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Autonomia negoziale ed autonomia contrattuale: aspetti generali

Per autonomia privata si intende il potere attribuito dall'ordinamento giuridico ad un individuo di autoregolare da sé i propri interessi con manifestazioni di volontà.

Teorie principali dell'autonomia privata

  • Teoria volontarista: l'atto di autonomia è vincolante in quanto espressione della volontà del soggetto, che prevede:
    • Maggiore tutela del soggetto che manifesta la volontà
    • Corrispondenza tra effetti voluti ed effetti giuridici
  • Teoria precettiva o normativa: l'atto di autonomia è vincolante per ciò che il dichiarante ha manifestato all'esterno
    • Maggiore tutela del destinatario dell'atto
    • Corrispondenza tra effetti dichiarati ed effetti giuridici

L'autonomia privata è distinta da:

  • Eteronomia: creazione di regole da parte non del titolare dell'interesse, ma di un soggetto estraneo provvisto di un potere pubblico
  • Autotutela: potere di tutelare da sé i propri interessi

Tipi di autonomia

  • Autonomia individuale: potere di regolare interessi di pertinenza esclusiva dei soggetti agenti
  • Autonomia collettiva: potere di enti esponenziali di regolare interessi delle categorie professionali o sociali che essi rappresentano

Si distingue tra:

  • Autonomia negoziale: si estrinseca con il compimento di un negozio, qualunque sia la struttura (uni o plurilaterale) e il contenuto (patrimoniale e non).
  • Autonomia contrattuale: si estrinseca con il compimento di quel particolare negozio, il contratto, a struttura bi o plurilaterale e a contenuto patrimoniale (art. 1321 c.c.).

Rilevanza costituzionale dell'autonomia contrattuale

La rilevanza costituzionale dell'autonomia contrattuale si trova:

  • Per l'autonomia contrattuale di impresa: art. 1322 c.c. e 41 Cost.
  • Per l'autonomia contrattuale associativa: art. 41 e 2 Cost.

I fondamenti costituzionali dell'autonomia negoziale vanno individuati in ragione della natura degli interessi sottesi ai singoli atti di autonomia e dei valori costituzionali ai quali questi interessi sono riconducibili.

Libertà nell'autonomia contrattuale

  • Libertà di contrarre
  • Libertà di scelta del contraente
  • Libertà di determinare il contenuto contrattuale
  • Libertà di scegliere la forma del futuro contratto
  • Libertà di creare contratti atipici
  • Libertà di scegliere la struttura negoziale
  • Libertà di incidere sull'efficacia del contratto
  • Libertà sanzionatoria
  • Libertà di sottrarsi al diritto

Limiti all'autonomia privata

  • Obblighi legali a contrarre (art. 2597 c.c.)
  • Inserzione automatica di clausole nel contratto (art. 1339 c.c.)
  • Integrazione del contratto mediante norme, usi ed equità (art. 1374 c.c.)
  • Esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre (art. 2932 c.c.)

Il contratto: requisiti di formazione

Il contratto è l'accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Esiste una distinzione tra soggetto e parte. Quest'ultima è il centro di interessi che può essere formato da uno o più soggetti (parte plurisoggettiva, come ad esempio la vendita di un bene comune da parte di più comproprietari).

Il contratto prevede una:

  • Parte formale: autore dell'atto ovvero del procedimento di formazione del negozio; deve essere necessariamente determinata altrimenti lo stesso accordo non è configurabile;
  • Parte sostanziale: destinatario degli effetti negoziali; può anche non essere determinata (salvo che per i negozi intuitu personae), come ad es. la rappresentanza in incertam personam.

Casi particolari prevedono l'attribuzione diretta dagli effetti negoziali ad un soggetto diverso dalla parte sostanziale:

  • Per volontà dei contraenti (es. contratto a favore di terzi)
  • A titolo di responsabilità (es. il falsus procurator è destinatario dell'obbligo di dare esecuzione ad un negozio, a seguito del suo comportamento)

L'identificazione serve a determinare i soggetti del negozio. I mezzi di identificazione sono segni rappresentativi della soggettività o della personalità. Il nome falso non rileva, non incide sulla validità ed efficacia del contratto. Le parti sono rilevanti nella loro identità fisica e l'uso di false generalità non impedisce l'esatta individuazione fisica del soggetto.

Il nome altrui fa sì che sorga il dubbio sul soggetto al quale debba attribuirsi il negozio (al soggetto il cui nome è stato usurpato o al soggetto usurpatore). Le conseguenze sono diverse a seconda delle circostanze e della rilevanza della persona all'interno del negozio. Ad es., i negozi dove il soggetto è indifferente rimangono validi ed efficaci. La controparte è disinteressata alla identità del contraente.

Ai sensi dell'art. 1325 c.c. i requisiti del contratto sono:

  • L'accordo delle parti
  • La causa
  • L'oggetto
  • La forma, quando è prescritta dalla legge a pena di nullità (art. 1350 c.c.)

L'accordo è l'incontro delle volontà dei contraenti. Esiste una disputa sulla rilevanza nell'atto negoziale della volontà interna (teoria della volontà) o della volontà esterna (teoria della dichiarazione).

La dichiarazione può essere espressa o tacita:

  • Dichiarazione espressa: la volontà è manifestata con segni espressivi idonei ad esprimere immediatamente e direttamente la volontà;
  • Dichiarazione tacita (comportamento concludente): comportamento dal quale è possibile desumere in modo univoco la volontà negoziale.

Il silenzio è comportamento ambiguo che non esprime alcuna volontà. Di norma è irrilevante. In alcuni casi, previsti dalla legge, assume rilievo, esprimendo una volontà. In tali ipotesi acquista il valore di una dichiarazione espressa.

I negozi di attuazione prevedono che l'atto negoziale si può realizzare mediante un comportamento attuativo. La volontà del privato si estrinseca senza la dichiarazione. Sono esempi l'abbandono, occupazione (art. 923 c.c.), distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.). La protestatio avviene quando il soggetto agente può contestare il significato attribuito al suo comportamento, manifestando espressamente una volontà contraria.

La formazione del contratto è quel procedimento finalizzato alla formazione di manifestazioni di volontà, dirette (dichiarazioni) o indirette (comportamenti concludenti), per la stipulazione di un contratto. L'ordinamento disciplina diversi procedimenti idonei a produrre regole contrattuali.

Scambio dei consensi: c'è coincidenza tra il regolamento che entrambe le parti hanno dichiarato di volere.

Momento e luogo della conclusione del contratto

Ove lo scambio avviene tra persone distanti, il contratto si intende concluso nel momento e nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte (artt. 1326 e 1327 c.c.).

Proposta (art. 1326 c.c): atto prenegoziale con il quale il proponente prospetta all'oblato il contenuto contrattuale, che deve essere completo di tutti gli elementi ed espresso nella forma eventualmente richiesta per la validità del contratto. Ove la proposta sia incompleta, può valere come invito a proporre. È un atto recettizio i cui effetti operano dal momento della conoscenza diretta del destinatario ovvero dal momento dell'arrivo all'indirizzo del destinatario, salvo che questi non provi l'impossibilità non imputabile di averne notizia.

È inefficace in caso di:

  • Revoca inviata all'oblato prima di venire a conoscenza dell'accettazione (ma con obbligo di indennizzare l'accettante delle spese e delle perdite scaturenti dall'iniziata esecuzione) (art. 1328 c.c.)
  • Morte o incapacità sopravvenuta del proponente prima della conclusione del contratto, salvo il caso di proposta irrevocabile (art. 1329 c.c.) ovvero di proponente imprenditore non piccolo (ma salvo che dalla natura dell'affare o da altre circostanze risulti l'inefficacia) (art. 1330 c.c.).

In caso di accettazione non conforme si ha una nuova proposta (c.d. controproposta).

Accettazione (art. 1326 c.c.): manifestazione di volontà di un futuro regolamento di interessi, tra soggetti determinati, con gli elementi interamente individuati nella proposta. Essa deve pervenire al proponente nel termine da questi stabilito, ovvero ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. In caso di accettazione tardiva il proponente ha la facoltà di considerarla efficace, salvo l'obbligo di avvisare immediatamente l'accettante. La forma è stabilita dal proponente o richiesta dalla legge. È un atto prenegoziale recettizio.

È inefficace in caso di:

  • Revoca dichiarata dall'accettante e conosciuta dal proponente prima dell'accettazione (art. 1328 c.c.)
  • Morte o incapacità sopravvenuta dell'accettante prima della conclusione del contratto, salvo il caso di accettante imprenditore non piccolo (ma salvo che dalla natura dell'affare o da altre circostanze risulti l'inefficacia) (art. 1330 c.c.)

Il contratto: trattative e responsabilità precontrattuale

I vincoli nella formazione dei contratti (obblighi legali e divieti di contrarre) prevedono varie modalità.

Conclusione mediante inizio di esecuzione (art. 1327 c.c.)

  • L'oblato, se gli sia richiesto dal proponente o dalla natura dell'affare o dagli usi, può iniziare l'esecuzione senza dover prima accettare.
  • Il contratto si intende concluso nel tempo e nel luogo di inizio di esecuzione.
  • Il proponente non gode dell'ordinario potere di revocare la proposta.
  • L'oblato deve dare avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione, in mancanza deve risarcire il danno.

Offerta al pubblico (art. 1336 c.c.): La proposta non ha un destinatario prestabilito, ma è diretta a chiunque ne abbia conoscenza. Per la conclusione del contratto, è sufficiente che chi abbia interesse all'acquisto manifesti l'accettazione. La proposta è revocabile se fatta con lo stesso mezzo usato per renderla pubblica o con uno equivalente.

Differenze da altri istituti:

  • Offerta al pubblico: è una proposta revocabile fino all'accettazione
  • Promessa al pubblico: negozio unilaterale immediatamente vincolante per chi lo compie.

Contratti con obbligazioni a carico del solo proponente (art. 1333 c.c.): Contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, a titolo gratuito, ma non necessariamente a spirito di liberalità. L'interesse del proponente può avere contenuto economico. La proposta si considera irrevocabile, pur in mancanza di un termine, appena giunge a conoscenza del destinatario. Il contratto si considera concluso se l'oblato non rifiuta la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o degli usi.

Esso ha natura:

  • Contratto che si perfeziona con il mancato rifiuto (tesi preferibile): operatività del regolamento voluto dal momento del decorso del termine per il rifiuto; efficacia del regolamento voluto nonostante la morte o l'incapacità del beneficiario dell'attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma anteriore al decorso del termine per rifiutare.
  • Atto unilaterale rifiutabile (tesi criticata): operatività del regolamento voluto dal momento della conoscenza della proposta; inefficacia del regolamento voluto a causa della morte o dell'incapacità del beneficiario dell'attribuzione sopravvenuta alla conoscenza della proposta, ma anteriore al decorso del termine per rifiutare.

Contratti reali: la conclusione del contratto è subordinata alla consegna materiale del bene dedotto in oggetto. Tali contratti derogano al principio consensualistico.

Figure emergenti le quali comportano un adattamento delle tecniche di formazione tradizionali sono:

  • Conclusione a mezzo di tessere magnetiche
  • Conclusione mediante l'uso di terminali

Le trattative sono proposte e controproposte strumentali alla determinazione del regolamento di un futuro contratto (nozione). Entrambe le parti hanno il dovere di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c.).

Le conseguenze giuridiche sono varie:

Tipologia dei comportamenti di mala fede

  • Recesso ingiustificato dalle trattative o altri comportamenti i quali sortiscono il medesimo risultato
  • Violazione dei doveri di informazione alla controparte
  • Trattative non serie o sleali
  • Dolo incidente

Sanzioni (c.d. responsabilità precontrattuale)

  • Contenuto: obbligo di risarcire il danno nei limiti dell'interesse negativo (rimborso delle spese sostenute e della differenza tra il prezzo offerto prima delle trattative dai terzi e quello offerto dopo, ma non della differenza tra del prezzo che dopo le trattative si è dovuto pagare ad un altro offerente)
  • Natura: riconducibile o alla responsabilità extracontrattuale (tesi maggioritaria) o a quella contrattuale (tesi preferibile)

Operatività del dovere di ciascuna delle parti di comunicare all'altra l'esistenza di una causa d'invalidità del contratto (art. 1338 c.c.).

Efficacia delle clausole vessatorie pattuite nei contratti tra professionista e consumatore (art. 34 d.lgs. 6.9.05 – codice del consumo).

I lineamenti generali dei vincoli nella formazione dei contratti sono le singole libertà contrattuali che possono essere in vario modo limitate mediante vincoli che incidono sul loro esercizio. È possibile distinguere tra:

  • Vincoli alla libertà di contrarre, positivi (obblighi alla conclusione del contratto) o negativi (divieti di contrarre). Tali vincoli possono avere come fonte la legge (obbligo o divieto legale a contrarre) o la volontà delle parti (obbligo o divieto convenzionale a contrarre).
  • Vincoli alla libertà di scelta del contraente.
  • Vincoli alla libertà di determinazione del contenuto contrattuale.

Tra i vincoli alla libertà di contrarre vi sono obblighi legali a contrarre, cioè si verifica una limitazione della libertà contrattuale, non una sostituzione della legge alla volontà dei privati. Il rapporto si costituisce con la conclusione del contratto, non ex lege. Le ipotesi di obblighi legali a contrarre sono tassative. Essi sono contratti per lo scambio di beni o di servizi prodotti da imprese in condizione di monopolio legale, di monopolio di fatto ovvero di posizione dominante. Es.: assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione di veicoli; costituzione di rapporti di lavoro subordinato con categorie cd. protette.

Il contenuto e la disciplina prevedono:

  • Parità di trattamento dell'acquirente ex lege con gli acquirenti scelti liberamente dall'alienante (monopolio e oligopolio).
  • Contenuto predeterminato da norma imperativa (assicurazioni obbligatorie).

Tra i vincoli alla libertà di contrarre vi sono anche i divieti di contrarre, che possono essere:

  • Divieti legali per tutelare determinati interessi, la legge può prevedere specifici divieti di contrarre, come ad es., divieto di alienazione a carico degli assegnatari di alloggi di edilizia economica e popolare;
  • Divieti convenzionali, divieti convenzionali di alienazione, validi solo se contenuti entro convenienti limiti di tempo e rispondenti a un apprezzabile interesse di una delle parti.

Vincoli nella formazione dei contratti

Il patto di opzione (art. 1331 c.c.) è il patto con il quale le parti convengono che una di esse (cd. concedente) rimane vincolata alla propria dichiarazione e l'altra (cd. opzionario) ha la facoltà di accettarla o meno. La dichiarazione del concedente è considerata quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'art. 1329 c.c. La conseguenza principale è che l'esercizio della facoltà di accettazione da parte dell'opzionario è sufficiente a costituire il rapporto contrattuale, anche contro l'eventuale volontà contraria del concedente (irrevocabilità).

Gli aspetti peculiari del regime sono che in mancanza di accordo delle parti, il giudice può fissare un termine per la dichiarazione di accettazione.

Differenze tra patto di opzione e:

  • Proposta irrevocabile: nell'opzione il vincolo consegue ad un accordo tra le parti (patto di opzione), mentre in caso di proposta irrevocabile il vincolo consegue ad un impegno assunto unilateralmente dal proponente, l'opzione può essere onerosa, se è previsto un corrispettivo (cd. premio), l'opzione può essere oggetto di cessione ad un terzo.
  • Contratto preliminare: l'esercizio della facoltà di accettazione da parte dell'opzionario è sufficiente a costituire il rapporto contrattuale. In caso di contratto preliminare, invece, è necessario che le parti stipulino il contratto definitivo.

Il contratto preliminare è un contratto con il quale le parti assumono l'obbligo di concludere entro un certo termine un successivo contratto (cd. contratto definitivo). Ha funzione preparatoria e strutturale rispetto al contratto definitivo. Ha natura di contratto consensuale e ad effetti obbligatori.

Il contratto preliminare determina il contenuto essenziale del contratto definitivo. Identità dell'equilibrio economico del regolamento predeterminato nel preliminare e di quello stabilito dal definitivo o dalla sentenza costitutiva (cd. intangibilità del preliminare).

Le tipologie sono:

  • Preliminare bilaterale: entrambe le parti si obbligano a concludere
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bluephoenix di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Valentino Daniela.
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