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L'azione di riduzione (art. 553 e ss. c.c.) è un'azione che la legge
concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima
(detta anche quota di riserva) mediante la riduzione delle disposizioni
testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore
poteva disporre (cosiddetta disponibile).
I legittimari, gli eredi o gli aventi causa dei legittimari possono
esercitare l'azione che, se esperita vittoriosamente, comporta
l'automatica riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle
porzioni degli eredi legittimi con effetti che retroagiscono al momento
dell'apertura della successione (art. 558- "la riduzione delle
disposizioni testamentarie avviene in modo proporzionale , senza
distinzione tra eredi e legatari")
L'azione è soggetta all'ordinario termine di prescrizione quindi di dieci
anni. L'azione di riduzione, come mezzo con cui il legittimario fa
valere il suo titolo si dirige in primo luogo verso le disposizioni
testamentarie. Qualora queste siano insufficienti, il legittimario agisce
contro le donazioni. La prima donazione in ordine di tempo sarà
l'ultima a subire la riduzione.
Per chiedere la riduzione delle donazioni devono sussistere ulteriori
presupposti (art. 559):
• il legittimario deve aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario
(a meno che l'azione non sia rivolta verso gli altri legittimari, o il
legittimario non sia stato omesso dalle disposizioni testamentarie);
• il legittimario ha l'obbligo di imputare alla sua porzione le donazioni
e i legati a lui fatti.
L'azione è personale. L'effetto reale è collegato all'azione di
restituzione, che il legittimario può esercitare per ottenere la
soddisfazione concreta dei suoi diritti.
L'azione di restituzione si applica agli immobili.
Secondo l'art. 560, "quando l'oggetto da ridurre è un immobile, la
riduzione si applica separando dall'immobile la parte occorrente per
integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Salvo
caso contrario, se nell'immobile si ha un'eccedenza maggiore di 1/4,
il medesimo deve essere lasciato per intero nell'erede, salvo il diritto
di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non
supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile,
compensando in denaro i legittimari. Il legatario o il donatario che è
legittimario può ritenere tutto l'immobile, purchè il valore non superi
l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come
legittimario".
•Si ha la possibilità di realizzare una comoda divisione quando
l'immobile può essere diviso in porzioni autonome senza riduzione
del valore economico del bene.
In tal caso vengono separate le quote necessarie per reintegrare i
legittimari nei loro diritti, attribuendo loro quota di legittima in natura.
•Si deve restituire l'immobile all'eredità laddove:
- il legatario o il donatario abbia nell'immobile un'eccedenza superiore
ad 1/4 del valore della disponibile.
In tal caso il legatario o il donatario ha diritto di ottenere una somma
che rappresenti il valore della porzione disponibile in quanto la casa
deve essere reintegrata nell'eredità.
Il legatario o il donatario ha la facoltà di rimanere proprietario
dell'immobile se:
- esso non sia comodamente divisibile;
- il legatario o il donatario non abbia nell'immobile un'eccedenza
superiore ad 1/4 del valore della disponibile. In tal caso il legatario o il
donatario deve compensare in denaro i diritti del legittimario. Il valore
dell'immobile si determina al momento del pagamento e non quando
si apre la successione.
Se il soggetto a cui è stata donata la casa è un legittimario può
tenersi dell'immobile se non eccede un 1/4 della disponibile e non
eccede la sua quota di legittima.
Infine, l'art. 561 stabilisce che "gli immobili restituiti in conseguenza
alla riduzione sono liberi da pesi o ipoteche di cui il legatario o il
donatario può averli gravati. Tali effetti restano efficaci se, aperta la
successione, siano decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione,
salvo l'obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari, in
ragione del conseguimento minor valore dei beni purchè la domanda
di riduzione avvenga entro i 10 anni dall'apertura della successione"
•Di norma vige il principio della retroattività reale della riduzione:
esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, l'erede ha diritto ad
ottenere la restituzione degli immobili e dei mobili registrati liberi da
pesi ed ipoteche di cui il donatario, il legatario e l'erede li abbia
gravati.
Vengono, invece, fatti salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi
in base ad un atto trascritto prima della trascrizione della domanda
giudiziale di riduzione, se sono decorsi più di dieci anni dall'apertura
della successione.
•Ove siano decorsi più di vent'anni dalla donazione, rimangono
efficaci i pesi e le ipoteche imposti sul bene. Il donatario deve
corrispondere al legittimario una somma pari al minor valore del
bene, se la domanda di riduzione è stata proposta nei dieci anni
successivi all'apertura della successione.
Successione legittima
La legge stabilisce chi subentra e in quali quote, in assenza del
testamento (successione ex lege). Può concorrere con quella
testamentaria quando il testamento non dispone di tutto il patrimonio
ma parzialmente ma l'erede accetterà per intero senza poter rifiutare
o scegliere una delle sue. Si apre per i beni non inseriti.
Nell'individuazione degli eredi, è necessario comprendere se la
vocazione (ossia il titolo) è legittima o testamentaria.
Beneficiari:
- Coniuge, fratelli, ascendenti, discendenti, parenti fino al 6
grado, oltre il sesto, si devolve allo stato.
Il coniuge deve avere una quota della proprietà. In caso di
matrimonio putativo , se la nullità è stata dichiarata dopo il
matrimonio, il coniuge in buona fede manterrà il diritto, tranne in
ipotesi di bigamia. Il coniuge legalmente separato non perde i diritti
successori, salvo addebito della separazione.
Il coniuge divorziato perde i diritti successori: se uno dei due coniuge
era titolare dell'assegno divorzile, morto il debitore dell'assegno, esso
diventa vitalizio a carico dell'eredità. Il coniuge concorre, per legge,
con discendenti, ascendenti e fratelli e sorelle. Se mancano alla
morte quest'ultimi, il coniuge diventa erede universale per legge.
Con il d.legs del 154 del 2013, i diritti successori fuori dal matrimonio
è chiamato all'eredità non solo del genitore che l'ha riconosciuto ma
anche per i parenti e fratelli e sorelle. I figli adottivi sono chiamati
nella stessa misura e quota dei figli biologici (adozione legittimante ).
I figli non riconoscibili, ossia quelli incestuosi (tale autorizzazione è
compito del giudice) partecipa alla successione solo con un assegno
vitalizio pari al valore della rendita della quota nel caso fosse stato
riconosciuto. Il figlio può chiedere una quota "una tantum"
(catalizzazione) e gli eredi possono decidere di accettare a quota ad
oggetto beni e non denaro.
Gli ascendenti sono chiamati per stirpi (ascendenti materni e paterni)
con grado analogo: se sono di grado differente, i gli ascendenti
prossimi prevalgono su quelli lontani.
I fratelli e sorelle vengono chiamati in mancanza di discendenti in
concorso con coniuge e ascendenti.
I parenti fino al 6° grado vengono chiamati in assenza dei precedenti.
Il patrimonio non può restare senza titolare e , oltre il sesto grado,
verrà devoluto allo stato, in base all'asse pervenuto.
Successione testamentaria
Secondo l'art. 587, il testamento è un atto unilaterale con il quale
taluno dispone delle sostanze per il tempo in cui avrà cessato di
vivere: ha efficacia mortis causa.
Le disposizioni di carattere non patrimoniale hanno efficacia se
contenute in un atto che ha la forma del testamento, ossia un
testamento privo di disposizioni patrimoniale: il testamento ha
contenuto tipico o atipico. è possibile che vengano inserite tutte le
disposizioni che la legge dichiara che siano legittime ad essere
inserite nel testamento, anche di natura non patrimoniale: devono
essere, però, meritevoli di tutela.
Il testamento è un atto revocabile la cui tutela è rivolta sia agli
interessi di natura patrimoniale sia non patrimoniale. È un atto
unipersonale, ossia che ammette un solo autore, e personalissimo
(non si possono fare mediante un rappresentante),
Il testamento può essere revocabile esplicitamente o implicitamente.
È necessaria la capacità di agire, di intendere e volere: gli interdetti e
i minori non possono fare testamento, salvo nei casi di inabilitati e
amministrati qualora la disposizione non disponga altro.
Il testamento deve essere scritto in quanto quello orale è nullo (atto
nuncupativo). La legge rende idonea la scrittura in qualsiasi supporto
purchè comprensibile.
Forme ordinarie di testamento
- Testamento olografo (scrittura privata) : testamento scritto,
datato e sottoscritto dall'impugnatore. Nel caso, è invalido (nullo). La
data può essere scritta in testa o in calce: colloca il testamento in un
momento preciso e stabilisce che il secondo testamento revoca il
primo per tutte le disposizioni non compatibili.
La sottoscrizione va sempre imposta in calce alle disposizioni:
consente il riferimento all'autore della medesima disposizione. È
necessario che sia estesa per valutare la veridicità dell'atto ma sono
anche concesse sottoscrizioni contratte o sigle purché siano idonee a
risalire all'autore della disposizione.
Il testamento olografo può essere smarrito, distrutto, occultato e
può contenere lesione legittima. Tale testamento deve essere
consegnato al notaio, il quale controlla la validità e, in seguito, lo
custodisce: è necessaria la sottoscrizione dell'autore e del notaio
(possibilità di deposito). Occorre il verbale di pubblicazione. Chi lo
detiene, deve portarlo al notaio, il quale redigerà un atto per la
pubblicazione (deve descrivere la scheda testamentaria, deve
riscrivere tutte le disposizioni testamentarie e allegare il documento di
morte). Infine, si ha la sottoscrizione del notaio, del richiedente e dei
due testimoni.
- Testamento pubblico (atto notarile): è redatto dal notaio come
qualsiasi atto pubblico. C