - contratti)
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Autonomia negoziale ed autonomia contrattuale: aspetti generali
Per autonomia privata si intende il potere attribuito dall’ordinamento giuridico ad un individuo di
autoregolare da sé i propri interessi con manifestazioni di volontà.
Le due teorie principali dell'autonomia privata sono:
- la teoria volontarista: l’atto di autonomia è vincolante in quanto espressione della volontà del
soggetto, che prevede:
maggiore tutela del soggetto che manifesta la volontà
o corrispondenza tra effetti voluti ed effetti giuridici
o
- la teoria precettiva o normativa: l’atto di autonomia è vincolante per ciò che il dichiarante ha
manifestato all’esterno
maggiore tutela del destinatario dell’atto
o corrispondenza tra effetti dichiarati ed effetti giuridici
o
L'autonomia privata è distinta da:
- eteronomia, creazione di regole da parte non del titolare dell’interesse, ma di un soggetto
estraneo provvisto di un potere pubblico
- autotutela, potere di tutelare da sé i propri interessi
Esistono diversi tipi di autonomia:
- autonomia individuale, potere di regolare interessi di pertinenza esclusiva dei soggetti agenti
- autonomia collettiva, potere di enti esponenziali di regolare interessi delle categorie
professionali o sociali che essi rappresentano
Si distingue tra:
- autonomia negoziale, si estrinseca con il compimento di un negozio, qualunque sia la struttura
(uni o plurilaterale) e il contenuto (patrimoniale e non).
- autonomia contrattuale, si estrinseca con il compimento di quel particolare negozio, il
contratto, a struttura bi o plurilaterale e a contenuto patrimoniale (art. 1321 c.c.).
La rilevanza costituzionale dell'autonomia contrattuale si trova:
- per l’autonomia contrattuale di impresa: art. 1322 c.c. e 41 Cost.
- per l’autonomia contrattuale associativa: art. 41 e 2 Cost.
I fondamenti costituzionali dell'autonomia negoziale vanno individuati in ragione della natura degli interessi
sottesi ai singoli atti di autonomia e dei valori costituzionali ai quali questi interessi sono riconducibili.
L'autonomia contrattuale si manifesta in diverse libertà
- libertà di contrarre;
- libertà di scelta del contraente;
- libertà di determinare il contenuto contrattuale;
- libertà di scegliere la forma del futuro contratto;
- libertà di creare contratti atipici;
- libertà di scegliere la struttura negoziale;
- libertà di incidere sull’efficacia del contratto;
- libertà sanzionatoria;
- libertà di sottrarsi al diritto.
I limiti all'autonomia privata sono:
- obblighi legali a contrarre (art. 2597 c.c.);
- inserzione automatica di clausole nel contratto (art. 1339 c.c.);
- integrazione del contratto mediante norme, usi ed equità (art. 1374 c.c.);
- esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre (art. 2932 c.c.). 1
Il contratto: requisiti di formazione
Il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico
patrimoniale.
Esiste una distinzione tra soggetto e parte. Quest'ultima è il centro di interessi che può essere formato da
uno o più soggetti (parte plurisoggettiva, come ad esempio la vendita di un bene comune da parte di più
comproprietari).
Il contratto prevede una:
- parte formale: autore dell’atto ovvero del procedimento di formazione del negozio; deve essere
necessariamente determinata altrimenti lo stesso accordo non è configurabile;
- parte sostanziale: destinatario degli effetti negoziali; può anche non essere determinata (salvo che
per i negozi intuitu personae), come ad es. la rappresentanza in incertam personam.
Casi particolari prevedono l'attribuzione diretta dagli effetti negoziali ad un soggetto diverso dalla parte
sostanziale:
1) per volontà dei contraenti (es. contratto a favore di terzi);
2) a titolo di responsabilità (es. il falsus procurator è destinatario dell’obbligo di dare esecuzione ad
un negozio, a seguito del suo comportamento).
L'identificazione serve a determinare i soggetti del negozio. I mezzi di identificazione sono segni
rappresentativi della soggettività o della personalità.
Il nome falso non rileva, non incide sulla validità ed efficacia del contratto. Le parti sono rilevanti nella loro
identità fisica e l’uso di false generalità non impedisce l’esatta individuazione fisica del soggetto.
Il nome altrui fa si che sorga il dubbio sul soggetto al quale debba attribuirsi il negozio (al soggetto il cui
nome è stato usurpato o al soggetto usurpatore).
Le conseguenze sono diverse a seconda delle circostanze e della rilevanza della persona all’interno del
negozio. Ad es., i negozi dove il soggetto è indifferente rimangono validi ed efficaci. La controparte è
disinteressata alla identità del contraente.
Ai sensi dell’art. 1325 c.c. i requisiti del contratto sono:
1. l’accordo delle parti;
2. la causa;
3. l’oggetto;
4. la forma, quando è prescritta dalla legge a pena di nullità (art. 1350 c.c.).
L'accordo è l'incontro delle volontà dei contraenti.
Esiste una disputa sulla rilevanza nell’atto negoziale della volontà interna (teoria della volontà) o della
volontà esterna (teoria della dichiarazione).
La dichiarazione può essere espressa o tacita:
- dichiarazione espressa: la volontà è manifestata con segni espressivi idonei ad esprimere
immediatamente e direttamente la volontà;
- dichiarazione tacita (comportamento concludente): comportamento dal quale è possibile
desumere in modo univoco la volontà negoziale.
Il silenzio è comportamento ambiguo che non esprime alcuna volontà. Di norma è irrilevante. In alcuni casi,
previsti dalla legge, assume rilievo, esprimendo una volontà. In tali ipotesi acquista il valore di una
dichiarazione espressa.
I negozi di attuazione prevedono che l’atto negoziale si può realizzare mediante un comportamento
attuativo. La volontà del privato si estrinseca senza la dichiarazione. Sono esempi l'abbandono,
occupazione (art. 923 c.c.), distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.).
La protestatio avviene quando il soggetto agente può contestare il significato attribuito al suo
comportamento, manifestando espressamente una volontà contraria.
La formazione del contratto è quel procedimento finalizzato alla formazione di manifestazioni di volontà,
dirette (dichiarazioni) o indirette (comportamenti concludenti), per la stipulazione di un contratto.
L’ordinamento disciplina diversi procedimenti idonei a produrre regole contrattuali.
SCAMBIO DEI CONSENSI: c’è coincidenza tra il regolamento che entrambe le parti hanno dichiarato di
volere. 2
Momento e luogo della conclusione del contratto: Ove lo scambio avviene tra persone distanti, il contratto
si intende concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra
parte (artt. 1326 e 1327 c.c.).
Proposta (art. 1326 c.c): atto prenegoziale con il quale il proponente prospetta all’oblato il contenuto
contrattuale, che deve essere completo di tutti gli elementi ed espresso nella forma eventualmente
richiesta per la validità del contratto.
Ove la proposta sia incompleta, può valere come invito a proporre.
È un atto recettizio i cui effetti operano dal momento della conoscenza diretta del destinatario ovvero dal
momento dell’arrivo all’indirizzo del destinatario, salvo che questi non provi l’impossibilità non imputabile
di averne notizia.
È inefficace in caso di:
revoca inviata all’oblato prima di venire a conoscenza dell’accettazione (ma con obbligo di
• indennizzare l’accettante delle spese e delle perdite scaturenti dall’iniziata esecuzione) (art. 1328
c.c.);
morte o incapacità sopravvenuta del proponente prima della conclusione del contratto, salvo il
• caso di proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) ovvero di proponente imprenditore non piccolo (ma
salvo che dalla natura dell’affare o da altre circostanze risulti l’inefficacia) (art. 1330 c.c.).
In caso di accettazione non conforme si ha una nuova proposta (c.d. controproposta).
(art. 1326 c.c.): manifestazione di volontà di un futuro regolamento di interessi, tra soggetti
Accettazione
determinati, con gli elementi interamente individuati nella proposta.
Essa deve pervenire al proponente nel termine da questi stabilito, ovvero ordinariamente necessario
secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.
In caso di accettazione tardiva il proponente ha la facoltà di considerarla efficace, salvo l’obbligo di avvisare
immediatamente l’accettante.
La forma è stabilita dal proponente o richiesta dalla legge.
È un atto prenegoziale recettizio.
È inefficace in caso di:
revoca dichiarata dall’accettante e conosciuta dal proponente prima dell’accettazione (art. 1328
• c.c.);
morte o incapacità sopravvenuta dell’accettante prima della conclusione del contratto, salvo il
• caso di accettante imprenditore non piccolo (ma salvo che dalla natura dell’affare o da altre
circostanze risulti l’inefficacia) (art. 1330 c.c.).
Il contratto: trattative e responsabilità precontrattuale,
vincoli nella formazione dei contratti (obblighi legali e divieti di
contrarre)
La formazione del contratto prevede varie modalità.
Conclusione mediante inizio di esecuzione (art. 1327 c.c.)
L’oblato, se gli sia richiesto dal proponente o dalla natura dell’affare o dagli usi, può iniziare
• l’esecuzione senza dover prima accettare.
Il contratto si intende concluso nel tempo e nel luogo di inizio di esecuzione.
• Il proponente non gode dell’ordinario potere di revocare la proposta.
• L’oblato deve dare avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione, in mancanza deve risarcire il
• danno.
Offerta al pubblico (art. 1336 c.c.)
La proposta non ha un destinatario prestabilito, ma è diretta a chiunque ne abbia conoscenza.
Per la conclusione del contratto, è sufficiente che chi abbia interesse all’acquisto manifesti l’accettazione.
La proposta è revocabile se fatta con lo stesso mezzo usato per renderla pubblica o con uno equivalente. 3
Differenze da altri istituti: offerta al pubblico: è una proposta revocabile fino all’accettazione ≠ promessa
al pubblico: negozio unilaterale immediatamente vincolante per chi lo compie.
Contratti con obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333 c.c.)
Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, a titolo gratuito, ma non necessariamente a
spirito di liberalità.
L’interesse del proponente può avere contenuto economico.
La proposta si considera irrevocabile, pur in mancanza di un termine, appena giunge a conoscenza del
destinatario.
Il contratto si considera concluso se l’oblato non rifiuta la proposta nel termine richiesto dalla natura
dell’affare o degli usi.
E esso ha natura:
contratto che si perfeziona con il mancato rifiuto (tesi preferibile): operatività del regolamento
• voluto dal momento del decorso del termine per il rifiuto; efficacia del regolamento voluto
nonostante la morte o l’incapacità del beneficiario dell’attribuzione sopravvenuta alla conoscenza
della proposta, ma anteriore al decorso del termine per rifiutare.
atto unilaterale rifiutabile (tesi criticata): operatività del regolamento voluto dal momento della
• conoscenza della proposta; inefficacia del regolamento voluto a causa della morte o dell’incapacità
del beneficiario dell’attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma anteriore al
decorso del termine per rifiutare.
Contratti reali: la conclusione del contratto è subordinata alla consegna materiale del bene dedotto in
oggetto. Tali contratti derogano al principio consensualistico.
Figure emergenti le quali comportano un adattamento delle tecniche di formazione tradizionali sono:
- conclusione a mezzo di tessere magnetiche;
- conclusione mediante l’uso di terminali.
Le trattative sono proposte e controproposte strumentali alla determinazione del regolamento di un futuro
contratto (nozione). Entrambe le parti hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede nello
svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.).
Le conseguenze giuridiche sono varie:
Tipologia dei comportamenti di mala fede:
1) recesso ingiustificato dalle trattative o altri comportamenti i quali
2) sortiscono il medesimo risultato;
3) violazione dei doveri di informazione alla controparte;
4) trattative non serie o sleali;
5) dolo incidente.
Sanzioni (c.d. responsabilità precontrattuale):
1) contenuto: obbligo di risarcire il danno nei limiti dell’interesse negativo (rimborso delle spese
sostenute e della differenza tra il prezzo offerto prima delle trattative dai terzi e quello offerto
dopo, ma non della differenza tra del prezzo che dopo le trattative si è dovuto pagare ad un
altro offerente);
2) natura: riconducibile o alla responsabilità extracontrattuale (tesi maggioritaria) o a quella
contrattuale (tesi preferibile).
Operatività del dovere di ciascuna delle parti di comunicare all’altra l’esistenza di una causa d’invalidità del
contratto (art. 1338 c.c.).
Efficacia delle clausole vessatorie pattuite nei contratti tra professionista e consumatore (art. 34 d.lgs.
6.9.05 – codice del consumo).
I lineamenti generali dei vincoli nella formazione dei contratti sono le singole libertà contrattuali che
possono essere in vario modo limitate mediante vincoli che incidono sul loro esercizio.
E’ possibile distinguere tra: 4
Vincoli alla libertà di contrarre, positivi (obblighi alla conclusione del contratto) o negativi (divieti di
• contrarre) . Tali vincoli possono avere come fonte la legge (obbligo o divieto legale a contrarre) o la
volontà delle parti (obbligo o divieto convenzionale a contrarre).
Vincoli alla libertà di scelta del contraente.
• Vincoli alla libertà di determinazione del contenuto contrattuale.
•
Tra i vincoli alla libertà di contrarre vi sono obblighi legali a contrarre, cioè si verifica una limitazione della
libertà contrattuale, non una sostituzione della legge alla volontà dei privati. Il rapporto si costituisce con la
conclusione del contratto, non ex lege. Le ipotesi di obblighi legali a contrarre sono tassative.
Essi sono contratti per lo scambio di beni o di servizi prodotti da imprese in condizione di monopolio legale,
di monopolio di fatto ovvero di posizione dominante. Es.: assicurazione della responsabilità civile per danni
causati dalla circolazione di veicoli; costituzione di rapporti di lavoro subordinato con categorie cd.
protette.
Il contenuto e la disciplina prevedono:
parità di trattamento dell’acquirente ex lege con gli acquirenti scelti liberamente dall’alienante
• (monopolio e oligopolio).
contenuto predeterminato da norma imperativa (assicurazioni obbligatorie).
•
Tra i vincoli alla libertà di contrarre vi sono anche i divieti di contrarre, che possono essere:
divieti legali per tutelare determinati interessi, la legge può prevedere specifici divieti di contrarre,
• come ad es., divieto di alienazione a carico degli assegnatari di alloggi di edilizia economica e
popolare;
divieti convenzionali, divieti convenzionali di alienazione, validi solo se contenuti entro convenienti
• limiti di tempo e rispondenti a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Vincoli nella formazione dei contratti
Il patto di opzione (art. 1331 c.c.) è il patto con il quale le parti convengono che una di esse (cd.
concedente) rimane vincolata alla propria dichiarazione e l’altra (cd. opzionario) ha la facoltà di accettarla o
meno. La dichiarazione del concedente è considerata quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti
dall’art. 1329 c.c.
La conseguenza principale è che l’esercizio della facoltà di accettazione da parte dell’opzionario è
sufficiente a costituire il rapporto contrattuale, anche contro l’eventuale volontà contraria del concedente
(irrevocabilità).
Gli aspetti peculiari del regime sono che in mancanza di accordo delle parti, il giudice può fissare un
termine per la dichiarazione di accettazione.
Differenze tra patto di opzione e:
Proposta irrevocabile
nell’opzione il vincolo consegue ad un accordo tra le parti (patto di opzione), mentre in caso di
• proposta irrevocabile il vincolo consegue ad un impegno assunto unilateralmente dal proponente,
l’opzione può essere onerosa, se è previsto un corrispettivo (cd. premio),
• l’opzione può essere oggetto di cessione ad un terzo.
•
Contratto preliminare
l’esercizio della facoltà di accettazione da parte dell’opzionario è sufficiente a costituire il rapporto
• contrattuale.
In caso di contratto preliminare, invece, è necessario che le parti stipulino il contratto definitivo.
Il contratto preliminare è un contratto con il quale le parti assumono l’obbligo di concludere entro un certo
termine un successivo contratto (cd. contratto definitivo).
Ha funzione preparatoria e strutturale rispetto al contratto definitivo.
Ha natura di contratto consensuale e ad effetti obbligatori. 5
Il contratto preliminare determina il contenuto essenziale del contratto definitivo. Identità dell’equilibrio
economico del regolamento predeterminato nel preliminare e di quello stabilito dal definitivo o dalla
sentenza costitutiva (cd. intangibilità del preliminare).
Le tipologie sono:
preliminare bilaterale: entrambe le parti si obbligano a concludere il contratto definitivo;
• l’obbligo di concludere il contratto definitivo sorge a carico di una sola
preliminare unilaterale:
• parte.
Gli effetti sono:
preliminare cd. semplice: la produzione di tutti gli effetti è differita al momento della stipula del
• contratto definitivo; taluni effetti sono anticipati rispetto alla conclusione del definitivo.
preliminare ad effetti anticipati:
•
Il contratto preliminare deve avere, a pena di nullità, la stessa forma stabilita dalla legge per il contratto
definitivo (art. 1351 c.c.).
In caso di inadempimento di una parte, l’altra può ottenere:
se possibile e non escluso dal titolo, una sentenza costitutiva che produce gli stessi effetti del
• definitivo (esecuzione specifica art. 2932 c.c.),
il risarcimento del danno.
•
Anticipazione al momento della trascrizione del preliminare dell’opponibilità del contratto definitivo o della
sentenza costitutiva (cd. effetto prenotativo).
Il negozio fiduciario avviene quando vi è un trasferimento della proprietà di un bene da un soggetto
(fiduciante) ad un altro (fiduciario), con obbligo del fiduciario di trasferire in futuro il bene medesimo al
fiduciante o ad un terzo. L’effetto reale è limitato, nei rapporti interni, da un patto obbligatorio (pactum
fiduciae).
Le tipologie sono:
fiducia cum amico → accordo sul trasferimento di un bene ad un soggetto con l’obbligo di
• amministrarlo nell’interesse dell’alienante e di ritrasferirlo alla scadenza di un termine o a sua
richiesta.
fiducia cum creditore → accordo sul trasferimento di un bene del debitore al creditore con
• l’obbligo di questi di conservarlo e di ritrasferirlo al momento dell’adempimento dell’obbligazione
preesistente.
La tutela del fiduciante prevede:
se il fiduciario non ottempera l’obbligo assunto, il fiduciante può ottenere una sentenza costitutiva
• e il risarcimento del danno,
se il fiduciario (violando il pactum fiduciae) trasferisce il bene a terzi, il fiduciante può ottenere solo
• il risarcimento del danno.
Il trust sono rapporti giuridici istituiti da una persona (costituente) posti sotto il controllo di un altro
soggetto (trustee) nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
La sua disciplina prevede che:
i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee,
• i beni sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee,
• il trustee deve amministrare gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme
• imposte dalla legge.
L'effetto del trust prevede la costituzione di una proprietà in capo al trustee separata dal suo patrimonio e
vincolata allo scopo del trust anche rispetto ai terzi.
Vincoli alla libertà di scelta del contraente vi è la prelazione, che può essere convenzionale e legale.
Prelazione convenzionale (accordo tra le parti): un soggetto (cd. promittente o concedente) si obbliga, ove
decida di concludere un contratto, a preferire un determinato soggetto (cd. prelazionario) rispetto ad altri,
a parità di condizioni.
Il concedente ha l’obbligo: 6
di comunicare al prelazionario la decisione di concludere il contratto a certe condizioni ( cd.
• denuntiatio);
di non stipulare il contratto con terzi prima o in pendenza della denuntiatio.
•
L'efficacia del patto di prelazione è obbligatoria: il patto vincola solo le parti e non è opponibile ai terzi.
La tutela del prelazionario prevede che in caso di violazione del patto, il prelazionario può agire
esclusivamente per il risarcimento del danno da inadempimento.
Prelazione legale (per legge): la legge obbliga un soggetto (cd. promittente o concedente), ove decida di
un determinato soggetto (cd. prelazionario) rispetto ad altri.
concludere un contratto, a preferire
Es.: se un coerede vuole alienare la sua quota di eredità gli altri coeredi hanno diritto di prelazione (art. 732
c.c.).
L'efficacia del patto di prelazione è reale: la prelazione legale è opponibile ai terzi.
La tutela del prelazionario prevede che, qualora il bene sia acquisito da un terzo, il prelazionario può
esercitare il diritto di riscatto del bene medesimo.
I vincoli alla libertà di determinare il contenuto contrattuale dipendono da:
clausole dettate da norma imperativa: le clausole, i prezzi di beni imposti dalla legge sono di diritto
• (art. 1339
inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti
c.c.);
clausole d’uso che s’intendono inserite nel contratto se non risulta che non sono state volute dalle
• parti (art. 1340 c.c.).
Il contratto: rappresentanza - contratto per persona da nominare
Si parla di rappresentanza indiretta quando un soggetto (rappresentante), allo scopo di curare un interesse
altrui, compie un atto giuridico destinato a produrre effetti nella sfera giuridico-patrimoniale di un altro
soggetto (rappresentato).
Gli elementi costitutivi possono essere:
conclusione di un contratto;
• spendita del nome altrui (ma ammissibilità anche della cd. spendita del nome in bianco);
• cura degli interessi altrui;
• potere di sostituzione (legittimazione ad agire del rappresentante).
•
Figure affini di sostituzione nell'attività negoziale sono:
rappresentanza indiretta: non ha la spendita del nome del rappresentato. Il potere di gestione del
• contraente non è manifestato all’esterno, alla controparte. Rimane oggetto di previsione nel
rapporto (interno) tra interessato e rappresentante. Destinazione al sostituto delle sole
conseguenze economiche (ma non di quelle giuridiche) della dichiarazione di volontà.
ambasceria (nuncius): predeterminazione dell’intero regolamento negoziale da parte del sostituito.
• Il nuncius si limita a trasmettere le decisioni adottate dall’interessato.
rappresentanza (o immedesimazioneorganica): mancanza assoluta nel sostituito degli attributi
• della persona fisica ai quali riferire i vizi della volontà ovvero gli stati soggettivi rilevanti.
negozio per conto di chi spetta: individuazione del sostituito in base ad eventi oggettivi e
• successivi.
Le fonti del potere rappresentativo sono:
Rappresentanza legale: il potere rappresentativo è conferito dalla legge allo scopo di curare gli interessi di
un soggetto incapace (es. minore di età, interdetto giudiziale) e anche in mancanza o contro la volontà
dell’interessato. La rappresentanza legale risponde, infatti, ad esigenze di interesse generale.
Rappresentanza volontari: sussistenza della dichiarazione della volontà dell’interessato di conferire il
potere rappresentativo, cd. procura negozio unilaterale non recettizio (tesi preferibile) autonomia causale,
ma non astrattezza (nullità della procura per inesistenza o illiceità dell’interesse del rappresentato, ma non
con la
per i vizi del titolo costitutivo del rapporto di gestione in quanto tali). La differenza dal mandato:
procura si ha costituzione del potere di compiere atti comportanti conseguenze giuridiche o quanto meno 7
economiche per un altro soggetto. Il mandato, in quanto contratto, vincola. La procura, come negozio
unilaterale, conferisce la facoltà. I fattori dell’inefficacia della procura: dichiarazione del rappresentato di
modifica (limitativa) ovvero di revoca della procura, salvo che sia stata conferita anche nell’interesse dello
stesso rappresentante, altrimenti essa è inefficace, e sempre che vi sia la conoscenza da parte dei terzi
ovvero la predisposizione di mezzi idonei per portarle a conoscenza dei terzi, altrimenti essa è inopponibile.
Il regime della manifestazione di volontà presenta delle caratteristiche:
capacità:
• 1) il rappresentante deve avere la capacità di intendere e volere, perchè egli esprime una
propria dichiarazione di volontà, è parte formale dell’atto.
2) il rappresentato deve avere la capacità di agire in quanto autore della procura e
destinatario del regolamento negoziale.
vizi della volontà: vanno valutati con riferimento al rappresentante, salvo che per quegli elementi
• del regolamento contrattuale predeterminati dal rappresentato.
stati soggettivi rilevanti:
• 1) operatività delle conseguenze della mala fede (es., annullabilità del contratto ex art. 428
c.c.; revocatoria dell’atto oneroso ex art. 2901 c.c.) se questa riguarda la persona del
rappresentante ed elementi del contratto non predeterminati dal rappresentato;
2) operatività delle conseguenze della mala fede sempre, se questa riguarda la persona del
rappresentato.
L'abuso del potere rappresentativo è l'esercizio del potere rappresentativo difforme dalla funzione che gli
è propria. Il rappresentante persegue, in via esclusiva, un interesse proprio o di un terzo incompatibile con
la tutela degli interessi del rappresentato (conflitto di interessi).
La sua fattispecie riguarda: conflitto di interessi e contratto concluso dal rappresentante con se stesso
(ipotesi specifica di abuso di potere).
La sua disciplina riguarda:
conflitto di interessi (art. 1394 c.c.)→ il negozio è annullabile, su domanda del rappresentato, se il
• conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo,
contratto con se stesso (art. 1395 c.c.) → Annullabilità del contratto su domanda del
• rappresentato,
salvo che il rappresentato abbia specificamente autorizzato il rappresentante a concludere
il contratto con se medesimo, ovvero;
salvo che il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di
conflitto d’interessi.
Si ha difetto o eccesso di potere rappresentativo quando colui che contrae come rappresentante è privo di
legittimazione (cd. falsus procurator), per assenza di procura (difetto di potere), o perché l’attività svolta
eccede i limiti delle facoltà conferitegli (eccesso di potere).
Le conseguenze sono:
inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator;
• obbligo del falso rappresentante di risarcire il danno al terzo contraente, se questi non conosceva
• né poteva conoscere la mancanza di procura.
La ratifica prevede potere dell’interessato di far acquistare forza giuridica alle attribuzioni contrattuali
mediante una propria dichiarazione unilaterale di volontà:
negozio giuridico unilaterale recettizio;
• retroattività inter partes;
• salvezza dei diritti acquistati dai terzi;
• cause di estinzione del potere di ratifica: accordo tra il falso rappresentante e il terzo contraente
• ovvero scadenza del termine assegnato all’interessato dal terzo contraente. 8
Si parla di contratto per persona da nominare (artt.1401-1405 c.c.) quando una parte (stipulante), al
momento della conclusione del contratto, si riserva la facoltà di nominare successivamente un terzo
(nominato) che sarà titolare del rapporto contrattuale nei confronti della controparte (promittente).
La clausola di riserva di nomina rende temporaneamente incerto il titolare dei diritti e degli obblighi
contrattuali (art. 1401 c.c.).
Affinché la dichiarazione di nomina abbia effetto è necessario che il nominato accetti o abbia già conferito
procura allo stipulante.
La dichiarazione di nomina (electio amici) ha natura di negozio unilaterale e deve essere:
compiuta e comunicata all’altra parte entro tre giorni dalla stipulazione del contratto ovvero nel
• diverso termine stabilito dalle parti,
accompagnata dall’accettazione del nominato o da una procura anteriore al contratto rilasciata dal
• nominato,
emessa nella stessa forma usata per il contratto (anche se non prescritta per la validità di questo).
•
Gli effetti della dichiarazione sono che il terzo nominato (electus) acquista i diritti e assume gli obblighi
derivanti dal contratto con efficacia retroattiva (art. 1404 c.c.).
Gli effetti della mancanza o invalidità della dichiarazione sono che il contratto produce effetti tra i
contraenti originari (art. 1405 c.c.).
L'inquadramento sistematico prevedere diverse teorie:
Teorie →contenuto → cri6che
Teoria della Costituzione degli effetti contrattuali in capo al terzo Incompatibilità con l’ipotesi di mancata
rappresentanza nominato (rappresentato) in virtù di una procura nomina o accettazione del nominato: lo
preventiva ovvero di una ratifica successiva. Lo stipulante diviene destinatario degli
stipulante assumerebbe la qualità di rappresentante effetti contrattuali, mentre il falsus
di persona incerta. procurator è tenuto al risarcimento del
danno sofferto dal terzo contraente.
Teoria della Costituzione degli effetti in capo al terzo che diviene Incompatibilità con il regime per il quale
fattispecie a parte della stessa convenzione. Quest’ultima non si gli effetti del contratto si producono
formazione perfeziona fino al momento dell’accettazione della anche se la nomina e l’accettazione
successiva nomina. mancano del tutto.
Teoria della Costituzione degli effetti in capo al terzo in virtù di un Incompatibilità con la retroattività degli
cessione e trasferimento dal contraente originario. effetti della nomina.
surrogazione
Teoria La dichiarazione di nomina si configurerebbe come La condizione incide sulla produzione
condizionale una condizione risolutiva (dell’acquisto dello degli effetti contrattuali; la clausola di
stipulante) e sospensiva (dell’acquisto del terzo riserva di nomina rende incerta solo la
nominato). titolarità dei diritti e degli obblighi
contrattuali.
Teoria della Costituzione delle situazioni soggettive discendenti dal
facoltà contratto con una pluralità di titolari (anziché di
alternativa di prestazioni come avviene nella figura di cui all’art.
sostituzione. 1285 ss.c.c.) alternativi fino al momento, anteriore o
comunque non successivo all’esecuzione, della
concentrazione su di un unico titolare.
Lo stipulante, titolare potenziale dei diritti e degli 9
obblighi contrattuali, ha la facoltà di nominare un
terzo quale destinatario degli effetti, producendo una
vicenda sostitutiva della titolarità.
Il contratto: requisiti e forma/oggetto
La forma, come requisito del contratto, indica il documento (atto pubblico o scrittura privata) dal quale
risulta la manifestazione di volontà delle parti. E’ necessario che vi sia un segno autografo in grado di
identificare con certezza i dichiaranti (cd. sottoscrizione).
Il principio di libertà delle forme è un principio vigente nel nostro ordinamento, quale corollario del
principio di autonomia privata: i privati possono scegliere liberamente la forma delle loro negoziazioni,
quando non sia la legge a richiedere una forma particolare (art. 1325 n. 4 c.c.).
Poiché tale norma individua nella forma un requisito essenziale solo quando è richiesta dalla legge, si
argomenta a contrario che, in assenza di qualsiasi previsione normativa, le parti sono libere di adottare
qualsiasi forma.
In questa prospettiva le norme sulla forma sono norme eccezionali, perché derogano al principio di libertà
della forma.
La critica a questo principio afferma necessaria prospettiva funzionale della forma: l’interprete deve
guardare al perchè, alla “ratio” della prescrizione sulla forma, la quale, tende, di norma, a realizzare un
interesse meritevole di tutela. Quando vi sia un interesse costituzionalmente rilevante che può essere
tutelato utilizzando una certa forma, questa dovrà essere osservata anche in mancanza di una previsione di
legge.
Il superamento del principio della libertà delle forme prevede norme sulla forma, cioè norme ordinarie
perchè mirano alla realizzazione di interessi costituzionalmente rilevanti.
La forma può essere classificata in diversi modi:
- forma ad substantiam: è richiesta ai fini della validità del contratto; la sua mancanza comporta
la nullità del contratto;
- forma ad probationem: è richiesta per provare in giudizio la stipulazione del contratto qualora
dovesse sorgere una controversia tra le parti; in mancanza di tale forma il contratto è valido,
ma non può essere provato per testimoni o mediante presunzioni;
- forma ai fini pubblicitari: la forma è necessaria ai fini della trascrizione o dell’iscrizione dell’atto
in pubblici registri. Es. Vendita di autoveicoli che può perfezionarsi anche con una stretta di
mano, ma per l’iscrizione al P.R.A. occorre una dichiarazione autenticata del venditore.
- forma per l'opponibilità ai terzi: la forma è richiesta per far valere nei confronti dei terzi gli
effetti del contratto. Es. Vendita con riserva di proprietà non è opponibile ai creditori se non
risulta da atto scritto anteriore al pignoramento.
Fenomeni particolari sono:
- relatio: individuazione del regolamento attraverso fonti esterne. Nei negozi solenni è possibile
solo per il cd. contenuto accessorio. Il contenuto minimo, ossia l’intento delle parti, di
conseguire il risultato corrispondente, deve rivestire necessariamente la forma richiesta –
solenne, sì che non è possibile la relatio. In caso contrario si ha l’invalidità del contratto.
- forme convenzionali (Art. 1352 c.c.): le parti possono determinare, con patto scritto, la forma
del proprio futuro contratto.
Requisiti di validità del patto sulla forma sono:
1) forma scritta;
2) meritevolezza (il patto deve tendere a realizzare un interesse meritevole di tutela, ovvero non
imporre un sacrificio al contraente debole che intenda esercitare un diritto).
Effetti del patto sulla forma sono che si presume che la forma sia voluta ad substantiam sì che si ha
invalidità del contratto senza la forma convenzionale, salvo che risulti una diversa volontà delle parti in
ordine alle conseguenze che le parti hanno dichiarato univocamente di volere.
L'oggetto prevede la necessaria distinzione tra: 10
OGGETTO DEL NEGOZIO/CONTRATTO (CATEGORIA LOGICA): elemento della fattispecie, categoria logica
sulla quale si forma il consenso delle parti, si sostanzia nella rappresentazione della realtà operata dalle
parti mediante segni convenzionali (es. scrittura, parola, disegno, ecc.). La sua mancanza o la sua patologia
comporta l’invalidità della fattispecie.
OGGETTO DELL’OBBLIGAZIONE/RAPPORTO (ENTITA’ MATERIALE): elemento del rapporto, entità
materiale, che scaturisce dalla fattispecie. Si tratta delle cose esterne (materiali) mediante le quali i soggetti
conseguono le utilità perseguite. Se l’oggetto del rapporto è viziato non si ha invalidità ma si incide sulla
fase attuativa ed esecutiva del contratto, sì che può aversi risoluzione del contratto.
Normalmente SITUAZIONE REALE (oggetto del rapporto) E SITUAZIONE RAPPRESENTATA (oggetto del
contratto) coincidono.
La mancata coincidenza può avvenire per anomalie o incongruenze della situazione descritta o per ipotesi
patologiche, come ad es. nel caso di negozi su beni futuri e negozi per relationem.
L'oggetto ha diversi requisiti (Art. 1346 c.c.):
POSSIBILITA':
• FISICA = va valutata sul piano materiale. Si ha impossibilità fisica quando l’oggetto non
o esiste in natura o quando il comportamento umano non può, in base all’esperienza
comune, raggiungere il risultato dedotto nel negozio.
GIURIDICA = va valutata sul piano giuridico – normativo. Si ha impossibilità giuridica
o quando l’oggetto non è affatto configurabile sul piano giuridico (es. Pegno su beni
immobili). Si parla di CONTRATTO ASSURDO. Diversa è l’ipotesi di un contrasto con la legge,
che ne determina illiceità.
LICEITA': Conformità dell’oggetto a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. L’essenza
• dell’illiceità consiste nell’attitudine del regolamento contrattuale a sacrificare un interesse
superindividuale(diversa è l'illiceità della causa);
DETERMINATEZZA/DETERMINABILITA':
• DETERMINATEZZA immediata riconducibilità delle situazioni soggettive programmate a fatti
o e casi univoci;
DETERMINABILITA' Concreta determinazione in base ai referenti e ai criteri indicati dalle
o parti: le parti indicano l’oggetto mediante un rinvio
DETERMINAZIONE PER RELATIONEM:
ad una fonte esterna (es. contratto intercorso tra le stesse o diverse parti; un
giornale; ecc.).
ARBITRAGGIO: l’oggetto è individuato da un terzo soggetto (arbitratore) al quale le
parti, congiuntamente, deferiscono tale compito (art. 1349 c.c.). La scelta
dell’arbitratore può essere impugnata per manifesta iniquità o erroneità
(arbitraggio prudenziale), da parte del giudice, o solo a causa di mala fede
(arbitraggio discrezionale), non effettuabile dal giudice.
DISTINZIONE OGGETTO – CAUSA – CONTENUTO: il “contenuto”, inteso come l’insieme delle pattuizioni,
esprime la sintesi della causa (assetto di interessi perseguiti dalle parti - profilo dinamico) e dell’ oggetto
(condotte e cose predisposte per la realizzazione dell’interesse delle parti - profilo statico) del contratto.
Il contratto: requisiti e causa
La causa (art. 1325 c.c. n. 2) è elemento essenziale del contratto a pena di nullità.
Per principio di causalità negoziale si intende il principio esteso ai negozi unilaterali tra vivi a contenuto
patrimoniale, nei limiti della compatibilità (art. 1324 c.c.).
Non esiste una definizione unitaria per causa: la ratio risiede nella complessità della identificazione della
causa, quale “quid” che illumina il contratto nella sua dimensione di valore.
ORIGINARIA IDENTIFICAZIONE TRA “CAUSA DEL CONTRATTO” e “CAUSA DELL’OBBLIGAZIONE”. Nel codice
del 1865 il contratto era inteso esclusivamente come fonte di obbligazione, sì che causa del contratto era
anche causa dell’obbligazione. 11
Per concezione soggettiva della causa si intende scopo, motivo che induce il soggetto alla conclusione del
contratto.
I limiti risiedono nella confusione tra causa e motivi.
SUPERAMENTO DELLA CONCEZIONE DEL CONTRATTO COME MERAMENTE OBBLIGATORIO (nel codice del
1942).
Per concezione oggettiva della causa si intende la causa come ragione, funzione economico-sociale del
negozio, ciò che giustifica in astratto l’operazione dei privati. La causa diventa strumento di controllo
dell’operare del singolo nell’ordinamento giuridico.
I limiti risiedono nell'identificazione della causa con il tipo contrattuale, inteso quale schema astratto
regolamentare che racchiude l’operazione posta in essere dai privati.
La causa in concreto si allaccia a due teoria: teoria della causa come funzione economico-individuale e
teoria della causa come sintesi di effetti essenziali.
Si definisce motivo l'interesse perseguito da ciascun contraente e non dedotto nel regolamento
contrattuale.
La distinzione tra causa e motivi:
- è immediatamente percepibile se la causa è intesa come funzione economico-sociale;
- è più complessa se la causa è intesa come sintesi degli effetti giuridici diretti ed essenziali del
contratto.
La causa deve avere i requisiti di meritevolezza (grado di apprezzabilità sociale necessario ai fini del
e leceità
riconoscimento giuridico dell’atto di autonomia da parte dell’ordinamento (Controllo preventivo))
(conformità della causa a norme imperative, ordine pubblico e buon costume (Controllo successivo)).
Elementi accidentali del contratto
La condizione è regolamentata da diversi articoli e può attuarsi per diverse ragioni:
Art. 1353 c.c. Contratto condizionale – Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del
contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Condizione sospensiva: l’effetto negoziale ad essa subordinato manca in un primo momento è
destinato a prodursi nel caso in cui la condizione si avveri;
Condizione risolutiva: l’effetto negoziale si produce immediatamente ma è destinato a venir meno
nel caso in cui la condizione si avveri.
Art. 1354 c.c. Condizioni illecite o impossibili – Se la condizione è illecita, il contratto è nullo (se la
clausola illecita non è essenziale, il contratto è valido ed è nulla solo la clausola). Se la condizione è
impossibile il contratto è nullo, se è sospensiva; si ha come non apposta, se è risolutiva.
Art. 1355 c.c. Condizione meramente potestativa – Dipende dal mero arbitrio di una delle parti o
dalla sua valutazione dell’opportunità del negozio: nullità se tale condizione è sospensiva.
– In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di
Art. 1356 c.c. Pendenza della condizione
un diritto può compiere atti conservativi. L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può,
in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.
Art. 1357 c.c. Atti di disposizione in pendenza della condizione – Chi ha un diritto subordinato a
condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di
disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Art. 1358 c.c. Comportamento delle parti nello stato di pendenza – Colui che si è obbligato o che
ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione
risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare
integre le ragioni dell'altra parte. – La condizione si considera avverata qualora sia
Art. 1359 c.c. Avveramento della condizione
mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa. 12
Art. 1360 c.c. Retroattività della condizione – Gli effetti dell'avveramento della condizione
retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo patto contrario. Se la condizione
risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in
mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.
e certo dal quale o fino al quale debbono prodursi gli effetti del negozio; nel
Il termine è il momento futuro
primo caso si parla di termine iniziale, nel secondo di termine finale.
Atti per i quali non è consentita l’apposizione di termine o condizione (c.d. atti legittimi):
Art. 108 c.c. Inapponibilità di termini e condizioni – La dichiarazione degli sposi di prendersi
• rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione. Se le
parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla
celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione
si hanno per non apposti. (dell’eredità) – L'accettazione è espressa quando in un atto
Art. 475 c.c. Accettazione espressa
• pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha
assunto il titolo di erede. È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.
Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Art. 520 c.c. Rinunzia condizionata, a termine o parziale – È nulla la rinunzia fatta sotto condizione
• o a termine o solo per parte.
Art. 637 c.c. Termine – Si considera non apposto a una disposizione a titolo universale il termine dal
• quale l'effetto di essa deve cominciare o cessare.
N.B.: Distinto dal termine come elemento accidentale del contratto è il termine per l’adempimento
• dell’obbligazione.
Onore/modo è disposizione che può essere apposta solamente a negozi a titolo gratuito e che limita il
vantaggio economico del beneficiario. Non è una controprestazione.
Art. 647 c.c. Onere – Tanto all'istituzione di erede quanto al legato può essere apposto un onere.
• Se il testatore non ha diversamente disposto, l'autorità giudiziaria, qualora ne ravvisi l'opportunità,
può imporre all'erede o al legatario gravato dall'onere una cauzione. L'onere impossibile o illecito si
considera non apposto; rende tuttavia nulla la disposizione, se ne ha costituito il solo motivo
determinante.
Art. 648 c.c. Adempimento dell'onere – Per l'adempimento dell'onere può agire qualsiasi
• interessato. Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunziare la
risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se
l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.
Art. 671 c.c. Legati e oneri a carico del legatario – Il legatario è tenuto all'adempimento del legato
• e di ogni altro onere a lui imposto entro i limiti del valore della cosa legata.
Art. 793 c.c. Donazione modale – La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è
• tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata. Per l'adempimento
dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante
stesso. La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere
domandata dal donante o dai suoi eredi.
Art. 794 c.c. Onere illecito o impossibile – L'onere illecito o impossibile si considera non apposto;
• rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.
Condizioni generali di contratto e contratti dei consumatori
Contrattazione standardizzata:
A) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (art. 1341 c.c.):
Elementi fisionomici:
- Unilateralità della predisposizone 13
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