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Manuale di diritto civile – P. Perlingieri

Parte terza

Situazioni giuridiche

A. Situazioni di credito e di debito

Situazioni giuridiche. Le situazioni giuridiche si distinguono in:

Situazioni reali

  • Assolutezza: il potere del titolare può essere fatto valere nei confronti di tutti.
  • Immediatezza: il titolare dispone direttamente del bene.
  • Inerenza: il diritto è collegato in maniera immanente al bene (es. diritto di seguito).
  • Privilegio: consiste nel fatto che il creditore pignoratizio, che può soddisfarsi con la vendita forzata dei beni, prevale sul creditore chirografo, cioè quello munito di garanzie reali.

Situazioni di credito

  • Relatività: il potere del titolare della situazione attiva può essere fatto valere solo nei confronti del titolare della situazione passiva.
  • Mediatezza: per soddisfare l’interesse creditorio c’è bisogno del comportamento attivo del debitore.

Questa distinzione non è completamente esatta:

  • Di regola solo il titolare di un diritto reale ha a disposizione diverse azioni giudiziarie per recuperare il bene, invece il titolare di un diritto di credito poteva essere solo risarcito. Adesso, invece, anche il creditore ha a disposizione diverse azioni giudiziarie per soddisfare il suo interesse.
  • La preferenza non è esclusiva dei diritti reali, basta pensare al pegno e all’ipoteca.
  • È possibile trascrivere i contratti preliminari, che hanno efficacia obbligatoria.
  • L’assolutezza consegue alla trascrizione (rende opponibile ai terzi l’acquisto di beni immobili).

È necessario un diritto comune delle situazioni patrimoniali.

Rapporto obbligatorio

Il rapporto obbligatorio è il vincolo giuridico in base al quale il debitore è tenuto ad eseguire una prestazione, patrimonialmente valutabile, per soddisfare l’interesse del creditore, che può avere anche un interesse non patrimoniale.

Inizialmente le fonti del rapporto obbligatorio erano ex contractu ed ex delictu, a cui si aggiunsero in età imperiale i quasi contratti e i quasi delitti. Questa quadripartizione fu accettata dal codice del 1865 che aggiunse la legge. Il codice odierno, invece, sostituisce alla legge un rinvio all’ordinamento giuridico, che sancisce che siamo in presenza di un sistema aperto.

Le fonti del rapporto obbligatorio sono:

  • Il contratto: cioè gli atti negoziali a contenuto patrimoniale.
  • Il fatto illecito: qualsiasi fatto che provoca un danno ad un altro soggetto, e da cui deriva il risarcimento del danno.
  • Qualsiasi fatto o atto idoneo a far nascere il vincolo in conformità dell’ordinamento.

Il fatto giuridico è qualsiasi accadimento naturale o umano al quale si ricollegano conseguenze giuridiche. Distinguiamo:

  • Fatto naturale: che non dipende dalla volontà dell’uomo (es. nascita, alluvione, terremoto).
  • Fatto umano: che dipende dalla volontà dell’uomo. Distinguiamo:
    • Atto giuridico in senso stretto: rileva la volontà di compimento dell’atto, ma non quella di produzione degli effetti (es. adempimento: l’estinzione del rapporto obbligatorio conseguente all’adempimento è un effetto che dipende dalla legge). Per questo motivo non è richiesta la capacità di agire.
    • Negozio giuridico: la volontà rileva sia nel momento di compimento dell’atto, sia nel momento di produzione degli effetti (es. matrimonio: obbligo di fedeltà). Per questo motivo è richiesta la capacità di agire.

I caratteri del rapporto obbligatorio sono:

  • Dualità delle situazioni: e non dei soggetti, poiché possono anche mancare (es. donazione a favore di nascituri, promessa al pubblico).
  • Interesse del creditore: che deve essere sempre vivo, dalla nascita del rapporto fino alla sua estinzione. Può essere anche un interesse non patrimoniale e, inoltre, il creditore può essere interessato all’esecuzione personale della prestazione da parte del debitore (rapporto intuitu personae), quindi può rifiutare l’adempimento da parte del terzo o l’adempimento che sia troppo pregiudizievole per i suoi interessi.

L’interesse del debitore non è un carattere essenziale del rapporto; egli può essere interessato ad adempiere (es. sarto per personaggio famoso), tanto da potere rifiutare la remissione del debito.

  • Patrimonialità della prestazione: inizialmente era giustificata dalla necessità di decidere l’ammontare del risarcimento in caso di inadempimento, adesso, invece, si distingue la patrimonialità della prestazione dalla patrimonialità del risarcimento. Una prestazione è patrimoniale quando la collettività, in un certo territorio e in un certo momento di tempo, le conferisce questa natura (es. prestazione del chirurgo estetico è prestazione patrimoniale).

Per quanto riguarda l’oggetto del rapporto obbligatorio, vi sono due teorie:

  • Teoria patrimoniale: che considera come oggetto solo il bene dovuto.
  • Teoria personale: che considera come oggetto la prestazione.

In realtà, il rapporto obbligatorio è un rapporto complesso, dove a volte prevale il bene e a volte prevale la prestazione. Infatti distinguiamo:

  • Prestazioni di dare: consistono nella consegna di una cosa. In questi casi prevale il bene.
  • Prestazioni di fare: consistono in un comportamento attivo del debitore, diverso dal dare o dal consegnare. In questo caso a volte prevale il bene (es. devi costruire una casa) a volte prevale il comportamento (es. concerto).
  • Prestazioni di non fare: consistono in un’astensione da parte del debitore. In questo caso prevale il comportamento.

Adempimento

L’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione, quindi la perfetta conformità del comportamento del debitore al soddisfacimento dell’interesse creditorio. Bisogna rispettare i tempi e i luoghi:

  • Il luogo viene di solito stabilito dalle parti, in mancanza ricorrono delle disposizioni suppletive: la consegna di una cosa certa e determinata deve essere eseguita nel luogo dove è sorta l’obbligazione; le obbligazioni pecuniarie devono essere eseguite al domicilio del creditore; le altre obbligazioni devono essere eseguite al domicilio del creditore.
  • Nel tempo individuiamo: il termine di adempimento, entro il quale o fino al quale è possibile adempiere e il termine di efficacia, entro il quale o fino al quale si producono gli effetti giuridici. Se non è fissato alcun termine, il creditore può esigere immediatamente la prestazione.

L’adempimento è un atto dovuto, in cui è irrilevante l’incapacità naturale. Il debitore è tenuto all’esecuzione integrale della prestazione e il creditore può rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile.

Legittimati a ricevere l’adempimento sono: il creditore, i soggetti da lui legittimati e i soggetti indicati dalla legge (tutore o curatore).

Con l’adempimento si realizzano due momenti:

  • Liberazione del debitore
  • Soddisfazione del creditore

Questi due momenti determinano l’estinzione del rapporto obbligatorio. In alcuni casi uno dei due momenti è assente, come ad esempio:

  • Adempimento del terzo: si realizza la soddisfazione del creditore e quindi l’obbligazione si estingue, ma non la liberazione del debitore, in quanto il terzo può sempre agire contro di lui.
  • Pagamento al creditore apparente: si realizza la liberazione del debitore, ma non la soddisfazione del creditore. Affinché il rapporto si estingua devono concorrere due condizioni: 1) la buona fede del debitore; 2) circostanze non equivoche.

Prestazione in luogo dell’adempimento

La prestazione in luogo dell’adempimento è una prestazione diversa da quella dovuta, dove i presupposti sono:

  • L’accordo
  • L’assenso del creditore e del debitore

A differenza della novazione, il debitore continua a rimanere legato alla prestazione originaria finché non esegue quella nuova; infatti nella cessione di un creditore, l’obbligazione si estingue solo con la riscossione.

Modi di estinzione

I modi di estinzione diversi dall’adempimento si dividono in:

  • Satisfattori: si realizza l’interesse creditorio, il debitore si libera dal vincolo e si estingue il rapporto. Sono: compensazione, confusione e novazione.
  • Non satisfattori: il debitore si libera dal vincolo, si estingue il rapporto, ma il creditore rimane insoddisfatto. Sono: remissione del debito e impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Nella compensazione si ha reciprocità delle situazioni attiva e passiva e l’obbligazione si estingue per le quantità corrispondenti. Distinguiamo tre tipi di compensazione:

  • Compensazione legale: opera quando i crediti e i debiti sono: omogenei e fungibili (cioè dello stesso tipo e possono essere interscambiabili), liquidi (cioè il credito è certo e determinato nel suo esatto ammontare), esigibile (una volta scaduto il termine, il creditore può pretendere la prestazione dal debitore). La compensazione legale non opera automaticamente, ma su eccezione delle parti.
  • Compensazione giudiziale: opera quando i crediti e i debiti sono: omogenei e fungibili, esigibili ma non liquidi. In questo caso è il giudice che stabilisce l’ammontare del debito.
  • Compensazione volontaria: quando mancano i presupposti precedenti e sono le parti a decidere.

Nella confusione l’obbligazione si estingue quando la situazione creditoria e debitoria confluiscono nella stessa persona, quindi presupposto fondamentale è la mancanza dei centri d’interesse. La confusione non ha sempre effetto estintivo, basta pensare al rapporto unisoggettivo.

Nella novazione si estingue il vecchio rapporto per crearne uno nuovo, quindi vi è corrispettività tra le sue prestazioni: e la prima obbligazione non esiste, la seconda sarà senza effetto; se la prima obbligazione è annullabile, la seconda sarà valida solo se il debitore, conoscendo il vizio, ha comunque assunto il debito. I due presupposti sono:

  • Elemento soggettivo: animus novandi, cioè la volontà di novare.
  • Elemento oggettivo: si può novare solo l’oggetto o il titolo.

Nella remissione del debito, il creditore estingue con una dichiarazione l’obbligazione che il debitore aveva nei suoi confronti. A differenza della rinunzia al credito, che ha una struttura unilaterale, la remissione del debito ha una struttura variabile (unilaterale o bilaterale). E, ancora, a differenza della rinunzia al credito, che ha effetto abdicativo, dismissivo e depauperativo, la remissione del debito ha effetto estintivo.

L’impossibilità sopravvenuta della prestazione può essere imputabile o meno al debitore: solo nel primo caso egli ne risponderà personalmente. L’impossibilità deve essere oggettiva, cioè la prestazione deve essere impossibile per tutti e sopravvenuta, cioè successiva alla nascita della prestazione. Non tutte le obbligazioni sono impossibili, come: le obbligazioni pecuniarie, le obbligazioni generiche e le obbligazioni di non fare.

Inadempimento

L’inadempimento è l’inesatta o la mancata esecuzione della prestazione. Il debitore non è tenuto a risarcire il danno se dimostra che l’inadempimento o il ritardo non è imputabile ad esso; lo stesso, il creditore deve dimostrare la sua non responsabilità nell’inadempimento del debitore.

Mora del creditore

Il creditore è in mora quando rifiuta la prestazione senza un motivo legittimo o la rende troppo onerosa per il debitore. In mora, in questo caso non vuole dire ritardo, ma vuol dire che il ritardo del debitore è da imputare a lui. Per mettere in mora il creditore, il debitore deve fare un’offerta che può essere:

  • Reale
  • Per intimazione: attraverso una diffida ad adempiere.

Gli effetti sono:

  • Gli interessi e le spese sono imputabili al creditore.
  • L’impossibilità sopravvenuta viene imputata al creditore. Una volta che il creditore mette in mora il debitore, questo non è liberato; per la liberazione è necessario il deposito liberatorio.

Mora del debitore

Il ritardo del debitore si verifica quando, scaduto il termine di adempimento, egli non ha eseguito la prestazione e il creditore ha ancora interesse a riceverla.

Il ritardo diventa mora con un atto formale, che avviene per intimazione o per richiesta di adempimento fatta al debitore. L’atto formale non è necessario quando:

  • Il debito deriva da fatto illecito.
  • Il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere.
  • La prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
  • Quando si tratta di obbligazioni di non fare.

Gli effetti sono:

  • Si interrompe la prescrizione.
  • Si richiedono gli interessi per il ritardo.
  • L’impossibilità sopravvenuta non libera il debitore, a meno che lui non dimostri che la cosa sarebbe ugualmente perita presso il creditore.

Modificazioni soggettive dal lato creditorio: cessione del credito

In natura, esistono alcune obbligazioni che si estinguono appena si compiono (es. compravendita); altre, invece, che presentano un lungo periodo di vita, come i contratti di durata (es. contratto di fornitura, mutuo, contratto di locazione, contratto assicurativo). In quest’ultimo caso, può capitare che nel lasso di tempo che va dalla nascita all’estinzione dell’obbligazione, ci possono essere delle modificazioni.

Le modificazioni soggettive si distinguono in:

  • Modificazioni dal lato attivo: cessione del credito.
  • Modificazioni dal lato passivo: delegazione, espromissione, accollo.

La cessione del credito (1260) presenta un tipico rapporto obbligatorio tra creditore e debitore, solo che il primo (cedente) cede il credito ad un altro creditore (cessionario). Questa cessione non è possibile in alcuni casi:

  • Per i crediti a carattere personale (intuitu personae).
  • Se il trasferimento è vietato dalla legge.
  • Nel caso di pactum de non cedendi. Con il pactum de non cedendi, il creditore si impegna a non cedere il credito.

Il credito può essere ceduto a titolo oneroso, il cedente deve garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione e la mancanza assoluta di vizi che possono compromettere il credito; o a titolo gratuito, si applica la normativa stabilita per la garanzia per l’evizione del donante e il cedente deve garantire se esistono particolari oneri per il cessionario.

Modificazioni soggettive dal lato debitorio

Le modificazioni soggettive dal lato passivo richiedono il consenso del creditore perché c’è una norma (2740) che stabilisce che il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutto il suo patrimonio presente e futuro.

Una di queste modificazioni è la delegazione, che può essere: solvendi (di pagamento) o promittendi (di debito). La prima consiste in un pagamento immediato e, quindi, non c’è bisogno del consenso del creditore. La seconda consiste nell’assunzione dell’obbligazione al posto del delegante e, quindi, è necessario il consenso del creditore.

Nella delegazione promittendi vi è un rapporto obbligatorio tra il debitore originario (delegante) e il creditore originario (delegatario). Allo stesso tempo il delegante è creditore di un terzo (delegato o terzo assuntore), al quale ordina di assumersi l’obbligazione nei confronti del delegatario.

Il rapporto tra il delegante e il delegatario è un rapporto di valuta; il rapporto tra il delegante e il delegato è un rapporto di provvista.

A questo punto il delegatario può:

  • Rifiutare;
  • Accettare: in questo caso la delegazione può essere: liberatoria, quando il debitore originario viene liberato e viene sostituito dal nuovo debitore; cumulativa, quando il nuovo debitore si aggiunge al debitore originario.

Vi è una responsabilità sussidiaria: il delegante ha il beneficium ordinis. In questo caso si può pretendere che il creditore prima si rivolga al debitore originario e poi a quello nuovo.

Nell’espromissione vi è un rapporto obbligatorio tra il debitore originario (espromesso), che è debitore del creditore originario (espromissario) e creditore del terzo assuntore (espromittente). Il rapporto tra l’espromesso e l’espromissario è un rapporto di valuta; il rapporto tra l’espromesso e l’espromittente è un rapporto di provvista.

L’espromittente si rivolge all’espromissario per assumersi l’obbligazione dell’espromesso nei suoi confronti. L’espromesso può:

  • Rifiutare;
  • Accettare: in questo caso l’espromissione può essere: liberatoria, quando l’espromittente subentra nel rapporto obbligatorio sostituendosi all’espromesso; cumulativa, quando l’espromittente subentra nel rapporto obbligatorio in aggiunta all’espromesso.

Nell’espromissione individuiamo una responsabilità solidale, in quanto l’espromissario può rivolgersi indifferentemente all’espromesso o all’espromittente.

Nell’accollo vi è un rapporto obbligatorio tra il debitore originario (accollato) che è debitore del creditore originario (accollatario) e creditore del terzo assuntore (accollante). Il rapporto tra l’accollato e l’accollatario è un rapporto di valuta; il rapporto tra l’accollato e l’accollante è un rapporto di provvista.

L’accollante si rivolge all’accollato, proprio debitore, dichiarando di volersi assumere l’obbligazione.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fran_93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi del Sannio o del prof Perlingeri Pietro.
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