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Estratto del documento

L'azione di riduzione (art. 553 e ss. c.c.) è un'azione che la legge

concede ai legittimari per ottenere la reintegrazione della legittima

(detta anche quota di riserva) mediante la riduzione delle disposizioni

testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il testatore

poteva disporre (cosiddetta disponibile).

I legittimari, gli eredi o gli aventi causa dei legittimari possono

esercitare l'azione che, se esperita vittoriosamente, comporta

l'automatica riduzione delle disposizioni testamentarie e/o delle

porzioni degli eredi legittimi con effetti che retroagiscono al momento

dell'apertura della successione (art. 558- "la riduzione delle

disposizioni testamentarie avviene in modo proporzionale , senza

distinzione tra eredi e legatari")

L'azione è soggetta all'ordinario termine di prescrizione quindi di dieci

anni. L'azione di riduzione, come mezzo con cui il legittimario fa

valere il suo titolo si dirige in primo luogo verso le disposizioni

testamentarie. Qualora queste siano insufficienti, il legittimario agisce

contro le donazioni. La prima donazione in ordine di tempo sarà

l'ultima a subire la riduzione.

Per chiedere la riduzione delle donazioni devono sussistere ulteriori

presupposti (art. 559):

• il legittimario deve aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario

(a meno che l'azione non sia rivolta verso gli altri legittimari, o il

legittimario non sia stato omesso dalle disposizioni testamentarie);

• il legittimario ha l'obbligo di imputare alla sua porzione le donazioni

e i legati a lui fatti.

L'azione è personale. L'effetto reale è collegato all'azione di

restituzione, che il legittimario può esercitare per ottenere la

soddisfazione concreta dei suoi diritti.

L'azione di restituzione si applica agli immobili.

Secondo l'art. 560, "quando l'oggetto da ridurre è un immobile, la

riduzione si applica separando dall'immobile la parte occorrente per

integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente. Salvo

caso contrario, se nell'immobile si ha un'eccedenza maggiore di 1/4,

il medesimo deve essere lasciato per intero nell'erede, salvo il diritto

di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non

supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile,

compensando in denaro i legittimari. Il legatario o il donatario che è

legittimario può ritenere tutto l'immobile, purchè il valore non superi

l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come

legittimario".

•Si ha la possibilità di realizzare una comoda divisione quando

l'immobile può essere diviso in porzioni autonome senza riduzione

del valore economico del bene.

In tal caso vengono separate le quote necessarie per reintegrare i

legittimari nei loro diritti, attribuendo loro quota di legittima in natura.

•Si deve restituire l'immobile all'eredità laddove:

- il legatario o il donatario abbia nell'immobile un'eccedenza superiore

ad 1/4 del valore della disponibile.

In tal caso il legatario o il donatario ha diritto di ottenere una somma

che rappresenti il valore della porzione disponibile in quanto la casa

deve essere reintegrata nell'eredità.

Il legatario o il donatario ha la facoltà di rimanere proprietario

dell'immobile se:

- esso non sia comodamente divisibile;

- il legatario o il donatario non abbia nell'immobile un'eccedenza

superiore ad 1/4 del valore della disponibile. In tal caso il legatario o il

donatario deve compensare in denaro i diritti del legittimario. Il valore

dell'immobile si determina al momento del pagamento e non quando

si apre la successione.

Se il soggetto a cui è stata donata la casa è un legittimario può

tenersi dell'immobile se non eccede un 1/4 della disponibile e non

eccede la sua quota di legittima.

Infine, l'art. 561 stabilisce che "gli immobili restituiti in conseguenza

alla riduzione sono liberi da pesi o ipoteche di cui il legatario o il

donatario può averli gravati. Tali effetti restano efficaci se, aperta la

successione, siano decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione,

salvo l'obbligo del donatario di compensare in danaro i legittimari, in

ragione del conseguimento minor valore dei beni purchè la domanda

di riduzione avvenga entro i 10 anni dall'apertura della successione"

•Di norma vige il principio della retroattività reale della riduzione:

esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, l'erede ha diritto ad

ottenere la restituzione degli immobili e dei mobili registrati liberi da

pesi ed ipoteche di cui il donatario, il legatario e l'erede li abbia

gravati.

Vengono, invece, fatti salvi i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi

in base ad un atto trascritto prima della trascrizione della domanda

giudiziale di riduzione, se sono decorsi più di dieci anni dall'apertura

della successione.

•Ove siano decorsi più di vent'anni dalla donazione, rimangono

efficaci i pesi e le ipoteche imposti sul bene. Il donatario deve

corrispondere al legittimario una somma pari al minor valore del

bene, se la domanda di riduzione è stata proposta nei dieci anni

successivi all'apertura della successione.

Successione legittima

La legge stabilisce chi subentra e in quali quote, in assenza del

testamento (successione ex lege). Può concorrere con quella

testamentaria quando il testamento non dispone di tutto il patrimonio

ma parzialmente ma l'erede accetterà per intero senza poter rifiutare

o scegliere una delle sue. Si apre per i beni non inseriti.

Nell'individuazione degli eredi, è necessario comprendere se la

vocazione (ossia il titolo) è legittima o testamentaria.

Beneficiari:

- Coniuge, fratelli, ascendenti, discendenti, parenti fino al 6

grado, oltre il sesto, si devolve allo stato.

Il coniuge deve avere una quota della proprietà. In caso di

matrimonio putativo , se la nullità è stata dichiarata dopo il

matrimonio, il coniuge in buona fede manterrà il diritto, tranne in

ipotesi di bigamia. Il coniuge legalmente separato non perde i diritti

successori, salvo addebito della separazione.

Il coniuge divorziato perde i diritti successori: se uno dei due coniuge

era titolare dell'assegno divorzile, morto il debitore dell'assegno, esso

diventa vitalizio a carico dell'eredità. Il coniuge concorre, per legge,

con discendenti, ascendenti e fratelli e sorelle. Se mancano alla

morte quest'ultimi, il coniuge diventa erede universale per legge.

Con il d.legs del 154 del 2013, i diritti successori fuori dal matrimonio

è chiamato all'eredità non solo del genitore che l'ha riconosciuto ma

anche per i parenti e fratelli e sorelle. I figli adottivi sono chiamati

nella stessa misura e quota dei figli biologici (adozione legittimante ).

I figli non riconoscibili, ossia quelli incestuosi (tale autorizzazione è

compito del giudice) partecipa alla successione solo con un assegno

vitalizio pari al valore della rendita della quota nel caso fosse stato

riconosciuto. Il figlio può chiedere una quota "una tantum"

(catalizzazione) e gli eredi possono decidere di accettare a quota ad

oggetto beni e non denaro.

Gli ascendenti sono chiamati per stirpi (ascendenti materni e paterni)

con grado analogo: se sono di grado differente, i gli ascendenti

prossimi prevalgono su quelli lontani.

I fratelli e sorelle vengono chiamati in mancanza di discendenti in

concorso con coniuge e ascendenti.

I parenti fino al 6° grado vengono chiamati in assenza dei precedenti.

Il patrimonio non può restare senza titolare e , oltre il sesto grado,

verrà devoluto allo stato, in base all'asse pervenuto.

Successione testamentaria

Secondo l'art. 587, il testamento è un atto unilaterale con il quale

taluno dispone delle sostanze per il tempo in cui avrà cessato di

vivere: ha efficacia mortis causa.

Le disposizioni di carattere non patrimoniale hanno efficacia se

contenute in un atto che ha la forma del testamento, ossia un

testamento privo di disposizioni patrimoniale: il testamento ha

contenuto tipico o atipico. è possibile che vengano inserite tutte le

disposizioni che la legge dichiara che siano legittime ad essere

inserite nel testamento, anche di natura non patrimoniale: devono

essere, però, meritevoli di tutela.

Il testamento è un atto revocabile la cui tutela è rivolta sia agli

interessi di natura patrimoniale sia non patrimoniale. È un atto

unipersonale, ossia che ammette un solo autore, e personalissimo

(non si possono fare mediante un rappresentante),

Il testamento può essere revocabile esplicitamente o implicitamente.

È necessaria la capacità di agire, di intendere e volere: gli interdetti e

i minori non possono fare testamento, salvo nei casi di inabilitati e

amministrati qualora la disposizione non disponga altro.

Il testamento deve essere scritto in quanto quello orale è nullo (atto

nuncupativo). La legge rende idonea la scrittura in qualsiasi supporto

purchè comprensibile.

Forme ordinarie di testamento

- Testamento olografo (scrittura privata) : testamento scritto,

datato e sottoscritto dall'impugnatore. Nel caso, è invalido (nullo). La

data può essere scritta in testa o in calce: colloca il testamento in un

momento preciso e stabilisce che il secondo testamento revoca il

primo per tutte le disposizioni non compatibili.

La sottoscrizione va sempre imposta in calce alle disposizioni:

consente il riferimento all'autore della medesima disposizione. È

necessario che sia estesa per valutare la veridicità dell'atto ma sono

anche concesse sottoscrizioni contratte o sigle purché siano idonee a

risalire all'autore della disposizione.

Il testamento olografo può essere smarrito, distrutto, occultato e

può contenere lesione legittima. Tale testamento deve essere

consegnato al notaio, il quale controlla la validità e, in seguito, lo

custodisce: è necessaria la sottoscrizione dell'autore e del notaio

(possibilità di deposito). Occorre il verbale di pubblicazione. Chi lo

detiene, deve portarlo al notaio, il quale redigerà un atto per la

pubblicazione (deve descrivere la scheda testamentaria, deve

riscrivere tutte le disposizioni testamentarie e allegare il documento di

morte). Infine, si ha la sottoscrizione del notaio, del richiedente e dei

due testimoni.

- Testamento pubblico (atto notarile): è redatto dal notaio come

qualsiasi atto pubblico. C

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Publisher
A.A. 2024-2025
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Robarc05 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Tardia Ignazio.