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Autonomia negoziale e autonomia contrattuale
L'autonomia privata è quel potere riconosciuto o attribuito dall'ordinamento giuridico al privato, di autoregolare i propri interessi.
I due caratteri distintivi dell'autonomia privata sono:
- Eteronimia: creazione di regole da parte non del titolare degli interessi, ma di un soggetto estraneo provvisto di un potere pubblico (legge, provvedimento amministrativo, sentenza).
- Autotutela: potere di tutelare da soli i propri interessi (diritto di ritenzione, legittima difesa).
L'autonomia contrattuale comprende gli aspetti negoziali che hanno una finalità economico-patrimoniale. Il negozio giuridico comprende un ambito molto più vasto di quello patrimoniale (es. negozi a contenuto non patrimoniale).
L'autonomia contrattuale ha una rilevanza costituzionale da ricercare in un duplice profilo:
- Quello positivo della ricerca del fondamento e della tutela costituzionale della stessa.
- Quello negativo, ossia i limiti.
d'ordine costituzionale da essa imposta. La comunità europea cerca in tutti i modi di non limitare, ma di modulare l'autonomia contrattuale, al fine di conseguire le finalità indicate (es. repressione della pubblicità ingannevole).
La disciplina comunitaria tende ad eliminare le cosiddette clausole abusive o vessatorie, cioè quelle disposizioni che determinano a carico del consumatore uno squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto.
La CE cerca anche di eliminare del tutto lo stato di abuso derivante da uno stato di dipendenza di un'impresa cliente o fornitrice da parte delle imprese dominanti.
Il contratto. Il contratto è l'accordo tra due o più parti che si impegnano a creare, modificare o estinguere un rapporto giuridico tra loro:
- Accordo: incontro e coincidenza perfetta delle volontà.
- Tra due o più parti: centri d'interesse. Distinguamo contratti bilaterali o plurilaterali: bilaterali sono caratterizzati dalla contrapposizione degli
Accordo. L’accordo si ha quando vi è perfe a coincidenza tra le volontà di tu i contraen .
Il proponente, cioè colui che prende l’inizia va, fa la proposta contra uale (in cui è inserito tu o ciò chefarà parte del contra o e la forma è prevista dal legislatore, de a “forma per rela onem”) all’oblato(des natario determinato, quindi è un a o rece zio), il quale può:
- Acce are;
- Ri utare;
- Modi care.
Il contra o si considera concluso quando al proponente giunge no zia dell’acce azione dell’oblato.
La proposta e l’acce azione sono a prenegoziali e non unilaterali, dal momento che quest’ul miproducono e e dal momento della pubblicazione. Essi prevedono un termine che
viene stabilito dallepar oppure è determinato dalla natura del contra o. La proposta e l'acce azione, però, possono essererevoca :- la revoca della proposta deve essere inviata all'oblato prima che la sua acce azione arrivi aconoscenza del proponente;- la revoca dell'acce azione deve giungere a conoscenza del proponente prima che giungal'acce azione.La proposta irrevocabile, invece, è un a o unilaterale in cui il des natario ha un determinato periodo ditempo per decidere se acce are o meno, sapendo che il proponente non modi cherà i termini dellaproposta.L'art. 1337 c.c. (responsabilità contra uale) dispone che le par hanno il dovere di comportarsi secondobuona fede (es. dovere del contrente di informare la controparte) nelle tra a ve e nella conclusione delcontra o. Le tra a ve sono invi ad o rire, a loro volta precedu da informazioni che illustrano allacontroparte i vantaggi connessi alla conclusione del contra o edevono essere leali, chiare e trasparenti. Per le transazioni sleali è previsto il risarcimento del danno, che non può ammontare ad una somma superiore a quella che si sarebbe ottenuta nell'ipotesi di conclusione del contratto e poi successivo inadempimento. Rappresentanza. Nella formazione dei negozi, interviene direttamente il titolare degli interessi regolati. Spesso, però, l'interessato non può o non vuole partecipare personalmente alla conclusione degli atti e ciò determina l'intervento di un soggetto in sostituzione, detto rappresentante. Quest'ultimo, allo scopo di curare interessi altrui, compie un'azione che produce effetti nella sfera giuridico-patrimoniale del rappresentato (la rappresentanza non si può applicare per i negozi personalissimi come il matrimonio). Troviamo due ipotesi: - La rappresentanza diretta è caratterizzata dalla presenza di un rappresentante che è legittimato ad agire per nome del rappresentato e per interesse.Dello stesso.- Nella rappresentanza indiretta, il rappresentante compie un negozio per conto dell'interessato, ma a nome proprio. In base a come viene conferito il potere rappresentativo, si può distinguere:
- La rappresentanza legale consiste nel conferire, da parte dell'ufficio di diritto civile, ad un soggetto idoneo, la rappresentanza di soggetti incapaci legalmente (minore età e interdizione legale) al fine di curare i loro interessi.
- La rappresentanza organica è il potere di rappresentanza esercitato dagli enti legali ma a compiere in nome del soggetto o collettivo.
- La rappresentanza volontaria esprime la volontà di un soggetto a legittimare un altro soggetto, mediante procura, ad agire nei suoi interessi. La procura può essere unilaterale, in quanto esprime la volontà di un solo soggetto, ed è revocabile, in quanto è rivolta ad un destinatario determinato (rappresentante).
14tti fi ti ti tt fitt tt t tt tt ffti tt tti ti tt tt titt tt tt tt tt tt tti
ti ttttit tt tt tt tttt ff tt ti ti tti tt ti fi tt ttff tt ttiffitt titi ti ti tt ti ti tti tt tt tt ttiti tttt fi tt ti ti tti ttti ti ti tti tti tt ti fi tt tt tti ti tiLa forma della procura è determinata dal po di contra o che il rappresentante deve concludere. Laprocura può essere:
- Speciale: quando conferisce il potere di compiere un determinato a o.
- Generale: quando riguarda tu gli a o determinate categorie di a rela vi al patrimonio delsogge o. La procura generale conferisce il potere di ado are solo a di ordinaria amministrazione.
La procura può essere revocata con conseguente es nzione del potere rappresenta vo e può esseremodi cata dal rappresentato con a o unilaterale.
Il potere rappresenta vo si es ngue oltre che per revoca anche per morte, incapacità sopravvenuta, ofallimento del rappresentato o del rappresentante.
Ai ni della validità dell’a o, al rappresentante è richiesta la capacità naturale, di
intendere e di volere; al rappresentato è richiesta, invece, la capacità legale di agire. L'abuso di potere consiste in un esercizio della rappresentanza di forme dalla funzione attribuitagli, a danno del rappresentato; per questo a tutela del rappresentato vi è l'annullabilità del negozio. L'eccesso di potere del rappresentante è causa di inefficacia: esso consiste nell'eseguire un potere di cui non si è legittimati (falso rappresentante). Se il falsamente rappresentato giudica conveniente l'azione, egli può ratificarla. La ratifica è il negozio unilaterale recettizio e convalida retroattiva, con la quale il falsamente rappresentato sana il difetto di potere del rappresentante. Nel caso in cui non vi è ratifica, il falsus procurator deve risarcire i danni al terzo contraente. Fa specie particolare riguarda la rappresentanza apparente: in base ad elementi obiettivi, i terzi sono indotti, senza colpa, a credere che il contraente.sia tolare di un potere rappresenta vo in realtà inesistentea causa del comportamento colposo dell'interessato. I terzi ricevono tutela in applicazione del principio dellegi mo a damento. Volontà e manifestazione. La volontà è uno degli elemen fondamentali dell'a o negoziale. Nella valutazione dell'a o negoziale si sono avu accesi diba se tenere in considerazione la teoria dellavolontà, con la quale si valorizza la volontà interna ossia ciò che il disponente realmente voleva, oppure considerare la teoria della dichiarazione, con la quale si valorizza la volontà esterna manifestata daldichiarante. La dichiarazione dire a ad uno o più sogge determina si dice rece zia quando, per produrre e e ,deve essere conosciuta dal des natario o conoscibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza; si dice nonrece zia quando non è dire a a determina des natari e produce immediatamente i suoi e e (es.acceLa dichiarazione espressa consiste non solo nelle parole, ma anche nei gesti, in segni espressivi che, secondo la valutazione nell'ambiente sociale, sono idonei ad esprimere immediatamente e direttamente la volontà; anche il silenzio può assumere valore di dichiarazione. La dichiarazione tacita comprende quelle dichiarazioni e quei comportamenti che lasciano desumere in modo univoco e immediato la propria volontà (comportamento concludente). La causa è un elemento strutturale del negozio; lo studio della causa, però, permette di capire il proprio funzionale. Una causa illecita o immeritevole di tutela è contraria o nulla. Il vigente ordinamento ha accolto il principio della causalità negoziale: i negozi privi di causa non sono convalidabili. In passato, la causa coincideva con il motivo. Questa visione venne superata con l'evoluzione politica, economica e sociale.