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B) ANNULLABILITA'
Convalida
La convalida è l’atto con il quale il negozio annullabile viene recuperato, cioè con il quale il soggetto
manifesta l’intento di rendere il contratto invalido
legittimato alla proposizione dell’azione di annullamento
definitivamente efficace (art. 1444 c.c.). 22
Si distingue tra:
convalida espressa → il soggetto che convalida il contratto lo fa attraverso un atto espresso che
• contiene la menzione del contratto stesso, del motivo di annullabilità e della dichiarazione di
convalida. Tale atto è un negozio unilaterale, non recettizio, accessorio rispetto al negozio
convalidato; → il soggetto che convalida il contratto lo fa tacitamente, dando esecuzione al
convalida tacita
• contratto pur conoscendo il motivo di annullabilità.
Rettifica
La rettifica è un negozio unilaterale recettizio accessorio che consente il recupero del contratto annullabile
per errore (art. 1432 c.c.) attraverso una modifica del contenuto compatibile con l’intento perseguito dal
contraente in errore: il contraente non in errore, attraverso la rettifica, evita l’annullamento del contratto
offrendosi di eseguire la prestazione in favore del contraente in errore come se l’errore stesso non si fosse
mai verificato.
Rescissione (artt. 1447 - 1452 c.c.): rimedio nelle ipotesi in cui l’iniquità delle condizioni contrattuali
dipenda dall’approfittamento dello stato di pericolo o dello stato di bisogno di una parte Vizio genetico,
coevo alla conclusione del contratto; si tutela l’equilibrio contrattuale.
Differenze rispetto a:
(tutela la libera formazione della volontà)
Invalidità
Risoluzione (riguarda un vizio funzionale o sopravvenuto).
1. Rescissione del contratto concluso in stato di pericolo (art. 1447 c.c.)
PRESUPPOSTI
- obbligazione assunta a condizioni inique;
- necessità nota alla controparte di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla
persona.
CONSEGUENZE
- Rescissione su istanza della parte lesa;
- eventuale equo compenso assegnabile dal giudice alla parte che ha reso la prestazione.
2. Azione generale di rescissione per lesione - stato di bisogno - (art. 1448 c.c.)
PRESUPPOSTI
Oggettivi: lesione ultra dimidium/stato di bisogno.
- Soggettivi: approfittamento dello stato di bisogno.
-
CONSEGUENZE e DISCIPLINA
Rescissione con effetto ex nunc (sentenza costitutiva);
- non convalidabilità del contratto;
- modificabilità attraverso riduzione ad equità;
- prescrizione 1 anno;
- inapplicabilità ai contratti aleatori;
- non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvo gli effetti della trascrizione della domanda di
- rescissione.
I singoli contratti
COMPRAVENDITA (artt. 1470 - 1547 c.c.)
DEFINIZIONE:
la compravendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà o di un altro diritto
• verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 c.c.);
è un contratto di alienazione, cioè realizza una funzione di scambio;
• è un contratto a prestazioni corrispettive e a titolo oneroso;
• è un contratto traslativo (produttivo di effetti reali) e consensuale, cioè “la proprietà o il diritto si
• trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato”, senza
che occorra la consegna della cosa (art. 1376 c.c. – Principio consensualistico). 23
OGGETTO:
può essere sia il diritto di proprietà su di un bene (anche immateriale, come nel caso della cessione
• del diritto di sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno), sia altro diritto reale (come nel caso
di cessione onerosa dell’usufrutto, art. 980 c.c.), nonchè un diritto di credito (come nel caso di
cessione onerosa del credito, art. 1260 c.c.).
PREZZO:
è necessario che il diritto sia trasferito contro il pagamento di un prezzo, inteso come corrispettivo
• in denaro;
è un elemento essenziale, la cui mancanza determina la nullità del contratto;
• deve essere necessariamente determinato, o determinabile a prescindere da una nuova
• manifestazione di volontà delle parti;
la determinazione del prezzo può essere affidata anche ad un terzo.
• Le parti possono affidare la determinazione del prezzo ad un terzo, nominato nel contratto o
• posteriormente (art. 1473, co. 1, c.c.). Questa è l’ipotesi del c.d. ARBITRAGGIO al quale si ritiene
applicabile la disciplina dell’art. 1349 c.c.
nel silenzio della legge è possibile che la determinazione del prezzo sia rimessa ad una delle parti,
• purchè sia escluso ogni arbitrio e con riferimento a parametri obiettivi prefissati.
qualora venditore e compratore indichino misure diverse del prezzo pattuito, il giudice adopererà il
• criterio del prezzo imposto, se si tratta di cose che hanno un prezzo fissato dall’autorità; del prezzo
normalmente praticato dal venditore, riferibile ai contratti di impresa; del prezzo di mercato o della
quotazione di borsa, desumibili dai listini o dalle mercuriali del luogo di consegna (art. 1474 c.c.).
EFFETTI:
essenziali sono: sia l’effetto traslativo del diritto oggetto della vendita, sia la costituzione del
• corrispettivo obbligo di pagare il prezzo.
L’effetto traslativo (o reale) normalmente si produce, in virtù dell’operatività del principio
• consensualistico (art. 1376 c.c.), al momento della conclusione del contratto.
L’effetto reale può non prodursi immediatamente, per volontà delle parti (vendita a termine
• iniziale o sospensivamente condizionata) o perché la cosa compravenduta non è di proprietà del
venditore (vendita di cosa altrui) o perché la cosa ancora non esiste (vendita di cosa futura) o non
è ancora determinata (vendita di cosa generica) o deve essere scelta (vendita alternativa). Tutte
queste ipotesi di compravendita nelle quali l’effetto traslativo non si produce immediatamente alla
conclusione del contratto ma automaticamente in un momento successivo, si definiscono vendite
obbligatorie o meglio vendite ad effetti traslativi differiti. Il venditore, pertanto, non trasferisce il
diritto immediatamente, bensì si obbliga a trasferirlo in un momento successivo (art. 1476, n. 2,
c.c.).
In aggiunta ai riferiti effetti essenziali, la compravendita costituisce ulteriori obblighi a carico di
• entrambe le parti del contratto.
OBBLIGHI DEL COMPRATORE:
a) di pagare il prezzo nel tempo e nel luogo fissati. Salvo patto contrario o diversi usi, il pagamento va
fatto alla consegna e nel luogo ove questa, per patto o per legge, deve avvenire, altrimenti al
domicilio del venditore. Dalla consegna, se la cosa è fruttifera, decorrono gli interessi compensativi,
anche se il prezzo non è ancora esigibile (artt. 1498 e 1499 c.c.).
OBBLIGHI DEL VENDITORE:
a) di consegnare il bene al compratore, al fine di consentirgli l’acquisto del possesso. La consegna
costituisce un momento autonomo rispetto al trasferimento del diritto. Salva diversa volontà delle
parti (norme derogabili), la cosa deve essere consegnata nello stato nel quale era al momento della
vendita, con accessori, pertinenze, frutti e documenti relativi (art. 1477 c.c.) e il venditore ha
l’obbligo di custodirla fino alla consegna (art. 1177 c.c.). La consegna può avvenire anche mediante
più atti nel tempo, qualora le parti abbiano previsto il frazionamento di una prestazione divisibile
(vendita a consegne ripartite); 24
b) di garantire il compratore contro l’evizione ed i vizi della cosa (art. 1476, n. 4, c.c.). La garanzia per
l’evizione si traduce nella responsabilità del venditore verso il compratore qualora la cosa comprata
presenti dei “vizi giuridici” che ostacolino l’acquisto della proprietà in capo al compratore,
conseguente ad un fatto c.d. evizionale. La garanzia per evizione non opera se il compratore con il
proprio comportamento ha dato causa alla perdita del bene acquistato. La cosa venduta deve
essere immune da vizi materiali che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano
in modo apprezzabile il valore (art. 1490 c.c.). Il vizio consiste in una imperfezione materiale che
incide sul valore o sulle possibilità di utilizzazione della cosa e dipende da anomalie del processo
produttivo o di conservazione. Il vizio deve essere occulto e deve preesistere rispetto al momento
della conclusione del contratto. La garanzia per i vizi, a pena di decadenza, deve essere denunziata
entro otto giorni dalla consegna, nell’ipotesi in cui il vizio sia normalmente riconoscibile, o dalla
scoperta, nelle ipotesi contraria. L’operatività della garanzia consente al compratore di scegliere tra
la risoluzione del contratto (azione redibitoria), la riduzione del prezzo (azione estimatoria) e
l’eliminazione dei difetti a cura e onere del venditore. L’azione deve essere proposta entro un anno
dalla consegna (termine di prescrizione). Il compratore ha comunque diritto al risarcimento del
danno, salvo che il venditore non provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa (art. 1494 c.c.).
VENDITA DI COSA ALTRUI:
si realizza questa ipotesi di compravendita qualora il bene compravenduto non sia di proprietà
• dell’alienante al momento della conclusione del contratto. In questo caso, il venditore è obbligato a
procurare l’acquisto del bene al compratore, il quale diviene automaticamente proprietario nel
momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare (art. 1478 c.c.). Si realizza così un
doppio trasferimento, dal terzo al venditore e da quest’ultimo al compratore, senza che occorra
una nuova dichiarazione di volontà.
L’inadempimento dell’obbligo di procurare l’acquisto della cosa determina la nascita dell’obbligo di
• risarcire il danno. Nell’ipotesi in cui la cosa è altrui ma è dichiarata dal venditore come propria, il
compratore ignaro dell’altruità della cosa può chiedere la risoluzione del contratto oltre al
risarcimento del danno nella misura del c.d. interesse negativo (art. 1479 c.c.).
VENDITA DI COSA FUTURA:
nella vendita che ha ad oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la
• cosa viene ad esistenza (art. 1472 c.c.). Il venditore, come in tutte le altre ipotesi di compravendita,
si obbliga verso il compratore a far sì che acquisti la proprietà del bene compravenduto.
Si intende per futura quella cosa che, per qualsiasi motivo, non appare immediatamente deducibile
• in contratto in quanto ancora non suscettibile di appropriazione in termini giuridici.
La vendita di cosa futura